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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1966/2024 R.G.
TRA
EL AT, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Domenico
Carotenuto
RICORRENTE
E
I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente di cui in epigrafe, premesso aver svolto mansioni di ingegnere presso la CTP dal 3.9.1990, esponeva: che a causa della suddetta attività lavorativa presentava una compromissione dell'apparato osteoarticolare e che, pertanto, inoltrava la domanda amministrativa volta al riconoscimento della malattia professionale, ex D.P.R. n. 1124 del
1965, all'INAIL, che rigettava l'istanza; di essere affetto da uno stato invalidante conseguente alla mansione svolta pari al 12%.
Egli, dunque, chiedeva il riconoscimento di una invalidità permanente conseguente ad una malattia professionale, con la condanna dell'INAIL al pagamento del relativo indennizzo in capitale, comunque non inferiore al 21% in virtù del computo con le altre provvidenze di cui già godeva, oltre rivalutazione ed interessi. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L'INAIL si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
spese vinte.
Veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale al fine di accertare il nesso di causalità tra la patologia che affligge il ricorrente e l'attività lavorativa svolta e veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso proposta dalla parte resistente. Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414
c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
2 In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte
(Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi, che sono intellegibili dall'analisi del ricorso.
E' opportuno, poi, premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base
3 al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall'INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo INAIL si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
4 Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell'INAIL l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
5 Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n.
8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione triennale spiegata dall'INAIL. Secondo Cassazione Civile sez. lav., 11/10/2022, n.29532 “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell'Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile (così,
6 da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 14281/2011) precisando che laddove l'assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici per l'accertamento delle patologie professionali, si presume che lo stesso sia venuto a conoscenza del manifestarsi della malattia contestualmente o nei giorni immediatamente successivi agli esami, gravando sul medesimo l'onere di provare di non averne, invece, avuto tempestiva conoscenza (Cass. n. 4069/2002; Cass. n.
14276/2004).
Ebbene, nel caso di specie si osserva che non vi è in atti documentazione medica dalla quale inferire che parte ricorrente abbia avuto la conoscibilità della malattia professionale in data antecedente alla domanda. A quanto precede consegue che, risultando dagli atti di causa che: la domanda amministrativa all'INAIL è stata presentata in data 13.8.2021, il rigetto è avvenuto in data 28.12.2021, che lo stesso è stato seguito dal diniego in sede di opposizione in data 14.10.2022, che il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 14.2.2024 e successivamente notificato per la prima udienza del 22.10.2024, il termine di prescrizione in questione non risulta decorso.
Per tali motivi è stato conferito l'incarico peritale al CTU medico da parte del Tribunale al fine di accertare la malattia professionale.
A seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che:
“
1. Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da Spondilodiscoartrosi cervicale con
discopatie;
2. La patologia discale non è in nesso di derivazione causale/concausale con l'esposizione
all'attività lavorativa espletata, al pari della Spondilosi;
3. La genesi della infermità denunciata è di tipo extra-lavorativo, su base degenerativa
artrosica;
4. L'assenza del nesso di causa assorbe gli altri punti”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che non sussiste il nesso di causalità tra la patologia da cui è affetto il ricorrente e l'attività lavorativa da egli svolta.
7 Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, quindi, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Premessa l'applicabilità del D.Lgs. n. 38/2000, dunque, la percentuale invalidante che consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico deve essere pari o superiore al 6%.
Per le già indicate considerazioni, la domanda, quindi, non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza sono poste in solido a carico di entrambe le parti e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'INAIL delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
c) Pone definitivamente in solido a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Aversa, 18.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1966/2024 R.G.
TRA
EL AT, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Domenico
Carotenuto
RICORRENTE
E
I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente di cui in epigrafe, premesso aver svolto mansioni di ingegnere presso la CTP dal 3.9.1990, esponeva: che a causa della suddetta attività lavorativa presentava una compromissione dell'apparato osteoarticolare e che, pertanto, inoltrava la domanda amministrativa volta al riconoscimento della malattia professionale, ex D.P.R. n. 1124 del
1965, all'INAIL, che rigettava l'istanza; di essere affetto da uno stato invalidante conseguente alla mansione svolta pari al 12%.
Egli, dunque, chiedeva il riconoscimento di una invalidità permanente conseguente ad una malattia professionale, con la condanna dell'INAIL al pagamento del relativo indennizzo in capitale, comunque non inferiore al 21% in virtù del computo con le altre provvidenze di cui già godeva, oltre rivalutazione ed interessi. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L'INAIL si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
spese vinte.
Veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale al fine di accertare il nesso di causalità tra la patologia che affligge il ricorrente e l'attività lavorativa svolta e veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso proposta dalla parte resistente. Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414
c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
2 In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte
(Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi, che sono intellegibili dall'analisi del ricorso.
E' opportuno, poi, premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base
3 al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall'INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo INAIL si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
4 Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell'INAIL l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
5 Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n.
8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione triennale spiegata dall'INAIL. Secondo Cassazione Civile sez. lav., 11/10/2022, n.29532 “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell'Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile (così,
6 da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 14281/2011) precisando che laddove l'assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici per l'accertamento delle patologie professionali, si presume che lo stesso sia venuto a conoscenza del manifestarsi della malattia contestualmente o nei giorni immediatamente successivi agli esami, gravando sul medesimo l'onere di provare di non averne, invece, avuto tempestiva conoscenza (Cass. n. 4069/2002; Cass. n.
14276/2004).
Ebbene, nel caso di specie si osserva che non vi è in atti documentazione medica dalla quale inferire che parte ricorrente abbia avuto la conoscibilità della malattia professionale in data antecedente alla domanda. A quanto precede consegue che, risultando dagli atti di causa che: la domanda amministrativa all'INAIL è stata presentata in data 13.8.2021, il rigetto è avvenuto in data 28.12.2021, che lo stesso è stato seguito dal diniego in sede di opposizione in data 14.10.2022, che il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 14.2.2024 e successivamente notificato per la prima udienza del 22.10.2024, il termine di prescrizione in questione non risulta decorso.
Per tali motivi è stato conferito l'incarico peritale al CTU medico da parte del Tribunale al fine di accertare la malattia professionale.
A seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che:
“
1. Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da Spondilodiscoartrosi cervicale con
discopatie;
2. La patologia discale non è in nesso di derivazione causale/concausale con l'esposizione
all'attività lavorativa espletata, al pari della Spondilosi;
3. La genesi della infermità denunciata è di tipo extra-lavorativo, su base degenerativa
artrosica;
4. L'assenza del nesso di causa assorbe gli altri punti”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che non sussiste il nesso di causalità tra la patologia da cui è affetto il ricorrente e l'attività lavorativa da egli svolta.
7 Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, quindi, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Premessa l'applicabilità del D.Lgs. n. 38/2000, dunque, la percentuale invalidante che consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico deve essere pari o superiore al 6%.
Per le già indicate considerazioni, la domanda, quindi, non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza sono poste in solido a carico di entrambe le parti e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'INAIL delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
c) Pone definitivamente in solido a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Aversa, 18.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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