Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2024, proposto da
Piramide Casa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Alberto Inzaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seriate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con domanda risarcitoria ovvero di indennizzo ai sensi dell'art. 30 c.p.a.,
- del provvedimento di diniego definitivo adottato dal Comune di Seriate in data 28.11.2023 (Reg. nr.0053335/2023 del 28/11/2023) e avente ad oggetto “Istanza di approvazione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione AT3 via Marconi/Da Giussano – rif. art. 51 Norme di Attuazione P.G.T. 2022 – Scheda di indirizzo AT3. Diniego definitivo.” (doc. 1);
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, in particolare, per quanto occorra, del preavviso di diniego adottato dal Comune di Seriate in data (4.10.2023 Reg. nr.0044623/2023 del 04/10/2023) e avente ad oggetto “Istanza di approvazione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione AT3 via Marconi/Da Giussano – rif. art. 51 Norme di Attuazione P.G.T. 2022 – Scheda di indirizzo AT3. Preavviso di diniego” (doc.2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seriate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IB SA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. La società Piramide Casa s.r.l. espone di aver acquistato nell’anno 2017, per il prezzo di € 4.350.000,00, la proprietà di un’area industriale dismessa di circa 30.000 mq, facente parte del complesso edilizio “industrie ex Mazzoleni”, sito nel Comune di Seriate, alla via Marconi, ancora occupata da vecchi capannoni e ubicata a ridosso del centro cittadino.
1.2. In base al PGT vigente alla data dell’acquisto, l’area era classificata quale Ambito di Trasformazione 8 (AT8), con destinazione in prevalenza residenziale e commerciale; successivamente, in base al PGT entrato in vigore il 5 ottobre 2022, l’area è stata classificata quale Ambito di Trasformazione 3 (AT3).
1.3. Sotto la vigenza del precedente PGT, la ricorrente presentava in data 12 maggio 2020 all’amministrazione comunale una proposta di piano attuativo, ai sensi dell’art. 40-bis L.R. n. 12/2005, finalizzata al recupero degli immobili industriali dismessi esistenti all’interno del compendio di sua proprietà, con una previsione edificatoria di 22.600 mq di slp, peraltro inferiore rispetto ai 25.072,89 mq dei capannoni esistenti, utilizzando le possibilità edificatorie e premiali nonché il regime derogatorio previsto dallo stesso art. art. 40-bis.
1.4. La presentazione della proposta di piano attuativo dava avvio ad una complessa interlocuzione procedimentale con l’amministrazione comunale, che si protraeva per circa tre anni, nel corso dei quali l’amministrazione richiedeva a più riprese integrazioni e modifiche progettuali, a cui la ricorrente puntualmente si uniformava.
1.5. Nonostante questo, il procedimento non sortiva esito positivo, dal momento che, parallelamente all’istruttoria relativa al piano attuativo, l’amministrazione avviava e portava a compimento il procedimento di revisione del proprio PGT, che si concludeva con le deliberazioni del consiglio comunale n. 46 del 2 dicembre 2021 e n. 28 del 13 giugno 2022, con cui il nuovo PGT era rispettivamente adottato e quindi approvato definitivamente. Faceva seguito, con deliberazione consiliare n. 47 del 13 novembre 2023, l’approvazione anche della Variante n. 1 al nuovo PGT.
1.6. Nell’ambito di tali procedimenti la ricorrente presentava osservazioni, “mettendo in luce l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale che aveva vanificato parte degli sforzi compiuti dalla ricorrente per ottemperare alle richieste del Comune” (cfr. ricorso, pag. 5), e chiedendo di recepire integralmente i contenuti del piano attuativo all’interno del nuovo strumento urbanistico. Tali osservazioni non erano però accolte dall’amministrazione in sede di approvazione del nuovo PGT e della sua prima Variante.
1.7. In tale contesto, la ricorrente notificava in data 3 agosto 2023 all’amministrazione comunale una diffida/invito ad adottare e approvare il piano attuativo, accertandone la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
1.8. Al contrario, con nota del 4 ottobre 2023, l’amministrazione comunale notificava alla ricorrente il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis L. 241/1990, illustrando i motivi ritenuti ostativi all’accoglimento della proposta di piano attuativo, e invitando la ricorrente a presentare “una nuova proposta di piano in adempimento degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti per il Comune di Seriate, oltre che delle normative nazionali e regionali” .
1.9. La ricorrente presentava articolate osservazioni, anche con l’ausilio di apposita relazione tecnica, lamentando la pretestuosità e l’infondatezza delle ragioni ostative addotte dal Comune.
1.10. Con provvedimento del 28 novembre 2023, l’amministrazione comunale adottava il diniego definitivo della proposta di piano attuativo, richiamando i motivi ostativi di cui al preavviso di diniego e controdeducendo alle osservazioni dell’interessata.
2. Il ricorso .
2.1. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2024 e ritualmente depositato, la ricorrente ha impugnato il predetto diniego del 28 novembre 2023 e il pregresso preavviso di diniego del 4 ottobre 2023 e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi, con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.
2.2. In aggiunta all’annullamento dei provvedimenti impugnati, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente sofferto a causa dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento al valore economico del mancato uso del bene protrattosi per anni, alle spese sostenute per la redazione e presentazione del piano attuativo e per i successivi adeguamenti progettuali pretesi dal Comune, agli interessi passivi sui capitali immobilizzati per l’acquisto dell’area, ai tributi versati al Comune in relazione a quest’ultima e ai relativi costi di manutenzione; con riserva di successiva più puntuale quantificazione.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Il Comune di Seriate si è costituito in giudizio con difese di stile, successivamente integrate, in prossimità dell’udienza di merito, dal deposito di documentazione e di memoria difensiva, eccependo nell’ordine:
(i) l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del nuovo PGT del 2022 che, nel disporre la soppressione del precedente AT8 e l’istituzione del nuovo AT3, e nel disciplinare diversamente quest’ultimo, ha reso inaccoglibile la proposta di piano attuativo della ricorrente per incompatibilità con le nuove previsioni pianificatorie;
(ii) in subordine, l’infondatezza del ricorso nel merito, sotto tutti i profili dedotti.
3.2. Anche la parte ricorrente ha depositato scritti conclusivi e di replica in prossimità dell’udienza di merito, contestando a sua volta la fondatezza dell’eccezione preliminare del Comune (non sarebbe stato necessario impugnare il nuovo PGT perché non vi sarebbe incompatibilità tra quest’ultimo e la proposta di piano attuativo), e, nel merito, insistendo per l’accoglimento del ricorso; la ricorrente ha anche precisato più nel dettaglio la domanda risarcitoria, quantificandola complessivamente in € 1.446.765,00 e scomponendola al suo interno nelle diverse voci di danno.
3.3. Una memoria di replica è stata depositata anche dalla difesa dell’amministrazione.
3.4. Entrambe le parti hanno dato atto che, in corso di causa, la ricorrente ha presentato al Comune di Seriate un nuovo piano attuativo in data 3 novembre 2025, senza peraltro prestare alcuna acquiescenza agli atti impugnati nel presente giudizio e senza alcuna rinuncia a quest’ultimo; il Comune ha precisato che la riformulazione del piano è avvenuta alla luce dell’interesse manifestato dalla nuova compagine amministrativa in carica dal 2025 alla riqualificazione dell’area (secondo, però, la disciplina di cui al nuovo documento di paino del PGT vigente), interesse che ha condotto l’amministrazione ad affidare ad un professionista esterno l’incarico di redigere un masterplan coerente con quanto stabilito nell’art. 51 delle NTA del nuovo documento di piano; secondo la difesa comunale, la nuova proposta di piano attuativo presentata dalla ricorrente non avrebbe tenuto in alcun conto il masterplan contenente gli obiettivi di rigenerazione urbanistica voluti dall’amministrazione; certo è che la Commissione del Paesaggio si è già espressa negativamente sulla nuova proposta con parere del 15 dicembre 2025.
3.5. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Decisione .
Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili dedotti, il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare formulata dalla difesa del Comune.,
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo che: (i) le ragioni addotte dal Comune a fondamento del diniego sarebbero pretestuose e infondate, tenuto conto anche del regime derogatorio e premiale previsto dall’art. 40-bis comma 10 della L.R. n. 12/2005 per agevolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dismesso; (ii) in ogni caso, l’amministrazione non avrebbe preso in alcuna considerazione le osservazioni procedimentali della ricorrente, successive al preavviso di diniego, volte a dimostrare la perfetta compatibilità del piano attuativo anche rispetto al nuovo strumento urbanistico nel frattempo entrato in vigore, sia con riferimento agli obiettivi perseguiti dal piano, sia con riferimento al rispetto delle destinazioni d’uso previste, sia infine in relazione alle previsioni edificatorie, inclusa la dotazione di opere e servizi pubblici.
La censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.
4.1.1. Il richiamo al regime derogatorio di cui all’art. 40-bis L.R. non è pertinente, alla stregua di due concorrenti considerazioni:
(i) in primo luogo la ricorrente, benchè più volte sollecitata dall’amministrazione, non ha mai prodotto in seno al procedimento di approvazione del piano attuativo la “perizia asseverata giurata” di cui al comma 1 dell’art. 40-bis volta ad attestare (anche mediante prova documentale o fotografica) la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della norma in questione, vale a dire: a) la circostanza che gli immobili da recuperare siano dismessi da almeno un anno; b) la circostanza che gli immobili causino criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale;
(ii) in secondo luogo, nella motivazione del diniego impugnato l’amministrazione, in aggiunta al rilievo di cui sopra, ha osservato che “Il nuovo P.G.T. 2022 ha reso non necessario il ricorso all’art. 40 bis in quanto ha recepito, in termini quantitativi, le necessità espresse dall’attuatore. Lo stesso P.G.T., come nella competenza e discrezionalità in capo al Comune, ha fissato obiettivi e parametri coerenti che il piano attuativo è tenuto a rispettare oggi per poter operare” ; in altre parole, l’edificazione in deroga allo strumento urbanistico comunale, consentita nei contesti territoriali caratterizzati dalla presenza di patrimonio edilizio dismesso e da recuperare, ha un senso quando l’ambito non sia oggetto di una disciplina puntuale e aggiornata all’attualità, ma quando questo si verifica – come nel caso di specie – l’operatore è tenuto ad osservare gli obiettivi e i parametri specifici stabiliti dal pianificatore comunale.
4.1.2. Infondata è pure la censura relativa all’asserita carenza di istruttoria e di motivazione e all’asserita pretermissione delle osservazioni procedimentali dell’interessata.
Al riguardo, giova osservare quanto segue.
4.1.2.1. L’art. 12 comma 3 della L.R. n. 12 del 2005 prevede che i piani attuativi devono essere predisposti “in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano” . Nel caso di specie, viene in considerazione la disciplina contenuta nell’art. 51 delle NTA del Documento di Piano del PGT di Seriate del 2022, contenente la “scheda di indirizzo” dell’Ambito di Trasformazione 3 (AT3) via Marconi/A. Da Giussano, ossia l’ambito coincidente con l’area di proprietà della ricorrente oggetto della proposta di piano attuativo.
4.1.2.2. L’art. 51 delle NTA fissa, innanzitutto, i seguenti “Obiettivi dell’intervento” :
- Riorganizzazione di un’area di cerniera per la città.
- Riattivazione urbana e sociale di un’area obsoleta e abbandonata.
- Creazione di spazi pubblici.
- Miglioramento ambientale attraverso opere di bonifica .
4.1.2.3. Nel preavviso di diniego, richiamato per relationem nella motivazione del diniego conclusivo, l’amministrazione ha rilevato che nella proposta di piano attuativo “Non sono perseguiti gli obiettivi attesi per l’ambito di trasformazione, riportati nella scheda di indirizzo dell’AT3 di cui all’art. 51 delle Norme di Attuazione P.G.T. 2022”, atteso che:
(i) quanto ai primi due obiettivi: “L’impianto urbanistico proposto non dimostra la rifunzionalizzazione dello spazio urbano con la riorganizzazione dell’area come cerniera per la città e la sua riattivazione urbana e sociale. È necessario infatti implementare l’accessibilità e la permeabilità dell’area per favorire i flussi pedonali, permettendo una loro migliore distribuzione, e confinare quelli carrali in sede esclusiva ai margini del lotto, al fine di non interferire con le funzioni proposte e favorire la valorizzazione e la fruibilità degli spazi privati e pubblici ”
(ii) quanto alla creazione di spazi pubblici: “Necessariamente questi ultimi devono essere integrati in un più ampio sistema di servizi pubblici, modificandone la distribuzione di progetto e ampliando le funzioni delle diverse zone e la flessibilità delle destinazioni, al fine di permettere una maggiore utilizzazione del comparto a diverse fasce d’età lungo l’arco della giornata, in coerenza con le strutture già esistenti nel contesto limitrofo (teatro, piscina, centro sportivo, residenze, ecc.). Tali motivazioni, peraltro, erano già state evidenziate nella precedente comunicazione del Comune di Seriate, nonché riproposte negli incontri susseguitisi con l’Amministrazione, allo scopo di perseguire gli obiettivi attesi per l’ambito di trasformazione” ;
(iii) quanto al “ Miglioramento ambientale attraverso opere di bonifica” , il Comune ha osservato che “(…) non è possibile valutare il miglioramento ambientale previsto, poiché non sono presenti analisi ambientali e valutazioni sullo stato di contaminazione del sito, che permettano di qualificare il tipo e grado di eventuale intervento sullo stesso” .
4.1.2.4. Ulteriori profili di non conformità della proposta di piano attuativo rispetto al PGT del 2022 sono poi stati individuati dall’amministrazione in relazione al “fabbisogno indotto di aree per servizi” previsto dall’art. 51 NTA in relazione all’ambito AT3. La norma prevede, in particolare:
Quantità minima di aree per servizi da prevedere:
- Totale = 14.000 mq
- Di cui almeno:
5.500 mq per formazione di Verde o Piazza
2.000 mq per Parcheggio” .
Analizzando sotto questo specifico profilo la proposta di piano attuativo, l’amministrazione ha osservato nel preavviso di diniego:
“I criteri di classificazione e di calcolo delle superfici delle aree per servizi non sono concordi con le procedure di quantificazione applicate nella vigente strumentazione urbanistica.
L’identificazione e la quantificazione delle aree per servizi esplicitate nelle tavole di verifica n. 10 e 12, dichiarate conformative della proposta di piano al P.G.T. 2022, non rispettano i criteri assunti dalla strumentazione urbanistica vigente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rileva che:
- i conteggi delle aree per servizi a parcheggio ricomprendono erroneamente le strade previste nel comparto, i percorsi pedonali, i marciapiedi; tali elementi sono invece da escludere dalla quantificazione delle aree per servizi ai sensi dell’articolo 39 delle Norme di Attuazione P.G.T. 2022;
- la quantificazione della dotazione di parcheggi pertinenziali, indicata in tavola 12, si riferisce in maniera erronea alla norma del previgente P.G.T.;
- il progetto del verde e della piazza non contiene le prescrizioni della Commissione del Paesaggio, rese note nella comunicazione già sopra citata del Comune di Seriate, che sollecitava un’attenta e dettagliata riprogettazione dell’estensione e della qualità generale di tali aree; nel piano proposto risultano di estensione limitata, di forma e dislocazione casuali, di non identificate funzioni.
Inoltre, nella tavola 10 sono evidenziati indici non più validi nel Comune di Seriate a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento edilizio”.
4.1.2.5. Ancora, sempre l’art. 51 delle NTA detta le seguenti “Prescrizioni particolari” in relazione all’ambito AT3: “In aggiunta alle aree per servizi di cui sopra dovranno essere realizzate dal proponente opere pubbliche per un importo da definirsi in sede di convenzione. In alternativa è ammesso il versamento di corrispondenti somme finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche indicate dal Comune. Sono a carico dell’intervento, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la realizzazione delle rotatorie alle intersezioni via Marconi/Sottoripa/Da Giussano e via Marconi/Cattaneo. Sono espressamente richiamati tutti i vincoli e le limitazioni di cui all’Articolo 15 nonché quelli derivanti dallo Studio geologico”.
4.1.2.6. Nel preavviso di diniego, richiamato per relationem nella motivazione del diniego conclusivo, l’amministrazione osserva, in relazione a tale profilo:
“Non sono soddisfatte le prescrizioni particolari previste per l’ambito di trasformazione, riportate nella scheda di indirizzo dell’AT3 di cui all’art. 51 delle Norme di Attuazione P.G.T. 2022.
Le opere aggiuntive richieste a standard qualitativo devono essere concordate con l’Amministrazione Comunale che, sulla base del contingente quadro esigenziale del territorio comunale, valuterà se le opere precedentemente proposte siano oggi di attuale interesse.
Per quanto già previsto in scheda di indirizzo, inoltre, la documentazione tecnica presentata per la rotatoria via G. Marconi/Piazza C. Cattaneo non risulta sufficiente per la definizione e valutazione dell’intervento”
4.1.2.7. Sempre nel preavviso di diniego, l’amministrazione ha rilevato inoltre la carenza, nel progetto di piano attuativo, dell’indicazione di una servitù di passaggio (derivante dall’atto di transazione stragiudiziale tra il Comune di Seriate e la società Mazzoleni Industriale Commerciale S.p.A.) idonea a consentire il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
4.1.2.8. Sono state poi indicate ulteriori “carenze” procedurali, in relazione a:
- quanto previsto per le attività commerciali dall’articolo 8 comma 3 delle Norme di Attuazione del P.G.T. 2022 Variante 1 adottata, relativamente alla contestualità tra la procedura urbanistica-edilizia e quella autorizzativa commerciale;
- quanto previsto in tema di rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica;
- pareri e/o atti autorizzativi degli enti gestori dei sottoservizi, del reticolo idrico minore, del servizio idrico integrato, ai fini della valutazione dell’adeguatezza e dell’impatto delle reti e delle opere previste nella proposta di piano, anche rispetto alla situazione esistente;
- studio di impatto viabilistico, correlato alle nuove opere del piano, ai fini della valutazione della soluzione prevista nella proposta di piano in tema di mobilità, sia rispetto alle nuove funzioni previste che alla situazione nell’intorno;
- ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria (…)”.
4.1.2.9. Alla luce di quanto esposto, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto lamentato dalla società ricorrente, la motivazione dei provvedimenti impugnati, per come ermerge dall’esame congiunto del preavviso di diniego e del diniego conclusivo, appare estremamente puntuale e articolata e scaturisce all’evidenza da una attività istruttoria altrettanto approfondita e meditata.
4.1.2.10. Anche le osservazioni presentate dall’interessata a seguito del preavviso di diniego sono state puntualmente controdedotte dall’amministrazione nella motivazione del diniego conclusivo, con argomenti che giova riprodurre testualmente per la loro valenza autoesplicativa:
“Per quanto esposto nella Vostra memoria depositata, si controdeduce con le seguenti ulteriori considerazioni:
1. I confronti con l’Amministrazione Comunale non corrispondono ad un’approvazione di una proposta di piano attuativo. A tal fine risultano imprescindibili un’adozione e un’approvazione formali da parte dell’organo politico competente coerenti con la normativa vigente.
2. Il ricorso all’art. 40bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 non era perseguibile al momento del deposito del piano, mancando la prescritta perizia asseverata giurata richiesta dalla stessa L.R. 12/05 e sollecitata anche con comunicazione del Comune di Seriate. Pertanto il Consiglio comunale non aveva gli elementi sostanziali per poter procedere alla valutazione e all’eventuale adozione e approvazione del piano attuativo.
3. Il nuovo P.G.T. 2022 ha reso non necessario il ricorso all’art. 40 bis in quanto ha recepito, in termini quantitativi, le necessità espresse dall’attuatore. Lo stesso P.G.T., come nella competenza e discrezionalità in capo al Comune, ha fissato obiettivi e parametri coerenti che il piano attuativo è tenuto a rispettare oggi per poter operare.
4. Si necessita di una nuova fase istruttoria essendosi conformato un ambito normativo fortemente modificato con l’entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Territorio, non essendo state recepite tutte le indicazioni esplicitate con comunicazione del Comune di Seriate.
5. Nella riunione tenutasi presso l’ufficio del Sindaco in data 3 febbraio 2022, in presenza del Sindaco stesso e del sottoscritto, unitamente ai progettisti e all’attuatore, era già stata comunicata agli stessi l’inidoneità del progetto depositato, sia per l’impianto urbanistico che in funzione degli obiettivi del nuovo P.G.T. 2022 all’epoca adottato, ed era stato esplicitato l’invito a produrre una progettazione alternativa coerente con il nuovo documento di piano.
Per quanto sopra, si conclude che:
- non esiste agli atti un’accettazione formale del progetto da parte del Comune di Seriate che abbia consentito l’operatività e la validità del piano depositato nell’ambito del precedente documento di piano, con specifiche condizioni e obiettivi e che giustifichi la definizione di “rilievi inidonei sollevati dal Comune di Seriate”, riportata nella Vostra memoria sopra citata;
- per quanto riportato al precedente punto 1, ciò che è stato esposto nella comunicazione del Comune di Seriate non costituisce “approfondimento istruttorio”, bensì trattasi di motivazioni pertinenti e qualificanti la non corrispondenza del progetto depositato rispetto all’attuale quadro normativo e allo strumento urbanistico vigenti;
- si ribadisce la necessità di un nuovo piano attuativo per i motivi già esposti. In conseguenza del sopra citato preavviso di diniego, ritengo non accoglibile la domanda di approvazione del piano attuativo in oggetto e provvedo ad archiviare la pratica .
4.1.2.11. Nel ricorso la ricorrente si diffonde a dimostrare, anche sulla scorta di documenti e relazioni tecniche, la piena conformità della proposta di piano attuativo rispetto alle previsioni del PGT 2022, in ordine sia agli obiettivi generali, sia alle destinazioni d’uso, sia alle previsioni urbanistiche edificatorie e alla dotazione di aree pubbliche. Tali deduzioni, tuttavia, oltra a contrastare con le diffuse e pertinenti controdeduzioni già formulate dall’Amministrazione nella motivazione degli atti impugnati, non oggetto di specifica contestazione nel presente giudizio, appaiono intrinsecamente contraddittorie rispetto a quanto la stessa ricorrente aveva avuto modo di osservare nell’ambito del parallelo procedimento di approvazione del PGT di Seriate del 2022, laddove, nel presentare le proprie osservazioni a seguito della delibera di adozione del nuovo strumento urbanistico, aveva lamentato l’incompatibilità delle nuove previsioni pianificatorie con il contenuto progettuale della proposta di piano attuativo, “mettendo in luce – come riferisce essa stessa a pag. 5 del ricorso - l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale che aveva vanificato parte degli sforzi compiuti dalla ricorrente per ottemperare alle richieste del Comune” , e chiedendo di recepire integralmente i contenuti del piano attuativo all’interno del nuovo strumento urbanistico. (cfr. docc. 10 e 11 ricorrente).
4.1.2.12. In sostanza, l’incompatibilità della proposta di piano attuativo rispetto ai contenuti del sopravvenuto strumento urbanistico, oltre ad essere stata diffusamente motivata dall’amministrazione comunale nella motivazione degli atti impugnati, è stata sostanzialmente riconosciuta dalla stessa ricorrente in seno al procedimento di approvazione del nuovo PGT
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 13 della L. n. 241 del 1990, nonché dei principi di affidamento e di leale collaborazione: i provvedimenti impugnati avrebbero leso il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente dalla condotta dell’amministrazione comunale, la quale per più di tre anni avrebbe definito di comune accordo con la ricorrente i contenuti del piano attuativo, inducendola a più riprese ad integrare e modificare le previsioni progettuali, salvo infine rigettarlo, con conseguente violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.
4.2.1. La circostanza che i contenuti del piano attuativo fossero stati progressivamente adeguati nel corso del tempo in base alle indicazioni fornite dalla stessa amministrazione non attribuiva alla ricorrente alcuna aspettativa qualificata all’approvazione del piano pur a fronte dell’entrata in vigore di una pianificazione urbanistica oggettivamente incompatibile con i contenuti dello stesso; è noto, al riguardo, che un’aspettativa qualificata del privato alla conservazione di una previgente e più favorevole disciplina urbanistica può dirsi sussistente soltanto quando la stessa si fondi su uno uno strumento urbanistico esecutivo già approvato o convenzionato, circostanza insussistente nel caso di specie.
4.2.2. Del resto, se dopo tre anni di interlocuzioni procedimentali con l’amministrazione il progetto di piano attuativo non era ancora definitivo, ciò significa che i contenuti del piano, nonostante i progressivi adattamenti, continuavano a presentare profili di grave distonia anche rispetto alla disciplina urbanistica previgente, e la circostanza che il Comune abbia collaborato con la ricorrente per conformare il progetto alla disciplina urbanistica non significa che la ricorrente abbia per ciò solo acquisito un diritto o anche soltanto una aspettativa qualificata alla sua approvazione: come ha giustamente precisato l’amministrazione nella motivazione del diniego conclusivo, “I confronti con l’Amministrazione Comunale non corrispondono ad un’approvazione di una proposta di piano attuativo. A tal fine risultano imprescindibili un’adozione e un’approvazione formali da parte dell’organo politico competente coerenti con la normativa vigente. “.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente è infondata.
5.2. Per l’effetto, va respinta anche la domanda risarcitoria, dal momento che l’accertata legittimità degli atti impugnati esclude la sussistenza di un danno “ingiusto” risarcibile; d’altra parte, la mancata produzione nel procedimento della perizia di stima di cui all’art. 40-bis L.R. n. 12 del 2005, imputabile esclusivamente alla ricorrente e mai giustificata dalla medesima, ha costituito di per sé un ostacolo procedurale di per sé ostativo alla favorevole conclusione del procedimento, tanto da non potersi nemmeno ipotizzare una responsabilità dell’Amministrazione in relazione al mero ritardo nella conclusione dell’intero iter procedimentale, comunque non evincibile in alcun modo dagli atti di causa.
5.3. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e alla complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR ON, Presidente
IB SA LI, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB SA LI | UR ON |
IL SEGRETARIO