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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15327 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. ACAMPORA MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Macedonia, n. 10;
E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. ACAMPORA MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Macedonia, n. 10;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/07/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
1 Napoli il 24/04/2008, e che dall'unione coniugale non erano nati figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate il
07/08/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, liberamente ed espressamente, acconsentono alla loro separazione personale, fermo restando l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto, e vivranno separati, fissando, all'uopo, in piena autonomia il loro domicilio, la loro residenza e la loro dimora.
2) La casa coniugale sita in Napoli al viale Augusto n. 42, condotta in locazione dalla ricorrente resterà nella detenzione Parte_1 esclusiva di quest'ultima, il signor si impegna con la CP_1 sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro e non oltre il
30.10.2025 a rilasciare detta unità immobiliare liberandola di tutti i suoi effetti personali al fine di consentire alla signora Parte_1
di rientrare nella sua abitazione trasferendo la sua residenza
[...] altrove. Il signor fin quando risiederà nell'unità CP_1 immobiliare adibita a casa coniugale provvederà integralmente e per
l'intero al pagamento del canone di locazione ed a tutte le spese relative alle utenze domestiche, oneri condominiali ordinari ed alla tassa smaltimento rifiuti.
3) Il Signor si impegna altresì a provvedere fino al CP_1 rilascio dell'immobile e comunque entro e non oltre il 30.10.2025 al pagamento di tutti i pregressi canoni di locazione dovuti al proprietario dell'immobile; lo stesso si impegna altresì al pagamento di tutte le spese relative alle utenze domestiche maturate sino a tale data nonché s manlevare la ricorrente. La di tutti i costi Parte_1
2 correlati al predetto immobile maturati sino alla data di rilascio dello stesso.
4) Il sig. verserà al coniuge, quale contributo per il CP_1 mantenimento della stessa, corrisponderà l'importo mensile di €
200,00 (duecento/00). Detto importo sarà rivalutato annualmente tenendo conto degli indici ISTAT come per Legge e da versare entro e non oltre il giorno 05 (cinque) di ogni mese alla signora Parte_1
a mezzo accredito su carta POSTE-P intestata ad essa
[...] [...]
; Parte_1
5) Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di ogni ulteriore documento personale;
6) I coniugi dichiarano espressamente che gli accordi sopra convenuti sono stati assunti tenendo in considerazione le rispettive situazioni sia reddituali sia patrimoniali e, pertanto, costituiscono un elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della loro crisi coniugale,
La signora e il signor ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., mediante la sottoscrizione della presente, dichiarano, sin da ora, di voler sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare con l'altro coniuge
Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 115/02 e successive modificazioni ed integrazioni si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 43,00. , chiedendo che si proceda alla propria separazione personale sulla base dei suesposti accordi tra loro congiuntamente raggiunti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e (atto n. 40, parte I, s. sez. A, reg.
[...] CP_1
Atti Matrimonio anno 2008);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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