Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 23232/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.06.2024
da
1) Parte_1
Nata a IL (MI) il 17.04.1974
Residente a Gorgonzola (MI), Via Piacenza n. 60
C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Brioschi presso il cui studio ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a IL (MI) il 10.12.1967
Residente a Cassina de' Pecchi, Via Napoli n. 1
C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Rosa Carosi presso il cui studio ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PE RO (MI) in data 16.10.2009
(trascritto/iscritto al n. 18 Parte I Serie A del Registro di Stato Civile anno 2009 del Comune di
PE RO);
- divorziati con sentenza n. 8263/2019 pubblicata il 17.09.2019 del Tribunale di IL
- nata a [...] il [...] (C.F. residente a [...]C.F._3
(MI), Via Piacenza n. 60, (figlia maggiorenne non autonoma economicamente);
- nata a [...] il [...] (C.F. ) residente a [...]C.F._4
(MI), Via Piacenza n. 60 (figlia minorenne).
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, parte ricorrente IG.ra , a parziale Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di IL n. 8263/2019 pubblicata il
17.09.2019, ha chiesto il collocamento delle figlie presso la residenza paterna e, come tale, la revoca del contributo al mantenimento delle figlie in carico al padre.
In data 31.10.2024 si è costituito in giudizio il IG. , il quale, nel suo atto, si è opposto Parte_2
alle domande della ricorrente.
All'udienza del 12.12.2024, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“1) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente CP_1 presso la casa paterna sita in Cassina de' Pecchi;
nelle more del procedimento è diventata Pt_3
maggiorenne ma non autosufficiente per cui resterà ad abitare a casa del padre;
2) I genitori si impegnano tempestivamente ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità al fine di migliorare la comunicazione e la relazione genitoriale;
3) I genitori si impegnano a che prosegua con il suo percorso di transizione;
Pt_3
4) I genitori si dichiarano d'accordo a che cambi scuola e si iscriva per il prossimo anno CP_1 scolastico 2025/26 presso l'Istituto Afolmet di Cologno Monzese indirizzo di estetica;
5) L'assegno unico verrà percepito integralmente dal padre a partire dal mese di gennaio 2025 a fronte di domanda che il medesimo farà direttamente all'INPS (fino ad oggi versato dall'INPS in favore della madre di circa 400,00 euro mensili) ed alla contestuale rinuncia allo stesso da parte della madre;
6) Le spese straordinarie come indicate nelle linee guida del Tribunale di IL sono da suddividere tra i genitori al 50%;
7) Regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie con i genitori: Periodi nei quali la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie, in ragione del trasferimento della stessa in Spagna, in Benidorm, come segue: per il Natale 2024 dal 21 dicembre al 29 dicembre
2024 le ragazze saranno con la madre in Spagna;
dal 26 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 la madre sarà in Italia;
una settimana a marzo 2025 con la madre in Italia giorni da concordare con le ragazze ed il padre;
per le vacanze pasquali l'intero periodo con la madre;
vacanze estive per tre mesi giugno, luglio e agosto con la madre;
ponte dell'Immacolata da concordare in base ai giorni del calendario scolastico;
vacanze di Natale dall'anno 2025 suddivisione dei periodi in via paritaria ed alterna. Gli accordi si intendono uguali anche per gli anni a venire successivi al 2025 con alternanza tra Natale e Capodanno. Il tutto salvo diverso e miglior accordo, sentite anche le ragazze ed il padre. I genitori nei predetti spostamenti dall'Italia alla Spagna avranno cura che le figlie non perdano giorni scolastici. Si precisa che le spese e gli oneri per il trasporto da e per gli aeroporti ed i biglietti aerei delle figlie per recarsi ogni volta dall'Italia alla Spagna saranno a carico della madre. Nei restanti periodi dell'anno, non compresi tra quelli sopra precisati, le figlie staranno con il padre;
8) La madre corrisponderà al padre a titolo di mantenimento delle figlie, oggi Pt_3 maggiorenne non autonoma economicamente e ancora minorenne, l'importo mensile di euro CP_1
400,00 (200,00 euro a figlia); somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2025, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge;
9) Entrambe le parti dichiarano di rinunciare a tutte le ulteriori rispettive richieste economiche formulate nei propri atti e discusse ampiamente in udienza con la Dr.ssa Amato;
10) Il signor dichiara di rinunciare alle richieste di cui al sub-procedimento del Parte_2
4.11.2024 ed al procedimento Rg n. 25771/2024 instaurato con udienza fissata avanti alla dottoressa per il giorno 11 marzo 2025 avente ad oggetto la medesima causa;
CP_2
11) Le parti si impegnano nel futuro nel caso le figlie non intendano stare per i periodi concordati con la madre di ri-discutere eventuali apporti economici ciò vale anche nel caso in cui volessero trascorrere piu tempo in Spagna;
12) Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 12.12.2024 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 18.12.2024, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 8263/2019 pubblicata il
17.09.2019 del Tribunale di IL, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in IL, il 18.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato