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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. AN CO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 475 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentante e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è
legalmente domiciliata;
appellante
contro
(c.f. ), residente in [...], e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), residente in [...], entrambi elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Pisa presso lo studio dell'avv. Enrico Fascione, che li rappresenta e difende,
appellati e appellanti incidentali
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa, se del caso previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, riformare integralmente la sentenza n. 1796/2022 pubblicata in data
8.7.2022 dal Tribunale di Cagliari, e conseguentemente in accoglimento del presente appello per i motivi di cui all'espositiva respingere integralmente le domande originariamente formulate dagli appellati;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
nell'interesse di e di : i comparenti concludono Controparte_1 Controparte_2
perché l'ecc.ma Corte si compiaccia, previo rigetto della richiesta di rinnovo della CTU:
1-respingere l'appello principale, confermando i punti A e B della sentenza impugnata;
2-in accoglimento dell'appello incidentale (e salvo l'esito del procedimento di correzione di errore materiale in corso avanti al Tribunale di Cagliari), riformare/integrare la sentenza stessa:
- nella parte in cui, pur avendo dichiarato non dovute le somme percette all' Parte_1
non ha valutato l'istanza e non ha disposto la conseguente condanna di essa
[...]
- di nuovo qui espressamente richiesta - al pagamento della somma di € 14.677,40 in Pt_1
linea capitale oltre interessi dalla prima contestazione del 2012 al saldo;
- nella parte in cui, pur avendo - in motivazione - posto a carico del le spese di CTU, Pt_1 ha poi disposto solo una compensazione per 3/4; con conseguente richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di CTU per intero;
Parte_1
-nella parte in cui ha liquidato le spese di lite senza specificare i parametri di riferimento, con conseguente liquidazione dei compensi del primo grado secondo i parametri previsti per il valore indeterminabile e quindi in Euro 8.832,00 oltre accessori.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2018, i fratelli e CP_1 [...]
avevano convenuto l' davanti al Tribunale di Cagliari al CP_2 Parte_1
fine di ottenere l'accertamento che l'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Alghero al foglio 49 con il mappale 607 non era demaniale ma di loro proprietà, per essere stata la stessa acquistata in forza di giusti titoli dalla loro dante causa (e, Controparte_3
prim'ancora, dal nonno ), la dichiarazione di infondatezza della pretesa Persona_1
creditoria avanzata dall' a titolo di indennità per l'abusiva occupazione Parte_1
dell'area stessa e, conseguentemente, la condanna dell' alla restituzione delle somme Pt_1
nel frattempo pagate.
Gli attori avevano, innanzitutto, premesso che (al quale era succeduta Persona_2
la loro madre, della quale essi stessi erano a loro volta eredi) nel 1956 Controparte_3
e nel 1961 aveva acquistato dall'EN GI Autonomo di Sardegna due appezzamenti di terreno siti in Comune di Alghero, località Fertilia, e confinanti con il , Controparte_4
aggiungendo poi che tali fondi erano stati recintati, in contraddittorio con l'ente venditore,
mediante l'edificazione di un muro di pietre, ancora oggi esistente. Gli attori avevano poi ricordato che il loro avo, sulla base di un piano di lottizzazione e frazionamento curato dal predetto ente morale – il quale, a sua volta, aveva ricevuto apposita autorizzazione ex art. 55 cod. nav. dalla competente Capitaneria di Porto nel 1954, vi aveva costruito un fabbricato per civile abitazione, che la famiglia aveva posseduto CP_3
ininterrottamente e senza alcuna contestazione nella esatta consistenza materializzata sul
fronte a mare dal muretto sino al 2012, quando l' aveva cominciato ad Parte_1
avanzare delle richieste di pagamento, indirizzate dapprima alla madre e poi agli stessi attori nella loro qualità di eredi, a titolo di indennità per l'occupazione abusiva di un tratto di terreno, asseritamente demaniale e prossimo al muro di confine di cui sopra, contraddistinto col mappale 607 del foglio 49.
CP_ I fratelli avevano, quindi, precisato che la loro defunta madre aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione sebbene si trattasse di somme palesemente indebite e ciò perché, a loro dire, la porzione di terreno oggetto di causa non aveva mai fatto parte del Demanio marittimo naturale e/o artificiale, né era mai stata assoggettata ai pubblici usi ad esso inerenti;
a detta degli attori, infatti la particella catastale sopra menzionata (e nella quale rientrava la porzione di terreno oggetto di accertamento) era stata creata del tutto arbitrariamente all'esito della mera sovrapposizione alla mappa
catastale d'impianto della mappa aerofotogrammetrica riproducente l'attuale stato dei
luoghi; le mappe catastali d'impianto, invero, erano state formate sulla scorta dei rilievi
risalenti all'anno 1969, effettuati senza tenere conto della effettiva conformazione naturale
dei luoghi nonché delle costruzioni e dei confini già precedentemente materializzati in loco, i quali, in ogni caso, dovevano ritenersi tracciati correttamente, posto che in nessuno caso le competenti autorità mai avevano ritenuto di intraprendere, nel pieno contraddittorio con gli interessati, la procedura di delimitazione delle zone del demanio marittimo di cui all'art. 32
cod. nav.
Gli attori, infine, avevano evidenziato che in ogni caso il pacifico, indisturbato, continuo ed inequivoco possesso, per oltre sessant'anni, dell'area in esame da parte della loro famiglia,
anche a voler ritenere la medesima funzionale al pubblico utilizzo – e così non era stato almeno fino allo sviluppo turistico dell'isola negli anni '80 -, ne aveva determinato senz'altro la sdemanializzazione di fatto, con conseguente usucapione dell'area stessa da parte degli istanti nella loro qualità di eredi.
CP_ Sulla base di quanto sopra esposto, gli avevano richiesto al Tribunale l'accertamento della piena titolarità del diritto di proprietà sopra l'area menzionata, l'annullamento dei provvedimenti impositivi di indennità per asserita abusiva occupazione e, previo accertamento dell'ingiusta riscossione della somma pari a 14.148,42 euro, la condanna dell' alla sua restituzione. Parte_1
L si era costituita in giudizio e aveva contestato la fondatezza di Parte_1
quanto affermato dagli attori, evidenziando, in primo luogo, che le richieste di pagamento erano incentrate sulle risultanze dei rilevamenti ispettivi espletati dai competenti uffici
dell'Autorità marittima e demaniale, sulla scorta non solo delle mappe catastali d'impianto
ma altresì della vigente cartografia SID, e, in secondo luogo, non solo che l'esito dei rilevamenti era perfettamente aderente al reale stato dei luoghi oggetto di causa, ma, altresì,
che era emerso incontrovertibilmente come il lotto di terreno avesse indebitamente
incorporato una superficie di circa 63,56 metri quadri ricadenti nel Demanio marittimo
naturale, e segnatamente nell'arenile, il quale era stato incorporato alla contigua proprietà
privata mediante la realizzazione del muro di cinta, così privandolo dei suoi connotati naturali.
L'Agenzia aveva poi concluso precisando che l'arenile non era suscettibile né di sdemanializzazione in via di mero fatto né, tanto meno, di possesso utile all'usucapione da parte di soggetti privati e, sulla scorta di ciò, aveva richiesto il rigetto delle domande attrici.
1.2 Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1796/2022 pubblicata l'8 luglio 2022, in accoglimento della domanda attrice, aveva accertato e dichiarato che la superficie di terreno
attualmente contraddistinta nel NCT di Sassari al foglio 49 particella 607 è di proprietà degli
attori e , in forza di acquisto a titolo originario per Controparte_1 Controparte_2
usucapione perfezionato unendo il proprio possesso a quello dei comuni danti causa, diretti e
mediati, e a partire dall'anno 1958; che il Controparte_3 CP_3 Persona_2
confine della proprietà esclusiva degli istanti di cui sopra, con l'area demaniale costiera, è
costituito dallo stesso muretto di recinzione e che non sussiste abusiva occupazione di alcuna
area demaniale da parte degli istanti; aveva dichiarato pertanto non dovute le somme fin qui
percette o richieste dall' a titolo indennità di occupazione (al momento Parte_1
della domanda ascendenti ad Euro 11.292,80) nei confronti degli attori e dei loro danti
causa, in forza delle richieste di pagamento datate 30.1.2012, 3.7.2015, 2.2.2016 e 8.2.2018
ed ogni altra eventualmente intervenuta, nulla essendo dai medesimi a tale titolo dovuto al
e che anche l'area solo oggi contestata è stata sdemanializzata di fatto con una Pt_1
serie di ultra sessantennali comportamenti manifesti, pacifici ed inequivoci di possesso
esclusivo uti domini da parte del nonno e della madre degli istanti e, di contro, con l'assenza
di ogni e qualsiasi reclamo, contestazione o richiesta da parte del o di altri enti Pt_1
preposti alla tutela del patrimonio pubblico e, per l'effetto, aveva condannato parte
convenuta a rifondere agli attori – in ragione del 50% e compensato il residuo - le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.427,00 per compenso professionale, oltre
spese vive, spese generali, accessori di legge e spese di CTU che pone a carico dei convenuti
in ragione dei 3/4 e a carico degli attori in ragione di ¼.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, dopo avere premesso che ai sensi dell'art. 822
c.c. e 28 Codice della Navigazione, appartengono allo Stato e fanno parte del pubblico demanio marittimo il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, oltre alle lagune, alle foci dei fiumi che sboccano in mare ed ai canali utilizzabili per i pubblici usi del mare, e dopo avere individuato le caratteristiche che connotano il lido del mare, la spiaggia e l'arenile, aveva,
innanzi tutto, precisato che, trattandosi di beni appartenenti al demanio marittimo naturale,
l'acquisto della loro demanialità necessariamente coincide coi fenomeni naturali che ne
determinano la formazione e venuta ad esistenza con le intrinseche caratteristiche proprie di
ciascuna tipologia di beni, indipendentemente dalla adozione di specifici provvedimenti
amministrativi, aggiungendo poi che, al contrario, il mutamento del naturale stato dei luoghi
non è di per sé solo idoneo a modificare lo status giuridico di detti beni, essendo opinione
pressoché unanime in giurisprudenza che, giusta quanto disposto dall'art. 35 del Codice
della Navigazione … la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo richiede
necessariamente un formale provvedimento amministrativo che - diversamente dagli atti di
mera classificazione e mappatura - assumono efficacia costitutiva, non potendo detti effetti
prodursi per meri fatti concludenti.
Il Tribunale aveva, quindi, sottolineato la necessità di una indagine di carattere fattuale al fine individuare la natura del bene oggetto di causa e, in questa prospettiva, aveva evidenziato che il consulente tecnico d'ufficio aveva, in primo luogo, osservato che nel caso in esame il limite del demanio marittimo naturale doveva intendersi rappresentato dalla linea di transizione fra la scogliera – costituente il prodotto dell'azione di dilavamento del mare – e
la costa rialzata che da tale azione è invece rimasta indenne, e, in secondo luogo, che nel
caso di specie, avuto riguardo all'assetto dei luoghi come rilevato in sede di indagine
peritale, detta linea di transizione appare attualmente materializzata dal muretto in pietra
che delimita la proprietà degli attori . Lo stesso Tribunale aveva poi evidenziato che CP_2
l'esperto, al fine di escludere che l'intervento dell'uomo potesse avere in epoca recente
alterato l'assetto naturale dell'area, in particolare la c. detta costa rialzata, rendendo non
più distinguibili i connotati propri del demanio marittimo naturale, aveva esaminato la documentazione fotografica e amministrativa in atti ed era giunto alla conclusione che nella
costruzione del muretto è stato verosimilmente seguito lo sviluppo reale della transizione
scogliera-costa rialzata, precisando che le discrasie esistenti tra la linea di confine individuata dal predetto muretto e quella ricavabile dalla planimetria catastale d'impianto, poi mutuata dal
SID (Sistema Informativo Demanio), erano dovute alla approssimazione di queste ultime, che non tenevano conto dell'effettivo stato di luoghi e quindi della linea di effettiva transizione fra
la scogliera a mare e la costa rialzata, come invece rilevata in loco in occasione dei
sopralluoghi eseguiti nell'espletamento dell'incarico ricevuto.
Sulla base di tali risultanze, nonché dell'autorizzazione a costruire a suo tempo concessa all'ente morale dalla competente autorità, il Giudice di primo grado aveva dapprima escluso che l'area oggetto della controversia fosse riconducibile al novero dei beni afferenti al demanio marittimo naturale, per poi osservare che non poteva, neppure, configurarsi l'ipotesi di demanio cosiddetto accidentale, poiché erano del tutto assenti, nel caso di specie, tanto un
atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato
bene ad uno specifico uso pubblico quanto l'effettiva ed attuale destinazione funzionale del bene a tale pubblica fruizione,[…] nella specie in alcun modo configurabile, avendo l'area
perfino costituito oggetto di cessione in favore dell'EN GI con specifica
autorizzazione ex art. 55 del Codice della navigazione.
Da ultimo, il Tribunale aveva osservato che, vertendosi in materia di regolamento di
confini, l'esistenza di un confine di fatto materializzato in loco da oltre vent'anni, prevale
comunque su ogni ulteriore titolo e risultanza, sempreché, naturalmente – come appunto
nella specie è da dirsi - l'area d'interesse non abbia mai presentato o abbia comunque perso
nelle forme di legge i caratteri della demanialità marittima, per divenire una res
commerciabile, suscettibile di possesso e usucapione in favore di soggetti terzi, sia pubblici
che privati.
Il Tribunale, quindi, aveva concluso riconoscendo la piena proprietà dell'area controversa in capo agli attori e, per l'effetto, l'indebita riscossione delle somme pagate all'amministrazione a titolo di occupazione illegittima della predetta area.
1.3 Avverso tale decisione l' ha proposto tempestivo appello, affidato Parte_1
ad un unico articolato motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav. - travisamento dei presupposti e contraddittorietà della motivazione a seguito del recepimento acritico della ctu”.
In particolare, l' dopo avere premesso di condividere in buona parte il Pt_1
ragionamento condotto, in punto di diritto, dal giudice di primo grado, ha censurato la sentenza nella parte in cui trae principale se non esclusivo fondamento nell'accertamento
peritale, sostenendo che l'ausiliario abbia mal interpretato l'oggetto dell'indagine tecnica e fondato la sua relazione sul presupposto – errato – per cui la costa rialzata dalla scogliera non ricade nella nozione di demanio marittimo, e ciò in palese contrasto tanto con l'ordinanza di conferimento dell'incarico al perito, in quanto il Tribunale, sulla base dell'interpretazione
delle norme in materia, aveva espressamente incluso nel novero del demanio marittimo anche
i “tratti di costa elevati sul mare”, mentre a dire del CTU laddove inizia la costa rialzata
finirebbe il demanio marittimo, quanto con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, a mente del quale l'elemento dirimente per considerare un'area
rivierasca appartenente o meno al demanio marittimo non è l'andamento geografico del
terreno o della costa quanto piuttosto la circostanza che l'area o “sia normalmente coperta
dalle mareggiate ordinarie” o “che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata
in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo;
3) che, comunque, il bene sia
necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di
natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo
stato potenziale”.
L'appellante ha poi proseguito osservando che la dimostrazione dell'errore in cui sarebbe incorso il tecnico (e, di conseguenza, la sentenza) si dovrebbe rinvenire anche nella circostanza che lo stesso CTU abbia appurato che la realizzazione del muretto di confine sia
avvenuta con una significativa alterazione dell'originaria linea di “costa rialzata”,
inglobando una porzione di scogliera. Da qui la necessità, accertata anch'essa
dall'ausiliario, di procedere a un “riempimento in terra e pietre a ridosso del muretto” al
fine di “rendere pianeggiante il suolo nella parte a mare della proprietà privata”. Ad avviso
dell'Amministrazione appellante, il CTU è dunque incorso in un duplice errore per avere, da
un lato, travisato il quesito formulato dal Giudicante in cui chiaramente si chiedeva di
includere nel demanio marittimo anche “i tratti di costa elevati sul mare” e, dall'altro, in
tutti casi per non avere considerato rilevante l'alterazione della conformazione originaria della scogliera mediante la realizzazione del muretto di confine della proprietà degli odierni
appellati con contestuale riempimento con terra e pietre dell'area cosi delimitata al fine di
rendere la stessa pianeggiante e allo stesso livello con la restante zona di costa rialzata
L ha, inoltre, osservato che il Tribunale aveva disatteso, a suo dire ingiustamente, Pt_1
le fonti pubbliche ufficiali provenienti dagli organi amministrativi a ciò preposti (id est
l'originaria mappa catastale d'impianto, gli estratti della mappa depositati presso l'Agenzia
delle Entrate e il S.I.D., redatto sulla base dei dati forniti dal Consorzio Co.Gi, dalle quali
CP_ poteva agevolmente evincersi l'occupazione senza titolo dell'area da parte dei fratelli ),
senza curarsi del fatto che proprio la realizzazione del muro di cinta della proprietà degli
appellati è stato innalzato modificando le caratteristiche geomorfologiche del luogo,
compromettendone la naturare fruizione pubblica.
Da ultimo, l'appellante, ha lamentato l'illegittimità della decisione del Tribunale poiché
non aveva considerato i rilievi critici mossi dal consulente tecnico di parte convenuta,
limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente il quale, a sua volta, non si era fatto carico di esaminare i detti rilievi e confutarli e, alla luce di quanto sopra esposto, ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica e, in ogni caso, il rigetto integrale delle domande originariamente formulate dagli attori.
CP_ I fratelli si sono costituiti in giudizio e, in primo luogo, hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto carente delle indicazioni richieste dall'art. 342
c.p.c., contestandone in ogni caso la fondatezza. In secondo luogo, hanno proposto appello incidentale, affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, gli appellanti incidentali hanno lamentato che il Tribunale, dopo aver riconosciuto il loro acquisto a titolo originario dell'area oggetto di causa e, di conseguenza, la non debenza delle somme da loro versate in ottemperanza alle richieste di pagamento emesse dall' aveva omesso di decidere sulla loro istanza di condanna del a Pt_1 Pt_1
restituire le somme ingiustamente riscosse, a carico prima della madre e poi dei comparenti
stessi, ad oggi pari a euro14.677,40.
CP_ Con il secondo motivo, i fratelli hanno censurato la difformità tra la motivazione della sentenza, in cui il Tribunale aveva statuito che i costi della consulenza tecnica d'ufficio dovessero essere sopportati dall'amministrazione convenuta, e il dispositivo della stessa, con il quale, invece, le spese di CTU erano state poste “a carico dei convenuti in ragione dei ¾ e
a carico degli attori in ragione di ¼”, nonostante il pieno accoglimento delle domande da loro proposte nel primo grado di giudizio.
Con il terzo e ultimo motivo, infine, gli appellanti incidentali hanno osservato che il
Giudice ha liquidato in soli € 2.427,00 i compensi professionali, là dove la causa - avendo un
valore indeterminabile, da comprendersi quantomeno tra Euro 26.000,00 ed 52.000,00 -
avrebbe imposto l'applicazione dei parametri di cui al DM 2014 nella misura di euro
8.832,00, oltre accessori chiedendo, inoltre, l'integrale addebito delle spese a carico dell' Pt_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dai resistenti.
L'appellante, infatti, ha circoscritto e delineato sufficientemente il profilo di doglianza relativo alla sentenza impugnata.
La Suprema Corte, del resto, ha reiteratamente sottolineato che l'art. 342 c.p.c. va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. S.U. 13 dicembre 2022 n. 36481).
2.2 Passando, quindi, ad esaminare nel merito l'appello principale, si deve osservare che lo stesso è infondato.
Invero, come si è accennato, l' ha, innanzi tutto, sostenuto che il CTU Parte_1
è … incorso in un duplice errore per avere, da un lato, travisato il quesito formulato dal
Giudicante in cui chiaramente si chiedeva di includere nel demanio marittimo anche “i tratti
di costa elevati sul mare” e, dall'altro, in tutti casi per non avere considerato rilevante
l'alterazione della conformazione originaria della scogliera mediante la realizzazione del
muretto di confine della proprietà degli odierni appellati con contestuale riempimento con
terra e pietre dell'area cosi delimitata al fine di rendere la stessa pianeggiante e allo stesso
livello con la restante zona di costa rialzata, ma tali affermazioni si basano su un evidente fraintendimento della relazione del CTU.
Quest'ultimo, infatti, non ha certamente sostenuto che i tratti di costa elevati sul mare non possano appartenere al demanio marittimo, ma ha distinto il tratto di costa sul quale la copertura terrosa incoerente viene variamente dilavata dal moto ondoso, lasciando così in vista le rocce carbonatiche nude in forma di scogliera, dalle aree non dilavate nelle quali la roccia è, quindi, coperta da materiali apparentemente sciolti prevalentemente vegetati ed ha utilizzato solo con riferimento a queste ultime, che sono evidentemente prive dei caratteri naturalistici che, anche secondo l'appellante, contraddistinguono il lido del mare (il lido del mare è la porzione di terraferma a diretto contatto con le acque del mare, da cui resta normalmente coperta in occasione delle ordinarie mareggiate, con esclusione dei momenti di tempesta), la denominazione di “costa rialzata”, identificando, quindi, il limite demaniale con il limite tra le due aree, ovvero il limite verso terra della scogliera, laddove inizia la cosiddetta costa rialzata. Il consulente, inoltre, dopo avere verificato che, nel caso in esame, il limite superiore della scogliera corrisponde allo sviluppo del muretto di recinzione del lotto di
CP_ terreno occupato dagli , ha dedicato un'ampia parte delle sue indagini a verificare - per
CP_ quanto possibile, lo stato dei luoghi prima della costruzione della casa con relativo muretto a mare, giungendo alla conclusione, più volte ribadita, che il tratto di terreno in contestazione non ricade e non ricadeva in passato nell'ambito del Marittimo Pt_1
Naturale.
Il Consulente, in particolare, aveva valorizzato la planimetria allegata all'autorizzazione n.
5 del 23 novembre 1954, con la quale la Capitaneria di Porto di Olbia aveva autorizzato l' alla costruzione di villini nella zona ove sorge il Controparte_5
fabbricato degli attori, ponendo in evidenza che nella medesima planimetria, peraltro di qualità scadente, erano rappresentate la linea di costa (imprecisa), il limite tra il demanio
marittimo (la scogliera), la retrostante costa rialzata e, in particolare, l'espansione verso il
mare del contatto scogliera-costa rialzata, giusto nell'area in cui si trova il muretto costruito
CP_ CP_ dagli ed aggiungendo poi che il limite a mare di quella poi diventata proprietà è
stato grossolanamente interpolato mediante due segmenti di retta che, con la convessità che essi formano, rappresentano l'avanzamento della cresta della scogliera verso il mare, mentre
nella costruzione del muretto è stato verosimilmente seguito lo sviluppo reale della
transizione scogliera-costa rialzata.
Il medesimo professionista, inoltre, aveva tratto conforto per le sue valutazioni da una ortofoto in bianco e nero degli anni 1954-55 ed aveva poi effettuato delle misurazioni che avevano evidenziato che la posizione attuale del vertice a mare del muretto e la posizione del
corrispondente vertice nel piano di lottizzazione del 1954 è 1,23 m (26,24 – 25,01= 1,23) con
scostamento del 4,9%, mentre la differenza -misurata secondo lo stesso allineamento- tra
l'attuale limite catastale a lato mare (contestato da Parte Attrice) e il vertice a mare della
transizione scogliera-costa rialzata nel piano di lottizzazione è -2,41 m (22,6-25,01) con
scostamento del 9,6%, rassegnando, quindi, la seguente conclusione: richiamato che su un
terreno non antropizzato e con caratteristiche fortemente variabili -anche a piccola scala-, il
tracciamento di limiti fisici non sempre può essere “esatto e univoco” ma può essere
adeguatamente approssimato, lo scrivente CTU individua il limite in questione con la linea
regolarizzata corrispondente al luogo dei punti di transizione dalla scogliera alla costa
rialzata. Nel caso di cui si tratta, detta linea regolarizzata è adeguatamente rappresentata
CP_ dallo sviluppo del muretto che separa la proprietà dalla scogliera.
L'appellante, in verità, ha evidenziato come in corso di causa le conclusioni nonché le
metodologie di indagine impiegate dal CTU sono state reiteratamente contestate dal CTP
dell'Amministrazione, oltre che dalla scrivente difesa erariale, mediante motivato rinvio alle
verifiche e ai rilievi eseguiti in occasione dei sopralluoghi ispettivi del 2011 e del 2016, ma, a ben vedere, sia in sede amministrativa sia nel corso del giudizio, l'agenzia aveva giustificato la sua pretesa essenzialmente alla luce delle risultanze della mappe catastali, reiteratamente osservando che l'area in parola non risulta essere stata oggetto di delimitazione demaniale
marittima. Difatti, dall'esame della mappa catastale d'impianto e dello stralcio SID risulta
chiaramente identificato l'esatto confine tra la limitrofa proprietà privata e l'area demaniale
(si vedano il verbale ispettivo del 30 novembre 2011 e quello del 6 ottobre 2016).
A questo proposito, peraltro, si deve rammentare, in primo luogo, che, come aveva già
sottolineato il Tribunale, allorquando si controverte in merito alla effettiva estensione delle aree demaniali e alla loro delimitazione dalle contigue proprietà dei privati, si configura una situazione non dissimile a quella che costituisce il presupposto dell'azione di regolamento di confini fra soggetti privati, alla cui disciplina dovrà quindi essere assoggettata la relativa cognizione, con la conseguenza che, secondo il dettato dell'art. 950 c.c. solo in ultima analisi può farsi ricorso ai confini tracciati dalle mappe catastali, in quanto aventi valore non decisivo ma sussidiario e, pertanto, residuale.
In secondo luogo, deve osservarsi che, nel caso in esame, il CTU, nel rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte alla bozza di relazione, aveva sottolineato che sia la mappa catastale sia la mappa SID erano caratterizzate da errori “a dir poco grossolani”. Il
CTU, in vero, aveva evidenziato che detti errori sono palesi nella mappa catastale … nella
quale non solo si individuano scostamenti decimetrici rispetto al rilievo eseguito dallo
scrivente nell'ambito delle operazioni peritali, ma addirittura non vi compare una parte
significativa dell'edificio di parte Attrice. Ma non solo: tra la succitata mappa catastale in
Fig. 18 e la mappa SID che si mostra nella Fig. 18bis (anch'essa imprecisa e lacunosa) si
individuano differenze macroscopiche, a dire il vero incomprensibili.
In terzo e ultimo luogo, deve anche aggiungersi che il Tribunale, a fronte delle contestazioni dell'Agenzia, aveva ritenuto opportuno richiedere dei chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio per fugare ogni incertezza e che questi, confermando quanto già
esaustivamente chiarito nella relazione a suo tempo depositata e disattendendo con condivisibile motivazione i rilievi critici del CTP, aveva sottolineato che nella planimetria
allegata all'Autorizzazione Demaniale del 1954, il topografo non ha seguito in dettaglio tutte
le variazioni della linea di costa ma sinteticamente solo quelle rilevanti, e infatti la
tratteggiata che nella Figura 12B rappresenta la transizione scogliera-costa rialzata è una
poligonale aperta. È evidente che nella costruzione del muro di recinzione è stato seguito
l'effettivo sviluppo del ciglio della costa rialzata che tuttavia non si scosta in modo
significativo dai tratti rettilinei adottati nella planimetria allegata all'Autorizzazione,
CP_ ribadendo, quindi, che il muretto è stato edificato lungo lo sviluppo della cresta della
costa rialzata, mentre la dividente catastale in contestazione è stata tracciata secondo criteri
poco chiari e indipendenti dalla reale natura fisica dei luoghi.
In questo quadro, dunque, in difetto di altri significativi elementi di valutazione, deve ritersi che, come correttamente valutato dal Giudicante nel provvedimento impugnato, il limite del demanio marittimo naturale, che, nel caso di specie, si estende lungo tutta l'area immediatamente raggiunta dal mare e soggetta a mareggiate ordinarie (la cosiddetta scogliera), è materializzato dal muretto in pietra che delimita la proprietà degli attori, il quale era stato costruito seguendo, verosimilmente, lo sviluppo reale della transizione
scogliera-costa rialzata.
L'appello proposto dall' , pertanto, è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
3.1 Diversa sorte, invece, spetta all'appello incidentale tempestivamente proposto dai
CP_ fratelli .
3.2 Come si è accennato, questi ultimi hanno lamentato l'omesso l'esame della richiesta di condanna dell' alla restituzione delle somme percette e tale doglianza è Parte_1
fondata.
CP_ Gli , in vero, fin dall'introduzione del giudizio di primo grado, avevano domandato la condanna dell'amministrazione alla restituzione delle somme da essa riscosse in forza delle richieste di pagamento avanzate a partire dal 2012 (in atto di citazione avevano chiesto al
Tribunale, tra l'altro, di -accertare che solo dal 2012 l'Amministrazione ha ingiustamente
riscosso somme da parte della sig.ra e degli istanti, nella complessiva Controparte_3
somma di € 4.700,00 ad oggi versata, e che essi hanno diritto alla completa restituzione di
tutto quanto sarà stato pagato fino alla sentenza, in capitale ed interessi;
- -con conseguente
condanna della Amministrazione convenuta al pagamento della somma che sarà stata a quel
momento versata a seguito di coartata rateizzazione, oltre interessi), ma su tale domanda il
Tribunale non si era pronunciato, incorrendo così nella violazione dell'articolo 112 c.p.c.,
configurabile quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda o su un capo di essa (cfr. Cass. Sez. 5, Ord. n.27551 del
23/10/2024). Il Giudice di primo grado, infatti, si era limitato a dichiarare, peraltro nel solo dispositivo, indebite le somme percette all' a titolo di illegittima Parte_1
occupazione di suolo pubblico senza, tuttavia, pronunciarsi sulla conseguente richiesta di condanna alla relativa restituzione.
La stessa domanda, d'altra parte, risulta chiaramente fondata. Gli attori, infatti, avevano regolarmente prodotto, al momento dell'introduzione della causa, il provvedimento con il quale Equitalia aveva accolto l'istanza di rateizzazione presentata dalla defunta madre
(richiesta in data 08.06.2017 “al solo scopo di evitare aggravi ed azioni esecutive, senza
riconoscimento alcuno ed anzi rinnovando ogni precedente contestazione, con espressa riserva di ripetizione di quanto versato all'esito dei procedimenti giurisdizionali di prossima
attivazione) e le ricevute attestanti il pagamento delle prime diciotto rate e, nel successivo corso del giudizio, le ricevute di pagamento delle rate successive fino alla 61^, per un importo complessivo di poco superiore a quello domandato, pari a 14.667,40 euro.
La , nella comparsa conclusionale, ha ricordato che già dal giudizio Parte_1
di primo grado si è contestata l'ammissibilità delle nuove produzioni documentali attestanti il
pagamento ed ha sostenuto che controparte non ha provato la riconducibilità dei pagamenti
effettuati al credito dell' , ma la difesa non ha pregio posto che le sopra Parte_1
richiamate produzioni, in quanto aventi ad oggetto fatti sopravvenuti (id est ricevute dei pagamenti effettuati dagli attori anche dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.), non possono qualificarsi come tardive e, in ogni caso, risultano inconfutabilmente riferite alla rateizzazione sopra menzionata. La stessa infatti, nel corso del giudizio di primo Pt_1
grado, aveva prodotto un documento contenente il risultato della consultazione delle partite di ruolo emesse a carico della signora come risultanti dal sistema Controparte_3
informativo dell'anagrafe tributaria, dal quale emergeva che alla medesima erano state notificate le cartelle esattoriali n. 08720160018261072 e n. 08720170000546676, entrambe aventi ad oggetto “proventi beni del demanio”. Ebbene, proprio i crediti di tali cartelle erano stati oggetto del provvedimento di rateizzazione emesso da Equitalia in accoglimento della richiesta avanzata il giorno 8 giugno 2017, cui si riferiscono chiaramente le ricevute di pagamento in atti.
L' , pertanto, deve essere condannata alla restituzione, in favore di Parte_1
e , della complessiva somma di 14.667,40 euro, oltre agli CP_1 Controparte_2
interessi legali sull'importo delle prime diciotto rate pagate in adempimento del piano di rateizzazione approvato da Equitalia dalla domanda e sull'importo delle successive dalla data del relativo pagamento.
CP_
3.3 I fratelli , in verità, hanno anche lamentato che non sono stati applicati
correttamente nè il principio della soccombenza (essendo stata operata una parziale
compensazione di compensi) né la disciplina vigente per il calcolo dei compensi stessi,
trattandosi di causa dal valore indeterminabile.
A questo proposito, si deve osservare che la complessità in fatto e diritto della materia trattata, e la presenza di non univoche emergenze processuali, giustificava, come ritenuto dal
Tribunale, la compensazione in ragione del 50% delle spese del giudizio di primo grado, le quali, peraltro, dovevano essere liquidate sulla base dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile e, dunque, in misura pari ad euro 3.808,00 (pari al 50% di euro
7.616,00).
Nella parte motiva della sentenza impugnata, inoltre, il Tribunale aveva anche affermato che a carico della amministrazione convenuta devono peraltro essere posti i costi di perizia,
ma tale regola non era stata rispettata nel dispositivo ed anche a tale errore occorre porre rimedio.
4.1 In definitiva, dunque, l'appello principale proposto dall' deve Parte_1
essere rigettato.
4.2 L'appello incidentale, invece, deve essere accolto e in parziale riforma della sentenza n.
1796/2022 del Tribunale di Cagliari, che per il resto si conferma, l' deve Parte_1
essere condannata alla restituzione, in favore di e , Controparte_1 Controparte_2
della complessiva somma di 14.667,40 euro, oltre agli interessi legali sull'importo delle prime diciotto rate dalla domanda e sull'importo delle successive dalla data del relativo pagamento. La quota di spese legali poste dal Tribunale a carico della inoltre, deve essere Pt_1
liquidata in complessivi euro 3.808,00. A carico della stessa, infine, devono essere poste per intero le spese di consulenza tecnica.
4.3 Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base della notula depositata dagli appellati il 22 settembre 2025, i cui importi appaiono rispettosi dei parametri altrimenti applicabili.
4.4 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte della appellante principale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello principale proposto dall' ; Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n. 1796/2022 del
Tribunale di Cagliari, che per il resto conferma, condanna l' alla Parte_1
restituzione, in favore di e della complessiva Controparte_1 Controparte_2
somma di 14.667,40 euro, oltre agli interessi legali sull'importo delle prime diciotto rate pagate in adempimento del piano di rateizzazione approvato da Equitalia dalla domanda e sull'importo delle successive dalla data del relativo pagamento;
3) liquida in complessivi euro 3.808,00 oltre accessori la quota di spese legali poste dal
Tribunale a carico della e pone per intero a carico di quest'ultima le Parte_1
spese di consulenza tecnica;
4) condanna la alla rifusione, in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...] , delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro CP_2
5.809,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte della appellante principale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. AN CO