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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di COsiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe COsigliere
- dr. Alessandra Piliego COsigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 996/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Bari, IV sezione civile, n. 125/2025, pubblicata il 7.05.2025, di omologa del Parte_1
COcordato preventivo proposto da Parte_2
TRA
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) Parte_3
( reclamante)
CONTRO
(avv.ti Buffa Domenico, Iacovelli Giuseppe) Parte_2
(reclamato)
All'udienza del,'8-07.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con decreto emesso in data 30.9.2024 il Tribunale di Bari ammetteva la società “
[...]
(da questo momento DIRE) alla procedura di COcordato Controparte_1
preventivo, nominando il giudice delegato e COfermando la nomina dei Commissari Giudiziali.
All'esito delle operazioni di voto, poiché non venivano raggiunte le maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, ccii, la società chiedeva l'omologazione del COcordato CO applicazione del cram down ex art. 88 comma 3 CCII. pagina 1 di 6 Con memoria, depositata in data 4.4.2025, proponeva opposizione all'omologazione Parte_3
.
[...]
Il Tribunale, CO la sentenza n. 125/2025 pubblicata in data 7.05.2025 omologava il COcordato preventivo.
Argomentava che il piano di COcordato si fondava sull'apporto di finanza esterna da parte di CP_2
amministratrice nonché socia della DIRE srl, e del di lei figlio
[...] Controparte_3
liberamente distribuibile tra i creditori ex art 84, comma 4 CCII e prevedeva:
a) il pagamento integrale delle spese di procedura;
b) la suddivisione dei creditori in classi, seCOdo posizione giuridica, interessi eCOomici omogenei e trattamento differenziato tra i creditori appartenenti alle diverse classi, CO la previsione che il creditore abbia una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione;
c) pagamento parziale (20%) dei debiti verso i lavoratori dipendenti (CLASSE I);
d) pagamento parziale (20%) dei debiti verso i professionisti in privilegio ex art 2751 bis c.2 cc
(CLASSE II);
e) pagamento parziale nella percentuale del 20% dei crediti per COtributi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie in privilegio ex artt. 2753 e 2754 cc
(CLASSE III);
f) pagamento parziale nella percentuale del 20% dei crediti per tributi amministrati dalle agenzie fiscali e relativi accessori in privilegio ex art 2752 cc (CLASSE IV);
g) pagamento nella percentuale del 20% dei creditori aventi natura chirografaria (CLASSE V, VI
e VII);
h) nessun pagamento per i creditori postergati ex lege e volontari (CLASSE VIII)
i) accantonamento della somma di € 37.859,76 nel fondo Imprevisti.
Il fabbisogno COcordatario ammontava ad €1.300.000,00 ed era rappresentato dall'apporto della predetta finanza esterna COdizionata all'omologa del piano di COcordato.
La finanza esterna sarebbe stata erogata entro giugno 2029, seCOdo il seguente piano dei pagamenti:
-€ 191.749,04 entro 30 giorni dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 12 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 24 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 36 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 48 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 60 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria.
pagina 2 di 6 Argomentava, altresì, che l' , in quanto titolare di un credito ammesso al voto (pari Parte_3 ad € 3.600.253,601) superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (pari ad € 5.437.371,67), aveva espresso voto COtrario all'approvazione individuando, quali cause ostative:
a) la COdotta distrattiva dell'attivo societario asseritamente posta in essere dalla CP_2
b) la sussistenza di una gestione societaria caratterizzata da sistematica e deliberata violazione di obblighi tributari.
Precisava, al riguardo, che i suindicati rilievi non riguardavano la COvenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, traducendosi piuttosto in valutazioni di meritevolezza circa la COdotta della debitrice, nè afferivano alla fattibilità del piano, riguardando presunte irregolarità gestionali e inadempimenti fiscali.
Il Tribunale, COdividendo il parere favorevole espresso dai Commissari, riteneva la maggiore COvenienza della soluzione COcordataria rispetto alla liquidazione giudiziale per le seguenti ragioni:
• i minori costi per l'esecuzione del piano COcordatario proposto rispetto a quelli ipotizzabili in caso di liquidazione giudiziale;
• la certezza dell'ammontare e delle tempistiche di pagamento dei creditori;
• il soddisfacimento seppur in misura percentuale di tutti i creditori.
• l'apporto delle risorse esterne di €.1.300.000,00 che verrebbero inevitabilmente a mancare nel caso di liquidazione giudiziale;
• la garanzia rappresentata dalla messa a disposizione di un'opera d'arte e del vincolo di destinazione sul terreno (edificabile).
Richiamava, altresì, la relazione del professionista, redatta ai sensi dell'art.87 e 88 CCII, seCOdo cui l'attivo complessivamente rinvenibile, in sede di liquidazione giudiziale di €.89.249,21 avrebbe COsentito il solo pagamento, nella misura del 56% delle spese prededucibili, stimate in complessivi
€.159.545,50, escludendo di fatto il pagamento, anche parziale, dei creditori privilegiati e chirografari in mancanza di altre disponibilità da ripartire tra gli ulteriori creditori.
Riteneva il piano COcordatario presentato dalla società debitrice fattibile e più COveniente per il soddisfacimento dei rispettivi ceti creditori.
Precisava, altresì, che sebbene il piano non prevedeva iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati, in caso di eventuale inadempimento da parte dei predetti e Controparte_2
vi era: la garanzia, CO il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sul terreno Controparte_3
(edificabile), libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, sito in Bari alla COtrada Caldarola della superficie catastale di mq. 1904, di proprietà della stimato in € 490.000,00; opera d'arte CP_2
pagina 3 di 6 raffigurante NA CO IN attribuita al pittore (nato a [...] e vissuto tra il Per_1
1575 ed il 1642) stimata tra i 300 e 350 mila euro.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo l' COtestando che il Tribunale Parte_3
aveva erroneamente omesso di valutare:
1) le COdotte distrattive posti in essere da quale amministratrice nonché socia Controparte_2
della DIRE srl;
2) la reiterata e sistematica violazione degli obblighi tributari da parte della DIRE srl sin dal
2014;
Richiamava la natura meramente assertiva della motivazione CO cui il Tribunale aveva ravvisato l'inidoneità dell'alternativa liquidatoria a generare un risultato migliore sulla scorta, altresì, dei costi per esperire eventuali azioni risarcitorie in danno dell'amministratrice.
Instava per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita la DIRE srl eccependo preliminarmente l'improcedibilità del reclamo per tardività, per essere stata notificata la sentenza, CO modalità telematiche a cura della cancelleria in data 09/05/2025, ed il reclamo depositato solo in data 12.06.2025.
Nel merito COtestava la fondatezza dell'avverso reclamo instando per il rigetto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del reclamo.
Ed infatti, nel dispositivo della sentenza reclamata viene precisato quanto segue: “la presente sentenza sia pubblicata, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 45CCII e comunicata al PM in sede, alla società debitrice ed al Commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori».
La reclamante ha documentato che la sentenza è stata comunicata all' dapprima Parte_3 CO p.e.c del 9 maggio 2025 CO cui la <“Cancelleria Fallimentare Bari”
( ha trasmesso «per registrazione sentenza di omologa del Email_1
COcordato preventivo n. 125/2025 società P.IVA Controparte_1 CP_1
07201490724»>>.
Con successiva p.e.c. del 16 maggio 2025, invece, la sentenza è stata ritualmente comunicata all' , quale creditore, a cura dei Commissari giudiziali incaricati. Parte_3
Pertanto, la trasmissione della sentenza da parte della Cancelleria rileva ai soli fini della registrazione del provvedimento giurisdizionale a norma dell'articolo 37 del testo unico del 26 aprile 1986 n. 131
(Testo Unico delle disposizioni COcernenti l'imposta di registro).
Tale trasmissione non integra una comunicazione eseguita a norma dell'art. 136 c.p.c., né può essere ritenuta idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 51 CCII.
pagina 4 di 6 Nel merito, il reclamo non può essere accolto.
Non coglie nel segno la prima censura.
Ed invero, le COdotte, distrattive ovvero violative degli obblighi tributari, attribuite alla CP_2
non incidono, compromettendola, sulla COvenienza eCOomica della proposta COcordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.
Al riguardo, come dettagliatamente illustrato dai Commissari, nella relazione del 20.01.2025, la proposta COcordataria è più COveniente rispetto alla liquidazione giudiziale soprattutto per le seguenti due ragioni:
1. la maggiore tempestività nel soddisfacimento dei creditori;
2. la disponibilità di finanza di € 1.300.000,00.
Trattasi di un apporto esterno idoneo a coprire integralmente il fabbisogno COcordatario stimato dal debitore in misura di €1.300.000,00.
Il debitore ha documentato, altresì, la capacità reddituale della aggiornando le certificazioni dei CP_2
redditi percepiti nonché producendo le dichiarazioni dei redditi degli anni d'imposta 2022 e 2023.
In particolare, i redditi per l'anno 2022 (CUD 2023) ammontano ad € 294.196,00; i redditi per il 2021
(CUD 2022) sono di €221.927,00.
invece, non è titolare di proprietà immobiliari, ma dalla documentazione Controparte_3
depositata (certificazione unica 2023 e 2024, modello Irpef 2023), si evince che i suoi redditi sono in aumento rispetto a quelli percepiti nell'anno 2022 e sono costituiti essenzialmente da compensi per le cariche di Amministratore e/o Consigliere di CdA rivestite nell'ambito di diverse società, tra anche la
“Campus Lum S.r.l.”.
Ed infatti, i redditi 2022 (UNICO PF 2023) ammontano ad euro 601.459,00 mentre i redditi per l'a.i.
2021 (UNICO PF 2022) sono pari ad euro 286.074,00.
A garanzia degli impegni assunti, la ha messo a disposizione beni personali, mobili ed CP_2
immobili, rappresentati da:
- un' opera d'arte, raffigurante NA CO IN, attribuita, in base alla perizia di stima a firma del Prof. al pittore del valore tra i 300 e 350 mila euro;
Persona_2 Per_1
- terreno edificabile sito in Bari alla COtrada Caldarola della superficie catastale di mq. 1904 del valore di € 490.000,00 come risulta da una perizia di stima di parte (allegata all'atto) a firma del Geom. giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Bari al n. 3992 in data CP_4
03.06.2024.
pagina 5 di 6 A ciò devono aggiungersi ulteriori ragioni di COvenienza della soluzione COcordataria prospettate dai Commissari e COdivise dal Tribunale, quali:
· i minori costi per l'esecuzione del piano COcordatario proposto rispetto a quelli ipotizzabili in caso di liquidazione giudiziale;
· la certezza dell'ammontare e delle tempistiche di pagamento dei creditori
. il soddisfacimento seppur in misura percentuale di tutti i creditori.
A tale ultimo riguardo, il piano prevede che tutte le classi (ad esclusione di quella dei creditori postergati) incasserebbero una percentuale pari al 20% delle relative pretese creditorie rispetto alla certezza di rimanere assolutamente incapienti nell'alternativa ipotesi liquidatoria che, invece, richiederebbe lo stralcio dei creditori privilegiati;
Di COtro, dalla relazione del professionista ex art..87 e 88 CCII si evince che l'attivo complessivamente rinvenibile, in sede di liquidazione giudiziale, è di €.89.249,21 a fronte di un passivo di € 5.936.166,06.
Il predetto attivo COsentirebbe il solo pagamento, nella misura del 56% delle spese prededucibili stimate in complessivi €.159.545,50, escludendo di fatti il pagamento, anche parziale, dei creditori privilegiati e chirografari e, nessuna altra somma risulterebbe disponibile da ripartire tra gli ulteriori creditori.
Trattasi di ragioni plurime univocamente deponenti per la maggiore COvenienza del piano che il
Tribunale ha evidenziato CO diffusa motivazione.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio COtributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, rigetta il reclamo e COdanna l' Parte_3
al pagamento, in favore della parte reclamata delle spese che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e
CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio COtributo unificato.
Così deciso nella camera di COsiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
15.07.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il COsigliere est.
Dr. Alessandra Piliego pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di COsiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe COsigliere
- dr. Alessandra Piliego COsigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 996/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Bari, IV sezione civile, n. 125/2025, pubblicata il 7.05.2025, di omologa del Parte_1
COcordato preventivo proposto da Parte_2
TRA
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) Parte_3
( reclamante)
CONTRO
(avv.ti Buffa Domenico, Iacovelli Giuseppe) Parte_2
(reclamato)
All'udienza del,'8-07.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con decreto emesso in data 30.9.2024 il Tribunale di Bari ammetteva la società “
[...]
(da questo momento DIRE) alla procedura di COcordato Controparte_1
preventivo, nominando il giudice delegato e COfermando la nomina dei Commissari Giudiziali.
All'esito delle operazioni di voto, poiché non venivano raggiunte le maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, ccii, la società chiedeva l'omologazione del COcordato CO applicazione del cram down ex art. 88 comma 3 CCII. pagina 1 di 6 Con memoria, depositata in data 4.4.2025, proponeva opposizione all'omologazione Parte_3
.
[...]
Il Tribunale, CO la sentenza n. 125/2025 pubblicata in data 7.05.2025 omologava il COcordato preventivo.
Argomentava che il piano di COcordato si fondava sull'apporto di finanza esterna da parte di CP_2
amministratrice nonché socia della DIRE srl, e del di lei figlio
[...] Controparte_3
liberamente distribuibile tra i creditori ex art 84, comma 4 CCII e prevedeva:
a) il pagamento integrale delle spese di procedura;
b) la suddivisione dei creditori in classi, seCOdo posizione giuridica, interessi eCOomici omogenei e trattamento differenziato tra i creditori appartenenti alle diverse classi, CO la previsione che il creditore abbia una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione;
c) pagamento parziale (20%) dei debiti verso i lavoratori dipendenti (CLASSE I);
d) pagamento parziale (20%) dei debiti verso i professionisti in privilegio ex art 2751 bis c.2 cc
(CLASSE II);
e) pagamento parziale nella percentuale del 20% dei crediti per COtributi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie in privilegio ex artt. 2753 e 2754 cc
(CLASSE III);
f) pagamento parziale nella percentuale del 20% dei crediti per tributi amministrati dalle agenzie fiscali e relativi accessori in privilegio ex art 2752 cc (CLASSE IV);
g) pagamento nella percentuale del 20% dei creditori aventi natura chirografaria (CLASSE V, VI
e VII);
h) nessun pagamento per i creditori postergati ex lege e volontari (CLASSE VIII)
i) accantonamento della somma di € 37.859,76 nel fondo Imprevisti.
Il fabbisogno COcordatario ammontava ad €1.300.000,00 ed era rappresentato dall'apporto della predetta finanza esterna COdizionata all'omologa del piano di COcordato.
La finanza esterna sarebbe stata erogata entro giugno 2029, seCOdo il seguente piano dei pagamenti:
-€ 191.749,04 entro 30 giorni dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 12 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 24 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 36 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 48 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria;
-€ 221.650,19 entro 60 mesi dall'omologazione della proposta COcordataria.
pagina 2 di 6 Argomentava, altresì, che l' , in quanto titolare di un credito ammesso al voto (pari Parte_3 ad € 3.600.253,601) superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (pari ad € 5.437.371,67), aveva espresso voto COtrario all'approvazione individuando, quali cause ostative:
a) la COdotta distrattiva dell'attivo societario asseritamente posta in essere dalla CP_2
b) la sussistenza di una gestione societaria caratterizzata da sistematica e deliberata violazione di obblighi tributari.
Precisava, al riguardo, che i suindicati rilievi non riguardavano la COvenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, traducendosi piuttosto in valutazioni di meritevolezza circa la COdotta della debitrice, nè afferivano alla fattibilità del piano, riguardando presunte irregolarità gestionali e inadempimenti fiscali.
Il Tribunale, COdividendo il parere favorevole espresso dai Commissari, riteneva la maggiore COvenienza della soluzione COcordataria rispetto alla liquidazione giudiziale per le seguenti ragioni:
• i minori costi per l'esecuzione del piano COcordatario proposto rispetto a quelli ipotizzabili in caso di liquidazione giudiziale;
• la certezza dell'ammontare e delle tempistiche di pagamento dei creditori;
• il soddisfacimento seppur in misura percentuale di tutti i creditori.
• l'apporto delle risorse esterne di €.1.300.000,00 che verrebbero inevitabilmente a mancare nel caso di liquidazione giudiziale;
• la garanzia rappresentata dalla messa a disposizione di un'opera d'arte e del vincolo di destinazione sul terreno (edificabile).
Richiamava, altresì, la relazione del professionista, redatta ai sensi dell'art.87 e 88 CCII, seCOdo cui l'attivo complessivamente rinvenibile, in sede di liquidazione giudiziale di €.89.249,21 avrebbe COsentito il solo pagamento, nella misura del 56% delle spese prededucibili, stimate in complessivi
€.159.545,50, escludendo di fatto il pagamento, anche parziale, dei creditori privilegiati e chirografari in mancanza di altre disponibilità da ripartire tra gli ulteriori creditori.
Riteneva il piano COcordatario presentato dalla società debitrice fattibile e più COveniente per il soddisfacimento dei rispettivi ceti creditori.
Precisava, altresì, che sebbene il piano non prevedeva iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati, in caso di eventuale inadempimento da parte dei predetti e Controparte_2
vi era: la garanzia, CO il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sul terreno Controparte_3
(edificabile), libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, sito in Bari alla COtrada Caldarola della superficie catastale di mq. 1904, di proprietà della stimato in € 490.000,00; opera d'arte CP_2
pagina 3 di 6 raffigurante NA CO IN attribuita al pittore (nato a [...] e vissuto tra il Per_1
1575 ed il 1642) stimata tra i 300 e 350 mila euro.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo l' COtestando che il Tribunale Parte_3
aveva erroneamente omesso di valutare:
1) le COdotte distrattive posti in essere da quale amministratrice nonché socia Controparte_2
della DIRE srl;
2) la reiterata e sistematica violazione degli obblighi tributari da parte della DIRE srl sin dal
2014;
Richiamava la natura meramente assertiva della motivazione CO cui il Tribunale aveva ravvisato l'inidoneità dell'alternativa liquidatoria a generare un risultato migliore sulla scorta, altresì, dei costi per esperire eventuali azioni risarcitorie in danno dell'amministratrice.
Instava per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita la DIRE srl eccependo preliminarmente l'improcedibilità del reclamo per tardività, per essere stata notificata la sentenza, CO modalità telematiche a cura della cancelleria in data 09/05/2025, ed il reclamo depositato solo in data 12.06.2025.
Nel merito COtestava la fondatezza dell'avverso reclamo instando per il rigetto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del reclamo.
Ed infatti, nel dispositivo della sentenza reclamata viene precisato quanto segue: “la presente sentenza sia pubblicata, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 45CCII e comunicata al PM in sede, alla società debitrice ed al Commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori».
La reclamante ha documentato che la sentenza è stata comunicata all' dapprima Parte_3 CO p.e.c del 9 maggio 2025 CO cui la <“Cancelleria Fallimentare Bari”
( ha trasmesso «per registrazione sentenza di omologa del Email_1
COcordato preventivo n. 125/2025 società P.IVA Controparte_1 CP_1
07201490724»>>.
Con successiva p.e.c. del 16 maggio 2025, invece, la sentenza è stata ritualmente comunicata all' , quale creditore, a cura dei Commissari giudiziali incaricati. Parte_3
Pertanto, la trasmissione della sentenza da parte della Cancelleria rileva ai soli fini della registrazione del provvedimento giurisdizionale a norma dell'articolo 37 del testo unico del 26 aprile 1986 n. 131
(Testo Unico delle disposizioni COcernenti l'imposta di registro).
Tale trasmissione non integra una comunicazione eseguita a norma dell'art. 136 c.p.c., né può essere ritenuta idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 51 CCII.
pagina 4 di 6 Nel merito, il reclamo non può essere accolto.
Non coglie nel segno la prima censura.
Ed invero, le COdotte, distrattive ovvero violative degli obblighi tributari, attribuite alla CP_2
non incidono, compromettendola, sulla COvenienza eCOomica della proposta COcordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.
Al riguardo, come dettagliatamente illustrato dai Commissari, nella relazione del 20.01.2025, la proposta COcordataria è più COveniente rispetto alla liquidazione giudiziale soprattutto per le seguenti due ragioni:
1. la maggiore tempestività nel soddisfacimento dei creditori;
2. la disponibilità di finanza di € 1.300.000,00.
Trattasi di un apporto esterno idoneo a coprire integralmente il fabbisogno COcordatario stimato dal debitore in misura di €1.300.000,00.
Il debitore ha documentato, altresì, la capacità reddituale della aggiornando le certificazioni dei CP_2
redditi percepiti nonché producendo le dichiarazioni dei redditi degli anni d'imposta 2022 e 2023.
In particolare, i redditi per l'anno 2022 (CUD 2023) ammontano ad € 294.196,00; i redditi per il 2021
(CUD 2022) sono di €221.927,00.
invece, non è titolare di proprietà immobiliari, ma dalla documentazione Controparte_3
depositata (certificazione unica 2023 e 2024, modello Irpef 2023), si evince che i suoi redditi sono in aumento rispetto a quelli percepiti nell'anno 2022 e sono costituiti essenzialmente da compensi per le cariche di Amministratore e/o Consigliere di CdA rivestite nell'ambito di diverse società, tra anche la
“Campus Lum S.r.l.”.
Ed infatti, i redditi 2022 (UNICO PF 2023) ammontano ad euro 601.459,00 mentre i redditi per l'a.i.
2021 (UNICO PF 2022) sono pari ad euro 286.074,00.
A garanzia degli impegni assunti, la ha messo a disposizione beni personali, mobili ed CP_2
immobili, rappresentati da:
- un' opera d'arte, raffigurante NA CO IN, attribuita, in base alla perizia di stima a firma del Prof. al pittore del valore tra i 300 e 350 mila euro;
Persona_2 Per_1
- terreno edificabile sito in Bari alla COtrada Caldarola della superficie catastale di mq. 1904 del valore di € 490.000,00 come risulta da una perizia di stima di parte (allegata all'atto) a firma del Geom. giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Bari al n. 3992 in data CP_4
03.06.2024.
pagina 5 di 6 A ciò devono aggiungersi ulteriori ragioni di COvenienza della soluzione COcordataria prospettate dai Commissari e COdivise dal Tribunale, quali:
· i minori costi per l'esecuzione del piano COcordatario proposto rispetto a quelli ipotizzabili in caso di liquidazione giudiziale;
· la certezza dell'ammontare e delle tempistiche di pagamento dei creditori
. il soddisfacimento seppur in misura percentuale di tutti i creditori.
A tale ultimo riguardo, il piano prevede che tutte le classi (ad esclusione di quella dei creditori postergati) incasserebbero una percentuale pari al 20% delle relative pretese creditorie rispetto alla certezza di rimanere assolutamente incapienti nell'alternativa ipotesi liquidatoria che, invece, richiederebbe lo stralcio dei creditori privilegiati;
Di COtro, dalla relazione del professionista ex art..87 e 88 CCII si evince che l'attivo complessivamente rinvenibile, in sede di liquidazione giudiziale, è di €.89.249,21 a fronte di un passivo di € 5.936.166,06.
Il predetto attivo COsentirebbe il solo pagamento, nella misura del 56% delle spese prededucibili stimate in complessivi €.159.545,50, escludendo di fatti il pagamento, anche parziale, dei creditori privilegiati e chirografari e, nessuna altra somma risulterebbe disponibile da ripartire tra gli ulteriori creditori.
Trattasi di ragioni plurime univocamente deponenti per la maggiore COvenienza del piano che il
Tribunale ha evidenziato CO diffusa motivazione.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio COtributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, rigetta il reclamo e COdanna l' Parte_3
al pagamento, in favore della parte reclamata delle spese che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e
CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio COtributo unificato.
Così deciso nella camera di COsiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
15.07.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il COsigliere est.
Dr. Alessandra Piliego pagina 6 di 6