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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15068/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 15/07/1971), C.F.: Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DEL FRATE C.F._1
BARBARA;
(ROMA (RM), 11/08/1973), C.F.: Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DEL FRATE C.F._2
BARBARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto chiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2005, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2. essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, revocare l'assegno di mantenimento disposto nella separazione personale dei coniugi a carico del signor ed in favore dei figli;
CP_1
3. disporre un assegno divorzile a carico del signor ed in favore CP_1 della signora pari ad €.350,00 mensili. Tale importo verrà corrisposto Pt_1 entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico da eseguirsi sul seguente IBAN
[...], a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà adeguato anno per anno in base all'Istat avendo come mese di riferimento quello di dicembre;
4. l'ex casa coniugale sita in Roma alla Via Antonio Zotti 15 resta nella esclusiva disponibilità della signora seguendone il diritto di proprietà Pt_1 esclusivo della stessa.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/10/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15068/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 12/10/1996 tra (ROMA (RM), Parte_1
15/07/1971) e (ROMA (RM), 11/08/1973) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 1392,
Parte 2, Serie A02, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15068/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 15/07/1971), C.F.: Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DEL FRATE C.F._1
BARBARA;
(ROMA (RM), 11/08/1973), C.F.: Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DEL FRATE C.F._2
BARBARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto chiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2005, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2. essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, revocare l'assegno di mantenimento disposto nella separazione personale dei coniugi a carico del signor ed in favore dei figli;
CP_1
3. disporre un assegno divorzile a carico del signor ed in favore CP_1 della signora pari ad €.350,00 mensili. Tale importo verrà corrisposto Pt_1 entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico da eseguirsi sul seguente IBAN
[...], a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà adeguato anno per anno in base all'Istat avendo come mese di riferimento quello di dicembre;
4. l'ex casa coniugale sita in Roma alla Via Antonio Zotti 15 resta nella esclusiva disponibilità della signora seguendone il diritto di proprietà Pt_1 esclusivo della stessa.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/10/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15068/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 12/10/1996 tra (ROMA (RM), Parte_1
15/07/1971) e (ROMA (RM), 11/08/1973) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 1392,
Parte 2, Serie A02, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi