TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14330/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Roberto Capasso e Maria Passariello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 15.11.2024, la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71.
Al riguardo esponeva di essere stata riconosciuta invalida all'80% a decorrere dalla domanda CP_ amministrativa del 08.05.2023, con verbale sanitario del 07.05.2024, ma che l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato all' il modello AP70 prima in data 11.05.2024 e, CP_1
successivamente, in data 25.09.2024, senza alcun esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' si costituiva ed eccepiva di aver provveduto alla liquidazione della prestazione con modello TE08 del 06.03.2025 e al pagamento degli arretrati e ratei correnti a decorrere da mese di giugno
2023. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note sostitutive dell'udienza del 17.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva CP_ dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto CP_ del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e prospetto pagamenti in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
CP_ L' d'altra parte, non ha dedotto alcun elemento a giustificazione del ritardato pagamento, intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatosi in data 19.11.2024 (cfr. ricevute pec in atti).
CP_ Le spese, pertanto, si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Aversa, 18.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14330/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Roberto Capasso e Maria Passariello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 15.11.2024, la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71.
Al riguardo esponeva di essere stata riconosciuta invalida all'80% a decorrere dalla domanda CP_ amministrativa del 08.05.2023, con verbale sanitario del 07.05.2024, ma che l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato all' il modello AP70 prima in data 11.05.2024 e, CP_1
successivamente, in data 25.09.2024, senza alcun esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' si costituiva ed eccepiva di aver provveduto alla liquidazione della prestazione con modello TE08 del 06.03.2025 e al pagamento degli arretrati e ratei correnti a decorrere da mese di giugno
2023. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note sostitutive dell'udienza del 17.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva CP_ dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto CP_ del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e prospetto pagamenti in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
CP_ L' d'altra parte, non ha dedotto alcun elemento a giustificazione del ritardato pagamento, intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatosi in data 19.11.2024 (cfr. ricevute pec in atti).
CP_ Le spese, pertanto, si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Aversa, 18.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli