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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1295/2022 promossa Da
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta. Parte_1
APPELLANTE Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Delia Cernigliaro. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 3630/2022 del 10/11/2022 il G.L. del Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto da contro le richieste formulate dall' in data Parte_1 CP_1
22/3/2022 di ripetizione della somma di € 8.313,12 quale indebito corrisposto a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità in godimento tra il luglio 2020 e l'aprile
2022. Ha ritenuto il G.L. che, essendo stata variata la percentuale di invalidità dal 100% al 74% a seguito di visita di revisione del 18/12/2018 , le ragioni di doglianza poste a base del ricorso dell'assistita – irripetibilità delle somme erogate a tutela dell'affidamento del percipiente - erano destituite di fondamento. La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla che ha contestato la rilevanza Pt_1 tributata al verbale della visita di revisione effettuata in data 18/12/2018 - attestante il venir meno del requisito sanitario della invalidità totale - difettando la prova in giudizio che detto verbale le fosse mai stato notificato.
Sicchè ha insistito nelle ragioni di opposizione spiegate in primo grado significando che in base alla evoluzione giurisprudenziale sul tema dell'indebito assistenziale, la ripetizione delle somme avrebbe dovuto trovare argine nella buona fede del percipiente e in ogni caso sarebbe stata possibile tutt'al più dalla data della revoca della prestazione. Resiste l' che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Ciò posto l'appello appare infondato.
Non ignora questa Corte di Appello l'astratta applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 5 D.P.R. 698/1994 - recante il Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici - a mente del quale “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. ll successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”. Tale regola deve oggi confrontarsi con il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità alle prestazioni assistenziali della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto , l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale , l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte . Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura un stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Orbene ,le circostanze di fatto acquisite al giudizio espongono che la , Pt_1 beneficiaria di pensione di inabilità ed alla quale, a decorrere dal luglio 2020 erano stati corrisposti i ratei di maggiorazione sociale in attuazione del dictum della Corte Costituzionale (n. 152/2020), in data 18/12/2018 venne sottoposta a visita di revisione cui fece seguito l'abbassamento della percentuale di invalidità al 74% con conseguente annullamento dell'importo a suo tempo corrisposto a titolo di maggiorazione sociale. Sul punto la Corte di Cassazione ha condivisibilmente chiarito che “…pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venire meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento…” (Cass. Ordinanza n. 24180/2022). Oppone oggi la di non avere avuto contezza dell'esito della visita adducendo la Pt_1 circostanza che la lettera di accompagnamento del verbale inviata al proprio indirizzo di via G. Mignosi a Palermo risultava non ritirata e restituita al mittente in quanto carente della indicazione dl numero civico. Tale difesa persuade per due ordini di ragioni. In primis perché la suddetta circostanza è stata per la prima volta allegata nel presente grado del giudizio a fronte di una iniziale linea difensiva poggiante unicamente sulla tutela dell'affidamento generato dall'errore dell' . CP_1
In secondo luogo perché il verbale di visita che in base alla difese della ricorrente sarebbe stato da lei ignorato, non solo è pacificamente dato per conosciuto all'interno del ricorso introduttivo (pag. 2) ma è stato dalla stessa prodotto unitamente al proprio Pt_1 fascicolo di parte del giudizio di primo grado, con il risultato di neutralizzare la portata della formulata eccezione. Deve allora convenirsi che la consapevolezza dell'esito sfavorevole della visita ha costituito un fatto ostativo alla formazione del legittimo affidamento meritevole di tutela , con il corollario che, a partire dalla, data della notizia del venir meno del requisito, coincidente con il pervenimento della missiva, quanto percepito indebitamente da tale momento deve ritenersi lucrato in mala fede. Alla conferma della sentenza impugnata non segue alcuna statuizione in punto di soccombenza sussistendo la clausola di esonero dettata dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 3630/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 10 novembre 2022. Dichiara non dovute dall'appellante le sese del presente grado del giudizio. Palermo 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria