Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1987, n. 40
Articolo 2
Versione
11 maggio 1993
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Versione
1 marzo 2006
Art. 1. 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali ((come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia)) , contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che ((...)) applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalita' giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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