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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 38/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 38/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 251/2021, pubblicata il 25/6/2021, resa dal Tribunale di Isernia in composizione collegiale nell'ambito del procedimento n. R.G. 1032/2016, avente ad oggetto: querela di falso,
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Stefano Cappellu, indirizzo di posta elettronica Email_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliata "ope legis" in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74
-appellata-
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/1/2025, tenuta con trattazione scritta:
l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
• accertare e dichiarare l'inammissibilità dei documenti depositati dall'
[...]
agli atti del giudizio di primo grado in data 18 dicembre 2020 poiché Controparte_1 prodotti oltre la scadenza dei termini perentori di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.; nel merito:
Pag. 1 a 7 • accertare e dichiarare la falsità ideologica dei seguenti atti, corrispondenti ad altrettante dichiarazioni rese dall'ufficiale postale nell'espletamento del servizio di notificazione degli atti giudiziari disciplinato dalla legge n. 890/1982: 1) l'attestazione “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile di indirizzo” risultante dall'avviso di ricevimento spedito in data 14 settembre 2015 con raccomandata a.r. n. 767019698539; 2) l'attestazione “immesso in cassetta 16-9-15” risultante dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 16 settembre 2015 con raccomandata a.r. n. 766729720326; 3) l'attestazione “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile di indirizzo” risultante dall'avviso di ricevimento spedito in data 14 settembre 2015 con raccomandata a.r. n. 767019698540; 4) l'attestazione “immesso in cassetta 16-9-15” risultante dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 16 settembre 2015 con raccomandata a.r. n. 766729720337. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi, per entrambi i gradi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” parte appellata, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta ha chiesto “il rigetto dell'avverso appello (inammissibile per la carenza delle condizioni formali ex art. 342 c.p.c.), con conferma della sentenza impugnata e rigetto della domanda introduttiva del primo grado del giudizio. In via del tutto subordinata e in caso di ritenuta necessità l' insiste nell'ammissione CP_1 della proposta prova testimoniale, con escussione del portalettere notificatore, evidenziandosi che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2019 l'Amm.ne ha ritualmente reiterato la richiesta di revocare l'ordinanza di non ammissione di quella stessa prova. Persevera pertanto, se reputato necessario, nelle altre istanze istruttorie già formulate in prime cure e riepilogate in comparsa di costituzione e risposta, in ogni caso chiedendo conferma dell'acquisibilità al giudizio della documentazione ex adverso contestata come tardiva, in quanto rilevante e indispensabile ai fini del decidere, comunque equivalente a fatto notorio esaminabile anche ex officio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20 settembre 2016, onveniva in giudizio Parte_1 Cont l' (d'ora in avanti proponendo querela Controparte_1 di falso per fare accertare e dichiarare la falsità ideologica di quattro specifiche attestazioni, rilasciate dall'ufficiale postale, apposte a margine degli avvisi di ricevimento riferiti ad altrettante raccomandate a.r. (due contenenti gli avvisi di accertamento dell'ADE spediti in data 14/9/15 e due contenenti le comunicazioni di avvenuto deposito (CAD) spediti il 16/9/15, emesse ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 890/1982), riportanti l'immissione dei plichi nella cassetta postale dell'indirizzo indicato.
A sostegno della querela deduceva di non aver mai ricevuto presso l'indirizzo della Pt_1 propria residenza – sita in Cerro al Volturno (IS), alla Via Aldo Moro, n. 35 – la notifica dei plichi contenenti gli avvisi di accertamento in argomento, entrambi spediti al medesimo indirizzo di Cerro al Volturno (IS), alla Via Aldo Moro, n. 35, affermando che alle date del 14 e del 16 settembre 2015, al predetto indirizzo, non esisteva alcuna cassetta postale recante il suo nominativo, ovvero a lui concessa in uso temporaneo o permanente.
1.1 Istruita la causa mediante l'audizione dei testimoni di parte attrice, acquisite le prove
Pag. 2 a 7 documentali, il Tribunale in composizione collegiale, con sentenza n. 251/21 pubblicata in data 25/6/21, rigettava la domanda dell'appellante affermando la veridicità delle attestazioni contestate sul presupposto della ritenuta esistenza presso l'indirizzo di residenza di una cassetta postale con l'indicazione di due società, OC e IL VO, direttamente riconducibili a di cui la controparte aveva depositato le corrispondenti visure Persona_1 camerali.
2. Avverso tale decisione, con citazione notificata in data 25/1/2022 ed iscritta a ruolo il 4/2/22, proponeva appello lamentando la sussistenza di vizi procedurali Persona_1 Cont nell'acquisizione di prove decisive (inammissibilità di documenti depositati dall' oltre il termine ex art. 183 cpc) nonché l'erroneità della statuizione circa la riconducibilità della persona dell'appellante alle predette società; insisteva, previo accertamento dell'inesistenza di alcuna cassetta postale recante il suo nominativo, ovvero a lui concessa in uso temporaneo o permanente, per la declaratoria di falsità ideologica delle attestazioni dell'incaricato postale;
Cont 2.1 l' con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3/5/2022, in via preliminare chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito concludeva per il rigetto del gravame, in subordine per l'ammissione della prova testimoniale, con escussione del portalettere notificatore, disattesa in primo grado;
2.2 con ordinanza del 25/5/2022 il Collegio, rinviato l'esame dell'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c., accertata la carenza dei presupposti di filtrabilità di cui all'art. 348-bis (invocato dall'appellante con note per l'udienza tenutasi in pari data), rigettava la richiesta di prova testimoniale articolata dall'appellata in via subordinata e rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni;
la cancelleria ha fatto comunicazione della proposizione dell'impugnazione al PG, che non ha espresso parere;
2.3 all'udienza del 15/1/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, anche sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
4. Va disattesa la richiesta istruttoria di parte appellata e va confermata l'ordinanza della Corte del 25/5/2022 con la quale è stata rigettata l'istanza di escussione del “portalettere notificatore”. Sul punto, si condividono le motivazioni del Tribunale espresse nell'ordinanza del 19/3/2018 che ha correttamente ritenuto l'indicazione del teste generica e inidonea ai sensi dell'art. 244 c.p.c.. ;
Pag. 3 a 7 il Tribunale ha rilevato che “nel caso di specie, anche laddove voglia ammettersi che la specificità dell'indicazione del teste sia assolta dal rinvio per relationem alla qualità rivestita, in ogni caso residuerebbe incertezza circa la concreta e precisa individuazione della persona fisica, e ciò sia perché la qualità o funzione in questione non determinano una univoca corrispondenza con un solo soggetto (come, per converso, potrebbe essere tramite il riferimento alla qualità di “Sindaco p.t.” del Comune, ovvero al “Presidente del Consiglio di Amministrazione” di una società”, etc.), sia perché le attività notificatorie oggetto di specifica contestazione sono più d'una, sia perché i nominativi dei soggetti interessati non sono ricavabili da alcuna documentazione in atti, essendovi sugli avvisi di ricevimento contestati delle mere sigle che non consentono di risalire al sottoscrittore, né la parte ha dimostrato di essersi attivata al fine di individuarli”: ed invero, la qualifica di
“incaricato del servizio postale” non consente, nel caso di specie, l'identificazione certa del soggetto da escutere, tenuto conto della pluralità di notifiche contestate e dell'assenza di dati oggettivi negli atti che consentano di risalire all'identità del notificatore. Come chiarito da Cass. civ., n. 9150/2003 (vedi pure Cass. 26058/13), è ammissibile un'indicazione indiretta solo se idonea a garantire l'effettiva identificabilità della persona e il rispetto del contraddittorio, condizioni non ravvisabili nel caso in esame.
5. Con l'unico motivo di appello, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 152, 183, co. 6, e 153, co. 2, c.p.c. in relazione all'avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti depositati tardivamente dalla controparte. Si contesta, in particolare, che il Tribunale abbia fondato la propria decisione sulle visure camerali prodotte dall' in data 18/12/2020, ben oltre il termine perentorio per il deposito dei Controparte_1 documenti istruttori (scaduto il 5/6/2017). Tali atti dovevano essere dichiarati inammissibili, in assenza di istanza di rimessione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c. e dei relativi presupposti. Inoltre, la sentenza sarebbe viziata anche sotto il profilo motivazionale, per avere il giudice tratto, da tali documenti inutilizzabili il convincimento circa l'esistenza di un collegamento soggettivo tra l'appellante e le società OC e Immobiliare Volturno s.r.l.. Tale conclusione, secondo l'appellante, risulterebbe non solo fondata su atti irritualmente acquisiti, ma anche smentita dal loro stesso contenuto, in quanto le visure attesterebbero la cessazione, da tempo, di ogni carica o rapporto dell'appellante con le predette società; l'appellante ripropone sostanzialmente la ricostruzione fattuale e probatoria posta a fondamento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado;
insiste perché la Corte accerti, in base alla documentazione fotografica e alle prove testimoniali già versate in atti, secondo le quali i testi avrebbero dichiarato sia che l'appellante non ha mai avuto in uso alcuna delle cassette postali all'ingresso del fabbricato, sia che presso lo stabile di residenza, sito in Via Moro n. 35 a Cerro al Volturno, non era presente — né nel settembre 2015, né successivamente — alcuna cassetta postale recante il nominativo dell'appellante o comunque a lui riconducibile, sicché non si potrebbe che giungere a dichiarare la falsità delle attestazioni contestate.
7. Giova innanzitutto premettere che l'oggetto del presente giudizio è circoscritto all'accertamento della veridicità o falsità ideologica delle attestazioni rese, in quattro distinti avvisi di ricevimento, dall'incaricato del servizio postale circa l'immissione dell'avviso di giacenza (CAD) nella cassetta delle lettere del destinatario, ai sensi dell'art. 8 della L. 890/1982. Pertanto, restano estranee al thema decidendum tutte le questioni attinenti alla regolarità delle notificazioni degli atti presupposti (avvisi di accertamento tributario), così come ogni altro profilo sostanziale eventualmente dedotto dalle parti. Il giudice è chiamato esclusivamente a verificare se le dichiarazioni contenute nei suddetti avvisi — secondo cui l'agente postale avrebbe proceduto, in
Pag. 4 a 7 ciascuna occasione, all'immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale corrispondente all'indirizzo del destinatario — corrispondano o meno alla realtà dei fatti, configurando in ipotesi una falsità ideologica in atti pubblici.
A livello sistematico, va precisato che ciascun avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dall'agente notificatore postale nell'esercizio di pubbliche funzioni, assume natura di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., limitatamente ai fatti dichiarati come avvenuti in presenza o direttamente compiuti dallo stesso pubblico ufficiale. In particolare, l'attestazione dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza — ove risulti sottoscritta — costituisce dichiarazione assistita da fede privilegiata (cfr., ex multis Cass. civ. n. 30485/2021; Cass. civ. n. 22058/2019); tali attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, e possono essere disconosciute solo attraverso il relativo procedimento.
8. Ritiene la Corte che vada confermato il rigetto della querela seppur sulla scorta di motivazioni differenti da quelle enunciate dal giudice di primo grado.
8.1. In primo luogo, è fondata la questione di natura preliminare proposta dall'appellante con il primo motivo d'appello riguardante la inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti Cont depositati tardivamente dall' riguardanti le visure camerali delle società eventualmente riconducibili al . Pt_1
Dalla lettera della norma, come confermato a più riprese dalla Cassazione, la produzione documentale, a pena di decadenza, deve avvenire entro il deposito della seconda memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (Cass. n. 12614/2025, Cass. n. 15780/2018). Tale preclusione istruttoria non opera in alcune ipotesi tassative, come ad esempio i documenti formatisi successivamente, o comunque sopravvenuti, alla scadenza dei termini di deposito documentale.
Nel caso di specie, le visure camerali prodotte, trattandosi di documenti già esistenti e agevolmente acquisibili, dovevano essere depositate entro il termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., a pena di decadenza. Al contrario, esse risultano depositate dall'ADE solo in data 18/12/2020, in allegato alle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni, dunque ben oltre il termine stabilito dalla legge. In assenza di istanza di rimessione in termini e di una specifica autorizzazione giudiziale, tali documenti dovevano considerarsi inammissibili con conseguente preclusione al loro utilizzo a fondamento della decisione. Ciò vale anche per il giudizio di appello, nel quale non è consentito valutare o valorizzare documenti, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. che stabilisce un espresso divieto di produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, cosa non avvenuta nella fattispecie.
8.2. Pur ritenendo fondato il motivo di appello, e pur fondando l'accertamento del Collegio in ordine alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione esclusivamente sulle prove ritualmente acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ammesse e cristallizzate con ordinanza istruttoria del 30/11/2017, successivamente confermata con ordinanza del 19/3/2018, ritiene il Collegio di dover confermare il rigetto della domanda disposto dal Tribunale, con motivazione diversa, nei termini che seguono.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza o da lui compiuto. Solo un quadro probatorio chiaro, univoco e convincente può consentire al giudice di disattendere tale fede privilegiata. Se invece permangono
Pag. 5 a 7 dubbi, o le risultanze del processo non raggiungono una dimostrazione certa del mendacio, la querela va respinta. Non esiste, inoltre, nell'ordinamento alcun obbligo giuridico per le persone fisiche di indicare il proprio nominativo sulla cassetta postale o sul citofono dell'abitazione. L'assenza del nome, di per sé, non può costituire elemento sufficiente per ritenere il destinatario irreperibile (cfr Cass. n. 9798/2013 seppur in riferimento ad un caso parzialmente diverso in cui all'indirizzo di recapito c'era una sola cassetta priva del nome del destinatario).
Fermo restando il rilievo nella fattispecie dell'art. 8 co. 1 L. 890/1982 va rammentato che l'art. 9, co. 1 della stessa legge prevede che, in caso di destinatario sconosciuto o indirizzo inesistente, l'agente postale debba restituire il plico con indicazione del motivo del mancato recapito. Tale dicitura non può essere apposta automaticamente, ma solo all'esito di verifiche idonee ad accertare l'assenza di ogni riferimento tra l'indirizzo e il destinatario (Cass. n. 5818/2014). Tanto premesso, nella presente controversia, i plichi destinati al non sono stati restituiti per Pt_1
“destinatario sconosciuto”, bensì è stato annotato l'inserimento dei relativi avvisi nella cassetta postale. Tale scelta operativa lascia presumere che l'agente postale abbia riconosciuto una cassetta riferibile al destinatario nonostante l'assenza del nome. Invero, l'indirizzo di destinazione
– Via Aldo Moro n. 35, Cerro al Volturno – perfettamente coincidente con il domicilio fiscale del sig. , circostanza non contestata in giudizio. In tale contesto, è ragionevole presumere che Pt_1
l'agente abbia operato sulla base di elementi di riconoscibilità dell'utenza (es. utilizzo noto della cassetta intestata a società riconducibili al destinatario), come peraltro consueto nella prassi dei centri di piccole dimensioni.
8.3 Quanto alle prove offerte dalla parte attrice, si osserva quanto segue.
I testi e nel confermare la rispondenza all'effettivo stato dei Testimone_1 Tes_2 luoghi delle rappresentazioni fotografiche, hanno dichiarato che il sig. non ha mai avuto Pt_1 in uso alcuna delle cassette postali presenti all'ingresso dello stabile corrispondente all'indicato indirizzo di residenza. Il Collegio ritiene che tali dichiarazioni non siano idonee a scalfire la presunzione di veridicità dell'attestazione dell'agente postale. Secondo il prudente apprezzamento di questo giudice ex art. 116 c.p.c. non può ritenersi convincente la tesi secondo cui nessuna delle cassette postali presenti fosse riferibile all'odierno appellante, laddove risulta che l'incaricato postale abbia invece effettuato l'immissione dell'avviso in una di esse, evidentemente ritenendola riconducibile al . Pt_1
A sostegno di tale ricostruzione concorrono diversi elementi istruttori e logici;
i testimoni escussi sono stati indicati dalla stessa parte querelante sicché le loro dichiarazioni devono essere vagliate con particolare cautela in difetto di altri riscontri oggettivi esterni;
l'indirizzo di destinazione, peraltro, non è mai stato contestato ed è pacificamente coincidente con la residenza e con il domicilio fiscale del querelante;
né può ritenersi dimostrato che il successivo ritiro dei plichi presso l'ufficio postale sia avvenuto, come asserito, per puro caso, in occasione di una visita all'ufficio postale da parte del querelante per motivi diversi;
risulta comprovato che il destinatario delle raccomandate ha ritirato i pieghi depositati presso l'ufficio postale- fatto che presuppone verosimilmente la conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuto deposito per l'effettivo ricevimento del relativo avviso, mentre nessuna prova è stata del fatto che tale conoscenza sia avvenuta, per caso, su indicazione dell'impiegato postale, il quale non solo avrebbe riconosciuto l'attore, ma si sarebbe pure ricordato della giacenza dei pieghi depositati a lui indirizzati - fatto che appare quantomeno inverosimile).
Pag. 6 a 7 Parimenti inidonee appaiono le fotografie delle cassette postali allegate, presumibilmente scattate in epoca successiva ai fatti di causa, poiché non garantiscono che lo stato dei luoghi rappresentato corrispondesse a quello esistente al momento della notifica. Nel tempo intercorso potrebbero essersi verificate modifiche (es. sostituzioni e rimozione di etichette). In assenza di certezza sulla datazione e sull'immutabilità dei luoghi, il loro valore probatorio risulta debole. Inoltre, le immagini non escludono che l'agente postale abbia effettivamente immesso l'avviso in una cassetta riferibile al destinatario.
8.4 Alla luce delle argomentazioni che precedono, la querela di falso non può essere accolta, non avendo la parte attrice fornito una prova idonea a scalfire la veridicità delle attestazioni rese dall'incaricato postale.
9. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che ha visto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata (anche se con motivazione diversa - l'accoglimento parziale del motivo di appello non ha apportato alcun vantaggio concreto per l'appellante), va disposta la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 127/22, in ragione del valore (indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività prestata, applicando compensi compresi tra valori minimi e medi. A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' - Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 251/2021, pubblicata il 25/6/2021, resa dal Tribunale di Isernia nell'ambito del procedimento n. R.G. 1032/2016, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge.
3) dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 6/11/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 38/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 251/2021, pubblicata il 25/6/2021, resa dal Tribunale di Isernia in composizione collegiale nell'ambito del procedimento n. R.G. 1032/2016, avente ad oggetto: querela di falso,
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Stefano Cappellu, indirizzo di posta elettronica Email_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliata "ope legis" in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74
-appellata-
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/1/2025, tenuta con trattazione scritta:
l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
• accertare e dichiarare l'inammissibilità dei documenti depositati dall'
[...]
agli atti del giudizio di primo grado in data 18 dicembre 2020 poiché Controparte_1 prodotti oltre la scadenza dei termini perentori di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.; nel merito:
Pag. 1 a 7 • accertare e dichiarare la falsità ideologica dei seguenti atti, corrispondenti ad altrettante dichiarazioni rese dall'ufficiale postale nell'espletamento del servizio di notificazione degli atti giudiziari disciplinato dalla legge n. 890/1982: 1) l'attestazione “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile di indirizzo” risultante dall'avviso di ricevimento spedito in data 14 settembre 2015 con raccomandata a.r. n. 767019698539; 2) l'attestazione “immesso in cassetta 16-9-15” risultante dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 16 settembre 2015 con raccomandata a.r. n. 766729720326; 3) l'attestazione “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile di indirizzo” risultante dall'avviso di ricevimento spedito in data 14 settembre 2015 con raccomandata a.r. n. 767019698540; 4) l'attestazione “immesso in cassetta 16-9-15” risultante dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 16 settembre 2015 con raccomandata a.r. n. 766729720337. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi, per entrambi i gradi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” parte appellata, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta ha chiesto “il rigetto dell'avverso appello (inammissibile per la carenza delle condizioni formali ex art. 342 c.p.c.), con conferma della sentenza impugnata e rigetto della domanda introduttiva del primo grado del giudizio. In via del tutto subordinata e in caso di ritenuta necessità l' insiste nell'ammissione CP_1 della proposta prova testimoniale, con escussione del portalettere notificatore, evidenziandosi che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2019 l'Amm.ne ha ritualmente reiterato la richiesta di revocare l'ordinanza di non ammissione di quella stessa prova. Persevera pertanto, se reputato necessario, nelle altre istanze istruttorie già formulate in prime cure e riepilogate in comparsa di costituzione e risposta, in ogni caso chiedendo conferma dell'acquisibilità al giudizio della documentazione ex adverso contestata come tardiva, in quanto rilevante e indispensabile ai fini del decidere, comunque equivalente a fatto notorio esaminabile anche ex officio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20 settembre 2016, onveniva in giudizio Parte_1 Cont l' (d'ora in avanti proponendo querela Controparte_1 di falso per fare accertare e dichiarare la falsità ideologica di quattro specifiche attestazioni, rilasciate dall'ufficiale postale, apposte a margine degli avvisi di ricevimento riferiti ad altrettante raccomandate a.r. (due contenenti gli avvisi di accertamento dell'ADE spediti in data 14/9/15 e due contenenti le comunicazioni di avvenuto deposito (CAD) spediti il 16/9/15, emesse ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 890/1982), riportanti l'immissione dei plichi nella cassetta postale dell'indirizzo indicato.
A sostegno della querela deduceva di non aver mai ricevuto presso l'indirizzo della Pt_1 propria residenza – sita in Cerro al Volturno (IS), alla Via Aldo Moro, n. 35 – la notifica dei plichi contenenti gli avvisi di accertamento in argomento, entrambi spediti al medesimo indirizzo di Cerro al Volturno (IS), alla Via Aldo Moro, n. 35, affermando che alle date del 14 e del 16 settembre 2015, al predetto indirizzo, non esisteva alcuna cassetta postale recante il suo nominativo, ovvero a lui concessa in uso temporaneo o permanente.
1.1 Istruita la causa mediante l'audizione dei testimoni di parte attrice, acquisite le prove
Pag. 2 a 7 documentali, il Tribunale in composizione collegiale, con sentenza n. 251/21 pubblicata in data 25/6/21, rigettava la domanda dell'appellante affermando la veridicità delle attestazioni contestate sul presupposto della ritenuta esistenza presso l'indirizzo di residenza di una cassetta postale con l'indicazione di due società, OC e IL VO, direttamente riconducibili a di cui la controparte aveva depositato le corrispondenti visure Persona_1 camerali.
2. Avverso tale decisione, con citazione notificata in data 25/1/2022 ed iscritta a ruolo il 4/2/22, proponeva appello lamentando la sussistenza di vizi procedurali Persona_1 Cont nell'acquisizione di prove decisive (inammissibilità di documenti depositati dall' oltre il termine ex art. 183 cpc) nonché l'erroneità della statuizione circa la riconducibilità della persona dell'appellante alle predette società; insisteva, previo accertamento dell'inesistenza di alcuna cassetta postale recante il suo nominativo, ovvero a lui concessa in uso temporaneo o permanente, per la declaratoria di falsità ideologica delle attestazioni dell'incaricato postale;
Cont 2.1 l' con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3/5/2022, in via preliminare chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito concludeva per il rigetto del gravame, in subordine per l'ammissione della prova testimoniale, con escussione del portalettere notificatore, disattesa in primo grado;
2.2 con ordinanza del 25/5/2022 il Collegio, rinviato l'esame dell'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c., accertata la carenza dei presupposti di filtrabilità di cui all'art. 348-bis (invocato dall'appellante con note per l'udienza tenutasi in pari data), rigettava la richiesta di prova testimoniale articolata dall'appellata in via subordinata e rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni;
la cancelleria ha fatto comunicazione della proposizione dell'impugnazione al PG, che non ha espresso parere;
2.3 all'udienza del 15/1/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, anche sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
4. Va disattesa la richiesta istruttoria di parte appellata e va confermata l'ordinanza della Corte del 25/5/2022 con la quale è stata rigettata l'istanza di escussione del “portalettere notificatore”. Sul punto, si condividono le motivazioni del Tribunale espresse nell'ordinanza del 19/3/2018 che ha correttamente ritenuto l'indicazione del teste generica e inidonea ai sensi dell'art. 244 c.p.c.. ;
Pag. 3 a 7 il Tribunale ha rilevato che “nel caso di specie, anche laddove voglia ammettersi che la specificità dell'indicazione del teste sia assolta dal rinvio per relationem alla qualità rivestita, in ogni caso residuerebbe incertezza circa la concreta e precisa individuazione della persona fisica, e ciò sia perché la qualità o funzione in questione non determinano una univoca corrispondenza con un solo soggetto (come, per converso, potrebbe essere tramite il riferimento alla qualità di “Sindaco p.t.” del Comune, ovvero al “Presidente del Consiglio di Amministrazione” di una società”, etc.), sia perché le attività notificatorie oggetto di specifica contestazione sono più d'una, sia perché i nominativi dei soggetti interessati non sono ricavabili da alcuna documentazione in atti, essendovi sugli avvisi di ricevimento contestati delle mere sigle che non consentono di risalire al sottoscrittore, né la parte ha dimostrato di essersi attivata al fine di individuarli”: ed invero, la qualifica di
“incaricato del servizio postale” non consente, nel caso di specie, l'identificazione certa del soggetto da escutere, tenuto conto della pluralità di notifiche contestate e dell'assenza di dati oggettivi negli atti che consentano di risalire all'identità del notificatore. Come chiarito da Cass. civ., n. 9150/2003 (vedi pure Cass. 26058/13), è ammissibile un'indicazione indiretta solo se idonea a garantire l'effettiva identificabilità della persona e il rispetto del contraddittorio, condizioni non ravvisabili nel caso in esame.
5. Con l'unico motivo di appello, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 152, 183, co. 6, e 153, co. 2, c.p.c. in relazione all'avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti depositati tardivamente dalla controparte. Si contesta, in particolare, che il Tribunale abbia fondato la propria decisione sulle visure camerali prodotte dall' in data 18/12/2020, ben oltre il termine perentorio per il deposito dei Controparte_1 documenti istruttori (scaduto il 5/6/2017). Tali atti dovevano essere dichiarati inammissibili, in assenza di istanza di rimessione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c. e dei relativi presupposti. Inoltre, la sentenza sarebbe viziata anche sotto il profilo motivazionale, per avere il giudice tratto, da tali documenti inutilizzabili il convincimento circa l'esistenza di un collegamento soggettivo tra l'appellante e le società OC e Immobiliare Volturno s.r.l.. Tale conclusione, secondo l'appellante, risulterebbe non solo fondata su atti irritualmente acquisiti, ma anche smentita dal loro stesso contenuto, in quanto le visure attesterebbero la cessazione, da tempo, di ogni carica o rapporto dell'appellante con le predette società; l'appellante ripropone sostanzialmente la ricostruzione fattuale e probatoria posta a fondamento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado;
insiste perché la Corte accerti, in base alla documentazione fotografica e alle prove testimoniali già versate in atti, secondo le quali i testi avrebbero dichiarato sia che l'appellante non ha mai avuto in uso alcuna delle cassette postali all'ingresso del fabbricato, sia che presso lo stabile di residenza, sito in Via Moro n. 35 a Cerro al Volturno, non era presente — né nel settembre 2015, né successivamente — alcuna cassetta postale recante il nominativo dell'appellante o comunque a lui riconducibile, sicché non si potrebbe che giungere a dichiarare la falsità delle attestazioni contestate.
7. Giova innanzitutto premettere che l'oggetto del presente giudizio è circoscritto all'accertamento della veridicità o falsità ideologica delle attestazioni rese, in quattro distinti avvisi di ricevimento, dall'incaricato del servizio postale circa l'immissione dell'avviso di giacenza (CAD) nella cassetta delle lettere del destinatario, ai sensi dell'art. 8 della L. 890/1982. Pertanto, restano estranee al thema decidendum tutte le questioni attinenti alla regolarità delle notificazioni degli atti presupposti (avvisi di accertamento tributario), così come ogni altro profilo sostanziale eventualmente dedotto dalle parti. Il giudice è chiamato esclusivamente a verificare se le dichiarazioni contenute nei suddetti avvisi — secondo cui l'agente postale avrebbe proceduto, in
Pag. 4 a 7 ciascuna occasione, all'immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale corrispondente all'indirizzo del destinatario — corrispondano o meno alla realtà dei fatti, configurando in ipotesi una falsità ideologica in atti pubblici.
A livello sistematico, va precisato che ciascun avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dall'agente notificatore postale nell'esercizio di pubbliche funzioni, assume natura di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., limitatamente ai fatti dichiarati come avvenuti in presenza o direttamente compiuti dallo stesso pubblico ufficiale. In particolare, l'attestazione dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza — ove risulti sottoscritta — costituisce dichiarazione assistita da fede privilegiata (cfr., ex multis Cass. civ. n. 30485/2021; Cass. civ. n. 22058/2019); tali attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, e possono essere disconosciute solo attraverso il relativo procedimento.
8. Ritiene la Corte che vada confermato il rigetto della querela seppur sulla scorta di motivazioni differenti da quelle enunciate dal giudice di primo grado.
8.1. In primo luogo, è fondata la questione di natura preliminare proposta dall'appellante con il primo motivo d'appello riguardante la inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti Cont depositati tardivamente dall' riguardanti le visure camerali delle società eventualmente riconducibili al . Pt_1
Dalla lettera della norma, come confermato a più riprese dalla Cassazione, la produzione documentale, a pena di decadenza, deve avvenire entro il deposito della seconda memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (Cass. n. 12614/2025, Cass. n. 15780/2018). Tale preclusione istruttoria non opera in alcune ipotesi tassative, come ad esempio i documenti formatisi successivamente, o comunque sopravvenuti, alla scadenza dei termini di deposito documentale.
Nel caso di specie, le visure camerali prodotte, trattandosi di documenti già esistenti e agevolmente acquisibili, dovevano essere depositate entro il termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., a pena di decadenza. Al contrario, esse risultano depositate dall'ADE solo in data 18/12/2020, in allegato alle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni, dunque ben oltre il termine stabilito dalla legge. In assenza di istanza di rimessione in termini e di una specifica autorizzazione giudiziale, tali documenti dovevano considerarsi inammissibili con conseguente preclusione al loro utilizzo a fondamento della decisione. Ciò vale anche per il giudizio di appello, nel quale non è consentito valutare o valorizzare documenti, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. che stabilisce un espresso divieto di produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, cosa non avvenuta nella fattispecie.
8.2. Pur ritenendo fondato il motivo di appello, e pur fondando l'accertamento del Collegio in ordine alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione esclusivamente sulle prove ritualmente acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ammesse e cristallizzate con ordinanza istruttoria del 30/11/2017, successivamente confermata con ordinanza del 19/3/2018, ritiene il Collegio di dover confermare il rigetto della domanda disposto dal Tribunale, con motivazione diversa, nei termini che seguono.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza o da lui compiuto. Solo un quadro probatorio chiaro, univoco e convincente può consentire al giudice di disattendere tale fede privilegiata. Se invece permangono
Pag. 5 a 7 dubbi, o le risultanze del processo non raggiungono una dimostrazione certa del mendacio, la querela va respinta. Non esiste, inoltre, nell'ordinamento alcun obbligo giuridico per le persone fisiche di indicare il proprio nominativo sulla cassetta postale o sul citofono dell'abitazione. L'assenza del nome, di per sé, non può costituire elemento sufficiente per ritenere il destinatario irreperibile (cfr Cass. n. 9798/2013 seppur in riferimento ad un caso parzialmente diverso in cui all'indirizzo di recapito c'era una sola cassetta priva del nome del destinatario).
Fermo restando il rilievo nella fattispecie dell'art. 8 co. 1 L. 890/1982 va rammentato che l'art. 9, co. 1 della stessa legge prevede che, in caso di destinatario sconosciuto o indirizzo inesistente, l'agente postale debba restituire il plico con indicazione del motivo del mancato recapito. Tale dicitura non può essere apposta automaticamente, ma solo all'esito di verifiche idonee ad accertare l'assenza di ogni riferimento tra l'indirizzo e il destinatario (Cass. n. 5818/2014). Tanto premesso, nella presente controversia, i plichi destinati al non sono stati restituiti per Pt_1
“destinatario sconosciuto”, bensì è stato annotato l'inserimento dei relativi avvisi nella cassetta postale. Tale scelta operativa lascia presumere che l'agente postale abbia riconosciuto una cassetta riferibile al destinatario nonostante l'assenza del nome. Invero, l'indirizzo di destinazione
– Via Aldo Moro n. 35, Cerro al Volturno – perfettamente coincidente con il domicilio fiscale del sig. , circostanza non contestata in giudizio. In tale contesto, è ragionevole presumere che Pt_1
l'agente abbia operato sulla base di elementi di riconoscibilità dell'utenza (es. utilizzo noto della cassetta intestata a società riconducibili al destinatario), come peraltro consueto nella prassi dei centri di piccole dimensioni.
8.3 Quanto alle prove offerte dalla parte attrice, si osserva quanto segue.
I testi e nel confermare la rispondenza all'effettivo stato dei Testimone_1 Tes_2 luoghi delle rappresentazioni fotografiche, hanno dichiarato che il sig. non ha mai avuto Pt_1 in uso alcuna delle cassette postali presenti all'ingresso dello stabile corrispondente all'indicato indirizzo di residenza. Il Collegio ritiene che tali dichiarazioni non siano idonee a scalfire la presunzione di veridicità dell'attestazione dell'agente postale. Secondo il prudente apprezzamento di questo giudice ex art. 116 c.p.c. non può ritenersi convincente la tesi secondo cui nessuna delle cassette postali presenti fosse riferibile all'odierno appellante, laddove risulta che l'incaricato postale abbia invece effettuato l'immissione dell'avviso in una di esse, evidentemente ritenendola riconducibile al . Pt_1
A sostegno di tale ricostruzione concorrono diversi elementi istruttori e logici;
i testimoni escussi sono stati indicati dalla stessa parte querelante sicché le loro dichiarazioni devono essere vagliate con particolare cautela in difetto di altri riscontri oggettivi esterni;
l'indirizzo di destinazione, peraltro, non è mai stato contestato ed è pacificamente coincidente con la residenza e con il domicilio fiscale del querelante;
né può ritenersi dimostrato che il successivo ritiro dei plichi presso l'ufficio postale sia avvenuto, come asserito, per puro caso, in occasione di una visita all'ufficio postale da parte del querelante per motivi diversi;
risulta comprovato che il destinatario delle raccomandate ha ritirato i pieghi depositati presso l'ufficio postale- fatto che presuppone verosimilmente la conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuto deposito per l'effettivo ricevimento del relativo avviso, mentre nessuna prova è stata del fatto che tale conoscenza sia avvenuta, per caso, su indicazione dell'impiegato postale, il quale non solo avrebbe riconosciuto l'attore, ma si sarebbe pure ricordato della giacenza dei pieghi depositati a lui indirizzati - fatto che appare quantomeno inverosimile).
Pag. 6 a 7 Parimenti inidonee appaiono le fotografie delle cassette postali allegate, presumibilmente scattate in epoca successiva ai fatti di causa, poiché non garantiscono che lo stato dei luoghi rappresentato corrispondesse a quello esistente al momento della notifica. Nel tempo intercorso potrebbero essersi verificate modifiche (es. sostituzioni e rimozione di etichette). In assenza di certezza sulla datazione e sull'immutabilità dei luoghi, il loro valore probatorio risulta debole. Inoltre, le immagini non escludono che l'agente postale abbia effettivamente immesso l'avviso in una cassetta riferibile al destinatario.
8.4 Alla luce delle argomentazioni che precedono, la querela di falso non può essere accolta, non avendo la parte attrice fornito una prova idonea a scalfire la veridicità delle attestazioni rese dall'incaricato postale.
9. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che ha visto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata (anche se con motivazione diversa - l'accoglimento parziale del motivo di appello non ha apportato alcun vantaggio concreto per l'appellante), va disposta la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 127/22, in ragione del valore (indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività prestata, applicando compensi compresi tra valori minimi e medi. A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' - Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 251/2021, pubblicata il 25/6/2021, resa dal Tribunale di Isernia nell'ambito del procedimento n. R.G. 1032/2016, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge.
3) dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 6/11/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
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