Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 gennaio 1999
Art. 4. Regime fiscale dei trasferimenti
delle partecipazioni bancarie 1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 e' informato ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) non tassabilita' dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonche' delle azioni detenute nella societa' bancaria conferitaria ovvero nella societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;
b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell' articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle societa' di cui alla medesima lettera a);
c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della societa' nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima societa' bancaria conferitaria. Nota all' art. 4 :
- L' art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile cosi' recita:
"Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1999