Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 11/02/2026, n. 2291
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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    Difetto di legittimazione passiva per insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato che l'Ente Impositore (Regione Campania) aveva annullato gli atti presupposti alla cartella di pagamento in autotutela, prima della notifica della cartella stessa. Pertanto, la pretesa impositiva era venuta meno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 11/02/2026, n. 2291
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2291
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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