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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1949/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16672/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259085353266000 ALTRO a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 si oppone alla intimazione di pagamento n° 09720259085353266/000, notificata il 14/10/2025, per un totale importo dovuto € 2.922.593,63 relativo ad una pluralità di carichi eterogenei tra i quali figurano avvisi di addebito emessi dall'INPS.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e come specifici motivi di impugnazione, eccepisce : a) la mancata chiara indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni;
b) la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
c) la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere;
d) la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità dell'intimazione di pagamento sostenuta dalla regolare notifica delle cartelle ad essa sottese.
Motivi della decisione
Le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti l'intimazione di pagamento, come anche la cartella di pagamento, sono atti il cui contenuto è redatto su modelli predeterminati per legge e pertanto non contiene elementi ulteriori rispetto a quelli sinteticamente indicati nelle pagine relative al dettaglio del debito.
L'intimazione di pagamento risulta pertanto pienamente legittima anche in considerazione del fatto che parte ricorrente nulla oppone alla definitività del credito maturata a seguito della mancata impugnazione delle cartelle oggetto di intimazione.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 15.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Presidente estensore ER NT
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16672/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259085353266000 ALTRO a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 si oppone alla intimazione di pagamento n° 09720259085353266/000, notificata il 14/10/2025, per un totale importo dovuto € 2.922.593,63 relativo ad una pluralità di carichi eterogenei tra i quali figurano avvisi di addebito emessi dall'INPS.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e come specifici motivi di impugnazione, eccepisce : a) la mancata chiara indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni;
b) la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
c) la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere;
d) la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità dell'intimazione di pagamento sostenuta dalla regolare notifica delle cartelle ad essa sottese.
Motivi della decisione
Le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti l'intimazione di pagamento, come anche la cartella di pagamento, sono atti il cui contenuto è redatto su modelli predeterminati per legge e pertanto non contiene elementi ulteriori rispetto a quelli sinteticamente indicati nelle pagine relative al dettaglio del debito.
L'intimazione di pagamento risulta pertanto pienamente legittima anche in considerazione del fatto che parte ricorrente nulla oppone alla definitività del credito maturata a seguito della mancata impugnazione delle cartelle oggetto di intimazione.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 15.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Presidente estensore ER NT