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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7697/2023 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 febbraio 2025;
promossa da
Parte_1
in persona del suo procuratore ad negotia (p.i. , giusta procura speciale del 25 giugno P.IVA_1
2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Andrea Basciani, giusto mandato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo
Spagnolo;
opponente,
contro
ONroparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_2
in Catania presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Licciardello, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposto, pagina 1 di 14 nonché nei confronti di
Avv. , CP_2 CP_3
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliata in Bari, alla C.F._1
Via Dante Alighieri n. 294, presso lo studio dell'Avv. Daniela Angelini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato;
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Bari opposizione all'atto di precetto notificatole dalla in data 11 ONroparte_1
giugno 2022 per un credito di complessivi euro 23.231,21, in ragione della sentenza n. 137/2022 R.G.,
ON resa in data 19 gennaio 2022 dalla Corte d'Appello di Bari, con la quale l' veniva condannata al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di giudizio in favore di e la Parte_2
veniva condannata a tenere indenne l' delle somme versate a Parte_1 CP_4 Pt_2
ed a rifonderle le spese di entrambi i gradi, queste ultime liquidate per il primo grado in euro
[...]
5.000,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15%, e per il secondo grado in euro 6.000,00 per compensi e euro 850,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del
15%.
L'opponente affermava che, in data 26 gennaio 2022, a seguito della pronuncia della sentenza,
attraverso il proprio procuratore in giudizio aveva comunicato la volontà di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto tramite PEC inviata all'Avv. Antonia Citarella, difensore costituito dell' nel giudizio di appello. CP_4
pagina 2 di 14 Aggiungeva che in data 1 febbraio 2022 l'Avv. Maria Grazia Licciardello inviava una PEC al difensore della allegando il mandato ad litem conferitole dall' , con la Parte_1 CP_4
ON quale chiedeva che le somme liquidate in sentenza venissero versate direttamente all' , anziché alla controparte o ai difensori delle parti in causa.
Precisava che poco dopo, nel corso della stessa giornata, l'Avv. Maria Grazia Licciardello inviava una seconda PEC con la quale revocava il contenuto della precedente comunicazione e dichiarava che restava confermato il mandato difensivo conferito dall' all'Avv. Antonia Citarella. CP_4
Asseriva quindi che in data 5 maggio 2022 aveva ricevuto una nota spese da parte dell'Avv. Antonia
Citarella ed aveva provveduto ad effettuare in suo favore il pagamento dell'importo di euro 14.006,00,
pari alle spese legali sostenute dall' per entrambi i gradi di giudizio. CP_4
Dichiarava che in data 11 giugno 2022 l' le notificava l'atto di precetto, intimandole il CP_4
pagamento in suo favore della somma di euro 23.231,21, così determinata: euro 11.345,60 per il giudizio di primo grado, di cui 3.800,00 per C.T.U.; euro 9.604,72 per il giudizio di secondo grado;
1.904,15 per il compenso della fase di correzione;
376,74 per l'atto di precetto.
ONestava il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata in relazione: alla rifusione delle spese legali per il primo ed il secondo grado di giudizio, in quanto già corrisposte in buona fede all'Avv. Antonia Citarella, quale persona che appariva legittimata a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c.; alla somma di euro 3.800,00 per spese di C.T.U., poiché la cifra liquidata dal
Tribunale di Bari in favore del consulente era pari a euro 340,00, oltre IVA e CAP se dovuti;
al compenso per la fase di correzione, in quanto la domanda di correzione non era stata proposta dall'Associazione ed il relativo compenso era stato arbitrariamente autodeterminato dalla medesima.
Chiedeva – quindi – la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per il concreto rischio di non riuscire a recuperare in seguito le somme corrisposte all' , nonché l'accertamento della CP_4
mancanza del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata, oltre al pagamento delle spese di lite e accessori, e chiamava in causa l'Avv. Antonia Citarella, chiedendo che, in caso di declaratoria di pagina 3 di 14 fondatezza della pretesa creditoria, fosse condannata a rifondere la somma di euro 14.006,00
direttamente all' . CP_4
Si costituiva dinnanzi al Tribunale di Bari la la quale ONroparte_1
preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio inderogabile del Tribunale di Bari, in favore del
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catania, ai sensi degli artt. 615, primo comma, 27 e 28 c.p.c.,
poiché nel precetto aveva eletto domicilio nel Comune di Catania e ivi si trovava il bene oggetto di pignoramento immobiliare con cui aveva già dato avvio all'esecuzione minacciata.
Nel merito, sosteneva che il pagamento eseguito in favore dell'Avv. Antonia Citarella non fosse liberatorio, poiché la sentenza della Corte d'Appello di Bari aveva condannato la a Parte_1
rifondere all' le spese legali e in data 2 febbraio 2022 la medesima Associazione aveva CP_4
tempestivamente diffidato via PEC l'opponente a versare tutte le somme dovute sul proprio conto.
Peraltro, precisava che l'Avv. Antonia Citarella era stata difensore dell' solo nel secondo CP_4
grado di giudizio e non anche nel primo, nel corso del quale si era costituito l'Avv. Roberto Rosito.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In data 24 ottobre 2022 nel procedimento di opposizione n. 8238/2022 R.G. il Tribunale di Bari,
ritenendo di potersi pronunciare in via d'urgenza sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c., riservando al giudizio principale la risoluzione della questione di incompetenza, emetteva ordinanza cautelare di accoglimento parziale della richiesta inibitoria, con esclusivo riferimento alla somma eccedente l'importo di euro 340,00 liquidata dal Tribunale, indicata al punto 4 dell'atto di precetto con dicitura “CTU”, nonché con riferimento alla somma di euro
1.904,15 indicata sub punto 5 dell'atto di precetto, auto-liquidata a titolo di “compenso fase di correzione”, in quanto “non appare rispondente ai generali principi in tema di cd. autoliquidazione in
sede di precetto, in forza dei quali è in astratto pienamente legittimo pretendere spese e competenze
non liquidate dal giudice, sempreché esse riguardino “attività, normalmente connesse alla sua
predisposizione o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel pagina 4 di 14 titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in
quest'ultimo statuito” (Cass., Sez. III, n. 13482 del 2011); invero, la voce in questione appare prima facie esulare da tale normale serie causale (come peraltro allegato da ” nel ONroparte_1
proprio atto di costituzione in giudizio, l'istanza di correzione della sentenza sarebbe stata proposta
dal difensore di un'altra parte processuale) né alcuna deduzione di segno contrario è stata proposta
dalla parte interessata.”.
Avverso l'ordinanza veniva presentato reclamo da parte dell' , che veniva rigettato dal CP_4
Tribunale di Bari.
Successivamente, con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale Ordinario di Bari dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Catania, fissava il termine di tre mesi per la riassunzione e condannava la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in euro 849,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conseguentemente, la citava in riassunzione dinnanzi al Tribunale di Catania la Parte_1
, la quale si costituiva depositando regolare comparsa. Entrambe ONroparte_1
le parti si riportavano alle considerazioni, domande e conclusioni di cui rispettivamente all'atto di citazione ed alla comparsa di risposta depositati dinnanzi al Tribunale di Bari.
Si costituiva, altresì, in giudizio la terza chiamata Avv. Antonia Citarella, la quale dimostrava che in data 27 ottobre 2022 aveva raggiunto un accordo conciliativo con l' ONroparte_1
dinnanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come da verbale depositato in atti,
[...]
impegnandosi alla restituzione in favore dell'Associazione della somma complessiva di euro 5.980,00,
pari alle competenze versatele dalla per il I grado di giudizio. Produceva, inoltre, il Parte_1
dettaglio del bonifico bancario del 9 novembre 2022, dimostrando di aver versato all' CP_4
l'importo convenuto. Chiedeva, quindi, l'estromissione dal giudizio, la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive nei suoi confronti contenute nella comparsa di risposta dell'opposta ed il risarcimento del danno non patrimoniale conseguentemente sofferto, nonché la condanna al pagina 5 di 14 risarcimento per lite temeraria nei confronti dell' . CP_4
All'udienza del 6 dicembre 2023 l' dava atto che nella procedura esecutiva n. Parte_1
563/2022 R.G.E. avviata dall' il Tribunale di Catania in data 7 ottobre 2023 emetteva CP_4
ordinanza di conversione del pignoramento, con la quale determinava in euro 20.282,41 la somma dovuta da ad in relazione ai titoli azionati Parte_1 ONroparte_1
nella medesima procedura, fatti salvi gli effetti del giudizio di opposizione a precetto in corso, quindi disponeva il versamento all' della somma residua, pari ad € 12.282,41. Tale somma CP_4
veniva determinata detraendo dalle somme indicate nel precetto il sesto già versato, nella misura di euro 8.000,00, nonché l'importo di euro 1.578,00, corrispondente all'IVA sui compensi liquidati all'Avv. Antonia Citarella dalla Corte d'Appello di Bari, in quanto, al momento della redazione della nota spese inviata alla e della relativa fattura inviata all' , ella era Parte_1 CP_4
soggetta al regime forfettario ed infatti non indicava ulteriori percentuali dovutele per tale imposta.
produceva gli estratti dei bonifici attestanti l'avvenuto pagamento alla controparte Parte_1
della somma così determinata. Rinunciava quindi alla chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto. Chiedeva di rideterminare le somme dovute all' , tenendo CP_4
conto, altresì, di quanto emerso nel processo di esecuzione e cioè che l'Avv. Antonia Citarella fosse soggetta al regime forfettario, per cui non era dovuta l'IVA sui compensi spettanti alla medesima, e che costei aveva versato all' la somma di euro 5.980,00 per il rimborso delle spese legali CP_4
sostenute in primo grado, versata erroneamente al suddetto difensore da parte di Parte_1
Rigettate le prove richieste perché ininfluenti ai fini del decidere, trattandosi di causa documentale,
all'udienza del 10 febbraio 2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Indi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'esecuzione ha la funzione primaria di contestare il diritto della parte istante a pagina 6 di 14 procedere ad esecuzione forzata.
Quando l'esecuzione non è ancora iniziata, l'opposizione al precetto si può proporre con citazione dinnanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c.. Di
contro, quando l'esecuzione è già iniziata, l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, se nel precetto è contenuta l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.
Uno dei casi in cui è possibile sollevare l'opposizione all'esecuzione è quello in cui si contesti il fondamento dell'azione esecutiva, cioè l'esistenza del titolo esecutivo. In tal caso, l'opposizione non può riguardare la formazione del titolo, in quanto coperta dal giudicato, ma solo la sua efficacia. In
particolare, la contestazione è possibile per fatti estintivi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo, come l'avvenuto pagamento successivo alla sentenza (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione
Civile, sentenza n. 9912 del 24 aprile 2007). Si tratta di fatti che dimostrano l'inefficacia del titolo,
perché il diritto in esso sancito è già stato soddisfatto.
In base all'art. 1188 c.c., il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore (c.d. indicatario o adiectus solutionis causa) o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Se paga a chi non è legittimato a ricevere l'adempimento, il debitore non è liberato, salvo che il creditore ratifichi il pagamento o ne approfitti. La prova che il creditore abbia ratificato il pagamento o ne abbia approfittato deve essere fornita dal solvens che invochi la liberazione del debito.
In caso contrario, si verifica un'ipotesi di c.d. indebito soggettivo ex latere accipientis, assimilabile all'indebito oggettivo perché all'accipiens nulla era dovuto da parte del solvens, che invece aveva un debito nei confronti di un altro soggetto. In tal caso, il solvens ha il diritto di richiedere all'accipiens la restituzione di quanto pagato, secondo le regole della ripetizione di indebito, salvo che il vero creditore ratifichi il pagamento o ne approfitti.
L'art. 1189 c.c. stabilisce, inoltre, che il debitore è liberato anche se esegue il pagamento a chi pagina 7 di 14 appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se prova di essere stato in buona fede,
cioè per errore incolpevole. In tal caso, il c.d. creditore apparente, che ha ricevuto il pagamento, è
tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
Lo stesso trattamento, secondo la giurisprudenza, deve essere riservato all'adiectus apparente, cioè
al soggetto che appaia rappresentante del creditore o da lui autorizzato a ricevere il pagamento.
In questo caso, però, non è sufficiente che il debitore fornisca la prova di aver confidato senza propria colpa nella legittimazione dell'adiectus, in base al c.d. principio dell'apparenza; egli deve dimostrare, altresì, che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere in lui un ragionevole affidamento in ordine alla rispondenza della situazione apparente alla realtà (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile,
ordinanza n. 9758 del 19 aprile 2018; Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 1869
del 25 gennaio 2018).
Pertanto, l'onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve dimostrare l'effettivo pagamento all'adiectus apparente, la buona fede al momento del pagamento, che la situazione di apparenza sia stata causata da un comportamento colposo del creditore, oppure che il pagamento abbia comunque prodotto effetti liberatori perché il creditore ne abbia tratto vantaggio.
Nel caso di specie, l'opponente sosteneva di aver pagato in buona fede gli onorari del primo e del secondo grado di giudizio all'Avv. Antonia Citarella, ritenendo che fosse un rappresentante dell'Associazione o dalla medesima autorizzata a ricevere il pagamento, in quanto tale difensore aveva assistito l'associazione nel secondo grado del giudizio e perché in data 5 maggio 2022 gli aveva inviato via PEC una nota spese relativa al calcolo degli onorari oggetto della condanna emessa nei confronti dell'opponente con sentenza della Corte d'Appello di Bari, conclusiva del processo.
L'opponente sosteneva di aver ritenuto che l'Avv. Antonia Citarella fosse legittimata a ricevere il pagamento per errore scusabile, dovuto alla confusione prodotta dalle due PEC inviate dall'Avv. Maria
Grazia Licciardello in data in data 1 febbraio 2022, con le quali dapprima quest'ultima comunicava di pagina 8 di 14 essere la nuova procuratrice dell' , allegando la lettera di mandato, e chiedeva alla società CP_4
di versare le somme dovute direttamente sul conto della propria assistita e, successivamente, revocava il contenuto della comunicazione precedente e confermava che l'Avv. Antonia Citarella restasse procuratore dell' CP_4
Ebbene, la confusione prodotta non sarebbe comunque sufficiente per dimostrare la buona fede dell'opponente e la responsabilità dell' nella creazione della situazione apparente. CP_4
Infatti, in primo luogo, la non dimostrava di aver chiesto chiarimenti all'Avv. Parte_1
Maria Grazia Licciardello a seguito delle due PEC che, a suo dire, avevano ingenerato confusione.
Ma soprattutto occorre considerare che la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di
Bari condannava a rifondere all' le spese legali e non a corrisponderle Parte_1 CP_4
direttamente all'avvocato.
Peraltro, l'Avv. Antonia Citarella aveva assistito l' solo nel secondo grado del giudizio CP_4
e non anche nel primo.
Ancora, in data 2 febbraio 2022 il Segretario dell'Associazione, su incarico della Presidente della medesima, inviava via PEC alla una comunicazione con la quale dichiarava di voler Parte_1
ricevere il versamento delle somme liquidate in sentenza con accredito sul conto corrente intestato all' “ ”, diffidando espressamente la società della corresponsione di ONroparte_1 CP_1
tali somme alla controparte o ai difensori costituiti nel precedente giudizio.
Pertanto, a prescindere dal contenuto della PEC inviata alla dall'Avv. Maria Parte_1
Grazia Licciardello in data 1 febbraio 2022, con la quale si affermava che il mandato conferito all'Avv.
Antonia Citarella restava confermato, la società non aveva alcuna giustificazione per ignorare la successiva PEC proveniente direttamente dall' , con la quale si chiedeva di versare le CP_4
somme sul conto corrente della medesima.
A tal proposito, si evidenzia che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) versata in atti dall'opposta
è idonea a certificare il recapito del messaggio e dei suoi allegati, salva prova contraria costituita da pagina 9 di 14 errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (cfr. Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile,
ordinanza del 9 aprile 2019, n. 9897); ciò perché, “nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di
accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una
presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in
tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica
collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole (...) della difficoltà nella presa visione degli
allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Corte di
Cassazione, Terza Sezione Civile, 31 ottobre 2017, n. 25819). Tale prova contraria non veniva fornita dall'opponente.
Se ne deduce che non sussistevano i presupposti per invocare il principio dell'apparenza al fine di ottenere la liberazione dall'obbligo di pagamento in favore dell'effettivo creditore.
Nel corso del processo emergeva, però, che una parte delle somme versate da Parte_1
all'Avv. Antonia Citarella fosse stato successivamente da quest'ultima corrisposta all' , a CP_4
seguito di accordo conciliativo. In particolare, nel verbale di conciliazione si legge che: “Le parti dopo
ampia discussione addivengono ad un accordo che prevede l'impegno dell'avv. Antonia Citarella alla
restituzione in favore dell' della somma complessiva di € ONroparte_1
5.980,00, pari alle competenze incassate dalla per il I grado di giudizio, ONroparte_5
entro e non oltre giorni 15 da oggi da effettuarsi alle coordinate bancarie dell'associazione”.
Se ne deduce che l'Associazione abbia infine approfittato del pagamento effettuato da Parte_1
in favore dell'Avv. Antonia Citarella, in quanto accettava che quest'ultima ritenesse le somme a
[...]
lei dovute per i compensi professionali relativi al secondo grado del giudizio, ricevendo in cambio gli importi relativi ai compensi del primo grado, che spettavano ad altro difensore.
Di conseguenza, l' non ha null'altro a pretendere nei confronti di per CP_4 Parte_1
gli importi di cui ai numeri 4 e 5 dell'atto di precetto, ad eccezione della voce “CTU”.
Quanto all'importo indicato nell'atto di precetto per quest'ultima voce, si condividono le pagina 10 di 14 considerazioni espresse nell'ordinanza del 22 ottobre 2022 del Tribunale di Bari, sopra riportate.
Invero, con la sentenza del Tribunale di Bari n. 5773/2016 le spese di CTU venivano liquidate in misura pari a euro 340,00. La somma indicata nell'atto di precetto non ha quindi alcun fondamento nel titolo esecutivo per l'importo eccedente.
A tal proposito, secondo costante giurisprudenza, il precetto non è nullo qualora il creditore intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta dal debitore: l'eccessività della somma ne determina l'inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (Corte di Cassazione, Sezione Terza
Civile, 29 febbraio 2008, n. 5515).
Con riferimento alle somme indicate nell'atto di precetto alla voce “compenso fase di correzione”, si rileva che non è stato prodotto in questo processo alcuna documentazione relativa al procedimento in questione, né è stata fornita alcuna prova in ordine all'avvenuto esborso di alcun importo.
In mancanza degli atti di causa del procedimento di correzione, non è possibile determinare neanche se l'inclusione di tali somme nell'atto di precetto risponda ai generali principi in tema di c.d.
autoliquidazione in sede di precetto, in base al quale è legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice quando esse riguardano attività normalmente connesse alla predisposizione del precetto o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le iniziative del creditore per conseguire quanto stabilito in suo favore (cfr. Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 13482 del 20 giugno 2011).
In ogni caso, la procedura di correzione costituisce una fase a sé stante, priva di collegamento necessario con quella esecutiva e di carattere sostanzialmente amministrativo. La sua natura non giurisdizionale non consente l'applicazione del principio di soccombenza per la ripartizione delle spese
(cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile, sentenza n. 9636 del 2 ottobre 1997).
Ciò posto, è documentato in atti e non contestato che l'opponente abbia già versato la complessiva somma di euro 20.282,41 in osservanza dell'ordinanza di conversione del pignoramento emessa dal pagina 11 di 14 Tribunale di Catania nel proc. n. 563/2022 R. esec., dalla quale ordinanza erano escluse le somme per le quali era stata accordata la sospensiva (euro 1.904,15 per compensi relativi al procedimento di correzione di errore materiale contenuto in sentenza ed euro 3.460,00 indicati in eccedenza rispetto all'importo di euro 340,00 liquidati dal Tribunale di Bari per le spese di C.T.U.), nonché l'IVA sui compensi dovuti al difensore per il secondo grado di giudizio (pari a euro 1.578,72).
Poiché è emerso che l'Associazione creditrice abbia approfittato del pagamento effettuato dalla nei confronti dell'Avv. Antonia Citarella per le spese legali del primo e secondo Parte_1
grado di giudizio, deve essere accolta l'opposizione per le somme indicate ai punti 4 e 5 dell'atto di precetto, ad eccezione dell'importo di euro 340,00 per la voce “CTU”.
Parimenti, è accolta l'opposizione in relazione alle somme indicate alla voce “compenso fase di correzione”, per le ragioni già esposte e riassumibili nella mancata produzione di adeguata documentazione relativa al suddetto procedimento.
In conclusione, il precetto mantiene efficacia solo per la somma di euro 340,00, relativa alle spese di
C.T.U. di cui al punto 4, e per la somma di euro 376,74, relativa alle spese dell'atto di precetto.
Con riferimento all'inclusione nel precetto delle spese ad esso relative, si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “Il precetto, che è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere
anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita
liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a
quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza.”
(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza n. 19791 del 28 settembre 2011).
Non può essere accolta, invece, la domanda di rifusione dell'IVA rivolta dall'opponente nei confronti della terza chiamata, in quanto nessuna percentuale per tale imposta veniva conteggiata tra gli importi indicati nella nota spese inviata dalla medesima ed oggetto di pagamento in suo favore da parte di Parte_1
Non è accolta neanche la richiesta dell'Avv. Antonia Citarella di cancellazione delle espressioni, pagina 12 di 14 ritenute sconvenienti e offensive, contenute negli scritti difensivi dell'opposta. Invero, l'Avv. Antonia
Citarella faceva riferimento alle parti della comparsa di costituzione dell' in cui venivano CP_4
indicati i motivi per cui si era ritenuto di richiedere alla di effettuare il pagamento Parte_1
direttamente in proprio favore, anziché in favore dell'avvocato. Si ritiene che le espressioni utilizzate non risultino eccedenti rispetto allo scopo esplicativo di tale circostanza e non superino il limite della correttezza e della convenienza processuale.
Allo stesso modo, si rigetta la richiesta dell'Avv. Antonia Citarella di condannare l' per CP_4
lite temeraria. Invero, i fatti che hanno determinato l'accoglimento dell'opposizione sono in gran parte sopravvenuti nel corso del processo, per cui non si può ritenere che l'opposta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Atteso l'accoglimento parziale delle ragioni di doglianza dell'opponente, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Cass. SU 31.10.2022 n. 32061 “L'accoglimento in misura
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento
delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo
comma, cod. proc. civ.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da contro ” e sulla domanda proposta nei Parte_1 ONroparte_1 CP_1
confronti di Avv, Citarella, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_3
pagina 13 di 14 accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto riduce l'importo del precetto notificato in data
11 giugno 2022 da euro 23.231,21 ad euro 716,74, relativi alle voci “C.T.U.” e “per il presente atto di precetto”;
ON dichiara che la somma di euro 20.282,41 già versata da nei confronti di Parte_1
[...]
” in osservanza dell'ordinanza di conversione del pignoramento emessa dal Tribunale di CP_1
Catania nel proc. n. 563/2022 R. esec. è satisfattiva dell'ammontare del debito residuo quantificato –
come in parte motiva – in euro 716,74;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, attesa la parziale soccombenza reciproca.
Così deciso in Catania addì 26 giugno 2025 Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
La presente sentenza è stata redatta sotto le mie cure dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Chiara Milazzo.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio Marino
pagina 14 di 14
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7697/2023 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 febbraio 2025;
promossa da
Parte_1
in persona del suo procuratore ad negotia (p.i. , giusta procura speciale del 25 giugno P.IVA_1
2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Andrea Basciani, giusto mandato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo
Spagnolo;
opponente,
contro
ONroparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_2
in Catania presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Licciardello, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposto, pagina 1 di 14 nonché nei confronti di
Avv. , CP_2 CP_3
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliata in Bari, alla C.F._1
Via Dante Alighieri n. 294, presso lo studio dell'Avv. Daniela Angelini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato;
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Bari opposizione all'atto di precetto notificatole dalla in data 11 ONroparte_1
giugno 2022 per un credito di complessivi euro 23.231,21, in ragione della sentenza n. 137/2022 R.G.,
ON resa in data 19 gennaio 2022 dalla Corte d'Appello di Bari, con la quale l' veniva condannata al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di giudizio in favore di e la Parte_2
veniva condannata a tenere indenne l' delle somme versate a Parte_1 CP_4 Pt_2
ed a rifonderle le spese di entrambi i gradi, queste ultime liquidate per il primo grado in euro
[...]
5.000,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15%, e per il secondo grado in euro 6.000,00 per compensi e euro 850,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del
15%.
L'opponente affermava che, in data 26 gennaio 2022, a seguito della pronuncia della sentenza,
attraverso il proprio procuratore in giudizio aveva comunicato la volontà di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto tramite PEC inviata all'Avv. Antonia Citarella, difensore costituito dell' nel giudizio di appello. CP_4
pagina 2 di 14 Aggiungeva che in data 1 febbraio 2022 l'Avv. Maria Grazia Licciardello inviava una PEC al difensore della allegando il mandato ad litem conferitole dall' , con la Parte_1 CP_4
ON quale chiedeva che le somme liquidate in sentenza venissero versate direttamente all' , anziché alla controparte o ai difensori delle parti in causa.
Precisava che poco dopo, nel corso della stessa giornata, l'Avv. Maria Grazia Licciardello inviava una seconda PEC con la quale revocava il contenuto della precedente comunicazione e dichiarava che restava confermato il mandato difensivo conferito dall' all'Avv. Antonia Citarella. CP_4
Asseriva quindi che in data 5 maggio 2022 aveva ricevuto una nota spese da parte dell'Avv. Antonia
Citarella ed aveva provveduto ad effettuare in suo favore il pagamento dell'importo di euro 14.006,00,
pari alle spese legali sostenute dall' per entrambi i gradi di giudizio. CP_4
Dichiarava che in data 11 giugno 2022 l' le notificava l'atto di precetto, intimandole il CP_4
pagamento in suo favore della somma di euro 23.231,21, così determinata: euro 11.345,60 per il giudizio di primo grado, di cui 3.800,00 per C.T.U.; euro 9.604,72 per il giudizio di secondo grado;
1.904,15 per il compenso della fase di correzione;
376,74 per l'atto di precetto.
ONestava il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata in relazione: alla rifusione delle spese legali per il primo ed il secondo grado di giudizio, in quanto già corrisposte in buona fede all'Avv. Antonia Citarella, quale persona che appariva legittimata a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c.; alla somma di euro 3.800,00 per spese di C.T.U., poiché la cifra liquidata dal
Tribunale di Bari in favore del consulente era pari a euro 340,00, oltre IVA e CAP se dovuti;
al compenso per la fase di correzione, in quanto la domanda di correzione non era stata proposta dall'Associazione ed il relativo compenso era stato arbitrariamente autodeterminato dalla medesima.
Chiedeva – quindi – la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per il concreto rischio di non riuscire a recuperare in seguito le somme corrisposte all' , nonché l'accertamento della CP_4
mancanza del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata, oltre al pagamento delle spese di lite e accessori, e chiamava in causa l'Avv. Antonia Citarella, chiedendo che, in caso di declaratoria di pagina 3 di 14 fondatezza della pretesa creditoria, fosse condannata a rifondere la somma di euro 14.006,00
direttamente all' . CP_4
Si costituiva dinnanzi al Tribunale di Bari la la quale ONroparte_1
preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio inderogabile del Tribunale di Bari, in favore del
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catania, ai sensi degli artt. 615, primo comma, 27 e 28 c.p.c.,
poiché nel precetto aveva eletto domicilio nel Comune di Catania e ivi si trovava il bene oggetto di pignoramento immobiliare con cui aveva già dato avvio all'esecuzione minacciata.
Nel merito, sosteneva che il pagamento eseguito in favore dell'Avv. Antonia Citarella non fosse liberatorio, poiché la sentenza della Corte d'Appello di Bari aveva condannato la a Parte_1
rifondere all' le spese legali e in data 2 febbraio 2022 la medesima Associazione aveva CP_4
tempestivamente diffidato via PEC l'opponente a versare tutte le somme dovute sul proprio conto.
Peraltro, precisava che l'Avv. Antonia Citarella era stata difensore dell' solo nel secondo CP_4
grado di giudizio e non anche nel primo, nel corso del quale si era costituito l'Avv. Roberto Rosito.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In data 24 ottobre 2022 nel procedimento di opposizione n. 8238/2022 R.G. il Tribunale di Bari,
ritenendo di potersi pronunciare in via d'urgenza sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c., riservando al giudizio principale la risoluzione della questione di incompetenza, emetteva ordinanza cautelare di accoglimento parziale della richiesta inibitoria, con esclusivo riferimento alla somma eccedente l'importo di euro 340,00 liquidata dal Tribunale, indicata al punto 4 dell'atto di precetto con dicitura “CTU”, nonché con riferimento alla somma di euro
1.904,15 indicata sub punto 5 dell'atto di precetto, auto-liquidata a titolo di “compenso fase di correzione”, in quanto “non appare rispondente ai generali principi in tema di cd. autoliquidazione in
sede di precetto, in forza dei quali è in astratto pienamente legittimo pretendere spese e competenze
non liquidate dal giudice, sempreché esse riguardino “attività, normalmente connesse alla sua
predisposizione o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel pagina 4 di 14 titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in
quest'ultimo statuito” (Cass., Sez. III, n. 13482 del 2011); invero, la voce in questione appare prima facie esulare da tale normale serie causale (come peraltro allegato da ” nel ONroparte_1
proprio atto di costituzione in giudizio, l'istanza di correzione della sentenza sarebbe stata proposta
dal difensore di un'altra parte processuale) né alcuna deduzione di segno contrario è stata proposta
dalla parte interessata.”.
Avverso l'ordinanza veniva presentato reclamo da parte dell' , che veniva rigettato dal CP_4
Tribunale di Bari.
Successivamente, con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale Ordinario di Bari dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Catania, fissava il termine di tre mesi per la riassunzione e condannava la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in euro 849,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conseguentemente, la citava in riassunzione dinnanzi al Tribunale di Catania la Parte_1
, la quale si costituiva depositando regolare comparsa. Entrambe ONroparte_1
le parti si riportavano alle considerazioni, domande e conclusioni di cui rispettivamente all'atto di citazione ed alla comparsa di risposta depositati dinnanzi al Tribunale di Bari.
Si costituiva, altresì, in giudizio la terza chiamata Avv. Antonia Citarella, la quale dimostrava che in data 27 ottobre 2022 aveva raggiunto un accordo conciliativo con l' ONroparte_1
dinnanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come da verbale depositato in atti,
[...]
impegnandosi alla restituzione in favore dell'Associazione della somma complessiva di euro 5.980,00,
pari alle competenze versatele dalla per il I grado di giudizio. Produceva, inoltre, il Parte_1
dettaglio del bonifico bancario del 9 novembre 2022, dimostrando di aver versato all' CP_4
l'importo convenuto. Chiedeva, quindi, l'estromissione dal giudizio, la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive nei suoi confronti contenute nella comparsa di risposta dell'opposta ed il risarcimento del danno non patrimoniale conseguentemente sofferto, nonché la condanna al pagina 5 di 14 risarcimento per lite temeraria nei confronti dell' . CP_4
All'udienza del 6 dicembre 2023 l' dava atto che nella procedura esecutiva n. Parte_1
563/2022 R.G.E. avviata dall' il Tribunale di Catania in data 7 ottobre 2023 emetteva CP_4
ordinanza di conversione del pignoramento, con la quale determinava in euro 20.282,41 la somma dovuta da ad in relazione ai titoli azionati Parte_1 ONroparte_1
nella medesima procedura, fatti salvi gli effetti del giudizio di opposizione a precetto in corso, quindi disponeva il versamento all' della somma residua, pari ad € 12.282,41. Tale somma CP_4
veniva determinata detraendo dalle somme indicate nel precetto il sesto già versato, nella misura di euro 8.000,00, nonché l'importo di euro 1.578,00, corrispondente all'IVA sui compensi liquidati all'Avv. Antonia Citarella dalla Corte d'Appello di Bari, in quanto, al momento della redazione della nota spese inviata alla e della relativa fattura inviata all' , ella era Parte_1 CP_4
soggetta al regime forfettario ed infatti non indicava ulteriori percentuali dovutele per tale imposta.
produceva gli estratti dei bonifici attestanti l'avvenuto pagamento alla controparte Parte_1
della somma così determinata. Rinunciava quindi alla chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto. Chiedeva di rideterminare le somme dovute all' , tenendo CP_4
conto, altresì, di quanto emerso nel processo di esecuzione e cioè che l'Avv. Antonia Citarella fosse soggetta al regime forfettario, per cui non era dovuta l'IVA sui compensi spettanti alla medesima, e che costei aveva versato all' la somma di euro 5.980,00 per il rimborso delle spese legali CP_4
sostenute in primo grado, versata erroneamente al suddetto difensore da parte di Parte_1
Rigettate le prove richieste perché ininfluenti ai fini del decidere, trattandosi di causa documentale,
all'udienza del 10 febbraio 2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Indi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'esecuzione ha la funzione primaria di contestare il diritto della parte istante a pagina 6 di 14 procedere ad esecuzione forzata.
Quando l'esecuzione non è ancora iniziata, l'opposizione al precetto si può proporre con citazione dinnanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c.. Di
contro, quando l'esecuzione è già iniziata, l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, se nel precetto è contenuta l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.
Uno dei casi in cui è possibile sollevare l'opposizione all'esecuzione è quello in cui si contesti il fondamento dell'azione esecutiva, cioè l'esistenza del titolo esecutivo. In tal caso, l'opposizione non può riguardare la formazione del titolo, in quanto coperta dal giudicato, ma solo la sua efficacia. In
particolare, la contestazione è possibile per fatti estintivi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo, come l'avvenuto pagamento successivo alla sentenza (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione
Civile, sentenza n. 9912 del 24 aprile 2007). Si tratta di fatti che dimostrano l'inefficacia del titolo,
perché il diritto in esso sancito è già stato soddisfatto.
In base all'art. 1188 c.c., il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore (c.d. indicatario o adiectus solutionis causa) o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Se paga a chi non è legittimato a ricevere l'adempimento, il debitore non è liberato, salvo che il creditore ratifichi il pagamento o ne approfitti. La prova che il creditore abbia ratificato il pagamento o ne abbia approfittato deve essere fornita dal solvens che invochi la liberazione del debito.
In caso contrario, si verifica un'ipotesi di c.d. indebito soggettivo ex latere accipientis, assimilabile all'indebito oggettivo perché all'accipiens nulla era dovuto da parte del solvens, che invece aveva un debito nei confronti di un altro soggetto. In tal caso, il solvens ha il diritto di richiedere all'accipiens la restituzione di quanto pagato, secondo le regole della ripetizione di indebito, salvo che il vero creditore ratifichi il pagamento o ne approfitti.
L'art. 1189 c.c. stabilisce, inoltre, che il debitore è liberato anche se esegue il pagamento a chi pagina 7 di 14 appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se prova di essere stato in buona fede,
cioè per errore incolpevole. In tal caso, il c.d. creditore apparente, che ha ricevuto il pagamento, è
tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
Lo stesso trattamento, secondo la giurisprudenza, deve essere riservato all'adiectus apparente, cioè
al soggetto che appaia rappresentante del creditore o da lui autorizzato a ricevere il pagamento.
In questo caso, però, non è sufficiente che il debitore fornisca la prova di aver confidato senza propria colpa nella legittimazione dell'adiectus, in base al c.d. principio dell'apparenza; egli deve dimostrare, altresì, che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere in lui un ragionevole affidamento in ordine alla rispondenza della situazione apparente alla realtà (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile,
ordinanza n. 9758 del 19 aprile 2018; Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 1869
del 25 gennaio 2018).
Pertanto, l'onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve dimostrare l'effettivo pagamento all'adiectus apparente, la buona fede al momento del pagamento, che la situazione di apparenza sia stata causata da un comportamento colposo del creditore, oppure che il pagamento abbia comunque prodotto effetti liberatori perché il creditore ne abbia tratto vantaggio.
Nel caso di specie, l'opponente sosteneva di aver pagato in buona fede gli onorari del primo e del secondo grado di giudizio all'Avv. Antonia Citarella, ritenendo che fosse un rappresentante dell'Associazione o dalla medesima autorizzata a ricevere il pagamento, in quanto tale difensore aveva assistito l'associazione nel secondo grado del giudizio e perché in data 5 maggio 2022 gli aveva inviato via PEC una nota spese relativa al calcolo degli onorari oggetto della condanna emessa nei confronti dell'opponente con sentenza della Corte d'Appello di Bari, conclusiva del processo.
L'opponente sosteneva di aver ritenuto che l'Avv. Antonia Citarella fosse legittimata a ricevere il pagamento per errore scusabile, dovuto alla confusione prodotta dalle due PEC inviate dall'Avv. Maria
Grazia Licciardello in data in data 1 febbraio 2022, con le quali dapprima quest'ultima comunicava di pagina 8 di 14 essere la nuova procuratrice dell' , allegando la lettera di mandato, e chiedeva alla società CP_4
di versare le somme dovute direttamente sul conto della propria assistita e, successivamente, revocava il contenuto della comunicazione precedente e confermava che l'Avv. Antonia Citarella restasse procuratore dell' CP_4
Ebbene, la confusione prodotta non sarebbe comunque sufficiente per dimostrare la buona fede dell'opponente e la responsabilità dell' nella creazione della situazione apparente. CP_4
Infatti, in primo luogo, la non dimostrava di aver chiesto chiarimenti all'Avv. Parte_1
Maria Grazia Licciardello a seguito delle due PEC che, a suo dire, avevano ingenerato confusione.
Ma soprattutto occorre considerare che la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di
Bari condannava a rifondere all' le spese legali e non a corrisponderle Parte_1 CP_4
direttamente all'avvocato.
Peraltro, l'Avv. Antonia Citarella aveva assistito l' solo nel secondo grado del giudizio CP_4
e non anche nel primo.
Ancora, in data 2 febbraio 2022 il Segretario dell'Associazione, su incarico della Presidente della medesima, inviava via PEC alla una comunicazione con la quale dichiarava di voler Parte_1
ricevere il versamento delle somme liquidate in sentenza con accredito sul conto corrente intestato all' “ ”, diffidando espressamente la società della corresponsione di ONroparte_1 CP_1
tali somme alla controparte o ai difensori costituiti nel precedente giudizio.
Pertanto, a prescindere dal contenuto della PEC inviata alla dall'Avv. Maria Parte_1
Grazia Licciardello in data 1 febbraio 2022, con la quale si affermava che il mandato conferito all'Avv.
Antonia Citarella restava confermato, la società non aveva alcuna giustificazione per ignorare la successiva PEC proveniente direttamente dall' , con la quale si chiedeva di versare le CP_4
somme sul conto corrente della medesima.
A tal proposito, si evidenzia che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) versata in atti dall'opposta
è idonea a certificare il recapito del messaggio e dei suoi allegati, salva prova contraria costituita da pagina 9 di 14 errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (cfr. Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile,
ordinanza del 9 aprile 2019, n. 9897); ciò perché, “nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di
accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una
presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in
tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica
collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole (...) della difficoltà nella presa visione degli
allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Corte di
Cassazione, Terza Sezione Civile, 31 ottobre 2017, n. 25819). Tale prova contraria non veniva fornita dall'opponente.
Se ne deduce che non sussistevano i presupposti per invocare il principio dell'apparenza al fine di ottenere la liberazione dall'obbligo di pagamento in favore dell'effettivo creditore.
Nel corso del processo emergeva, però, che una parte delle somme versate da Parte_1
all'Avv. Antonia Citarella fosse stato successivamente da quest'ultima corrisposta all' , a CP_4
seguito di accordo conciliativo. In particolare, nel verbale di conciliazione si legge che: “Le parti dopo
ampia discussione addivengono ad un accordo che prevede l'impegno dell'avv. Antonia Citarella alla
restituzione in favore dell' della somma complessiva di € ONroparte_1
5.980,00, pari alle competenze incassate dalla per il I grado di giudizio, ONroparte_5
entro e non oltre giorni 15 da oggi da effettuarsi alle coordinate bancarie dell'associazione”.
Se ne deduce che l'Associazione abbia infine approfittato del pagamento effettuato da Parte_1
in favore dell'Avv. Antonia Citarella, in quanto accettava che quest'ultima ritenesse le somme a
[...]
lei dovute per i compensi professionali relativi al secondo grado del giudizio, ricevendo in cambio gli importi relativi ai compensi del primo grado, che spettavano ad altro difensore.
Di conseguenza, l' non ha null'altro a pretendere nei confronti di per CP_4 Parte_1
gli importi di cui ai numeri 4 e 5 dell'atto di precetto, ad eccezione della voce “CTU”.
Quanto all'importo indicato nell'atto di precetto per quest'ultima voce, si condividono le pagina 10 di 14 considerazioni espresse nell'ordinanza del 22 ottobre 2022 del Tribunale di Bari, sopra riportate.
Invero, con la sentenza del Tribunale di Bari n. 5773/2016 le spese di CTU venivano liquidate in misura pari a euro 340,00. La somma indicata nell'atto di precetto non ha quindi alcun fondamento nel titolo esecutivo per l'importo eccedente.
A tal proposito, secondo costante giurisprudenza, il precetto non è nullo qualora il creditore intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta dal debitore: l'eccessività della somma ne determina l'inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (Corte di Cassazione, Sezione Terza
Civile, 29 febbraio 2008, n. 5515).
Con riferimento alle somme indicate nell'atto di precetto alla voce “compenso fase di correzione”, si rileva che non è stato prodotto in questo processo alcuna documentazione relativa al procedimento in questione, né è stata fornita alcuna prova in ordine all'avvenuto esborso di alcun importo.
In mancanza degli atti di causa del procedimento di correzione, non è possibile determinare neanche se l'inclusione di tali somme nell'atto di precetto risponda ai generali principi in tema di c.d.
autoliquidazione in sede di precetto, in base al quale è legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice quando esse riguardano attività normalmente connesse alla predisposizione del precetto o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le iniziative del creditore per conseguire quanto stabilito in suo favore (cfr. Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 13482 del 20 giugno 2011).
In ogni caso, la procedura di correzione costituisce una fase a sé stante, priva di collegamento necessario con quella esecutiva e di carattere sostanzialmente amministrativo. La sua natura non giurisdizionale non consente l'applicazione del principio di soccombenza per la ripartizione delle spese
(cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile, sentenza n. 9636 del 2 ottobre 1997).
Ciò posto, è documentato in atti e non contestato che l'opponente abbia già versato la complessiva somma di euro 20.282,41 in osservanza dell'ordinanza di conversione del pignoramento emessa dal pagina 11 di 14 Tribunale di Catania nel proc. n. 563/2022 R. esec., dalla quale ordinanza erano escluse le somme per le quali era stata accordata la sospensiva (euro 1.904,15 per compensi relativi al procedimento di correzione di errore materiale contenuto in sentenza ed euro 3.460,00 indicati in eccedenza rispetto all'importo di euro 340,00 liquidati dal Tribunale di Bari per le spese di C.T.U.), nonché l'IVA sui compensi dovuti al difensore per il secondo grado di giudizio (pari a euro 1.578,72).
Poiché è emerso che l'Associazione creditrice abbia approfittato del pagamento effettuato dalla nei confronti dell'Avv. Antonia Citarella per le spese legali del primo e secondo Parte_1
grado di giudizio, deve essere accolta l'opposizione per le somme indicate ai punti 4 e 5 dell'atto di precetto, ad eccezione dell'importo di euro 340,00 per la voce “CTU”.
Parimenti, è accolta l'opposizione in relazione alle somme indicate alla voce “compenso fase di correzione”, per le ragioni già esposte e riassumibili nella mancata produzione di adeguata documentazione relativa al suddetto procedimento.
In conclusione, il precetto mantiene efficacia solo per la somma di euro 340,00, relativa alle spese di
C.T.U. di cui al punto 4, e per la somma di euro 376,74, relativa alle spese dell'atto di precetto.
Con riferimento all'inclusione nel precetto delle spese ad esso relative, si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “Il precetto, che è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere
anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita
liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a
quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza.”
(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza n. 19791 del 28 settembre 2011).
Non può essere accolta, invece, la domanda di rifusione dell'IVA rivolta dall'opponente nei confronti della terza chiamata, in quanto nessuna percentuale per tale imposta veniva conteggiata tra gli importi indicati nella nota spese inviata dalla medesima ed oggetto di pagamento in suo favore da parte di Parte_1
Non è accolta neanche la richiesta dell'Avv. Antonia Citarella di cancellazione delle espressioni, pagina 12 di 14 ritenute sconvenienti e offensive, contenute negli scritti difensivi dell'opposta. Invero, l'Avv. Antonia
Citarella faceva riferimento alle parti della comparsa di costituzione dell' in cui venivano CP_4
indicati i motivi per cui si era ritenuto di richiedere alla di effettuare il pagamento Parte_1
direttamente in proprio favore, anziché in favore dell'avvocato. Si ritiene che le espressioni utilizzate non risultino eccedenti rispetto allo scopo esplicativo di tale circostanza e non superino il limite della correttezza e della convenienza processuale.
Allo stesso modo, si rigetta la richiesta dell'Avv. Antonia Citarella di condannare l' per CP_4
lite temeraria. Invero, i fatti che hanno determinato l'accoglimento dell'opposizione sono in gran parte sopravvenuti nel corso del processo, per cui non si può ritenere che l'opposta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Atteso l'accoglimento parziale delle ragioni di doglianza dell'opponente, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Cass. SU 31.10.2022 n. 32061 “L'accoglimento in misura
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento
delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo
comma, cod. proc. civ.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da contro ” e sulla domanda proposta nei Parte_1 ONroparte_1 CP_1
confronti di Avv, Citarella, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_3
pagina 13 di 14 accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto riduce l'importo del precetto notificato in data
11 giugno 2022 da euro 23.231,21 ad euro 716,74, relativi alle voci “C.T.U.” e “per il presente atto di precetto”;
ON dichiara che la somma di euro 20.282,41 già versata da nei confronti di Parte_1
[...]
” in osservanza dell'ordinanza di conversione del pignoramento emessa dal Tribunale di CP_1
Catania nel proc. n. 563/2022 R. esec. è satisfattiva dell'ammontare del debito residuo quantificato –
come in parte motiva – in euro 716,74;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, attesa la parziale soccombenza reciproca.
Così deciso in Catania addì 26 giugno 2025 Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
La presente sentenza è stata redatta sotto le mie cure dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Chiara Milazzo.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio Marino
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