TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 453
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ritiene che la motivazione del diniego sia puntuale e articolata, frutto di un'istruttoria approfondita. Le osservazioni della ricorrente sono state controdedotte dall'amministrazione. L'incompatibilità del piano attuativo con il nuovo PGT è stata riconosciuta dalla stessa ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di affidamento e leale collaborazione

    La Corte ritiene che l'adeguamento del piano alle indicazioni dell'amministrazione non generi un'aspettativa qualificata all'approvazione, soprattutto a fronte dell'entrata in vigore di una pianificazione urbanistica incompatibile. Un'aspettativa qualificata sussiste solo in presenza di uno strumento urbanistico esecutivo già approvato o convenzionato.

  • Rigettato
    Accertata legittimità degli atti impugnati

    La domanda risarcitoria è respinta in quanto l'accertata legittimità degli atti impugnati esclude la sussistenza di un danno 'ingiusto' risarcibile. Inoltre, la mancata produzione della perizia di stima ai sensi dell'art. 40-bis L.R. n. 12/2005, imputabile alla ricorrente, ha costituito un ostacolo procedurale ostativo alla conclusione favorevole del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 453
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 453
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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