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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/05/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.10074/2022-10120/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10074 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
TRA
, c.f. , in proprio e quale legale rapp.te p.t. Parte_1 C.F._1
Part della società “ , nonché in persona del legale rapp.te CP_1 CP_2
p.t., rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'AVV. IOELE LORENZO e dall'AVV.
IOELE PAOLO, tutti elett.te dom.ti presso lo studio del primo, in C.SO UMBERTO
PRIMO, 122, CAVA DE' TIRRENI (SA);
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1
delega agli atti, dai funzionari delegati o da funzionari delegati dott.sse CP_4 , , ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
, elett.te dom.ti in CORSO GARIBALDI, 142/D, SALERNO (SA)
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/11/2022, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 4193/2214 del 25.10.2022, con la quale si intimava a quest'ultimo di corrispondere la complessiva somma di € 16.692,67
in favore dell' (di Controparte_3
seguito “ ”), comprensiva di sanzione e di spese. CP_8
Il provvedimento impugnato trae origine dalla violazione -accertata con verbale di unico di accertamento e notificazione n SA000272017-945- 01 del 26/03/2018 prot. n
104497- dell'art. 30 del d.lgs n. 276/2003 in materia di distacco del personale.
Nello specifico, essi opponenti lamentavano la decadenza dell'ordinanza per violazione dell'art. 14, l. 689/81; la prescrizione dell'illecito amministrativo e della relativa sanzione, ai sensi dell'art. 28, della l.689/1981; il difetto di motivazione del provvedimento nonché l'insussistenza, tra l'altro, dei presupposti dell'illecito.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la pretesa avversaria ed instando per il CP_9
rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 30.11.2023, il precedente istruttore disponeva la riunione del presente giudizio con quello recante n. r.g.a.c. 10120/2022, sussistendone i requisiti di legge;
quindi, rinviava all'udienza del 09 maggio 2024, all'esito della quale la causa veniva rinviata.
Il processo proseguiva e, dopo ulteriori rinvii, all'odierna udienza, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), la controversia viene decisa.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare, va rigettata la eccezione di decadenza per violazione dell'art. 14 l.
689/1981.
Sul punto, è sufficiente rilevare come il rispetto del termine di novanta giorni previsto normativa suindicata emerge dal fatto che, alla luce della documentazione in atti, le operazioni di accertamento risultano concluse in data in data 20.02.2018, mentre il relativo verbale è stato notificato mezzo posta al trasgressore il 05.04.2018, in Via Mar
Tirreno n 11 in Pontecagnano, come risulta dall'avviso di ricevimento all'interno del quale si da atto del rifiuto del destinatario, il quale, com'è noto, non è atto idoneo di per sé ad impedire la notificazione, atteso che ai sensi dell'art. 138 c.p.c., come coordinato dalla normativa di settore (legge n. 890.1982), infatti, il rifiuto di ricevere l'atto è equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie (cfr. doc. “Verb. uni
Acc. all 3.pdf” allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' ). CP_9
Del pari, anche l'eccepita prescrizione dell'illecito si appalesa destituita di fondamento.
Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative, ogni
atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l'Amministrazione abbia
rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del
trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla
riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa
sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.,
con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (così, di recente, Cass. civ., sez.
II, 12.1.2022, n. 787). In particolare, è stato deciso che la notifica del processo verbale
di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi
dell'art. 2943 (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez. V, 20.7.2016, n. 14886).” (Cfr.
Cass. Civ. ord. n. 19330.2023).
La notifica del verbale di accertamento, avvenuta il 05.04.2018, pertanto, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale (in uno alla ordinanza ingiunzione opposta, notificata il 03.11.2022) riferita ad illeciti risalenti alle annualità 2013, 2014,
2015.
Nel merito, invece, si osserva.
Il distacco del lavoratore, normato dall'art. 30 D. lgs 276/2003, si sostanzia in una scelta organizzativa con cui il datore di lavoro (distaccante), nel soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto
(distaccatario) per l'esecuzione, anche solo parziale, di una determinata opera o servizio. Esso determina una “dissociazione” tra il datore di lavoro e l'effettivo beneficiario della prestazione, consentita solo eccezionalmente dall'ordinamento in presenza di determinati requisiti, il cui difetto determina il configurarsi della differente fattispecie, illecita, della mera somministrazione di lavoro (Cfr. Cass. 22179/2018).
Pertanto, il distacco deve essere giustificato da un interesse proprio del distaccante,
anche di carattere non economico, consistente in una motivazione imprenditoriale di ordine tecnico, produttivo, organizzativo, commerciale oppure, secondo alcuni orientamenti, anche di ordine morale o solidale. Come sottolineato dalla circolare ministeriale n. 3 del 2004, l'interesse summenzionato non può essere sovrapponibile a quello proprio della mera somministrazione di lavoro, in cui il somministratore realizza esclusivamente l'interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro e va,
quindi, inteso come un interesse qualificato, riconducibile al buon andamento dell'impresa. Tale interesse non può certamente dirsi soddisfatto ove i soggetti interessati si servano di clausole di stile genericamente definite: “l'interesse produttivo
deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base
alla natura dell'attività espletata e non semplicemente riconducibile all'oggetto sociale
dell'impresa”. Il requisito della “specificità” postula la necessità di un'esatta individuazione dell'interesse; quello della rilevanza, invece, presuppone “che il
distacco debba mostrare caratteristiche idonee a giustificare la scelta datoriale nel
contesto strategico dell'operazione”; la “concretezza” si desume da “una diretta
incidenza sui processi aziendali”; da ultimo, la persistenza rende necessitata la permanenza dell'interesse per l'intera durata del distacco. L'elemento qualificante la fattispecie, come precisato dalla consolidata giurisprudenza, coincide con l'interesse del datore di lavoro distaccante. Esso funge altresì da, criterio distintivo dalla mera somministrazione di manodopera. È inoltre necessario, ai fini della legittimità del distacco, che il lavoratore sia posto “temporaneamente a disposizione del
distaccatario”. La temporaneità, intesa come “non definitività” va correlata -ed è
funzionale- alla persistenza dell'interesse del distaccante;
indi, “non richiede una
durata predeterminata, richiedendosi solo che la durata del distacco coincida con
quella dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio
dipendente della sua opera a favore di un terzo.( (…) Cass. n. 23933/2010)”. In estrema sintesi, in virtù delle coordinate ermeneutiche summenzionate, può affermarsi che ai fini della legittimità del distacco è necessaria la temporaneità dello stesso e l'esistenza di un interesse del distaccante che non si identifichi soltanto nel distacco stesso e che non venga espresso mediante mere formule di stile (Cfr. Trib. Castrovillari n.
1770.2024).
Declinando tali principi nella vicenda che ci occupa, va osservato che i ricorrenti hanno dimostrato l'interesse al distacco.
Part Ed infatti, dall'esame degli accordi intercorsi tra la società CP_1
[...]
si evince che l'interesse della prima, distaccante, corrispondeva, nel periodo CP_2
considerato, all'ampliamento delle “proprie esperienze nell'ambito delle specifiche già
Cont oggetto delle attività della con particolare riguardo Controparte_10
all'organizzazione ed alla gestione della struttura balneare con servizi annessi”, allo scopo, altresì, di conservare lo “standard” di struttura ricettiva a 4 stelle, mediante l'erogazione del servizio spiaggia e piscina ai propri clienti (Cfr. all.4 al ricorso in opposizione: “accordi commerciali distacco dipendenti anni 2013-2014-2015 (…)”).
Siffatto interesse non può dirsi certamente generico, né tantomeno espresso mediante clausole di stile.
A ciò aggiungasi che è del pari dimostrato il requisito della temporaneità, in considerazione del fatto che sia dalle comunicazioni, che dagli accertamenti svolti, per le annualità considerate si evincono periodo di distacco decisamente brevi, da maggio/giugno/luglio sino ad agosto/settembre, in virtù della stagionalità dell'attività
prestata (Cfr. all.ti 2 e 6 al ricorso “verbale di accertamento ispettorato.pdf.p7m” e
“comunicazioni INAIL lavoratori.pdf.p7m”).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, può ritenersi escluso il carattere illegittimo del distaccamento accertato dall' ; pertanto, la ordinanza ingiunzione opposta va CP_9
annullata.
Ogni altra questione non esaminata è da intendersi assorbita.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la ordinanza ingiunzione n.
4193/2214 del 25.10.2022;
compensa le spese
Salerno, 24 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10074 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
TRA
, c.f. , in proprio e quale legale rapp.te p.t. Parte_1 C.F._1
Part della società “ , nonché in persona del legale rapp.te CP_1 CP_2
p.t., rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'AVV. IOELE LORENZO e dall'AVV.
IOELE PAOLO, tutti elett.te dom.ti presso lo studio del primo, in C.SO UMBERTO
PRIMO, 122, CAVA DE' TIRRENI (SA);
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1
delega agli atti, dai funzionari delegati o da funzionari delegati dott.sse CP_4 , , ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
, elett.te dom.ti in CORSO GARIBALDI, 142/D, SALERNO (SA)
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/11/2022, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 4193/2214 del 25.10.2022, con la quale si intimava a quest'ultimo di corrispondere la complessiva somma di € 16.692,67
in favore dell' (di Controparte_3
seguito “ ”), comprensiva di sanzione e di spese. CP_8
Il provvedimento impugnato trae origine dalla violazione -accertata con verbale di unico di accertamento e notificazione n SA000272017-945- 01 del 26/03/2018 prot. n
104497- dell'art. 30 del d.lgs n. 276/2003 in materia di distacco del personale.
Nello specifico, essi opponenti lamentavano la decadenza dell'ordinanza per violazione dell'art. 14, l. 689/81; la prescrizione dell'illecito amministrativo e della relativa sanzione, ai sensi dell'art. 28, della l.689/1981; il difetto di motivazione del provvedimento nonché l'insussistenza, tra l'altro, dei presupposti dell'illecito.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la pretesa avversaria ed instando per il CP_9
rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 30.11.2023, il precedente istruttore disponeva la riunione del presente giudizio con quello recante n. r.g.a.c. 10120/2022, sussistendone i requisiti di legge;
quindi, rinviava all'udienza del 09 maggio 2024, all'esito della quale la causa veniva rinviata.
Il processo proseguiva e, dopo ulteriori rinvii, all'odierna udienza, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), la controversia viene decisa.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare, va rigettata la eccezione di decadenza per violazione dell'art. 14 l.
689/1981.
Sul punto, è sufficiente rilevare come il rispetto del termine di novanta giorni previsto normativa suindicata emerge dal fatto che, alla luce della documentazione in atti, le operazioni di accertamento risultano concluse in data in data 20.02.2018, mentre il relativo verbale è stato notificato mezzo posta al trasgressore il 05.04.2018, in Via Mar
Tirreno n 11 in Pontecagnano, come risulta dall'avviso di ricevimento all'interno del quale si da atto del rifiuto del destinatario, il quale, com'è noto, non è atto idoneo di per sé ad impedire la notificazione, atteso che ai sensi dell'art. 138 c.p.c., come coordinato dalla normativa di settore (legge n. 890.1982), infatti, il rifiuto di ricevere l'atto è equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie (cfr. doc. “Verb. uni
Acc. all 3.pdf” allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' ). CP_9
Del pari, anche l'eccepita prescrizione dell'illecito si appalesa destituita di fondamento.
Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative, ogni
atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l'Amministrazione abbia
rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del
trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla
riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa
sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.,
con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (così, di recente, Cass. civ., sez.
II, 12.1.2022, n. 787). In particolare, è stato deciso che la notifica del processo verbale
di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi
dell'art. 2943 (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez. V, 20.7.2016, n. 14886).” (Cfr.
Cass. Civ. ord. n. 19330.2023).
La notifica del verbale di accertamento, avvenuta il 05.04.2018, pertanto, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale (in uno alla ordinanza ingiunzione opposta, notificata il 03.11.2022) riferita ad illeciti risalenti alle annualità 2013, 2014,
2015.
Nel merito, invece, si osserva.
Il distacco del lavoratore, normato dall'art. 30 D. lgs 276/2003, si sostanzia in una scelta organizzativa con cui il datore di lavoro (distaccante), nel soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto
(distaccatario) per l'esecuzione, anche solo parziale, di una determinata opera o servizio. Esso determina una “dissociazione” tra il datore di lavoro e l'effettivo beneficiario della prestazione, consentita solo eccezionalmente dall'ordinamento in presenza di determinati requisiti, il cui difetto determina il configurarsi della differente fattispecie, illecita, della mera somministrazione di lavoro (Cfr. Cass. 22179/2018).
Pertanto, il distacco deve essere giustificato da un interesse proprio del distaccante,
anche di carattere non economico, consistente in una motivazione imprenditoriale di ordine tecnico, produttivo, organizzativo, commerciale oppure, secondo alcuni orientamenti, anche di ordine morale o solidale. Come sottolineato dalla circolare ministeriale n. 3 del 2004, l'interesse summenzionato non può essere sovrapponibile a quello proprio della mera somministrazione di lavoro, in cui il somministratore realizza esclusivamente l'interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro e va,
quindi, inteso come un interesse qualificato, riconducibile al buon andamento dell'impresa. Tale interesse non può certamente dirsi soddisfatto ove i soggetti interessati si servano di clausole di stile genericamente definite: “l'interesse produttivo
deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base
alla natura dell'attività espletata e non semplicemente riconducibile all'oggetto sociale
dell'impresa”. Il requisito della “specificità” postula la necessità di un'esatta individuazione dell'interesse; quello della rilevanza, invece, presuppone “che il
distacco debba mostrare caratteristiche idonee a giustificare la scelta datoriale nel
contesto strategico dell'operazione”; la “concretezza” si desume da “una diretta
incidenza sui processi aziendali”; da ultimo, la persistenza rende necessitata la permanenza dell'interesse per l'intera durata del distacco. L'elemento qualificante la fattispecie, come precisato dalla consolidata giurisprudenza, coincide con l'interesse del datore di lavoro distaccante. Esso funge altresì da, criterio distintivo dalla mera somministrazione di manodopera. È inoltre necessario, ai fini della legittimità del distacco, che il lavoratore sia posto “temporaneamente a disposizione del
distaccatario”. La temporaneità, intesa come “non definitività” va correlata -ed è
funzionale- alla persistenza dell'interesse del distaccante;
indi, “non richiede una
durata predeterminata, richiedendosi solo che la durata del distacco coincida con
quella dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio
dipendente della sua opera a favore di un terzo.( (…) Cass. n. 23933/2010)”. In estrema sintesi, in virtù delle coordinate ermeneutiche summenzionate, può affermarsi che ai fini della legittimità del distacco è necessaria la temporaneità dello stesso e l'esistenza di un interesse del distaccante che non si identifichi soltanto nel distacco stesso e che non venga espresso mediante mere formule di stile (Cfr. Trib. Castrovillari n.
1770.2024).
Declinando tali principi nella vicenda che ci occupa, va osservato che i ricorrenti hanno dimostrato l'interesse al distacco.
Part Ed infatti, dall'esame degli accordi intercorsi tra la società CP_1
[...]
si evince che l'interesse della prima, distaccante, corrispondeva, nel periodo CP_2
considerato, all'ampliamento delle “proprie esperienze nell'ambito delle specifiche già
Cont oggetto delle attività della con particolare riguardo Controparte_10
all'organizzazione ed alla gestione della struttura balneare con servizi annessi”, allo scopo, altresì, di conservare lo “standard” di struttura ricettiva a 4 stelle, mediante l'erogazione del servizio spiaggia e piscina ai propri clienti (Cfr. all.4 al ricorso in opposizione: “accordi commerciali distacco dipendenti anni 2013-2014-2015 (…)”).
Siffatto interesse non può dirsi certamente generico, né tantomeno espresso mediante clausole di stile.
A ciò aggiungasi che è del pari dimostrato il requisito della temporaneità, in considerazione del fatto che sia dalle comunicazioni, che dagli accertamenti svolti, per le annualità considerate si evincono periodo di distacco decisamente brevi, da maggio/giugno/luglio sino ad agosto/settembre, in virtù della stagionalità dell'attività
prestata (Cfr. all.ti 2 e 6 al ricorso “verbale di accertamento ispettorato.pdf.p7m” e
“comunicazioni INAIL lavoratori.pdf.p7m”).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, può ritenersi escluso il carattere illegittimo del distaccamento accertato dall' ; pertanto, la ordinanza ingiunzione opposta va CP_9
annullata.
Ogni altra questione non esaminata è da intendersi assorbita.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la ordinanza ingiunzione n.
4193/2214 del 25.10.2022;
compensa le spese
Salerno, 24 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.