Articolo 205 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 204Articolo 203
Versione
6 maggio 1952
Art. 205.
(Registro dei palombari)


Il registro dei palombari e' tenuto dal comandante del porto.
Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualita' di palombaro.
La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3 e' condizione
per l'esercizio della professione ed e' soggetta a controllo triennale da parte dei medico di porto.
Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3 e al comma terzo e ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:
1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;
2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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