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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1178/2019 R.G., tra:
, con sede legale in Trabia, via P. Mattarella Controparte_1 snc (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Piazza, elettivamente domiciliata in Palermo via G. Alessi n. 25, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, in persona del Sindaco in carica, Controparte_2
convenuto, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte appellante ha così concluso: “si conclude come in atto introduttivo insistendo su tutto quanto dedotto ed articolato. Si chiede la concessione dei termini ex art 190 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2019, la Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 164/2019 Reg.
[...]
Sent., del 05 febbraio 2019, pubblicata il 13 febbraio 2019, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 657/2015 R.G..
Nella contumacia del convenuto, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2
che, ritualmente citato a comparire mediante notifica dell'atto di
[...] impugnazione in data 22 maggio 2019, non si è costituito nel presente giudizio.
*****
La agiva in giudizio nei confronti del Comune Controparte_1 di chiedendone la condanna al pagamento delle rette Controparte_2 relative alla degenza presso la propria struttura – comunità alloggio “Il Sorriso”, sita in Altavilla Milicia - di nel periodo febbraio 2008 - 31 gennaio CP_3
2009.
Con la sentenza n. 2009/2014, la Corte di Appello di Palermo, riformando la decisione in precedenza assunta dal Tribunale di Termini Imerese, dichiarava la
2 giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimettendo le parti al primo giudice.
Eseguita la riassunzione, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda, condannando la attrice al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice rileva che dalle prove testimoniali assunte emerge che il ricovero era stato sollecitato dai familiari della , i quali avevano CP_3 autonomamente individuato una struttura residenziale rivolgendosi all'assistente sociale del Comune affinchè prendesse contatto con gli operatori della Comunità, relazionando sulla situazione della donna.
Evidenzia, quindi, che non vi è prova che il Comune di Controparte_2 avesse preventivamente autorizzato il ricovero e che non risulta una formale presa in carico della paziente da parte del servizio sociale competente, che l'utente versasse in condizioni economiche svantaggiate e che ricorressero tutti i presupposti per un pagamento anche parziale della retta da parte dell'ente territoriale, la cui dimostrazione compete all'attrice.
Definisce privo di rilievo il richiamo alla circolare n. 14/2008 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, che ha ribadito l'obbligo per i comuni di residenza di pagamento delle rette a prescindere dalla stipula di una convenzione con le strutture, atteso che nel caso in esame ciò che rileva non è la esistenza o meno di una convenzione, bensì una disposizione del Comune in ordine al ricovero della donna.
*****
Proponendo impugnazione, la lamenta Controparte_1
l'errata interpretazione della normativa vigente, in particolare dell'art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000, affermando che, in presenza dei presupposti di legge, sulla scorta della comunicazione resa al Comune dai familiari del bisognoso, l'ente diventa formalmente obbligato a corrispondere le rette del ricovero. Richiama la circolare n. 14/2008 dell'Assessorato Regionale in ordine alla irrilevanza della stipula di convenzioni tra il comune e la struttura ospitante.
3 Deduce che, come accertato nel giudizio, il ricovero della era avvenuto CP_3 su richiesta dell'assistente sociale del Comune di a seguito Controparte_2 di una adunanza presso i locali dell'ente e non su libera e personale richiesta dei parenti.
L'appello è infondato.
In fatto, va, innanzi tutto, chiarito come dalle prove orali e documentali assunte emerga chiaramente che il ricovero di presso la struttura gestita CP_3 dalla Cooperativa era scaturito esclusivamente da un'iniziativa dei parenti della stessa, senza che il Comune fosse stato al riguardo formalmente investito ed avesse in qualche modo conosciuto ed istruito la pratica.
impiegata presso l'ufficio dei Servizi Sociali del Persona_1
Comune di , ha riferito di essere stata contattata dai parenti Controparte_2 della , i quali ritenevano opportuno che questa venisse ricoverata ed CP_3 avevano individuato una struttura residenziale, chiedendole di contattare l'assistente sociale della comunità al fine di fornire alcune informazioni, cosa che lei aveva fatto per telefono.
La teste ha, poi, dichiarato: di non ricordare che vi fosse stato un incontro con il che questo non era intervenuto formalmente facendosi carico della CP_2 spesa e non aveva assunto alcun impegno contabile;
che in caso di impegno del sono necessari atti formali che non rientravano, comunque, nelle sue CP_2 competenze ma, semmai, in quelle del responsabile del servizio;
che si era limitata a relazionare nella veste di assistente sociale;
che i familiari pagavano alla una retta, inizialmente ritenuta sufficiente, poi non più. CP_1
E' evidente, in forza della deposizione, come la si fosse limitata, a Per_1 fronte della richiesta dei familiari della paziente a lei rivoltisi, a fornire ai responsabili della struttura le indicazioni del caso riguardo alle condizioni della ricoveranda, in tal modo esercitando la sua professionalità di assistente sociale ma non impegnando in alcun modo la volontà dell'ente presso cui prestava servizio.
Conferma di ciò si trae, in ogni caso, dalla missiva prot. n. 1954, inviata dal Responsabile di Comunità della Parte_1
in cui si riconosce in modo chiaro che l'ingresso nella
[...]
4 struttura era avvenuto a seguito di iniziativa dei parenti della degente (“A curare l'ingresso in struttura è stata la madre con l'aiuto di due cugine: le IG.re e CP_3
che avevano nel tempo constatato come la cugina non potesse più rimanere Parte_2 nel contesto familiare a causa di grossi disagi creati dalla zia ”). Parte_3
Ciò posto, la Corte condivide le motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
La legge quadro, n. 328/2000 demanda la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, secondo i princìpi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
L'art. 2, comma 3, della legge prevede che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, accedano prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Secondo il successivo comma 4, i parametri per la valutazione delle condizioni di cui sopra sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
L'art. 6, comma 4, stabilisce, poi, che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assuma gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
Secondo l'art. 14, infine, le persone con disabilità possono chiedere l'elaborazione di un “progetto di vita” secondo la legislazione specifica.
Il complesso delle richiamate disposizioni lascia chiaramente intendere come la contribuzione da parte dei comuni in favore dei soggetti stabilmente ricoverati presso strutture residenziali, non a caso definita dalla legge come “eventuale”, non debba intervenire in ogni situazione, bensì solo in quelle in cui ricorrono
5 determinati requisiti, preventivamente fissati, la cui sussistenza compete all'ente pubblico verificare all'esito di una formale presa in carico della singola posizione.
Non a caso, la Suprema Corte si è espressa sulla materia affermando che “In tema di interventi sociali, assistenziali e sociosanitari volti a garantire un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie in difficoltà, spetta al comune territorialmente competente, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni normativamente attribuitegli in materia dall'art. 6, commi 2 e 3, della l. n. 328 del 2000, la definizione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e delle relative condizioni per usufruire delle prestazioni. L'ente, inoltre, può assumere obblighi diversi, anche di impegno economico meramente temporaneo, rispetto a quello per cui lo stesso è già tenuto, ove previamente informato, laddove si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali del soggetto avente diritto alla corrispondente prestazione. In tal caso, però, atteso il limite della disponibilità delle risorse comunali in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali, quell'impegno più circoscritto delimita in concreto l'entità dell'obbligazione assunta dal comune medesimo nei riguardi di chi esegue la prestazione assistenziale dopo averne accettato la corrispondente richiesta del primo (Cass. Civ., sez. I, n. 5869/2022).
La pronuncia non fa che confermare come l'accesso alla contribuzione da parte dell'ente territoriale passi per il rispetto, da verificarsi da parte della pubblica amministrazione competente, di specifici requisiti reddituali, sociali e di salute previamente individuati.
Ancora, si è affermato, nell'ambito della giustizia amministrativa, che
“Un'interpretazione ragionevole dell'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 è nel senso che l'obbligo a carico de sorge nel momento in cui si verificano le condizioni CP_2 per procedere all'erogazione del contributo, momento che si verifica quando la situazione economica della persona assistita si deteriora a tal punto da non potersi permettere di corrispondere la retta alla casa di riposo con le proprie risorse economiche” (T.A.R. Lombardia, sez. III, n. 232/2022) e che “La norma comunale non può attribuire decisivo ed esclusivo rilievo alla decisione dell'assistente sociale, al fine di stabilire gli interventi sociali come il ricovero in una struttura residenziale e ciò proprio perché le misure sociali da erogare in favore di persone bisognose (compreso il ricovero in una struttura residenziale) vanno
6 individuate nel Progetti individuali per la redazione dei quali, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della l. n. 328/2000, non è possibile prescindere dall'apporto delle
[...]
(T.A.R. sez. III, n. 1545/2019). CP_4 CP_5
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito (in senso contrario a quanto opinato dal giudice di primo grado) che “In tema di servizi socio-assistenziali, l'art. 6 della l. n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicchè l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A.” (Cass. Civ., sez. I, n. 24655/2016).
Nel caso in esame, in cui risulta la totale estraneità del convenuto al CP_2 ricovero della persona fragile presso la struttura residenziale, la CP_1 attrice non ha allegato alcun elemento né in ordine ai requisiti fissati in astratto dalla legge e dai regolamenti per imporre la contribuzione dell'ente pubblico al sostenimento del ricovero, né riguardo alle specifiche condizioni di salute e reddituali/patrimoniali della paziente, onde accertare la sussistenza in concreto dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo in capo alla pubblica amministrazione.
Ciò a fronte della circostanza, allegata dal confermata dall'assistente CP_2 sociale e non contestata, per cui la godeva di una pensione, ritenuta dalla CP_3 in un primo tempo idonea al pagamento della retta e, in seguito, CP_1 considerata non più sufficiente a tal fine.
Si condivide, infine, quanto argomentato in sentenza in ordine alla irrilevanza della circolare n. 14/2008, non venendo in rilievo nella fattispecie una problematica di convenzione con la struttura.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere, dunque, rigettato.
*****
7 Nessuna spesa ripetibile da parte del , rimasto Controparte_2 contumace nel presente grado di giudizio.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
164/2019 Reg. Sent., del 05 febbraio 2019, pubblicata il 13 febbraio 2019, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 657/2015 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- rigetta l'appello;
- nessuna spesa ripetibile da parte del;
Controparte_2
8 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1178/2019 R.G., tra:
, con sede legale in Trabia, via P. Mattarella Controparte_1 snc (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Piazza, elettivamente domiciliata in Palermo via G. Alessi n. 25, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, in persona del Sindaco in carica, Controparte_2
convenuto, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte appellante ha così concluso: “si conclude come in atto introduttivo insistendo su tutto quanto dedotto ed articolato. Si chiede la concessione dei termini ex art 190 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2019, la Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 164/2019 Reg.
[...]
Sent., del 05 febbraio 2019, pubblicata il 13 febbraio 2019, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 657/2015 R.G..
Nella contumacia del convenuto, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2
che, ritualmente citato a comparire mediante notifica dell'atto di
[...] impugnazione in data 22 maggio 2019, non si è costituito nel presente giudizio.
*****
La agiva in giudizio nei confronti del Comune Controparte_1 di chiedendone la condanna al pagamento delle rette Controparte_2 relative alla degenza presso la propria struttura – comunità alloggio “Il Sorriso”, sita in Altavilla Milicia - di nel periodo febbraio 2008 - 31 gennaio CP_3
2009.
Con la sentenza n. 2009/2014, la Corte di Appello di Palermo, riformando la decisione in precedenza assunta dal Tribunale di Termini Imerese, dichiarava la
2 giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimettendo le parti al primo giudice.
Eseguita la riassunzione, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda, condannando la attrice al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice rileva che dalle prove testimoniali assunte emerge che il ricovero era stato sollecitato dai familiari della , i quali avevano CP_3 autonomamente individuato una struttura residenziale rivolgendosi all'assistente sociale del Comune affinchè prendesse contatto con gli operatori della Comunità, relazionando sulla situazione della donna.
Evidenzia, quindi, che non vi è prova che il Comune di Controparte_2 avesse preventivamente autorizzato il ricovero e che non risulta una formale presa in carico della paziente da parte del servizio sociale competente, che l'utente versasse in condizioni economiche svantaggiate e che ricorressero tutti i presupposti per un pagamento anche parziale della retta da parte dell'ente territoriale, la cui dimostrazione compete all'attrice.
Definisce privo di rilievo il richiamo alla circolare n. 14/2008 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, che ha ribadito l'obbligo per i comuni di residenza di pagamento delle rette a prescindere dalla stipula di una convenzione con le strutture, atteso che nel caso in esame ciò che rileva non è la esistenza o meno di una convenzione, bensì una disposizione del Comune in ordine al ricovero della donna.
*****
Proponendo impugnazione, la lamenta Controparte_1
l'errata interpretazione della normativa vigente, in particolare dell'art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000, affermando che, in presenza dei presupposti di legge, sulla scorta della comunicazione resa al Comune dai familiari del bisognoso, l'ente diventa formalmente obbligato a corrispondere le rette del ricovero. Richiama la circolare n. 14/2008 dell'Assessorato Regionale in ordine alla irrilevanza della stipula di convenzioni tra il comune e la struttura ospitante.
3 Deduce che, come accertato nel giudizio, il ricovero della era avvenuto CP_3 su richiesta dell'assistente sociale del Comune di a seguito Controparte_2 di una adunanza presso i locali dell'ente e non su libera e personale richiesta dei parenti.
L'appello è infondato.
In fatto, va, innanzi tutto, chiarito come dalle prove orali e documentali assunte emerga chiaramente che il ricovero di presso la struttura gestita CP_3 dalla Cooperativa era scaturito esclusivamente da un'iniziativa dei parenti della stessa, senza che il Comune fosse stato al riguardo formalmente investito ed avesse in qualche modo conosciuto ed istruito la pratica.
impiegata presso l'ufficio dei Servizi Sociali del Persona_1
Comune di , ha riferito di essere stata contattata dai parenti Controparte_2 della , i quali ritenevano opportuno che questa venisse ricoverata ed CP_3 avevano individuato una struttura residenziale, chiedendole di contattare l'assistente sociale della comunità al fine di fornire alcune informazioni, cosa che lei aveva fatto per telefono.
La teste ha, poi, dichiarato: di non ricordare che vi fosse stato un incontro con il che questo non era intervenuto formalmente facendosi carico della CP_2 spesa e non aveva assunto alcun impegno contabile;
che in caso di impegno del sono necessari atti formali che non rientravano, comunque, nelle sue CP_2 competenze ma, semmai, in quelle del responsabile del servizio;
che si era limitata a relazionare nella veste di assistente sociale;
che i familiari pagavano alla una retta, inizialmente ritenuta sufficiente, poi non più. CP_1
E' evidente, in forza della deposizione, come la si fosse limitata, a Per_1 fronte della richiesta dei familiari della paziente a lei rivoltisi, a fornire ai responsabili della struttura le indicazioni del caso riguardo alle condizioni della ricoveranda, in tal modo esercitando la sua professionalità di assistente sociale ma non impegnando in alcun modo la volontà dell'ente presso cui prestava servizio.
Conferma di ciò si trae, in ogni caso, dalla missiva prot. n. 1954, inviata dal Responsabile di Comunità della Parte_1
in cui si riconosce in modo chiaro che l'ingresso nella
[...]
4 struttura era avvenuto a seguito di iniziativa dei parenti della degente (“A curare l'ingresso in struttura è stata la madre con l'aiuto di due cugine: le IG.re e CP_3
che avevano nel tempo constatato come la cugina non potesse più rimanere Parte_2 nel contesto familiare a causa di grossi disagi creati dalla zia ”). Parte_3
Ciò posto, la Corte condivide le motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
La legge quadro, n. 328/2000 demanda la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, secondo i princìpi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
L'art. 2, comma 3, della legge prevede che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, accedano prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Secondo il successivo comma 4, i parametri per la valutazione delle condizioni di cui sopra sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
L'art. 6, comma 4, stabilisce, poi, che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assuma gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
Secondo l'art. 14, infine, le persone con disabilità possono chiedere l'elaborazione di un “progetto di vita” secondo la legislazione specifica.
Il complesso delle richiamate disposizioni lascia chiaramente intendere come la contribuzione da parte dei comuni in favore dei soggetti stabilmente ricoverati presso strutture residenziali, non a caso definita dalla legge come “eventuale”, non debba intervenire in ogni situazione, bensì solo in quelle in cui ricorrono
5 determinati requisiti, preventivamente fissati, la cui sussistenza compete all'ente pubblico verificare all'esito di una formale presa in carico della singola posizione.
Non a caso, la Suprema Corte si è espressa sulla materia affermando che “In tema di interventi sociali, assistenziali e sociosanitari volti a garantire un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie in difficoltà, spetta al comune territorialmente competente, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni normativamente attribuitegli in materia dall'art. 6, commi 2 e 3, della l. n. 328 del 2000, la definizione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e delle relative condizioni per usufruire delle prestazioni. L'ente, inoltre, può assumere obblighi diversi, anche di impegno economico meramente temporaneo, rispetto a quello per cui lo stesso è già tenuto, ove previamente informato, laddove si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali del soggetto avente diritto alla corrispondente prestazione. In tal caso, però, atteso il limite della disponibilità delle risorse comunali in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali, quell'impegno più circoscritto delimita in concreto l'entità dell'obbligazione assunta dal comune medesimo nei riguardi di chi esegue la prestazione assistenziale dopo averne accettato la corrispondente richiesta del primo (Cass. Civ., sez. I, n. 5869/2022).
La pronuncia non fa che confermare come l'accesso alla contribuzione da parte dell'ente territoriale passi per il rispetto, da verificarsi da parte della pubblica amministrazione competente, di specifici requisiti reddituali, sociali e di salute previamente individuati.
Ancora, si è affermato, nell'ambito della giustizia amministrativa, che
“Un'interpretazione ragionevole dell'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 è nel senso che l'obbligo a carico de sorge nel momento in cui si verificano le condizioni CP_2 per procedere all'erogazione del contributo, momento che si verifica quando la situazione economica della persona assistita si deteriora a tal punto da non potersi permettere di corrispondere la retta alla casa di riposo con le proprie risorse economiche” (T.A.R. Lombardia, sez. III, n. 232/2022) e che “La norma comunale non può attribuire decisivo ed esclusivo rilievo alla decisione dell'assistente sociale, al fine di stabilire gli interventi sociali come il ricovero in una struttura residenziale e ciò proprio perché le misure sociali da erogare in favore di persone bisognose (compreso il ricovero in una struttura residenziale) vanno
6 individuate nel Progetti individuali per la redazione dei quali, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della l. n. 328/2000, non è possibile prescindere dall'apporto delle
[...]
(T.A.R. sez. III, n. 1545/2019). CP_4 CP_5
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito (in senso contrario a quanto opinato dal giudice di primo grado) che “In tema di servizi socio-assistenziali, l'art. 6 della l. n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicchè l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A.” (Cass. Civ., sez. I, n. 24655/2016).
Nel caso in esame, in cui risulta la totale estraneità del convenuto al CP_2 ricovero della persona fragile presso la struttura residenziale, la CP_1 attrice non ha allegato alcun elemento né in ordine ai requisiti fissati in astratto dalla legge e dai regolamenti per imporre la contribuzione dell'ente pubblico al sostenimento del ricovero, né riguardo alle specifiche condizioni di salute e reddituali/patrimoniali della paziente, onde accertare la sussistenza in concreto dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo in capo alla pubblica amministrazione.
Ciò a fronte della circostanza, allegata dal confermata dall'assistente CP_2 sociale e non contestata, per cui la godeva di una pensione, ritenuta dalla CP_3 in un primo tempo idonea al pagamento della retta e, in seguito, CP_1 considerata non più sufficiente a tal fine.
Si condivide, infine, quanto argomentato in sentenza in ordine alla irrilevanza della circolare n. 14/2008, non venendo in rilievo nella fattispecie una problematica di convenzione con la struttura.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere, dunque, rigettato.
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7 Nessuna spesa ripetibile da parte del , rimasto Controparte_2 contumace nel presente grado di giudizio.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
164/2019 Reg. Sent., del 05 febbraio 2019, pubblicata il 13 febbraio 2019, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 657/2015 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- rigetta l'appello;
- nessuna spesa ripetibile da parte del;
Controparte_2
8 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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