CASS
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il giudice, ove, alla stregua degli atti, non intenda accogliere l'istanza di revoca o di sostituzione del vincolo custodiale fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici, da espletarsi nella forma della perizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2024, n. 24558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24558 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA om issis sul ricorso proposto da: R.V. I nato a] omettere le generalità tT gli altri dati icentificativi a norma dell art, 52 d.igs 196/03 in quanto D disposto d'ufficio a richiesta di parte ffizposto dalla 1e9cje avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'Avv. FALCONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24558 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 05/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 01/02/2024, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di R.V. proposto avverso il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione alla ricorrenza di precarie condizioni di salute, da ritenere incompatibili con il regime penitenziario. 2. Avverso il predetto provvedimento,ha proposto ricorso per cassazione R.V. per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme, perché sostanzialmente omessa in relazione agli artt. 299, comma 4-ter, 275, comma 4-bis, cod.proc.pen., per non avere il Tribunale disposto alcun accertamento medico legale, omettendo di nominare dei periti per verificare le condizioni di salute del ricorrente, con sostanziale violazione del principio del contraddittorio sul tema sollevato dalla difesa quanto alla incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute del ricorrente, così come evidenziato dalla consulenza di parte. Nella prospettazione difensiva la motivazione si doveva di fatto ritenere del tutto apparente e, dunque, omessa, non essendosi confrontata con le doglianze della difesa e non avendo nominato i periti per riscontrare le patologie del ricorrente, mentre si era di fatto limitata a riportare le conclusioni della relazione del medico penitenziario, non sufficienti in considerazione degli elementi specifici addotti dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che: "La valutazione della gravità delle condizioni di t A salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un príus rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa rimessa all'autorità amministrativa." (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Barberi, Rv. 279250-01; Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Cali', 272184 -01; Sez. 4, n. 23713 del 26/02/2013, Mastellone, Rv. 256195- 01; Sez. 6, n. 25706 del 15/06/2011, Esposito, Rv. 250509-01). 3. Il Tribunale del riesame ha motivato - pur a seguito di specifica allegazione della difesa, a mezzo consulenza tecnica, presente agli atti e attestante una rilevante patologia cardiaca (cardiomiopatia dilatativa con severa riduzione degli indici di funzione sistolica del ventricolo sinistro, con recente impianto di defibrillatore sottocutaneo, ipertensione arteriosa, ateromasia diffusa dei vasi carotidei, esiti di ictus ischemico in sede occipitale sinistra) - mediante un sintetico accenno e richiamo alla relazione del responsabile sanitario della Casa circondariale, senza alcuna considerazione specifica in ordine alla portata della patologia allegata dalla difesa a mezzo di consulenza tecnica di parte ed in assenza del necessario accertamento peritale, in violazione del costante principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, fondata su condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, impone al giudice, se non ritiene di accoglierla, di disporre accertamenti medici da espletarsi con le forme della perizia, e di valutare l'eventuale eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari solo all'esito di detti accertamenti (Sez. 1, n. 28738 del 01/07/2010, Mulè, Rv. 248391-01; Sez.1, n. 55146 del 19/12/2016, Macchi Di Cellere, Rv. 268930-01). 4. In conclusione, occorre ribadire che se il Tribunale non accoglie la domanda sulla base degli atti a sua disposizione, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici da espletarsi ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. con le formalità e le garanzie previste per la perizia, nel caso in cui risulti formulata in modo argomentato una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione in carcere (Sez. 1, n. 28738 del 2- 01/07/2010, Mulè, Rv. 248391-01; Sez. 5, n.5281 del 18/12/2013, Pranzo, Rv. 262430-01). 5. L'ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 5 giugno 2024.
sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'Avv. FALCONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24558 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 05/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 01/02/2024, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di R.V. proposto avverso il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione alla ricorrenza di precarie condizioni di salute, da ritenere incompatibili con il regime penitenziario. 2. Avverso il predetto provvedimento,ha proposto ricorso per cassazione R.V. per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme, perché sostanzialmente omessa in relazione agli artt. 299, comma 4-ter, 275, comma 4-bis, cod.proc.pen., per non avere il Tribunale disposto alcun accertamento medico legale, omettendo di nominare dei periti per verificare le condizioni di salute del ricorrente, con sostanziale violazione del principio del contraddittorio sul tema sollevato dalla difesa quanto alla incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute del ricorrente, così come evidenziato dalla consulenza di parte. Nella prospettazione difensiva la motivazione si doveva di fatto ritenere del tutto apparente e, dunque, omessa, non essendosi confrontata con le doglianze della difesa e non avendo nominato i periti per riscontrare le patologie del ricorrente, mentre si era di fatto limitata a riportare le conclusioni della relazione del medico penitenziario, non sufficienti in considerazione degli elementi specifici addotti dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che: "La valutazione della gravità delle condizioni di t A salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un príus rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa rimessa all'autorità amministrativa." (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Barberi, Rv. 279250-01; Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Cali', 272184 -01; Sez. 4, n. 23713 del 26/02/2013, Mastellone, Rv. 256195- 01; Sez. 6, n. 25706 del 15/06/2011, Esposito, Rv. 250509-01). 3. Il Tribunale del riesame ha motivato - pur a seguito di specifica allegazione della difesa, a mezzo consulenza tecnica, presente agli atti e attestante una rilevante patologia cardiaca (cardiomiopatia dilatativa con severa riduzione degli indici di funzione sistolica del ventricolo sinistro, con recente impianto di defibrillatore sottocutaneo, ipertensione arteriosa, ateromasia diffusa dei vasi carotidei, esiti di ictus ischemico in sede occipitale sinistra) - mediante un sintetico accenno e richiamo alla relazione del responsabile sanitario della Casa circondariale, senza alcuna considerazione specifica in ordine alla portata della patologia allegata dalla difesa a mezzo di consulenza tecnica di parte ed in assenza del necessario accertamento peritale, in violazione del costante principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, fondata su condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, impone al giudice, se non ritiene di accoglierla, di disporre accertamenti medici da espletarsi con le forme della perizia, e di valutare l'eventuale eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari solo all'esito di detti accertamenti (Sez. 1, n. 28738 del 01/07/2010, Mulè, Rv. 248391-01; Sez.1, n. 55146 del 19/12/2016, Macchi Di Cellere, Rv. 268930-01). 4. In conclusione, occorre ribadire che se il Tribunale non accoglie la domanda sulla base degli atti a sua disposizione, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici da espletarsi ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. con le formalità e le garanzie previste per la perizia, nel caso in cui risulti formulata in modo argomentato una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione in carcere (Sez. 1, n. 28738 del 2- 01/07/2010, Mulè, Rv. 248391-01; Sez. 5, n.5281 del 18/12/2013, Pranzo, Rv. 262430-01). 5. L'ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 5 giugno 2024.