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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8968 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 18164/2025 R.G. promossa da:
, , CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 [...]
con il patrocinio dell'avv. HUBLER ERIKA, con elezione di CP_3 C.F._3 domicilio in VIA ORAZIO 31, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTI
contro
:
CP_4 RESISTENTE CONTUMACE E
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA Controparte_5 MENAFRA, con elezione di domicilio in VIA G. MEZZACAPO 221/C, SALA CONSILINA;
RESISTENTE OGGETTO: opp ex art. 24 dlgs 46/99 CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.07.2025, gli istanti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 071 2022 00411844 81 501, notificata il 20.06.2025 a
[...]
n. 071 2022 00411844 81 503, notificata il 18.06.2025 a e n 071 2022 CP_1 CP_2 00411844 81 502, notificata il 10.07.2025 a nella loro qualità di eredi di CP_3 [...]
relative all'omissione contributiva per gli anni 2015 e 2016 per un ammontare pari a euro Per_1 15.612,48 oltre sanzioni, e, all'uopo, hanno convenuto innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' e la , per chiedere l'annullamento del ruolo con sospensione CP_4 Controparte_6 dell'esecutività; hanno contestato la fondatezza della pretesa contributiva, tra l'altro, per intervenuta prescrizione e, in ogni caso, l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative. Ritualmente instaurato il contraddittorio non si costituiva restando contumace. CP_4 Si costitutiva, invece, la società di riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
***** In merito alle pretese di cui alle cartelle esattoriali, nelle more del giudizio è intervenuto sgravio in via amministrativa, per cui nulla più risulta dovuto a tale titolo (v. comunicazione di sgravio da parte di del 6-10-2025 ed estratto ruolo sito internet di in atti). CP_4 CP_7 In ragione dell'annullamento della pretesa da parte di deve essere dichiarata la CP_4 cessazione della materia del contendere, restando assorbite tutte le eccezioni relative al merito della pretesa. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, in ragione dell'intervenuto annullamento in via amministrativa della pretesa contributiva di cui alle cartelle esattoriali oggetto di opposizione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). In ragione della richiesta di parte ricorrente, le spese si compensano nei confronti di . CP_4
Quanto alla presenza nel presente giudizio dell' , va rammentato Controparte_8 che, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto –come nella specie- il solo accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007). Tanto vale ai fini della compensazione delle spese anche nei confronti della società di riscossione.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1)
2 dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate. Così deciso in data 03/12/2025 .
3
il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 18164/2025 R.G. promossa da:
, , CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 [...]
con il patrocinio dell'avv. HUBLER ERIKA, con elezione di CP_3 C.F._3 domicilio in VIA ORAZIO 31, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTI
contro
:
CP_4 RESISTENTE CONTUMACE E
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA Controparte_5 MENAFRA, con elezione di domicilio in VIA G. MEZZACAPO 221/C, SALA CONSILINA;
RESISTENTE OGGETTO: opp ex art. 24 dlgs 46/99 CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.07.2025, gli istanti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 071 2022 00411844 81 501, notificata il 20.06.2025 a
[...]
n. 071 2022 00411844 81 503, notificata il 18.06.2025 a e n 071 2022 CP_1 CP_2 00411844 81 502, notificata il 10.07.2025 a nella loro qualità di eredi di CP_3 [...]
relative all'omissione contributiva per gli anni 2015 e 2016 per un ammontare pari a euro Per_1 15.612,48 oltre sanzioni, e, all'uopo, hanno convenuto innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' e la , per chiedere l'annullamento del ruolo con sospensione CP_4 Controparte_6 dell'esecutività; hanno contestato la fondatezza della pretesa contributiva, tra l'altro, per intervenuta prescrizione e, in ogni caso, l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative. Ritualmente instaurato il contraddittorio non si costituiva restando contumace. CP_4 Si costitutiva, invece, la società di riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
***** In merito alle pretese di cui alle cartelle esattoriali, nelle more del giudizio è intervenuto sgravio in via amministrativa, per cui nulla più risulta dovuto a tale titolo (v. comunicazione di sgravio da parte di del 6-10-2025 ed estratto ruolo sito internet di in atti). CP_4 CP_7 In ragione dell'annullamento della pretesa da parte di deve essere dichiarata la CP_4 cessazione della materia del contendere, restando assorbite tutte le eccezioni relative al merito della pretesa. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, in ragione dell'intervenuto annullamento in via amministrativa della pretesa contributiva di cui alle cartelle esattoriali oggetto di opposizione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). In ragione della richiesta di parte ricorrente, le spese si compensano nei confronti di . CP_4
Quanto alla presenza nel presente giudizio dell' , va rammentato Controparte_8 che, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto –come nella specie- il solo accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007). Tanto vale ai fini della compensazione delle spese anche nei confronti della società di riscossione.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1)
2 dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate. Così deciso in data 03/12/2025 .
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il Giudice Dott. Giovanna Picciotti