Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 dicembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 ottobre 2013 |
Commentari • 12
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Giurisprudenza • 119
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- trattenute conglobamento·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Denominazioni) 1. Nella presente legge per il Ministro, Ministero, Direzione generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Finalita') 1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.
2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilita' istituzionale del perseguimento delle predette finalita'. - Art. 3. (Funzioni del Ministero) 1. Il Ministero:
a) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformita' alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;
b) persegue le finalita' di cui all'articolo 2 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle universita' e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;
c) coordina la partecipazione di associazioni, fondiazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero puo' svolgere altresi' funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalita' della presente legge;
d) provvede, con le modalita' previste dal comma 5 dell'articolo 7, alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformita' a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto;
e) definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati.
f) cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni; avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonche' di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati;
g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 4.