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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 11/02/2026, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2291/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11340/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 EL AL - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240015784271000 TASSA AUTO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1 impugnava, con ricorso ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato con PEC del 16/05/2025 - depositato in data 14/06/2025, tramite il ministero del suo procuratore e difensore specificato in rubrica, innanzi codesta adita Giustizia, in composizione monocratica, successivamente iscritto a ruolo RGR n. 11340/2025 - la Cartella di pagamento n. 012 2024 00157842 71 000, pari ad € 418,13, notificatale in data 19/03/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del dirigente pro tempore, con sede in Avellino, per conto, della Regione Campania, avente ad oggetto ruolo di cui alla Tassa automobilistica anno 2017, gravata sull' autoveicolo di sua proprietà.
Deduceva, come unico motivo di doglianza, il difetto di legittimazione passiva, per intervenuta insussistenza del presupposto impositivo, a seguito della perdita di possesso, accertata con sentenza n. 23/2005 del
Giudice di Pace di Cervinara del 17/03/2025, depositata in pari data, sull'autovettura, targata Targa_1 Ciò posto, evocava in giudizio, le prefate parti, per sentirsi dichiarare, l'annullamento della cartella de qua, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Si costituivano, rispettivamente, l'ADER e la Regione Campania, che - per quanto di ragione e competenza, osservavano, quanto segue: la prima, eccepiva il difetto legittimazione passiva, relativamente al rapporto sostanziale, stante la competenza dell'Ente impositore, nella fattispecie la doglianza di cui alla prefata perdita di possesso era da riferirsi alla Regione Campania e, pertanto chiedeva essere manlevata, dalle spese di giudizio;
la seconda, invece, asseriva che in sede di autotutela, aveva provveduto ad annullare gli atti presupposti, sottesi all'opposta cartella;
di conseguenza, invocava l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con spese compensate.
All'udienza odierna, la Corte, nella surriferita composizione, in camera di consiglio, si riservava la decisione.
Sciolta la riserva, in data 09/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che, nella specie - essendo venuta meno la pretesa impositiva - deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 46 Dlgs. n. 546/1992 che, al comma 1, prevede l'estinzione del giudizio «nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, come nel caso in esame, l'autoannullamento dell'atto, da parte dell'Ente Impositore, in virtù del principio dell'autotutela della Pubblica amministrazione, come si evince dall'allegato decreto della Giunta Regionale
n. 9 del 27/02/2024.
Da tanto ne consegue che la decisione deve essere quella di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Da ultimo, in considerazione del fatto che l'annullamento dell'opposto atto è avvenuto prima della notifica della cartella de qua, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di giudizio, tra le parti in contesa.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 11340/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio, per cessata materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti in contesa.
Così deciso, in Napoli, in data, 09 febbraio 2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11340/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 EL AL - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240015784271000 TASSA AUTO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1 impugnava, con ricorso ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato con PEC del 16/05/2025 - depositato in data 14/06/2025, tramite il ministero del suo procuratore e difensore specificato in rubrica, innanzi codesta adita Giustizia, in composizione monocratica, successivamente iscritto a ruolo RGR n. 11340/2025 - la Cartella di pagamento n. 012 2024 00157842 71 000, pari ad € 418,13, notificatale in data 19/03/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del dirigente pro tempore, con sede in Avellino, per conto, della Regione Campania, avente ad oggetto ruolo di cui alla Tassa automobilistica anno 2017, gravata sull' autoveicolo di sua proprietà.
Deduceva, come unico motivo di doglianza, il difetto di legittimazione passiva, per intervenuta insussistenza del presupposto impositivo, a seguito della perdita di possesso, accertata con sentenza n. 23/2005 del
Giudice di Pace di Cervinara del 17/03/2025, depositata in pari data, sull'autovettura, targata Targa_1 Ciò posto, evocava in giudizio, le prefate parti, per sentirsi dichiarare, l'annullamento della cartella de qua, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Si costituivano, rispettivamente, l'ADER e la Regione Campania, che - per quanto di ragione e competenza, osservavano, quanto segue: la prima, eccepiva il difetto legittimazione passiva, relativamente al rapporto sostanziale, stante la competenza dell'Ente impositore, nella fattispecie la doglianza di cui alla prefata perdita di possesso era da riferirsi alla Regione Campania e, pertanto chiedeva essere manlevata, dalle spese di giudizio;
la seconda, invece, asseriva che in sede di autotutela, aveva provveduto ad annullare gli atti presupposti, sottesi all'opposta cartella;
di conseguenza, invocava l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con spese compensate.
All'udienza odierna, la Corte, nella surriferita composizione, in camera di consiglio, si riservava la decisione.
Sciolta la riserva, in data 09/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che, nella specie - essendo venuta meno la pretesa impositiva - deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 46 Dlgs. n. 546/1992 che, al comma 1, prevede l'estinzione del giudizio «nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, come nel caso in esame, l'autoannullamento dell'atto, da parte dell'Ente Impositore, in virtù del principio dell'autotutela della Pubblica amministrazione, come si evince dall'allegato decreto della Giunta Regionale
n. 9 del 27/02/2024.
Da tanto ne consegue che la decisione deve essere quella di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Da ultimo, in considerazione del fatto che l'annullamento dell'opposto atto è avvenuto prima della notifica della cartella de qua, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di giudizio, tra le parti in contesa.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 11340/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio, per cessata materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti in contesa.
Così deciso, in Napoli, in data, 09 febbraio 2026