Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281- sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 819 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
, P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Mario De Tommasi del foro di Reggio
Calabria, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Castello 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
Parte appellante
CONTRO
, C.F. rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Davide CP_1 C.F._1
Ciliberto del foro di Lamezia Terme, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Maida
(Cz), al Vico VIII° Garibaldi n. 2, giusta procura in atti
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 43/2023 del 18.01.2023, depositata in data 23.01.2023 e non notificata provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 18.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proposto appello avverso la sentenza indicata in Controparte_2 epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da avverso la cartella di pagamento N. CP_1
03020210003310779000, per la somma di euro 282,63, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, anno 2018, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
1
Parte appellante ha quindi chiesto, in accoglimento dei motivi di appello, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si è costituita in giudizio l'appellata , variamente argomentando per CP_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata a e con vittoria di spese di lite.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata per il 18.04.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti, la causa
è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato, dovendo essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, litisconsorte necessario.
Preliminarmente, occorre evidenziare la non necessità di sottoporre al contradditorio delle parti, ex art. 101 comma 2 c.p.c., la questione rilevata d'ufficio, relativa al difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado. Infatti, come evidenziato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101 comma 2 c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto
Il giudice è infatti tenuto a promuovere il contraddittorio solo quando le questioni rilevate d'ufficio implicano la necessità di acquisire nuove prove o di valutare il materiale probatorio sotto una luce differente, non già quando si tratta di questioni di puro diritto, le quali possono essere decise sulla base delle norme giuridiche applicabili e dell'interpretazione delle stesse
(da ultimo, a titolo esemplificativo, Cass. civ. sez. III, 18/03/2025, n. 7200; Cass. civ. sentenza n.
822 del 2024).
2 Nel caso di specie, a venire in rilievo è una questione squisitamente giuridica, peraltro sostanzialmente correlata all'eccepito difetto di legittimazione passiva formulata da parte appellante. La questione non introduce dunque alcun ulteriore elemento di fatto e, a ben vedere, neppure di diritto, rispetto a quelli trattati dalle parti.
Ciò posto, occorre evidenziare che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso
l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ. sez.
III, 30/04/2024, n.11661; Cass.. civ. sez. III, 06/11/2023, n. 30777. Nello stesso senso, Cass.
Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900; Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass.
Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154).
Peraltro, "(…) trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo" (Cass. civ. sez. III, 30/04/2024, n.11661 cit.; Cass. civ. Sez. III, 17/02/2023, n. 5129).
Al riguardo, deve evidenziarsi che, come noto, quando l'opponente rappresenta di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di contravvenzione, deducendo altresì che la cartella di pagamento o la successiva intimazione costituisce il primo atto di cui ha avuto notizia, si è al cospetto di un'opposizione c.d. recuperatoria, che, nella particolare materia delle violazioni del codice della strada, consente all'opponente di far valere per la prima volta e, quindi, di recuperare la possibilità di eccepire un fatto estintivo della pretesa creditoria, vale a dire proprio l'omessa o invalida notifica del supposto verbale di accertamento (Cass. civ. Sez. Un.,
22/09/2017 n.22080). In questi casi, avendo ad oggetto (con ordine di priorità rispetto alle altre eventuali censure mosse contro l'operato dell' Riscossione) il verbale di CP_3 accertamento, l'opposizione andrebbe proposta con ricorso ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.
150/2011 ed entro il termine di 30 giorni dalla notifica del primo atto ricevuto, sia esso la cartella o l'intimazione di pagamento. Come noto, l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 150 del
2011 individua chiaramente i soggetti legittimati passivi da convenire in giudizio, stabilendo che: “La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state
3 accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato nonché da funzionari e agenti delle
Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.”.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative applicate, per l'accertata violazione del Codice della Strada, dagli Agenti di
Polizia Urbana del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) e la ricorrente, nel giudizio di primo grado, ha impugnato la cartella di pagamento deducendo la mancata notificazione dell'atto presupposto. Avendo dunque la ricorrente proposto anche un'opposizione di natura recuperatoria, nel senso sopra precisato, la stessa avrebbe dovuto convenire in giudizio anche l'Ente impositore, ossia il , legittimato passivo rispetto alla Controparte_4
censura avente ad oggetto la mancata notifica del verbale di accertamento.
Poiché l'Ente impositore non è stato convenuto in giudizio, il Giudice di Pace avrebbe dovuto disporre d'ufficio, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio, posto che, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, nei casi di opposizione recuperatoria aventi ad oggetto verbali di accertamento per infrazioni al codice stradale è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, risulta dunque pregiudiziale ed assorbente il rilievo della nullità del giudizio di merito, che si è svolto in mancanza dell'Ente creditore. E' noto che nei casi in cui, come nella specie, uno dei litisconsorti necessari non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa è
"inutiliter data" e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (a titolo esemplificativo, Cass., n. 18127 del 26-07-2013 secondo cui: "Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo
e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.". nello stesso senso, tra le decisioni più recenti: Cass. Ord. n. 4665 del 22-02-
2021; Ord. 23315 del 23-10-2020; Ord. n. 3973 del 18-02-2020; Ord. n. 6644 del 16-03-
2018).
4 Alla luce di quanto esposto, va quindi dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio, la cui violazione, come sopra precisato è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta l'annullamento della sentenza, con rimessione della causa, ex art. 354 comma 1 c.p.c., al giudice di primo grado, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 354 comma 2 c.p.c..
5. Quanto alle spese del giudizio, va ricordato che il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 cod. proc. civ.
(nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata (Cass. n. 13550/2006).
Nel caso di specie, per il presente grado di giudizio, tenuto conto del rilievo officioso della nullità della sentenza per difetto del contraddittorio e della non univocità di orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione del litisconsorzio necessario tra e Parte_2
nei giudizio di opposizione a cartella di pagamento, se ne dispone Controparte_5
l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza n. 43/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme in data 23.01.2023 e rimette le parti dinnanzi al primo giudice, assegnando per la riassunzione termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Lamezia Terme, 18 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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