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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3021/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3021/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 dall'Avv. Cinzia Orsomando e dall'Avv. Angelo Segnalini
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Cinti
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 10.07.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25.03.2019 in Palestrina (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Palestrina (RM), al n. 6, parte
1, anno 2019 e che dall'unione è nato il figlio (Palestrina, 09.08.2020), Persona_1 hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Affidamento del minore. Il figlio minore (n. a Palestrina il Persona_1
09.08.2020) viene affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso e sarà collocato presso l'abitazione materna ove avrà fissata la sua residenza.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso, mentre la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione.
Sulla base dei turni lavorativi dei genitori, i tempi di permanenza del minore presso il padre vengono stabiliti come segue:
a)Pomeriggi e weekend: il padre terrà con sé il figlio ogni mercoledì dall'uscita di scuola
(dalle ore 19.30 in periodo non scolastico o in caso di impedimento dei nonni paterni) fino alla mattina seguente quando lo accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico lo accompagnerà presso il centro estivo) ed ogni fine settimana alternando il sabato e la domenica sulla base dei turni lavorativi della madre: e così quando la madre riposa di sabato il padre terrà il figlio dalle ore 21.00 del sabato fino al lunedì mattina, mentre quando la madre riposa la domenica il padre terrà il figlio dalle 19.30 del venerdì sera fino alle 10.30 della domenica.
Nei giorni in cui la madre osserverà l'orario lavorativo 07.00-21.00 (attualmente circa due volte alla settimana) il minore sarà affidato ai nonni paterni e, in caso di impedimento degli stessi, ad una baby sitter o al nido. Parimenti nel periodo estivo, quando i nonni paterni saranno fuori regione per le vacanze (di solito da giugno a settembre), il bambino, in assenza dei genitori, sarà affidato ai nonni materni e, in caso di impedimento dei medesimi, sarà affidato alla baby sitter o al centro estivo. La baby sitter, il nido ed il centro estivo saranno scelti dai genitori di comune accordo e le relative spese saranno suddivise tra gli stessi al 50% anche se non supportate da documentazione fiscale per quanto riguarda la baby sitter.
La madre comunicherà al padre, anche tramite whatsapp, i propri turni di lavoro non appena disponibili.
b) Vacanze natalizie e pasquali: durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio alternando di anno in anno le settimane dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le festività pasquali saranno alternate le giornate di Pasqua e Pasquetta.
d) Vacanze estive: nel periodo estivo ciascuno dei genitori terrà con sé il minore per due settimane non consecutive, in periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, sino all'età di sette anni del minore. Dal compimento dell'età di otto anni del minore, ciascun genitore potrà tenerlo con sé anche per due settimane consecutive, tenendo anche conto dei periodi di ferie concessi dai rispettivi datori di lavoro.
Considerata la tenera età del bambino il regime di frequentazione per le vacanze diventerà effettivo a partire dall'anno 2025, mentre per il 2024 il padre terrà con sé il figlio per sei giorni consecutivi. Nelle vacanze di Natale 2024/25 il minore starà con la mamma dal 24 al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio.
e) Ciascun genitore, quando tiene con sé il figlio, si impegna a consentire una videochiamata con l'altro genitore di mattina ed una di sera e a rispettare le esigenze e la volontà del minore.
f) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento idoneo alla più sana educazione e crescita del figlio e a non far frequentare al minore partner meramente occasionali. Inoltre, nell'interesse del figlio minore, si impegnano a seguire un percorso congiunto di coordinazione genitoriale, da iniziare entro il mese di settembre 2024 e portare a termine secondo le indicazioni del professionista incaricato.
g) Entrambi i genitori si impegnano inoltre a consentire al figlio di avviare la terapia psicomotoria e logopedica secondo le indicazioni fornite dalla neuropsichiatra infantile D.ssa nella relazione del 12.03.2024, a Persona_2 seguire le prescrizioni tutte ivi specificate e a far svolgere al minore un percorso di sostegno psicologico per aiutarlo ad elaborare la separazione dei genitori, con suddivisione dei relativi costi al 50%.
3) Casa coniugale. La casa coniugale, sita in Palestrina (RM) Via Casale Lungo n.
19, di proprietà dei genitori del marito verrà loro riconsegnata. Il marito si trasferirà nell'appartamento attiguo, sempre di proprietà dei di lui genitori, mentre la moglie si trasferirà con il figlio in immobile da condurre in locazione sito in Palestrina entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4) Mantenimento del figlio. Sulla base dei tempi di permanenza del minore presso i genitori, della distribuzione dei compiti di cura e di accudimento del figlio, della fattiva collaborazione dei nonni paterni durante gli orari lavorativi dei genitori ed in considerazione del fatto che la sig.ra sarà gravata da un canone di Parte_1 locazione per l'abitazione familiare, il contributo al mantenimento del minore da parte del padre viene stabilito in complessivi Euro 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 12 di ogni mese, oltre rivalutazioni ISTAT ed assegno unico al 100%:
a tal fine il Sig. rinuncia sin d'ora alla propria quota (50%) Controparte_1 dell'assegno unico, di spettanza del nucleo familiare, in favore della moglie e farà tutto quanto necessario affinché la sig.ra percepisca per intero Parte_1 tale assegno unico (attualmente pari a € 233,00) e ciò anche ove la misura dello stesso fosse in futuro elevata.
L'obbligo del versamento del mantenimento decorrerà dal mese di luglio (2024). Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie al figlio con le seguenti modalità:
a) non dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori le spese per: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto dell'accordo sulla terapia con specialista privato;
b) parimenti non necessitano di preventivo consenso, poiché sono già state concordate tra i genitori, le spese per la baby sitter ed i centri estivi e quelle per i percorsi terapeutici necessari a (quelli prescritti dalla neuropsichiatra infantile D.ssa Per_1 Persona_2 nella relazione del 12.03.2024 ed il percorso di sostegno psicologico per aiutarlo
[...] ad elaborare la separazione dei genitori).
c) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori le spese per corsi di specializzazione, per viaggi e vacanze senza genitori, per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, per trattamenti sanitari specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
per tutte le altre spese straordinarie le parti faranno riferimento alle disposizioni del protocollo di intesa del Tribunale di Tivoli del quale dichiarano di aver preso conoscenza. Quanto alle spese che necessitano di previa concertazione, a fronte di una richiesta scritta del genitore che propone la spesa, l'altro genitore dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, anche tramite messaggio whatsapp. Il silenzio sarà considerato come consenso alla richiesta.
5) Rapporti patrimoniali tra i coniugi. A) Ognuno dei coniugi provvederà in via esclusiva al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
B) Beni mobili e suppellettili. I beni mobili siti all'interno della casa coniugale saranno suddivisi tra i coniugi. In particolare, alla moglie rimarranno i seguenti beni: tavolo con quattro sedie, divano a due posti con penisola, camera letto, lavatrice, asciugatrice, due quadri, fotografie e relative cornici con , tv, parete attrezzata, porta bottiglie, tre Per_1 poltrone da esterno e relativo tavolo, piante da interno.
Al marito rimarranno, invece, le zanzariere, il frigo, il forno ed il congelatore, la cappa, il piano cottura, il lavandino e lavastoviglie. A fronte di tanto, poiché detti beni sono stati acquistati con denaro della moglie, il sig. le riconosce a titolo di Controparte_1 indennizzo la somma di € 1.000,00 che verrà corrisposta a mezzo bonifico entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
I beni così attribuiti alla moglie resteranno presso la casa coniugale e nella custodia del marito fino a quando la sig.ra non avrà la possibilità di asportarli. Parte_1
Le parti dichiarano reciprocamente di non avere ulteriori pretese e/o richieste, anche economiche, volendo regolare tutti i loro intercorsi rapporti con il redigendo accordo.
Per le suddette premesse e per effetto di tali patti, le parti convengono di non aver altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altra.
C) Rapporti bancari. Il minore è intestatario del libretto di deposito a risparmio n.
106213041 presso Unicredit, con firma congiunta dei genitori.
6) Le parti si prestano mutuo consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso, che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
coniugati in 25.03.2019 in Palestrina (RM), matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Palestrina (RM), al n. 6, parte 1, anno 2019;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palestrina (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3021/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 dall'Avv. Cinzia Orsomando e dall'Avv. Angelo Segnalini
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Cinti
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 10.07.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25.03.2019 in Palestrina (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Palestrina (RM), al n. 6, parte
1, anno 2019 e che dall'unione è nato il figlio (Palestrina, 09.08.2020), Persona_1 hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Affidamento del minore. Il figlio minore (n. a Palestrina il Persona_1
09.08.2020) viene affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso e sarà collocato presso l'abitazione materna ove avrà fissata la sua residenza.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso, mentre la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione.
Sulla base dei turni lavorativi dei genitori, i tempi di permanenza del minore presso il padre vengono stabiliti come segue:
a)Pomeriggi e weekend: il padre terrà con sé il figlio ogni mercoledì dall'uscita di scuola
(dalle ore 19.30 in periodo non scolastico o in caso di impedimento dei nonni paterni) fino alla mattina seguente quando lo accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico lo accompagnerà presso il centro estivo) ed ogni fine settimana alternando il sabato e la domenica sulla base dei turni lavorativi della madre: e così quando la madre riposa di sabato il padre terrà il figlio dalle ore 21.00 del sabato fino al lunedì mattina, mentre quando la madre riposa la domenica il padre terrà il figlio dalle 19.30 del venerdì sera fino alle 10.30 della domenica.
Nei giorni in cui la madre osserverà l'orario lavorativo 07.00-21.00 (attualmente circa due volte alla settimana) il minore sarà affidato ai nonni paterni e, in caso di impedimento degli stessi, ad una baby sitter o al nido. Parimenti nel periodo estivo, quando i nonni paterni saranno fuori regione per le vacanze (di solito da giugno a settembre), il bambino, in assenza dei genitori, sarà affidato ai nonni materni e, in caso di impedimento dei medesimi, sarà affidato alla baby sitter o al centro estivo. La baby sitter, il nido ed il centro estivo saranno scelti dai genitori di comune accordo e le relative spese saranno suddivise tra gli stessi al 50% anche se non supportate da documentazione fiscale per quanto riguarda la baby sitter.
La madre comunicherà al padre, anche tramite whatsapp, i propri turni di lavoro non appena disponibili.
b) Vacanze natalizie e pasquali: durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio alternando di anno in anno le settimane dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le festività pasquali saranno alternate le giornate di Pasqua e Pasquetta.
d) Vacanze estive: nel periodo estivo ciascuno dei genitori terrà con sé il minore per due settimane non consecutive, in periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, sino all'età di sette anni del minore. Dal compimento dell'età di otto anni del minore, ciascun genitore potrà tenerlo con sé anche per due settimane consecutive, tenendo anche conto dei periodi di ferie concessi dai rispettivi datori di lavoro.
Considerata la tenera età del bambino il regime di frequentazione per le vacanze diventerà effettivo a partire dall'anno 2025, mentre per il 2024 il padre terrà con sé il figlio per sei giorni consecutivi. Nelle vacanze di Natale 2024/25 il minore starà con la mamma dal 24 al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio.
e) Ciascun genitore, quando tiene con sé il figlio, si impegna a consentire una videochiamata con l'altro genitore di mattina ed una di sera e a rispettare le esigenze e la volontà del minore.
f) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento idoneo alla più sana educazione e crescita del figlio e a non far frequentare al minore partner meramente occasionali. Inoltre, nell'interesse del figlio minore, si impegnano a seguire un percorso congiunto di coordinazione genitoriale, da iniziare entro il mese di settembre 2024 e portare a termine secondo le indicazioni del professionista incaricato.
g) Entrambi i genitori si impegnano inoltre a consentire al figlio di avviare la terapia psicomotoria e logopedica secondo le indicazioni fornite dalla neuropsichiatra infantile D.ssa nella relazione del 12.03.2024, a Persona_2 seguire le prescrizioni tutte ivi specificate e a far svolgere al minore un percorso di sostegno psicologico per aiutarlo ad elaborare la separazione dei genitori, con suddivisione dei relativi costi al 50%.
3) Casa coniugale. La casa coniugale, sita in Palestrina (RM) Via Casale Lungo n.
19, di proprietà dei genitori del marito verrà loro riconsegnata. Il marito si trasferirà nell'appartamento attiguo, sempre di proprietà dei di lui genitori, mentre la moglie si trasferirà con il figlio in immobile da condurre in locazione sito in Palestrina entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4) Mantenimento del figlio. Sulla base dei tempi di permanenza del minore presso i genitori, della distribuzione dei compiti di cura e di accudimento del figlio, della fattiva collaborazione dei nonni paterni durante gli orari lavorativi dei genitori ed in considerazione del fatto che la sig.ra sarà gravata da un canone di Parte_1 locazione per l'abitazione familiare, il contributo al mantenimento del minore da parte del padre viene stabilito in complessivi Euro 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 12 di ogni mese, oltre rivalutazioni ISTAT ed assegno unico al 100%:
a tal fine il Sig. rinuncia sin d'ora alla propria quota (50%) Controparte_1 dell'assegno unico, di spettanza del nucleo familiare, in favore della moglie e farà tutto quanto necessario affinché la sig.ra percepisca per intero Parte_1 tale assegno unico (attualmente pari a € 233,00) e ciò anche ove la misura dello stesso fosse in futuro elevata.
L'obbligo del versamento del mantenimento decorrerà dal mese di luglio (2024). Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie al figlio con le seguenti modalità:
a) non dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori le spese per: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto dell'accordo sulla terapia con specialista privato;
b) parimenti non necessitano di preventivo consenso, poiché sono già state concordate tra i genitori, le spese per la baby sitter ed i centri estivi e quelle per i percorsi terapeutici necessari a (quelli prescritti dalla neuropsichiatra infantile D.ssa Per_1 Persona_2 nella relazione del 12.03.2024 ed il percorso di sostegno psicologico per aiutarlo
[...] ad elaborare la separazione dei genitori).
c) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori le spese per corsi di specializzazione, per viaggi e vacanze senza genitori, per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, per trattamenti sanitari specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
per tutte le altre spese straordinarie le parti faranno riferimento alle disposizioni del protocollo di intesa del Tribunale di Tivoli del quale dichiarano di aver preso conoscenza. Quanto alle spese che necessitano di previa concertazione, a fronte di una richiesta scritta del genitore che propone la spesa, l'altro genitore dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, anche tramite messaggio whatsapp. Il silenzio sarà considerato come consenso alla richiesta.
5) Rapporti patrimoniali tra i coniugi. A) Ognuno dei coniugi provvederà in via esclusiva al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
B) Beni mobili e suppellettili. I beni mobili siti all'interno della casa coniugale saranno suddivisi tra i coniugi. In particolare, alla moglie rimarranno i seguenti beni: tavolo con quattro sedie, divano a due posti con penisola, camera letto, lavatrice, asciugatrice, due quadri, fotografie e relative cornici con , tv, parete attrezzata, porta bottiglie, tre Per_1 poltrone da esterno e relativo tavolo, piante da interno.
Al marito rimarranno, invece, le zanzariere, il frigo, il forno ed il congelatore, la cappa, il piano cottura, il lavandino e lavastoviglie. A fronte di tanto, poiché detti beni sono stati acquistati con denaro della moglie, il sig. le riconosce a titolo di Controparte_1 indennizzo la somma di € 1.000,00 che verrà corrisposta a mezzo bonifico entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
I beni così attribuiti alla moglie resteranno presso la casa coniugale e nella custodia del marito fino a quando la sig.ra non avrà la possibilità di asportarli. Parte_1
Le parti dichiarano reciprocamente di non avere ulteriori pretese e/o richieste, anche economiche, volendo regolare tutti i loro intercorsi rapporti con il redigendo accordo.
Per le suddette premesse e per effetto di tali patti, le parti convengono di non aver altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altra.
C) Rapporti bancari. Il minore è intestatario del libretto di deposito a risparmio n.
106213041 presso Unicredit, con firma congiunta dei genitori.
6) Le parti si prestano mutuo consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso, che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
coniugati in 25.03.2019 in Palestrina (RM), matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Palestrina (RM), al n. 6, parte 1, anno 2019;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palestrina (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia