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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6608/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata in [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Nicolo' Tommaseo 36, ALCAMO, presso lo studio dell'Avv. LO BUE CARMELA e RUISI CRISTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Messina n. 7/D, Palermo, presso lo studio dell'Avv. MILAZZO TOMMASO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di separazione era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente le parti hanno Parte_1 raggiunto e sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito della quale il Giudice ha disposto l'esecuzione delle
1 attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 18 ottobre 2025 e sottoscritto il 17 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo, che in questa sede integralmente si richiamano:
“i Signori e hanno contratto matrimonio in data 11.09 CP_1 Parte_1
1988 presso il di Balestrate, adottando il regime patrimomale della CP_2 comunione dei beni;
- dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato ad [...] Persona_1 il 26.06.1991, nata a [...] il [...] ed Persona_2 [...]
nato a [...] il [...]; Pt_2
- le parti di fatto sono gia separate sin dal manifestarsi della crisi coniugale, difatti, la Signora si è gia da tempo trasferita presso altra Parte_1 abitazione pur mantenendo la residenza presso la casa coniugaie di cui i coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno.
- le Signora svolge la professione di Operatore Socio Parte_1
Sanitario con reddito annuale lordo complessivo pari ad euro 18.720,00 circa con la precisazione che il contrato di lavoro ha avuto inizio il 3 giugno
2025, mentre in precedenza la signora era disoccupata;
Parte_1
- I Sig è un operaio stagionale della guardia forestale Controparte_1
Regione Sicilia con reddio annuale lordo complessivo pari ad euro 17.000 circa:
- le parti, nelle more, hanno ormai definito congiumcamente Ie condizioni della separazione secondo il presente accordo:
-i coniugi intendono, pertanto, richiedere la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale e quindi l'omologazionc della separazione alle condizioni del presente accordo che di seguito si trascnivono:
2 1. Le premesse e le considerazioni sono parti integranti del presente accordo.
2. I coniugi vivranno separatamente, manterranno la comproprietà al 50% ciascuno come per legge dell'immobile sito in Balestrate Via V. E. Orlando
80/a, ma la Signora trasferirà la sua residenza in altro luogo. Parte_1
3. La Signora rinuncia, inoltre, a qualsiasi forma di Parte_1 mantenimento
4. Nulla da disporsi in merito ai figli in quanto tutti maggiorenni ed autosufficienti.
4. I coniugi dichiarano che nel presente accordo non vi sono disposizioni sul patrimonio immobiliare e che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che ad eccezsne di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. Le spese del procedimento di separazione e del presente accordo sono integralmente compensate fra le parti, che regoleranno i relativi compensi con i rispettivi legali.
6. Per tutto quanto non contemplato nel presente atto le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice Civile;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Balestrate (atto n. 29, P. II, S. A, Anno 1988) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6608/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata in [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Nicolo' Tommaseo 36, ALCAMO, presso lo studio dell'Avv. LO BUE CARMELA e RUISI CRISTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Messina n. 7/D, Palermo, presso lo studio dell'Avv. MILAZZO TOMMASO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di separazione era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente le parti hanno Parte_1 raggiunto e sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito della quale il Giudice ha disposto l'esecuzione delle
1 attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 18 ottobre 2025 e sottoscritto il 17 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo, che in questa sede integralmente si richiamano:
“i Signori e hanno contratto matrimonio in data 11.09 CP_1 Parte_1
1988 presso il di Balestrate, adottando il regime patrimomale della CP_2 comunione dei beni;
- dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato ad [...] Persona_1 il 26.06.1991, nata a [...] il [...] ed Persona_2 [...]
nato a [...] il [...]; Pt_2
- le parti di fatto sono gia separate sin dal manifestarsi della crisi coniugale, difatti, la Signora si è gia da tempo trasferita presso altra Parte_1 abitazione pur mantenendo la residenza presso la casa coniugaie di cui i coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno.
- le Signora svolge la professione di Operatore Socio Parte_1
Sanitario con reddito annuale lordo complessivo pari ad euro 18.720,00 circa con la precisazione che il contrato di lavoro ha avuto inizio il 3 giugno
2025, mentre in precedenza la signora era disoccupata;
Parte_1
- I Sig è un operaio stagionale della guardia forestale Controparte_1
Regione Sicilia con reddio annuale lordo complessivo pari ad euro 17.000 circa:
- le parti, nelle more, hanno ormai definito congiumcamente Ie condizioni della separazione secondo il presente accordo:
-i coniugi intendono, pertanto, richiedere la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale e quindi l'omologazionc della separazione alle condizioni del presente accordo che di seguito si trascnivono:
2 1. Le premesse e le considerazioni sono parti integranti del presente accordo.
2. I coniugi vivranno separatamente, manterranno la comproprietà al 50% ciascuno come per legge dell'immobile sito in Balestrate Via V. E. Orlando
80/a, ma la Signora trasferirà la sua residenza in altro luogo. Parte_1
3. La Signora rinuncia, inoltre, a qualsiasi forma di Parte_1 mantenimento
4. Nulla da disporsi in merito ai figli in quanto tutti maggiorenni ed autosufficienti.
4. I coniugi dichiarano che nel presente accordo non vi sono disposizioni sul patrimonio immobiliare e che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che ad eccezsne di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. Le spese del procedimento di separazione e del presente accordo sono integralmente compensate fra le parti, che regoleranno i relativi compensi con i rispettivi legali.
6. Per tutto quanto non contemplato nel presente atto le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice Civile;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Balestrate (atto n. 29, P. II, S. A, Anno 1988) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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