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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16177 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5931/2022 promossa da:
rappresentato e difeso come in atti Parte_1
ATTORE contro
rappresentata e difesa come Controparte_1 in atti rappresentato e difeso come in atti CP_2
appresentato e difeso come in atti Controparte_3
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
e al fine di essere risarcito
[...] Controparte_3 Controparte_1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi nella somma non inferiore a euro
2.000.000, derivanti, a suo dire dalle illegittime condotte poste in essere dai convenuti in suo danno.
Questi deduceva: che aveva ricoperto per circa un ventennio il ruolo di responsabile del mercato
Pubblica Amministrazione all'interno di NL, da sempre banca di riferimento di FS;
che dal 2015, anno in cui la FS era stata commissariata ne era stato interlocutore essenziale;
che nonostante nel
2015 la FS si trovasse in una situazione di crisi patrimoniale, poteva ancora avvalersi di Cont finanziamenti;
che il MIT aveva ceduto FS a affinché quest'ultima provvedesse alla riduzione pagina 1 di 15 del deficit patrimoniale;
che in data 12/01/17 la FS presentava domanda di concordato preventivo al
Tribunale di Bari allo scopo di onerare i creditori del costo del deficit patrimoniale;
che NL, da sempre contraria alla procedura concordataria, era stata costretta a votare a favore a causa delle illegittime condotte dei convenuti;
che costoro allo scopo di ledere i diritti dei creditori dichiaravano inesistenti insolvenze;
che era stata proposta una inveritiera querela ai suoi danni sulla scorta di una lettera anonima, che veniva utilizzata nei processi civili e penali promossi nei confronti suoi e della
NL e ciò al solo fine di impedire alla banca di votare contro la procedura di concordato;
che era stata omessa ogni verifica di attendibilità in merito alla lettera anonima del 23/05/17; che dalla querela erano scaturite indagini penali a suo carico;
che i convenuti utilizzavano la querela allo scopo di supportare le tesi difensive di FS nei giudizi civili promossi contro la NL per l'annullamento dei contratti di finanziamento;
che in data 13/03/18 gli veniva notificata l'ordinanza della Procura della Repubblica di Bari di interdizione dalle funzioni direttive in NL, a distanza di un giorno dall'incontro con creditori di FS all'esito del quale la NL esprimeva parere favorevole alla procedura di concordato;
che da tale vicenda ne scaturiva, oltre che l'indagine penale a suo carico, anche una campagna diffamatoria e di disinformazione da parte dei maggiori quotidiani nazionali, con conseguenti irreparabili danni alla sua immagine personale e professionale.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva : che l'azione proposta dall'attore era Controparte_3 completamente infondata e costituiva l'ennesima iniziativa strumentale;
che nell'anno 2015 il CdA di
FS versava già in una condizione di gravissima crisi finanziaria tanto che inviava al MIT, unico socio, una relazione sulla situazione economica all'esito della quale con decreto del 12/01/16 il MIT disponeva il commissariamento di FS nominando quale commissario il dott. ; che questi si Pt_2 attivava per trovare soluzioni che garantissero la continuità aziendale;
che era emerso che la crisi dipendeva dalla cattiva gestione aziendale del precedente amministratore unico della FS;
che la società non poteva essere risanata in assenza di nuovi capitali;
che in data 20/05/16 FSI manifestava a
FS la volontà di acquistare l'intera partecipazione detenuta dal MIT al fine di permettere la continuità aziendale;
che tale operazione di trasferimento si concludeva in data 04/08/16; che in data 10/01/17 veniva nominato nell'ambito del nuovo CdA di FS;
che in data 21/07/16 la Procura di Bari presentava istanza di fallimento a carico di FS e il 10/01/17 il nuovo CdA, deliberava di aderire ad una soluzione negoziata a carattere giudiziale della crisi d'impresa al fine di superare la crisi economica e finanziaria aziendale;
che con ricorso del 16/05/17 FS chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;
che il Tribunale di Bari decideva l'ammissione alla procedura di concordato, concedendo termini di legge, poi prorogati a seguito della proposta definitiva di concordato;
che in data 12/06/17 il Tribunale di Bari dichiarava aperta la procedura di concordato ed pagina 2 di 15 ordinava la convocazione di alcuni creditori, tra cui NL;
che nelle varie udienze tutti i creditori di
FS, tra cui anche NL, esprimevano parere favorevole alla proposta, che veniva omologata dal
Tribunale di Bari con decreto del 10/07/18; che il decreto di omologa non era mai stato reclamato dai creditori e passava in giudicato;
che in data 12/07/17 in qualità di amministratore delegato di FS, proponeva denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Bari, avendo ricevuto , in data
25/05/17, una lettera anonima in merito ai rapporti di finanziamento intercorsi tra FS e NL e all'applicazione di uno spread non congruo rispetto a quello di mercato, come riscontrato dalla relazione del Prof. che nella querela si dava atto esclusivamente di tali circostanze, Persona_1 senza prendere posizione in merito alla loro veridicità; che si era limitato a sottoporre queste circostanze al vaglio della Procura della Repubblica, che all'esito di indagini chiedeva il rinvio a giudizio dell'attore per bancarotta fraudolenta preferenziale in favore del creditore NL;
che le indagini erano state svolte anche nei confronti di altri soggetti legati a FS;
che la Procura di Bari aveva chiesto il rinvio a giudizio dell'attore ritenendo che questi , in concorso con altri soggetti, aveva istigato pagamenti preferenziali di FS in favore di NL, nonostante la grave crisi economica e finanziaria e in violazione della par condicio creditorum; che con decreto del 21/06/22 il Tribunale di
Bari disponeva il rinvio a giudizio dell'attore; che in qualità di amministratore delegato di FS era obbligato a comunicare alla Procura della Repubblica i fatti gravi denunciati dalla lettera anonima supportati dai risultati della consulenza contabile.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva: che la FS, costituita nel 2002 con capitale CP_2 interamente detenuto dal MIT aveva sempre avuto quale banca di riferimento la NL;
che nel 2015 in ragione della grave crisi finanziaria di FS, il MIT nominava a gennaio 2016 il commissario dott.
; che la FSI nel maggio 2016 si interessava ad una operazione straordinaria riguardante FS, con Pt_2 il consenso di MIT;
che il 21/07/16 la Procura della Repubblica di Bari, nell'ambito dell'indagine per bancarotta fraudolenta relativa a fatti riguardanti gli anni dal 2001 al 2015, presentava istanza di fallimento di FS;
che in data 13/12/16 incontrava l'attore, il quale per conto di NL gli chiedeva in Cont qualità di dirigente di di comunicare ufficialmente alla NL l'avvenuto cambio di controllo di Cont
che in data 15/12/16 NL comunicava la sospensione dell'operatività delle linee di credito in favore di FS e successivamente la sollecitava unitamente a FSI all'invio della documentazione relativa al cambio di controllo della società al fine del ripristino delle linee di credito;
che il 10/01/17 veniva nominato consigliere e Presidente del CdA di FS fino al 31/12/18; che in data 12/01/17 FS depositava presso il Tribunale di Bari istanza di concordato preventivo;
che in data 20/01/17 la
Procura di Bari rinunciava all'istanza di fallimento del 21/07/16; che il 12/05/17 si teneva presso il
MIT la riunione, alla quale prendevano parte l'attore , i vertici FSI e lui compreso;
che in data pagina 3 di 15 23/05/17 il management FS riceveva la lettera anonima relativa a fatti e circostanze che coinvolgevano l'attore; che in data 12/07/17 il Tribunale di Bari ammetteva FS alla procedura di concordato preventivo;
che il 02/02/18 si teneva l'adunanza dei creditori di FS, nel corso della quale votava solo una parte dei creditori;
che la NL votava all'udienza del 14/03/18; che la NL votava a favore del concordato di FS;
che il 10/07/18 il Tribunale di Bari omologava il concordato preventivo in continuità aziendale di FS;
che il ricorso ad una procedura concorsuale da parte del CdA di una società commerciale non è solo atto lecito, bensì dovuto qualora questa si trovi in stato di insolvenza, al fine di non incorrere in responsabilità, anche di carattere penale;
che la FS versava in gravissimo stato di insolvenza, motivo per il quale presentava domanda di ammissione al concordato preventivo, a seguito di attenta analisi e conseguente attestazione della situazione debitoria da parte di un professionista esterno;
che il Tribunale ammetteva la FS alla procedura ed in seguito omologava la proposta di concordato, votata dal 75% dei creditori, tra cui NL;
che i danni lamentati dall'attore non erano imputabili a nessuna sua illecita condotta, visto che si era limitato a partecipare alle riunioni in qualità di membro del CdA di FS;
che mai aveva accusato l'attore di illecite condotte, limitandosi a descrivere la situazione finanziaria della società.
Si costituiva in giudizio la convenuta FS, la quale deduceva: che l'ammissione al concordato preventivo e la definitiva omologazione da parte del Tribunale con provvedimento del 25/06/18 passato in giudicato smentivano quanto allegato dall'attore in citazione, ovvero l'insussistenza dello stato di crisi ed insolvenza della società; che NL aveva espresso voto favorevole al concordato preventivo di
FS; che non era stato il convenuto a dare avvio all'azione penale nei confronti dell'odierno CP_3 attore, il quale era già stato coinvolto insieme a NL da indagini della magistratura;
che, infatti, già prima era stato accertato lo stato di insolvenza della FS da parte del Tribunale di Bari con provvedimento del 16/01/17 e con ulteriore provvedimento del 12/06/17 veniva confermata la sussistenza di una grave crisi finanziaria ed economica;
che all'esito della riunione tenutasi in data
13/03/18, alla quale aveva preso parte anche l'odierno attore senza avere diritto di voto, i vertici della
NL ritenevano favorevole il piano concordatario della FS;
che se anche la FS non avesse attivato la procedura concordataria o NL avesse espresso voto sfavorevole , comunque la situazione finanziaria della FS avrebbe reso necessaria la dichiarazione di fallimento, peraltro già richiesta dalla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento R.G.N. 431/16 e R.G.N. 602/16 e dunque Parte_1
non si sarebbe sottratto alle imputazioni ascrittegli;
che lo stato di insolvenza in cui versava
[...] la FS era stato accertato dapprima dagli organi sociali di FS e poi dalla relazione redatta dal
Commissario, dott. , il quale evidenziava una vera e propria voragine patrimoniale alimentata nel Pt_2 corso degli anni dai vertici amministrativi, i quali ricorrevano abusivamente a finanziamenti bancari pagina 4 di 15 erogati proprio da NL per far fronte alle ordinarie necessità d'impresa; che anche il dott. in Per_2 data 20/07/16, in qualità di consulente tecnico incaricato nell'ambito del procedimento penale R.G.N.
4135/16, depositava perizia che rivelava criticità finanziarie sin dal 2004; che anche il piano concordatario riportava una stima del passivo concordatario di circa 280,9 milioni;
che il commissario dott. nella sua relazione dava atto delle attività di riorganizzazione della società e di Pt_2 risanamento della gestione finalizzate ad eliminare la proliferazione di costi inutili generati dalla precedente amministrazione;
che questi tra le varie opzioni inseriva anche la possibilità di ricorrere ad una procedura di concordato preventivo;
che l'attività degli inquirenti svolta relativamente all'ex amministratore delegato della FS, nell'ambito del procedimento penale R.G.N. Persona_3
4153/16, aveva sollecitato la magistratura ad analizzare ulteriormente la condizione economico- finanziaria di FS e i rapporti che aveva intrattenuto con la NL per un ventennio, a dimostrazione che l'attività investigativa non aveva avuto quale unica fonte la lettera anonima;
che, infatti, già nel
2017 l'attore era stato sentito a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza;
che la querela presentata da era un atto dovuto nei confronti di FS, in adempimento dei doveri Controparte_3
d'ufficio; che in alcun modo potevano essere ritenuti responsabili i convenuti per la diffusione delle notizie relative a questa vicenda da parte della stampa nazionale;
che l'attore neppure aveva dimostrato l'an ed il quantum dei danni lamentati.
I convenuti chiedevano la condanna dell'attore a titolo di responsabilità ex art. 96 cpc.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie il g.i. fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione.
Tutte le domande di devono essere rigettate, pronuncia che assorbe ogni altra Parte_1 questione in merito all'eccepita tardività del deposito di ulteriore documentazione in corso di causa, nonostante la scadenza dei termini per il deposito di memorie istruttorie.
Giova premettere che oggetto di questo giudizio non è sindacare il merito delle scelte tecniche e Cont politiche di e di FS per non avere la prima, a detta dell'attore, assolto all'obbligo di risanamento Cont con mezzi propri della seconda e di conseguenza accertare ingiusti profitti a vantaggio di e di
FS in danno di NL, neppure parte attrice in questo giudizio.
Neppure in questa sede si deve accertare la validità del concordato FS mai impugnato da NL e che ritiene lesivo delle ragioni creditorie della banca nella misura di 23 milioni di Parte_1 euro ( pag 8 memoria di replica) e votato, a suo dire, dalla NL , che si ripete neppure parte di questo giudizio, perché “ sotto blackmail “ ( pag 3 replica ) . Parte_1
Peraltro , responsabile in NL del mercato della pubblica amministrazione, si Parte_1 attribuisce in questo giudizio un potere decisionale verticistico privo di riscontro documentale e al pagina 5 di 15 contempo da lui stesso smentito:“ in data 13.3.2018 è stata convocata la riunione del “massimo organo decisionale in materia creditizia del gruppo BNP PARIBAS” cui il dott. era stato invitato Parte_1 senza, tuttavia, potere di voto “ (citazione, p. 35).
Neppure si deve accertare in questo giudizio la “ totale e costante correttezza “ ( pag 8 memoria di replica) di nei confronti della NL , che si ribadisce ancora una volta non è parte Parte_1 di questo giudizio e l'assegna di qualsivoglia responsabilità dell'attore in merito ai finanziamenti concessi a FS, perché sebbene “ persona molto conosciuta in tutto il mercato bancario riferito ai rapporti con le istituzioni pubbliche”, non ha mai rivestito “funzioni specifiche nell'attività creditizia…tutti sia all'interno della NC che all'esterno sapevano che il ruolo del dotto Parte_1 non prevedeva coinvolgimento nell'ambito dell'attività creditizia della NC , ma era un puro ruolo commerciale” ( pag. 11 e 12 memoria replica).
Ai fini del decidere, invece, essenziale è verificare la fondatezza della prospettazione difensiva di
, ovvero l'esistenza di condotte lesive della sua reputazione personale e Parte_1 professionale per avere, a suo dire, i convenuti in concorso tra loro rappresentato il falso stato di crisi Cont di FS allo scopo di “ decurtare le aspettative dei creditori, così favorendo la neocontrollante ( pag 31 conclusionale ) e per essere stato vittima di una querela calunniosa , che aveva condizionato il voto favorevole di NL al concordato preventivo FS e provocato in suo danno inique indagini penali , ingiuste richieste di custodia cautelare e il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta .
L'attore a fondamento della azione risarcitoria sostiene di aver ricoperto per oltre 20 anni il ruolo di responsabile del Mercato Pubblica Amministrazione di NL;
di essersi opposto “in più sedi , in nome di NL all'ammissione di FS alla procedura di concordato preventivo “disconoscendone lo stesso presupposto, vale a dire la crisi e/o l'insolvenza di FS” , ritenendo che l'ammissione al concordato avrebbe giovato esclusivamente a FSI che, con l'acquisizione della partecipazione in FS, aveva assunto l'impegno di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della società, visto che la presentazione del concordato era avvenuta attraverso l'autodichiarazione da parte di FS di un inesistente presupposto della crisi e/o dell'insolvenza .
Quanto allegato da a fondamento della domanda risarcitoria, ovvero la inveritiera Parte_1 condizione di insolvenza di FS, a suo dire fondata su una mera autodichiarazione della stessa società
è contrario a verità, tenuto conto dell'ammissione al concordato preventivo, approvato da oltre il 70% dei creditori, Bnl compresa e la definitiva omologazione intervenuta con provvedimento del 25.6.2018 del Tribunale di Bari, passata in giudicato, che impediscono ogni contestazione circa la sussistenza dell' indefettibile presupposto di accesso alla procedura .
pagina 6 di 15 Il Tribunale di Bari, infatti, in data 16/01/2017, accertato lo stato di crisi della FS, assegnava il termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato e con provvedimento del 12/06/17 nel ribadire lo stato di crisi economica e finanziaria, accertava “la notevole esposizione debitoria della proponente (complessivamente pari ad euro 429.567.727,00 di cui euro 318.159.840,00 per debiti scaduti) e dalle consistenti perdite (portate a nuovo per euro 220.397.912 e di esercizio per euro
7.903.393) rappresentate nella situazione patrimoniale alla data del 12/01/17, con un patrimonio netto negativo di euro 147.598.661)”, dichiarando aperta la procedura concordataria con contestuale nomina dei commissari giudiziali (cfr. doc. 4 all. pag. 3).Sono documentati dunque debiti per Parte_3 oltre 429 milioni e un patrimonio netto negativo.
I reati fallimentari contestati all'attore ( procedimento penale RG n. 4877/2018), dunque, hanno il loro presupposto nell'ammissione alla procedura concordataria del Tribunale di Bari .
L'istruttoria degli organi sociali di FS e, successivamente, le verifiche dello stesso commissario
( Doc. 7 Relazione Commissariale) evidenziano una voragine patrimoniale alimentata anno Pt_2 dopo anno da atti dissipativi e di mala gestione riconducibili all'operato dell'ex amministratore unico e di quanti con lui avevano concorso in tali illecite condotte;
dalla relazione del Persona_3
Commissario emerge che già nel 2012 sussisteva un forte squilibrio tra indebitamento finanziario e mezzi propri della Società.
Il Commissario, Dott. , nominato nell'ambito del commissariamento del 2015, anche alla luce di Pt_2 quanto emerso dalla due diligence contabile, fiscale e legale, svolta da Deloitte Financial Advisory
S.r.l. e Deloitte & Touche S.p.A. sulla situazione economica e finanziaria della Società (cfr. doc. 6 di
FS): (a) nel 2016, aveva segnalato alla Procura di Bari la “grave situazione di crisi in cui versa[va] la
Società” e l'urgenza di provvedere alla “copertura della perdita, mediante azzeramento del capitale sociale e contemporaneamente aumento del medesimo […] o in alternativa [all']apertura di [una] procedura concorsuale” (cfr. missiva trasmessa dal Dott. alla Procura sub doc. 2 del Dott. Pt_2
); b) nell'ambito della relazione del 19 marzo 2016 (sub doc. 7 di FS – la “Relazione”), Parte_1 aveva evidenziato: (i) la “crisi di liquidità e la drammatica situazione di fine 2015” in cui versava la
Società (cfr. pag. 14 della Relazione); (ii) la “crescente sfiducia dei fornitori strategici ormai sfiancati dai mancati pagamenti” (cfr. pag. 41 della Relazione); ossia (iii) tutti fattori che mettevano “seriamente in crisi la capacità operativa di FS e […] la stessa continuità aziendale” (cfr. pag. 7 della Relazione) [ pag.15 e 16 conclusionale ). CP_3
La relazione del 20.7.2016 del Dott. , consulente tecnico incaricato nel procedimento penale Per_2
r.g.n. 4153/16, di accertare le condizioni patrimoniali di FS dà atto che “capitale sociale ed il pagina 7 di 15 patrimonio netto di FS potevano dirsi già azzerati a far data dall'esercizio 2004” (doc. 8, Relazione
Dott. p. 28) , riportando una stima del passivo concordatario pari a € 280,9 milioni (doc. 9). Per_2
Non corrisponde a verità, dunque, che il commissario avesse accertato l' “ inesistenza di uno stato di insolvenza di FS fin dal luglio del 2016”, “affermando la piena operatività di FS” (citazione, p. 17), visto che la relazione nell'affrontare il tema dello “stato di operatività di FS ed il percorso di salvataggio della società” riporta le attività di riorganizzazione della società e di risanamento della gestione finalizzate ad eliminare l'inutile proliferazione di costi generata dalla precedente amministrazione.
Il commissario richiama l'attenzione sulla “grave situazione di crisi in cui versa la società” evidenziando come “la rilevanza degli importi .delle perdite ha portato il patrimonio netto della società ad un valore così negativo da non essere compensabile con lo stanziamento di 70 milioni di euro previsto dalla legge di stabilità 2016” ( doc. 2 ); questi consapevole “della gravità della situazione” dichiara di aver chiesto che all'assemblea di FS si discutesse sulla copertura della perdita mediante azzeramento del capitale sociale e sul contemporaneo aumento dello stesso o in alternativa Cont sull'apertura di una procedura concorsuale, non precluso dall'impegno assunto da .
Anche l'ulteriore circostanza, denunciata da ovvero l'uso strumentale dell'esposto/ Parte_1 querela nei suoi confronti al solo scopo di impedire a NL di esprimere voto contrario al concordato è contraria a verità ; dagli atti di causa si evince che all'udienza del 14/03/18 NL, in qualità di creditore della società FS con diritto di voto, votava a favore del concordato, approvato da “n. 256 creditori per un importo complessivo di euro 88.616.280 pari al 74,56% dell'importo totale” (cfr. doc.
5 all. FS pag. 2). Pt_3
NL avrebbe potuto opporsi alla procedura concordataria (cfr. doc. 5 all. Comparsa FS), come si sono opposti “n. 8 creditori per un importo complessivo di Euro 15.215.020 pari al 12,80% dell'importo totale” : il 25.6.2018, il Tribunale omologa il concordato preventivo (provvedimento di omologazione Tribunale di Bari doc. 3).
La NL, peraltro, vota nella piena consapevolezza dell'impatto economico del concordato, visto che Co con lettera del 7.7.2017 ( doc. 16 ) alla FS comunica di essersi rivolata alla società advisor “ visto anche il livello di incidenza e l'impatto della strategia di ristrutturazione della manovra finanziaria proposta e del Piano Concordatario stesso”.
Risulta, invece, dagli atti di causa che l'accertato ed incontestabile stato di crisi di FS ha determinato
NL e altri 255 creditori a dare parere favorevole al concordato, laddove in alternativa come correttamente osservato da FS , “se FS non avesse presentato la domanda di accesso alla procedura concordataria o NL avesse espresso parere negativo all'approvazione del Piano Concordatario (così pagina 8 di 15 impendendo l'accesso di FS a tale procedura), la disastrosa situazione finanziaria e patrimoniale di
FS avrebbe comunque reso necessaria la dichiarazione di fallimento della Società, già richiesta dalla
Procura della Repubblica e da un creditore di FS (R.G. 431/2016 ed R.G. 602/2016” ( pag 8 comparsa di costituzione e risposta).
Quanto premesso esclude in radice che la querela proposta nei confronti di sia Parte_1 stata elemento determinante del voto favorevole di NL al concordato.
Per mera completezza espositiva si dà atto che con riferimento a quanto allegato da parte attrice, ovvero che il Consiglio di Stato con sentenza n.6983/24 ( doc. 84 attore ) ha dichiarato illegittimo l'acquisto “..della partecipazione di FSI in FS con la conseguenza dell'obbligo di eliminare da parte dello Stato attraverso le competenti sue articolazioni, compresa quella giudiziaria , di tutte le relative conseguenze ivi incluso il concordato che ha realizzato l'obiettivo di acquisizione addirittura “a sconto
“ degli importi dovuti per il risanamento patrimoniale della società acquistata (pag 27 conclusionale), che il Tribunale di Bari con ordinanza del 15.5.2025 (doc. A) FS ), nel rigettare la richiesta di assoluzione dell'attore ai sensi dell'art. 129 cpp perché il fatto non sussiste in difetto di elemento costitutivo dei reati ipotizzati a suo carico, ha statuito che “L'effetto della sentenza amministrativa è limitato alla costituzione di un obbligo di ripristino dello status quo ante sul mercato;
la realizzazione di tale obbligo di risultato non incide sulle vicende gestorie di FS. In alcun modo il ripristino dello status quo ante, quale effetto obbligatorio conseguente alla pronuncia del Consiglio di Stato, può travolgere il ricorso presentato da FS e, soprattutto, il successivo provvedimento giudiziale di ammissione al concordato…il concordato preventivo di FS come omologato dal Tribunale di Bari con decreto un data 10 luglio 2018 ..è valido ed efficace -come tutti i provvedimenti emessi nel corso della procedura concordataria -, validità ed efficacia che sono state pienamente confermate in sede civile dal Tribunale di Bari “ .
Il Tribunale di Bari con decreto del 13.1.2025 ha dato atto che “..l'annullamento del decreto del MIT
(con obbligo di restituzione del finanziamento e retrocessione della partecipazione) si è verificato solo successivamente alla data di deposito della domanda di concordato cd “in bianco” e a quella della sua omologazione, sicchè non può ipotizzarsi alla data di presentazione della domanda in questione una rappresentazione non veritiera o ingannevole della situazione patrimoniale della società o comunque alcuna condotta fraudolenta di FS “ ( all B FS) .
Neppure corrisponde a verità che le indagini penali che hanno coinvolto l'attore siano scaturite unicamente dall'esposto querela e in ogni caso, qualora lo fossero state, per quanto si dirà sarebbe stata circostanza irrilevante.
pagina 9 di 15 Dagli atti di causa si evince che sin dal 2016 indagava sull'ex amministratore unico Controparte_6 di FS, , e di quanti con lui avevano concorso al dissesto di FS, come documentato Persona_3 dal procedimento penale n. 4153/2016 GN (Doc. 10 Decreto di rinvio a giudizio), relativo alle operazioni dissipative poste in essere dal Sig. in danno della Società. Per_3
FS ha allegato alla comparsa conclusionale del 17.10.2025 la sentenza del Tribunale di Bari del
26.6.2025 ( e dunque documento successivo alla scadenza dei termini per le memorie istruttorie ) che, in merito all'azione proposta contro per gravi irregolarità gestionali durante il suo Persona_3 mandato ( 2001-2015), accerta che “a seguito delle indagini intraprese dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di emergevano condotte illecite sicché l'assemblea della Società CP_6 decideva di nominare, con delibera del 24.11.2015, il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto dal prof. (Presidente), dal dott. e dall'avv. Domenico Mariani. Persona_4 Persona_5
Successivamente, in data 12.1.2016 il MIT procedeva con decreto al commissariamento di FS, nominando il prof. quale Commissario della Società “in considerazione della grave Persona_4 situazione finanziaria” in cui versava FS (cfr. comma 867, articolo 1, L. n. 208/2015) al fine di avviarne il risanamento attraverso la riduzione dei costi e provvedendo, se necessario, all'attivazione di una procedura di ristrutturazione del debito ai sensi della Legge Fallimentare ( pag. 3 sentenza ).
Tra le condotte illecite contestate a e poi accertate dal Tribunale di Bari c'è la ritardata Persona_3 dichiarazione di insolvenza ( pag. 19 sentenza ) e il ricorso abusivo al credito, ovvero il ricorso al credito nonostante lo stato di evidente decozione della società, con conseguente aggravamento del dissesto, alla sua dissimulazione ed alla mancata attivazione dei relativi rimedi.
Il procedimento penale n. 4877/2018 GN che ha coinvolto si innesta su Parte_1 indagini della Procura già avviate in precedenza, tanto che l'attore era stato sentito a sommarie informazioni, come documentato dalla nota della Guardia di Finanza del 1.6.2017 (doc. 12 Nota
Guardia di Finanza) .
Come risulta dalla memoria tecnica redatta dai Professori e , la Parte_4 Parte_5 misura cautelare interdittiva nei confronti di veniva emessa “ nell'ambito del Parte_1 procedimento avviato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari n. 4153/2016 il dott. è risultato destinatario di un'ordinanza di interdizione temporanea (12 mesi) dagli Parte_1 uffici direttivi dell'Istituto di credito NL ovvero di altra persona giuridica o impresa operante nel settore, con rigetto della richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal Pubblico Ministero”
(cfr. doc. 51 all. Memoria pag. 1) e non nell'ambito del processo penale R.G.N. 4877/2018 Parte_1 iniziato a seguito della querela.
pagina 10 di 15 In data 13/05/20 il Pm chiede il rinvio a giudizio di per il reato di bancarotta Parte_1 fradolenta preferenziale nei confronti del creditore NL per fatti risalenti al periodo 2001-2015 e tale richiesta viene accolta in data 21/06/22 dal Tribunale di Bari, che fissa udienza preliminare per il giorno 06/10/22, circostanza che esclude in radice che fosse consapevole Controparte_7 dell'innocenza di al momento della proposizione della querela. Parte_1
Al contrario, gli atti di causa rivelano che la supposta illiceità dei fatti denunciati fosse ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza ( C., Sez. VI,
15.6.2012, n. 29117)
Orbene, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha sempre ribadito, in maniera costante che “La proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile di ufficio) non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non è idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato” (Cass. Civ. Sez. III, sent. n.750/2022).
E ancora “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c. , anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa». Al di fuori di tale ipotesi, infatti,
l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato (Cass. civ., Sez. III, 25/05/04, n. 10033; App. Roma,
Sez. III, 20/2/07).
Prova della calunnia è in ogni caso sempre a carico di colui che chiede il risarcimento , poiché “spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato” (Cass. civ., Sez. III, 25.05.04, n. 10033) e neppure rileva l'errore circa la colpevolezza di questi.
pagina 11 di 15 Nel caso di specie in qualità di legale rappresentante di FS nell'adempimento di un Controparte_3 dovere legato alla carica ricoperta ha segnalato fatti illeciti e per quanto già detto alla luce di elementi oggettivi e serie valutazioni.
Colui che chiede di essere risarcito delle conseguenze lesive di una attività calunniosa di terzi, deve dimostrare che il denunciante abbia avuto la certezza dell'innocenza del denunciato, ed il mero errore ovvero il semplice dubbio sulla colpevolezza di quest'ultimo esclude la presenza dell'elemento soggettivo tipico della calunnia: “il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. Ne deriva che, escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale, atteso che il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato” (Cass. n. 10150 del 16/03/2000, n. 11882 del 28/01/2003).
Antecedentemente alla querela, era a conoscenza anche del parere del Prof. Parte_6
il quale - avendo ricevuto in nel mese di luglio 2017 incarico da FS di esaminare i Persona_1 contratti di finanziamento stipulati con la NL – in data 11/07/17 concludeva: sulla base della documentazione esaminata e delle analisi svolte, tenuto conto di quanto rappresentato nei precedenti paragrafi con particolare riferimento agli effetti per FS e per il ceto creditorio della stessa derivanti dalla stipula del Contratto di Finanziamento: si esprime un parere negativo in merito alla coerenza rispetto all'osservazione dei tassi di mercato alla data di stipula per imprese comparabili a FS delle condizioni economiche stabilite nell'ambito del contratto di finanziamento;
si ritiene che FS alla data del 31/12/2011, ovvero in un momento immediatamente precedente la data di stipula, mostrasse un evidente squilibrio patrimoniale e non potesse essere dunque assegnataria di un positivo giudizio in relazione al proprio merito di credito al fine del rinnovo delle linee bancarie allora in essere;
si ritiene che il contratto di finanziamento abbia determinato un peggioramento dello squilibrio patrimoniale già in essere alla data di stipula, cagionando un potenziale danno in capo al ceto creditorio di FS”
(cfr. doc. 17 all. memoria FS pag. 17).
Il parere dell'11.7.2017, anteriore alla querela del 12.7.2017 in sintesi , dà atto che i finanziamenti, oltre ad essere stati concessi ad una società insolvente, non sono in linea con i tassi di mercato.
Questo premesso non solo rivela che non ha avuto la certezza dell'innocenza di Persona_6
al momento della querela ma esclude in radice anche l'ulteriore ed infondata Parte_1 doglianza di questi , ovvero l'uso strumentale della denuncia querela “ , per supportare la prova a pagina 12 di 15 Cont favore di FS (e indirettamente in giudizi civili promossi
contro
NL volti all'annullamento dei contratti di finanziamento concessi da NL” ( pag. 37 citazione ).
L'attore nella memoria di replica torna a lamentare la natura calunniosa della lettera anonima inviata ai vertici FS, maggiore creditore di NL perché “ era fortemente interessata ad ottenere l'approvazione del concordato” e ne ribadisce l'uso strumentale, ovvero “..per formulare un esposto -querela
….realizzando l'obiettivo di far aprire il procedimento penale contro il dott. nonostante tutte Parte_1 le accuse rivolte dall'anonimo fossero totalmente inventate ad arte ( pag 2 memoria di replica)
Oggetto di questo giudizio non è l'accertamento dell'identità dell'autore della lettera anonima né
l'ha provato e dunque pacificamente nessuna responsabilità risarcitoria può essere Parte_1 ascritta ai convenuti in ragione dei fatti in essa dedotti, a detta dell'attore falsi e calunniosi.
Il concordato votato dalla NL non risulta impugnato e allo stato è valido ed efficace nonostante il
Consiglio di Stato abbia dichiarato illegittimo l'acquisto “..della partecipazione di FSI in FS “.
Il Tribunale, dunque, ribadisce che ove manchi nell'agente la certezza dell'innocenza, dell'incolpato il fatto stesso non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale. Difatti, il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato ( C., Sez. VI,
12.4.1995).
La querela per cui è causa alla quale non può riconoscersi la natura calunniosa, non solo ha determinato indagini penali ma anche il rinvio a giudizio di e per sua stessa Parte_1 ammissione “pende tuttora il dibattimento – ancora nelle prime fasi iniziali “ ( cfr pag. 4 memoria di replica) e dunque neppure risulta accertata in sede penale l'innocenza dell'attore rispetto ai reati contestatigli
L'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si è sovrapposta alla querela interrompendo ogni nesso causale tra quest'ultima e il danno lamentato dall'attore, tenuto conto che per quanto detto non è stata dimostrata la natura calunniosa delle denuncia ( ex multis Cass. 30381/24; 27779/24).
Ragionando all'opposto, come pretende la presentazione di una denuncia non Parte_1 infondata di un reato sarebbe di per sé automaticamente una calunnia, né rileva ai fini del nesso causale tra la querela e le vicende penali che hanno coinvolto l'attore le censure da questi mosse al pm “ verosimilmente ignaro dei richiamati antefatti “ ( pag 4 replica ) e all'istanza di custodia cautelare del 22.1.2018, a suo dire priva “ della prova delle accuse in essa contenute “ e che richiama tutte le circostanze allegate da nella querela ” che senza alcun Controparte_3 contraddittorio concesso all'accusato, vengono dal Pm pienamente condivise (pag 13 replica). pagina 13 di 15 In definitiva gli asseriti danni lamentati dall'attore non sono conseguenza delle condotte da questi imputate ai convenuti e per tale ragione tutte le domande risarcitorie proposte da Parte_1 devono essere rigettate.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.
L'attore con le note di udienza del 14.9.2025 , ha precisato le conclusioni “ ….nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti dott. dott. e CP_2 Controparte_3 [...] per i fatti di cui in narrativa e condannare i Controparte_1 medesimi, in solido fra loro, a risarcire il danno in tal modo arrecato all'attore dott. Parte_1
da liquidare anche equitativamente in misura non inferiore a euro 2.000.000,00
[...]
(duemilioni/00), ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Recentemente le Sezioni Unite ( 20805/25) hanno statuito che nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c.»).
Il valore della controversia è da individuare nell'ammontare complessivo della richiesta risarcitoria proposta in via solidale verso i soggetti evocati in giudizio ( Nel caso di domanda di proposta verso più debitori in solido, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, è costituito dall'ammontare complessivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale fase del regresso tra condebitori solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata dall'attore 40832 del 20/12/2021).
Dovendo prendere come riferimento lo scaglione di valore di 2.000.000 euro, perché attribuisce compensi di gran lunga superiore a quelli accordati per le causa di valore indeterminabile, ed applicato il parametro relativo agli onorari medi , l'importo da liquidare a titolo di spese di giudizio ammonta per ciascuna parte convenuta a 37.951 euro , oltre accessori di legge .
I fatti di causa non giustificano la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc, dal momento che dalla copiosa documentazione in atti non è possibile configurare dolo, colpa grave o imprudenza da parte di nel aver agito in giudizio, in ragione della complessa vicenda giudiziaria che ha Parte_1
Cont coinvolto FS e dell'accertata illegittimità da parte del Consiglio di Stato dell'acquisto della pagina 14 di 15 partecipazione di FSI in FS , dei conflitti all'interno di NL ( vedi copiose mail in atti) e delle vicende giudiziarie che a diverso titolo hanno colpito i vertici FS e NL.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta tutte le domande dell'attore;
condanna a rimborsare le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in 37.951 euro , oltre accessori di legge condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in 37.951 euro , Parte_1 CP_2 oltre accessori di legge condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in 37.951 Parte_1 Controparte_3 euro , oltre accessori di legge;
rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5931/2022 promossa da:
rappresentato e difeso come in atti Parte_1
ATTORE contro
rappresentata e difesa come Controparte_1 in atti rappresentato e difeso come in atti CP_2
appresentato e difeso come in atti Controparte_3
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
e al fine di essere risarcito
[...] Controparte_3 Controparte_1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi nella somma non inferiore a euro
2.000.000, derivanti, a suo dire dalle illegittime condotte poste in essere dai convenuti in suo danno.
Questi deduceva: che aveva ricoperto per circa un ventennio il ruolo di responsabile del mercato
Pubblica Amministrazione all'interno di NL, da sempre banca di riferimento di FS;
che dal 2015, anno in cui la FS era stata commissariata ne era stato interlocutore essenziale;
che nonostante nel
2015 la FS si trovasse in una situazione di crisi patrimoniale, poteva ancora avvalersi di Cont finanziamenti;
che il MIT aveva ceduto FS a affinché quest'ultima provvedesse alla riduzione pagina 1 di 15 del deficit patrimoniale;
che in data 12/01/17 la FS presentava domanda di concordato preventivo al
Tribunale di Bari allo scopo di onerare i creditori del costo del deficit patrimoniale;
che NL, da sempre contraria alla procedura concordataria, era stata costretta a votare a favore a causa delle illegittime condotte dei convenuti;
che costoro allo scopo di ledere i diritti dei creditori dichiaravano inesistenti insolvenze;
che era stata proposta una inveritiera querela ai suoi danni sulla scorta di una lettera anonima, che veniva utilizzata nei processi civili e penali promossi nei confronti suoi e della
NL e ciò al solo fine di impedire alla banca di votare contro la procedura di concordato;
che era stata omessa ogni verifica di attendibilità in merito alla lettera anonima del 23/05/17; che dalla querela erano scaturite indagini penali a suo carico;
che i convenuti utilizzavano la querela allo scopo di supportare le tesi difensive di FS nei giudizi civili promossi contro la NL per l'annullamento dei contratti di finanziamento;
che in data 13/03/18 gli veniva notificata l'ordinanza della Procura della Repubblica di Bari di interdizione dalle funzioni direttive in NL, a distanza di un giorno dall'incontro con creditori di FS all'esito del quale la NL esprimeva parere favorevole alla procedura di concordato;
che da tale vicenda ne scaturiva, oltre che l'indagine penale a suo carico, anche una campagna diffamatoria e di disinformazione da parte dei maggiori quotidiani nazionali, con conseguenti irreparabili danni alla sua immagine personale e professionale.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva : che l'azione proposta dall'attore era Controparte_3 completamente infondata e costituiva l'ennesima iniziativa strumentale;
che nell'anno 2015 il CdA di
FS versava già in una condizione di gravissima crisi finanziaria tanto che inviava al MIT, unico socio, una relazione sulla situazione economica all'esito della quale con decreto del 12/01/16 il MIT disponeva il commissariamento di FS nominando quale commissario il dott. ; che questi si Pt_2 attivava per trovare soluzioni che garantissero la continuità aziendale;
che era emerso che la crisi dipendeva dalla cattiva gestione aziendale del precedente amministratore unico della FS;
che la società non poteva essere risanata in assenza di nuovi capitali;
che in data 20/05/16 FSI manifestava a
FS la volontà di acquistare l'intera partecipazione detenuta dal MIT al fine di permettere la continuità aziendale;
che tale operazione di trasferimento si concludeva in data 04/08/16; che in data 10/01/17 veniva nominato nell'ambito del nuovo CdA di FS;
che in data 21/07/16 la Procura di Bari presentava istanza di fallimento a carico di FS e il 10/01/17 il nuovo CdA, deliberava di aderire ad una soluzione negoziata a carattere giudiziale della crisi d'impresa al fine di superare la crisi economica e finanziaria aziendale;
che con ricorso del 16/05/17 FS chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;
che il Tribunale di Bari decideva l'ammissione alla procedura di concordato, concedendo termini di legge, poi prorogati a seguito della proposta definitiva di concordato;
che in data 12/06/17 il Tribunale di Bari dichiarava aperta la procedura di concordato ed pagina 2 di 15 ordinava la convocazione di alcuni creditori, tra cui NL;
che nelle varie udienze tutti i creditori di
FS, tra cui anche NL, esprimevano parere favorevole alla proposta, che veniva omologata dal
Tribunale di Bari con decreto del 10/07/18; che il decreto di omologa non era mai stato reclamato dai creditori e passava in giudicato;
che in data 12/07/17 in qualità di amministratore delegato di FS, proponeva denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Bari, avendo ricevuto , in data
25/05/17, una lettera anonima in merito ai rapporti di finanziamento intercorsi tra FS e NL e all'applicazione di uno spread non congruo rispetto a quello di mercato, come riscontrato dalla relazione del Prof. che nella querela si dava atto esclusivamente di tali circostanze, Persona_1 senza prendere posizione in merito alla loro veridicità; che si era limitato a sottoporre queste circostanze al vaglio della Procura della Repubblica, che all'esito di indagini chiedeva il rinvio a giudizio dell'attore per bancarotta fraudolenta preferenziale in favore del creditore NL;
che le indagini erano state svolte anche nei confronti di altri soggetti legati a FS;
che la Procura di Bari aveva chiesto il rinvio a giudizio dell'attore ritenendo che questi , in concorso con altri soggetti, aveva istigato pagamenti preferenziali di FS in favore di NL, nonostante la grave crisi economica e finanziaria e in violazione della par condicio creditorum; che con decreto del 21/06/22 il Tribunale di
Bari disponeva il rinvio a giudizio dell'attore; che in qualità di amministratore delegato di FS era obbligato a comunicare alla Procura della Repubblica i fatti gravi denunciati dalla lettera anonima supportati dai risultati della consulenza contabile.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva: che la FS, costituita nel 2002 con capitale CP_2 interamente detenuto dal MIT aveva sempre avuto quale banca di riferimento la NL;
che nel 2015 in ragione della grave crisi finanziaria di FS, il MIT nominava a gennaio 2016 il commissario dott.
; che la FSI nel maggio 2016 si interessava ad una operazione straordinaria riguardante FS, con Pt_2 il consenso di MIT;
che il 21/07/16 la Procura della Repubblica di Bari, nell'ambito dell'indagine per bancarotta fraudolenta relativa a fatti riguardanti gli anni dal 2001 al 2015, presentava istanza di fallimento di FS;
che in data 13/12/16 incontrava l'attore, il quale per conto di NL gli chiedeva in Cont qualità di dirigente di di comunicare ufficialmente alla NL l'avvenuto cambio di controllo di Cont
che in data 15/12/16 NL comunicava la sospensione dell'operatività delle linee di credito in favore di FS e successivamente la sollecitava unitamente a FSI all'invio della documentazione relativa al cambio di controllo della società al fine del ripristino delle linee di credito;
che il 10/01/17 veniva nominato consigliere e Presidente del CdA di FS fino al 31/12/18; che in data 12/01/17 FS depositava presso il Tribunale di Bari istanza di concordato preventivo;
che in data 20/01/17 la
Procura di Bari rinunciava all'istanza di fallimento del 21/07/16; che il 12/05/17 si teneva presso il
MIT la riunione, alla quale prendevano parte l'attore , i vertici FSI e lui compreso;
che in data pagina 3 di 15 23/05/17 il management FS riceveva la lettera anonima relativa a fatti e circostanze che coinvolgevano l'attore; che in data 12/07/17 il Tribunale di Bari ammetteva FS alla procedura di concordato preventivo;
che il 02/02/18 si teneva l'adunanza dei creditori di FS, nel corso della quale votava solo una parte dei creditori;
che la NL votava all'udienza del 14/03/18; che la NL votava a favore del concordato di FS;
che il 10/07/18 il Tribunale di Bari omologava il concordato preventivo in continuità aziendale di FS;
che il ricorso ad una procedura concorsuale da parte del CdA di una società commerciale non è solo atto lecito, bensì dovuto qualora questa si trovi in stato di insolvenza, al fine di non incorrere in responsabilità, anche di carattere penale;
che la FS versava in gravissimo stato di insolvenza, motivo per il quale presentava domanda di ammissione al concordato preventivo, a seguito di attenta analisi e conseguente attestazione della situazione debitoria da parte di un professionista esterno;
che il Tribunale ammetteva la FS alla procedura ed in seguito omologava la proposta di concordato, votata dal 75% dei creditori, tra cui NL;
che i danni lamentati dall'attore non erano imputabili a nessuna sua illecita condotta, visto che si era limitato a partecipare alle riunioni in qualità di membro del CdA di FS;
che mai aveva accusato l'attore di illecite condotte, limitandosi a descrivere la situazione finanziaria della società.
Si costituiva in giudizio la convenuta FS, la quale deduceva: che l'ammissione al concordato preventivo e la definitiva omologazione da parte del Tribunale con provvedimento del 25/06/18 passato in giudicato smentivano quanto allegato dall'attore in citazione, ovvero l'insussistenza dello stato di crisi ed insolvenza della società; che NL aveva espresso voto favorevole al concordato preventivo di
FS; che non era stato il convenuto a dare avvio all'azione penale nei confronti dell'odierno CP_3 attore, il quale era già stato coinvolto insieme a NL da indagini della magistratura;
che, infatti, già prima era stato accertato lo stato di insolvenza della FS da parte del Tribunale di Bari con provvedimento del 16/01/17 e con ulteriore provvedimento del 12/06/17 veniva confermata la sussistenza di una grave crisi finanziaria ed economica;
che all'esito della riunione tenutasi in data
13/03/18, alla quale aveva preso parte anche l'odierno attore senza avere diritto di voto, i vertici della
NL ritenevano favorevole il piano concordatario della FS;
che se anche la FS non avesse attivato la procedura concordataria o NL avesse espresso voto sfavorevole , comunque la situazione finanziaria della FS avrebbe reso necessaria la dichiarazione di fallimento, peraltro già richiesta dalla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento R.G.N. 431/16 e R.G.N. 602/16 e dunque Parte_1
non si sarebbe sottratto alle imputazioni ascrittegli;
che lo stato di insolvenza in cui versava
[...] la FS era stato accertato dapprima dagli organi sociali di FS e poi dalla relazione redatta dal
Commissario, dott. , il quale evidenziava una vera e propria voragine patrimoniale alimentata nel Pt_2 corso degli anni dai vertici amministrativi, i quali ricorrevano abusivamente a finanziamenti bancari pagina 4 di 15 erogati proprio da NL per far fronte alle ordinarie necessità d'impresa; che anche il dott. in Per_2 data 20/07/16, in qualità di consulente tecnico incaricato nell'ambito del procedimento penale R.G.N.
4135/16, depositava perizia che rivelava criticità finanziarie sin dal 2004; che anche il piano concordatario riportava una stima del passivo concordatario di circa 280,9 milioni;
che il commissario dott. nella sua relazione dava atto delle attività di riorganizzazione della società e di Pt_2 risanamento della gestione finalizzate ad eliminare la proliferazione di costi inutili generati dalla precedente amministrazione;
che questi tra le varie opzioni inseriva anche la possibilità di ricorrere ad una procedura di concordato preventivo;
che l'attività degli inquirenti svolta relativamente all'ex amministratore delegato della FS, nell'ambito del procedimento penale R.G.N. Persona_3
4153/16, aveva sollecitato la magistratura ad analizzare ulteriormente la condizione economico- finanziaria di FS e i rapporti che aveva intrattenuto con la NL per un ventennio, a dimostrazione che l'attività investigativa non aveva avuto quale unica fonte la lettera anonima;
che, infatti, già nel
2017 l'attore era stato sentito a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza;
che la querela presentata da era un atto dovuto nei confronti di FS, in adempimento dei doveri Controparte_3
d'ufficio; che in alcun modo potevano essere ritenuti responsabili i convenuti per la diffusione delle notizie relative a questa vicenda da parte della stampa nazionale;
che l'attore neppure aveva dimostrato l'an ed il quantum dei danni lamentati.
I convenuti chiedevano la condanna dell'attore a titolo di responsabilità ex art. 96 cpc.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie il g.i. fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione.
Tutte le domande di devono essere rigettate, pronuncia che assorbe ogni altra Parte_1 questione in merito all'eccepita tardività del deposito di ulteriore documentazione in corso di causa, nonostante la scadenza dei termini per il deposito di memorie istruttorie.
Giova premettere che oggetto di questo giudizio non è sindacare il merito delle scelte tecniche e Cont politiche di e di FS per non avere la prima, a detta dell'attore, assolto all'obbligo di risanamento Cont con mezzi propri della seconda e di conseguenza accertare ingiusti profitti a vantaggio di e di
FS in danno di NL, neppure parte attrice in questo giudizio.
Neppure in questa sede si deve accertare la validità del concordato FS mai impugnato da NL e che ritiene lesivo delle ragioni creditorie della banca nella misura di 23 milioni di Parte_1 euro ( pag 8 memoria di replica) e votato, a suo dire, dalla NL , che si ripete neppure parte di questo giudizio, perché “ sotto blackmail “ ( pag 3 replica ) . Parte_1
Peraltro , responsabile in NL del mercato della pubblica amministrazione, si Parte_1 attribuisce in questo giudizio un potere decisionale verticistico privo di riscontro documentale e al pagina 5 di 15 contempo da lui stesso smentito:“ in data 13.3.2018 è stata convocata la riunione del “massimo organo decisionale in materia creditizia del gruppo BNP PARIBAS” cui il dott. era stato invitato Parte_1 senza, tuttavia, potere di voto “ (citazione, p. 35).
Neppure si deve accertare in questo giudizio la “ totale e costante correttezza “ ( pag 8 memoria di replica) di nei confronti della NL , che si ribadisce ancora una volta non è parte Parte_1 di questo giudizio e l'assegna di qualsivoglia responsabilità dell'attore in merito ai finanziamenti concessi a FS, perché sebbene “ persona molto conosciuta in tutto il mercato bancario riferito ai rapporti con le istituzioni pubbliche”, non ha mai rivestito “funzioni specifiche nell'attività creditizia…tutti sia all'interno della NC che all'esterno sapevano che il ruolo del dotto Parte_1 non prevedeva coinvolgimento nell'ambito dell'attività creditizia della NC , ma era un puro ruolo commerciale” ( pag. 11 e 12 memoria replica).
Ai fini del decidere, invece, essenziale è verificare la fondatezza della prospettazione difensiva di
, ovvero l'esistenza di condotte lesive della sua reputazione personale e Parte_1 professionale per avere, a suo dire, i convenuti in concorso tra loro rappresentato il falso stato di crisi Cont di FS allo scopo di “ decurtare le aspettative dei creditori, così favorendo la neocontrollante ( pag 31 conclusionale ) e per essere stato vittima di una querela calunniosa , che aveva condizionato il voto favorevole di NL al concordato preventivo FS e provocato in suo danno inique indagini penali , ingiuste richieste di custodia cautelare e il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta .
L'attore a fondamento della azione risarcitoria sostiene di aver ricoperto per oltre 20 anni il ruolo di responsabile del Mercato Pubblica Amministrazione di NL;
di essersi opposto “in più sedi , in nome di NL all'ammissione di FS alla procedura di concordato preventivo “disconoscendone lo stesso presupposto, vale a dire la crisi e/o l'insolvenza di FS” , ritenendo che l'ammissione al concordato avrebbe giovato esclusivamente a FSI che, con l'acquisizione della partecipazione in FS, aveva assunto l'impegno di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della società, visto che la presentazione del concordato era avvenuta attraverso l'autodichiarazione da parte di FS di un inesistente presupposto della crisi e/o dell'insolvenza .
Quanto allegato da a fondamento della domanda risarcitoria, ovvero la inveritiera Parte_1 condizione di insolvenza di FS, a suo dire fondata su una mera autodichiarazione della stessa società
è contrario a verità, tenuto conto dell'ammissione al concordato preventivo, approvato da oltre il 70% dei creditori, Bnl compresa e la definitiva omologazione intervenuta con provvedimento del 25.6.2018 del Tribunale di Bari, passata in giudicato, che impediscono ogni contestazione circa la sussistenza dell' indefettibile presupposto di accesso alla procedura .
pagina 6 di 15 Il Tribunale di Bari, infatti, in data 16/01/2017, accertato lo stato di crisi della FS, assegnava il termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato e con provvedimento del 12/06/17 nel ribadire lo stato di crisi economica e finanziaria, accertava “la notevole esposizione debitoria della proponente (complessivamente pari ad euro 429.567.727,00 di cui euro 318.159.840,00 per debiti scaduti) e dalle consistenti perdite (portate a nuovo per euro 220.397.912 e di esercizio per euro
7.903.393) rappresentate nella situazione patrimoniale alla data del 12/01/17, con un patrimonio netto negativo di euro 147.598.661)”, dichiarando aperta la procedura concordataria con contestuale nomina dei commissari giudiziali (cfr. doc. 4 all. pag. 3).Sono documentati dunque debiti per Parte_3 oltre 429 milioni e un patrimonio netto negativo.
I reati fallimentari contestati all'attore ( procedimento penale RG n. 4877/2018), dunque, hanno il loro presupposto nell'ammissione alla procedura concordataria del Tribunale di Bari .
L'istruttoria degli organi sociali di FS e, successivamente, le verifiche dello stesso commissario
( Doc. 7 Relazione Commissariale) evidenziano una voragine patrimoniale alimentata anno Pt_2 dopo anno da atti dissipativi e di mala gestione riconducibili all'operato dell'ex amministratore unico e di quanti con lui avevano concorso in tali illecite condotte;
dalla relazione del Persona_3
Commissario emerge che già nel 2012 sussisteva un forte squilibrio tra indebitamento finanziario e mezzi propri della Società.
Il Commissario, Dott. , nominato nell'ambito del commissariamento del 2015, anche alla luce di Pt_2 quanto emerso dalla due diligence contabile, fiscale e legale, svolta da Deloitte Financial Advisory
S.r.l. e Deloitte & Touche S.p.A. sulla situazione economica e finanziaria della Società (cfr. doc. 6 di
FS): (a) nel 2016, aveva segnalato alla Procura di Bari la “grave situazione di crisi in cui versa[va] la
Società” e l'urgenza di provvedere alla “copertura della perdita, mediante azzeramento del capitale sociale e contemporaneamente aumento del medesimo […] o in alternativa [all']apertura di [una] procedura concorsuale” (cfr. missiva trasmessa dal Dott. alla Procura sub doc. 2 del Dott. Pt_2
); b) nell'ambito della relazione del 19 marzo 2016 (sub doc. 7 di FS – la “Relazione”), Parte_1 aveva evidenziato: (i) la “crisi di liquidità e la drammatica situazione di fine 2015” in cui versava la
Società (cfr. pag. 14 della Relazione); (ii) la “crescente sfiducia dei fornitori strategici ormai sfiancati dai mancati pagamenti” (cfr. pag. 41 della Relazione); ossia (iii) tutti fattori che mettevano “seriamente in crisi la capacità operativa di FS e […] la stessa continuità aziendale” (cfr. pag. 7 della Relazione) [ pag.15 e 16 conclusionale ). CP_3
La relazione del 20.7.2016 del Dott. , consulente tecnico incaricato nel procedimento penale Per_2
r.g.n. 4153/16, di accertare le condizioni patrimoniali di FS dà atto che “capitale sociale ed il pagina 7 di 15 patrimonio netto di FS potevano dirsi già azzerati a far data dall'esercizio 2004” (doc. 8, Relazione
Dott. p. 28) , riportando una stima del passivo concordatario pari a € 280,9 milioni (doc. 9). Per_2
Non corrisponde a verità, dunque, che il commissario avesse accertato l' “ inesistenza di uno stato di insolvenza di FS fin dal luglio del 2016”, “affermando la piena operatività di FS” (citazione, p. 17), visto che la relazione nell'affrontare il tema dello “stato di operatività di FS ed il percorso di salvataggio della società” riporta le attività di riorganizzazione della società e di risanamento della gestione finalizzate ad eliminare l'inutile proliferazione di costi generata dalla precedente amministrazione.
Il commissario richiama l'attenzione sulla “grave situazione di crisi in cui versa la società” evidenziando come “la rilevanza degli importi .delle perdite ha portato il patrimonio netto della società ad un valore così negativo da non essere compensabile con lo stanziamento di 70 milioni di euro previsto dalla legge di stabilità 2016” ( doc. 2 ); questi consapevole “della gravità della situazione” dichiara di aver chiesto che all'assemblea di FS si discutesse sulla copertura della perdita mediante azzeramento del capitale sociale e sul contemporaneo aumento dello stesso o in alternativa Cont sull'apertura di una procedura concorsuale, non precluso dall'impegno assunto da .
Anche l'ulteriore circostanza, denunciata da ovvero l'uso strumentale dell'esposto/ Parte_1 querela nei suoi confronti al solo scopo di impedire a NL di esprimere voto contrario al concordato è contraria a verità ; dagli atti di causa si evince che all'udienza del 14/03/18 NL, in qualità di creditore della società FS con diritto di voto, votava a favore del concordato, approvato da “n. 256 creditori per un importo complessivo di euro 88.616.280 pari al 74,56% dell'importo totale” (cfr. doc.
5 all. FS pag. 2). Pt_3
NL avrebbe potuto opporsi alla procedura concordataria (cfr. doc. 5 all. Comparsa FS), come si sono opposti “n. 8 creditori per un importo complessivo di Euro 15.215.020 pari al 12,80% dell'importo totale” : il 25.6.2018, il Tribunale omologa il concordato preventivo (provvedimento di omologazione Tribunale di Bari doc. 3).
La NL, peraltro, vota nella piena consapevolezza dell'impatto economico del concordato, visto che Co con lettera del 7.7.2017 ( doc. 16 ) alla FS comunica di essersi rivolata alla società advisor “ visto anche il livello di incidenza e l'impatto della strategia di ristrutturazione della manovra finanziaria proposta e del Piano Concordatario stesso”.
Risulta, invece, dagli atti di causa che l'accertato ed incontestabile stato di crisi di FS ha determinato
NL e altri 255 creditori a dare parere favorevole al concordato, laddove in alternativa come correttamente osservato da FS , “se FS non avesse presentato la domanda di accesso alla procedura concordataria o NL avesse espresso parere negativo all'approvazione del Piano Concordatario (così pagina 8 di 15 impendendo l'accesso di FS a tale procedura), la disastrosa situazione finanziaria e patrimoniale di
FS avrebbe comunque reso necessaria la dichiarazione di fallimento della Società, già richiesta dalla
Procura della Repubblica e da un creditore di FS (R.G. 431/2016 ed R.G. 602/2016” ( pag 8 comparsa di costituzione e risposta).
Quanto premesso esclude in radice che la querela proposta nei confronti di sia Parte_1 stata elemento determinante del voto favorevole di NL al concordato.
Per mera completezza espositiva si dà atto che con riferimento a quanto allegato da parte attrice, ovvero che il Consiglio di Stato con sentenza n.6983/24 ( doc. 84 attore ) ha dichiarato illegittimo l'acquisto “..della partecipazione di FSI in FS con la conseguenza dell'obbligo di eliminare da parte dello Stato attraverso le competenti sue articolazioni, compresa quella giudiziaria , di tutte le relative conseguenze ivi incluso il concordato che ha realizzato l'obiettivo di acquisizione addirittura “a sconto
“ degli importi dovuti per il risanamento patrimoniale della società acquistata (pag 27 conclusionale), che il Tribunale di Bari con ordinanza del 15.5.2025 (doc. A) FS ), nel rigettare la richiesta di assoluzione dell'attore ai sensi dell'art. 129 cpp perché il fatto non sussiste in difetto di elemento costitutivo dei reati ipotizzati a suo carico, ha statuito che “L'effetto della sentenza amministrativa è limitato alla costituzione di un obbligo di ripristino dello status quo ante sul mercato;
la realizzazione di tale obbligo di risultato non incide sulle vicende gestorie di FS. In alcun modo il ripristino dello status quo ante, quale effetto obbligatorio conseguente alla pronuncia del Consiglio di Stato, può travolgere il ricorso presentato da FS e, soprattutto, il successivo provvedimento giudiziale di ammissione al concordato…il concordato preventivo di FS come omologato dal Tribunale di Bari con decreto un data 10 luglio 2018 ..è valido ed efficace -come tutti i provvedimenti emessi nel corso della procedura concordataria -, validità ed efficacia che sono state pienamente confermate in sede civile dal Tribunale di Bari “ .
Il Tribunale di Bari con decreto del 13.1.2025 ha dato atto che “..l'annullamento del decreto del MIT
(con obbligo di restituzione del finanziamento e retrocessione della partecipazione) si è verificato solo successivamente alla data di deposito della domanda di concordato cd “in bianco” e a quella della sua omologazione, sicchè non può ipotizzarsi alla data di presentazione della domanda in questione una rappresentazione non veritiera o ingannevole della situazione patrimoniale della società o comunque alcuna condotta fraudolenta di FS “ ( all B FS) .
Neppure corrisponde a verità che le indagini penali che hanno coinvolto l'attore siano scaturite unicamente dall'esposto querela e in ogni caso, qualora lo fossero state, per quanto si dirà sarebbe stata circostanza irrilevante.
pagina 9 di 15 Dagli atti di causa si evince che sin dal 2016 indagava sull'ex amministratore unico Controparte_6 di FS, , e di quanti con lui avevano concorso al dissesto di FS, come documentato Persona_3 dal procedimento penale n. 4153/2016 GN (Doc. 10 Decreto di rinvio a giudizio), relativo alle operazioni dissipative poste in essere dal Sig. in danno della Società. Per_3
FS ha allegato alla comparsa conclusionale del 17.10.2025 la sentenza del Tribunale di Bari del
26.6.2025 ( e dunque documento successivo alla scadenza dei termini per le memorie istruttorie ) che, in merito all'azione proposta contro per gravi irregolarità gestionali durante il suo Persona_3 mandato ( 2001-2015), accerta che “a seguito delle indagini intraprese dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di emergevano condotte illecite sicché l'assemblea della Società CP_6 decideva di nominare, con delibera del 24.11.2015, il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto dal prof. (Presidente), dal dott. e dall'avv. Domenico Mariani. Persona_4 Persona_5
Successivamente, in data 12.1.2016 il MIT procedeva con decreto al commissariamento di FS, nominando il prof. quale Commissario della Società “in considerazione della grave Persona_4 situazione finanziaria” in cui versava FS (cfr. comma 867, articolo 1, L. n. 208/2015) al fine di avviarne il risanamento attraverso la riduzione dei costi e provvedendo, se necessario, all'attivazione di una procedura di ristrutturazione del debito ai sensi della Legge Fallimentare ( pag. 3 sentenza ).
Tra le condotte illecite contestate a e poi accertate dal Tribunale di Bari c'è la ritardata Persona_3 dichiarazione di insolvenza ( pag. 19 sentenza ) e il ricorso abusivo al credito, ovvero il ricorso al credito nonostante lo stato di evidente decozione della società, con conseguente aggravamento del dissesto, alla sua dissimulazione ed alla mancata attivazione dei relativi rimedi.
Il procedimento penale n. 4877/2018 GN che ha coinvolto si innesta su Parte_1 indagini della Procura già avviate in precedenza, tanto che l'attore era stato sentito a sommarie informazioni, come documentato dalla nota della Guardia di Finanza del 1.6.2017 (doc. 12 Nota
Guardia di Finanza) .
Come risulta dalla memoria tecnica redatta dai Professori e , la Parte_4 Parte_5 misura cautelare interdittiva nei confronti di veniva emessa “ nell'ambito del Parte_1 procedimento avviato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari n. 4153/2016 il dott. è risultato destinatario di un'ordinanza di interdizione temporanea (12 mesi) dagli Parte_1 uffici direttivi dell'Istituto di credito NL ovvero di altra persona giuridica o impresa operante nel settore, con rigetto della richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal Pubblico Ministero”
(cfr. doc. 51 all. Memoria pag. 1) e non nell'ambito del processo penale R.G.N. 4877/2018 Parte_1 iniziato a seguito della querela.
pagina 10 di 15 In data 13/05/20 il Pm chiede il rinvio a giudizio di per il reato di bancarotta Parte_1 fradolenta preferenziale nei confronti del creditore NL per fatti risalenti al periodo 2001-2015 e tale richiesta viene accolta in data 21/06/22 dal Tribunale di Bari, che fissa udienza preliminare per il giorno 06/10/22, circostanza che esclude in radice che fosse consapevole Controparte_7 dell'innocenza di al momento della proposizione della querela. Parte_1
Al contrario, gli atti di causa rivelano che la supposta illiceità dei fatti denunciati fosse ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza ( C., Sez. VI,
15.6.2012, n. 29117)
Orbene, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha sempre ribadito, in maniera costante che “La proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile di ufficio) non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non è idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato” (Cass. Civ. Sez. III, sent. n.750/2022).
E ancora “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c. , anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa». Al di fuori di tale ipotesi, infatti,
l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato (Cass. civ., Sez. III, 25/05/04, n. 10033; App. Roma,
Sez. III, 20/2/07).
Prova della calunnia è in ogni caso sempre a carico di colui che chiede il risarcimento , poiché “spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato” (Cass. civ., Sez. III, 25.05.04, n. 10033) e neppure rileva l'errore circa la colpevolezza di questi.
pagina 11 di 15 Nel caso di specie in qualità di legale rappresentante di FS nell'adempimento di un Controparte_3 dovere legato alla carica ricoperta ha segnalato fatti illeciti e per quanto già detto alla luce di elementi oggettivi e serie valutazioni.
Colui che chiede di essere risarcito delle conseguenze lesive di una attività calunniosa di terzi, deve dimostrare che il denunciante abbia avuto la certezza dell'innocenza del denunciato, ed il mero errore ovvero il semplice dubbio sulla colpevolezza di quest'ultimo esclude la presenza dell'elemento soggettivo tipico della calunnia: “il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. Ne deriva che, escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale, atteso che il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato” (Cass. n. 10150 del 16/03/2000, n. 11882 del 28/01/2003).
Antecedentemente alla querela, era a conoscenza anche del parere del Prof. Parte_6
il quale - avendo ricevuto in nel mese di luglio 2017 incarico da FS di esaminare i Persona_1 contratti di finanziamento stipulati con la NL – in data 11/07/17 concludeva: sulla base della documentazione esaminata e delle analisi svolte, tenuto conto di quanto rappresentato nei precedenti paragrafi con particolare riferimento agli effetti per FS e per il ceto creditorio della stessa derivanti dalla stipula del Contratto di Finanziamento: si esprime un parere negativo in merito alla coerenza rispetto all'osservazione dei tassi di mercato alla data di stipula per imprese comparabili a FS delle condizioni economiche stabilite nell'ambito del contratto di finanziamento;
si ritiene che FS alla data del 31/12/2011, ovvero in un momento immediatamente precedente la data di stipula, mostrasse un evidente squilibrio patrimoniale e non potesse essere dunque assegnataria di un positivo giudizio in relazione al proprio merito di credito al fine del rinnovo delle linee bancarie allora in essere;
si ritiene che il contratto di finanziamento abbia determinato un peggioramento dello squilibrio patrimoniale già in essere alla data di stipula, cagionando un potenziale danno in capo al ceto creditorio di FS”
(cfr. doc. 17 all. memoria FS pag. 17).
Il parere dell'11.7.2017, anteriore alla querela del 12.7.2017 in sintesi , dà atto che i finanziamenti, oltre ad essere stati concessi ad una società insolvente, non sono in linea con i tassi di mercato.
Questo premesso non solo rivela che non ha avuto la certezza dell'innocenza di Persona_6
al momento della querela ma esclude in radice anche l'ulteriore ed infondata Parte_1 doglianza di questi , ovvero l'uso strumentale della denuncia querela “ , per supportare la prova a pagina 12 di 15 Cont favore di FS (e indirettamente in giudizi civili promossi
contro
NL volti all'annullamento dei contratti di finanziamento concessi da NL” ( pag. 37 citazione ).
L'attore nella memoria di replica torna a lamentare la natura calunniosa della lettera anonima inviata ai vertici FS, maggiore creditore di NL perché “ era fortemente interessata ad ottenere l'approvazione del concordato” e ne ribadisce l'uso strumentale, ovvero “..per formulare un esposto -querela
….realizzando l'obiettivo di far aprire il procedimento penale contro il dott. nonostante tutte Parte_1 le accuse rivolte dall'anonimo fossero totalmente inventate ad arte ( pag 2 memoria di replica)
Oggetto di questo giudizio non è l'accertamento dell'identità dell'autore della lettera anonima né
l'ha provato e dunque pacificamente nessuna responsabilità risarcitoria può essere Parte_1 ascritta ai convenuti in ragione dei fatti in essa dedotti, a detta dell'attore falsi e calunniosi.
Il concordato votato dalla NL non risulta impugnato e allo stato è valido ed efficace nonostante il
Consiglio di Stato abbia dichiarato illegittimo l'acquisto “..della partecipazione di FSI in FS “.
Il Tribunale, dunque, ribadisce che ove manchi nell'agente la certezza dell'innocenza, dell'incolpato il fatto stesso non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale. Difatti, il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato ( C., Sez. VI,
12.4.1995).
La querela per cui è causa alla quale non può riconoscersi la natura calunniosa, non solo ha determinato indagini penali ma anche il rinvio a giudizio di e per sua stessa Parte_1 ammissione “pende tuttora il dibattimento – ancora nelle prime fasi iniziali “ ( cfr pag. 4 memoria di replica) e dunque neppure risulta accertata in sede penale l'innocenza dell'attore rispetto ai reati contestatigli
L'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si è sovrapposta alla querela interrompendo ogni nesso causale tra quest'ultima e il danno lamentato dall'attore, tenuto conto che per quanto detto non è stata dimostrata la natura calunniosa delle denuncia ( ex multis Cass. 30381/24; 27779/24).
Ragionando all'opposto, come pretende la presentazione di una denuncia non Parte_1 infondata di un reato sarebbe di per sé automaticamente una calunnia, né rileva ai fini del nesso causale tra la querela e le vicende penali che hanno coinvolto l'attore le censure da questi mosse al pm “ verosimilmente ignaro dei richiamati antefatti “ ( pag 4 replica ) e all'istanza di custodia cautelare del 22.1.2018, a suo dire priva “ della prova delle accuse in essa contenute “ e che richiama tutte le circostanze allegate da nella querela ” che senza alcun Controparte_3 contraddittorio concesso all'accusato, vengono dal Pm pienamente condivise (pag 13 replica). pagina 13 di 15 In definitiva gli asseriti danni lamentati dall'attore non sono conseguenza delle condotte da questi imputate ai convenuti e per tale ragione tutte le domande risarcitorie proposte da Parte_1 devono essere rigettate.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.
L'attore con le note di udienza del 14.9.2025 , ha precisato le conclusioni “ ….nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti dott. dott. e CP_2 Controparte_3 [...] per i fatti di cui in narrativa e condannare i Controparte_1 medesimi, in solido fra loro, a risarcire il danno in tal modo arrecato all'attore dott. Parte_1
da liquidare anche equitativamente in misura non inferiore a euro 2.000.000,00
[...]
(duemilioni/00), ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Recentemente le Sezioni Unite ( 20805/25) hanno statuito che nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c.»).
Il valore della controversia è da individuare nell'ammontare complessivo della richiesta risarcitoria proposta in via solidale verso i soggetti evocati in giudizio ( Nel caso di domanda di proposta verso più debitori in solido, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, è costituito dall'ammontare complessivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale fase del regresso tra condebitori solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata dall'attore 40832 del 20/12/2021).
Dovendo prendere come riferimento lo scaglione di valore di 2.000.000 euro, perché attribuisce compensi di gran lunga superiore a quelli accordati per le causa di valore indeterminabile, ed applicato il parametro relativo agli onorari medi , l'importo da liquidare a titolo di spese di giudizio ammonta per ciascuna parte convenuta a 37.951 euro , oltre accessori di legge .
I fatti di causa non giustificano la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc, dal momento che dalla copiosa documentazione in atti non è possibile configurare dolo, colpa grave o imprudenza da parte di nel aver agito in giudizio, in ragione della complessa vicenda giudiziaria che ha Parte_1
Cont coinvolto FS e dell'accertata illegittimità da parte del Consiglio di Stato dell'acquisto della pagina 14 di 15 partecipazione di FSI in FS , dei conflitti all'interno di NL ( vedi copiose mail in atti) e delle vicende giudiziarie che a diverso titolo hanno colpito i vertici FS e NL.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta tutte le domande dell'attore;
condanna a rimborsare le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in 37.951 euro , oltre accessori di legge condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in 37.951 euro , Parte_1 CP_2 oltre accessori di legge condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in 37.951 Parte_1 Controparte_3 euro , oltre accessori di legge;
rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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