Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente rel. dott.ssa Daniela Lagani Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 338 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
– C.F. - nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvana GUGLIELMO – C.F. – che lo rappresenta C.F._2
e difende giusta procura alle liti in atti;
- parte ricorrente -
e
– C.F. - nata a [...], ora Lamezia Controparte_1 C.F._3
Terme (CZ), il 15.10.1959;
- parte resistente - con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 giugno 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 21 marzo 2025, il sig. chiedeva che venisse Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio, celebrato in data 24.08.2000, tra il medesimo e la sig.ra
[...]
, registrato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, atto n. 9, P. I, anno Controparte_1
2000 - precisando che dalla relativa unione coniugale non erano nati figli.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: - che durante la convivenza è venuta meno la comunione materiale e morale dei coniugi e pertanto gli stessi hanno richiesto che venisse dichiarata la separazione tra coniugi;
che i detti coniugi hanno ottenuto quindi sentenza di separazione tra coniugi n. 1104/2023 , pubblicata in data 29.12.2023, RG n. 1036/2022, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha pronunciato la separazione personale tra e , matrimonio celebrato in Lamezia Parte_1 Controparte_1
Terme (CZ) il 24 agosto 2000 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Lamezia Terme per
l'anno 2000, atto n. 9, parte I, Ufficio 5, Vol. 0; che essendo trascorsi i termini previsti per legge tra la sentenza di separazione e la richiesta di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 17 giugno 2025, entrambe le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del
Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - che tentava vanamente la conciliazione;
a questo punto, il Presidente - sempre nella sua qualità sopra menzionata - sentite le parti e preso atto delle relative dichiarazioni rese dai coniugi personalmente volte ad una pronuncia sostanzialmente sul solo status, stante l'assenza di condizioni e la mancanza di prole, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione del 23.11.2023, emessa nell'ambito della procedura di separazione giudiziale dei coniugi iscritta al n. 1036/2022 R.G.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, atteso che la domanda avanzata dalla parte ricorrente non è stata contrastata in udienza dalla parte resistente, la quale – comparsa personalmente senza ministero di un difensore
– ha aderito espressamente alla domanda di definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale (vedi verbale in atti).
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 338 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lamezia Terme (CZ) in data 24.08.2000 tra il sig. – C.F. - nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 Co e la sig.ra – C.F. - nata il [...] Controparte_1 C.F._3 in SAMBIASE (CZ), ora Lamezia Terme, il 11.09.1983 - (matrimonio trascritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) - atto Numero 9, Parte I, Anno 2000);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. 3
4) MANDA alla cancelleria per ogni adempimento di propria competenza.
Il Presidente Estensore dott. Giovanni Garofalo