Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2024, n. 107
CASS
Sentenza 3 gennaio 2024

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In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2024, n. 107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 107
    Data del deposito : 3 gennaio 2024

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