CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Cecilia MARINO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela GIUNTA CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1317\2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Pettiti, PEC CP_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Email_1
via Principe Tommaso n. 20, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(CF e P.Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Mario Giolito (fax: - PEC: Controparte_4 P.IVA_3
) ed Emanuele Di Caro (fax: 0172.422582 - PEC: Email_2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bra Email_3
-Via Serra 1 A, giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI PRECISATE IL 29.05.25
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“ - riformare integralmente la impugnata sentenza, per i motivi indicati;
- in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento in cui è incorsa, dato Controparte_3 atto della legittimità della sospensione del pagamento effettuata dalla ai sensi dell'art. Controparte_1
1460 Cod. Civ., dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra e Controparte_1 Controparte_3
per fatto e colpa esclusivi di essa e pertanto dichiarare che nulla è dovuto a favore Controparte_3 della per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto, e mandare assolta la da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda avanzata in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento in cui la è incorsa, dato atto Controparte_3 della legittimità della sospensione del pagamento effettuata dalla ai sensi dell'art. Controparte_1
1460 Cod. Civ., ridurre il prezzo proporzionalmente ai vizi da cui i software lavorati da Controparte_3 sono risultati affetti, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di idonea C.T.U.; per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali patiti da quale conseguenza immediata e diretta dell'acclarato Controparte_1 inadempimento di nell'importo di € 1.555,50, o in quella diversa somma dovuta, Controparte_3 all'esito della espletata istruttoria;
- ordinare a la restituzione delle somme percepite in forza della provvisoria esecutorietà Controparte_3
della sentenza di I grado, come da conteggio allegato sub 32 e già onorato da (all. 33); CP_1
CP_
- con il favore delle spese di entrambi i gradi, 15% e C.P.A.
- in via istruttoria, licenziare C.T.U. che, sulla base degli atti e dei documenti, accerti se i programmi venduti da abbiano consentito ad la piena automatizzazione dei processi di CP_3 CP_1
lavorazione lamiera;
accerti, nel caso negativo, le cause dei lamentati malfunzionamenti e indichi, ove possibile, quali accorgimenti o soluzioni avrebbero potuto essere effettuati per ovviare alle problematiche denunciate”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
pagina 2 di 28 “Piaccia all'Ecc.ma Corte;
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Respingere l'appello proposto da e, conseguentemente, confermare integralmente la CP_1
sentenza del Tribunale di Asti n. 214/2023 del 31.3.2023.
Con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 62/2021 ritualmente notificato la conveniva dinanzi al Tribunale di Asti la al fine di ottenere la revoca del Controparte_1 Controparte_3
decreto ingiuntivo, previo accertamento del grave inadempimento in cui era incorsa la e Controparte_3 della legittimità della sospensione del pagamento effettuata dalla ai sensi dell'art. 1460 Controparte_1
c.c. e previa declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra e per Controparte_1 Controparte_3
fatto e colpa esclusivi di Controparte_3
In subordine, l'opponente chiedeva, previo accertamento del grave inadempimento della Controparte_3
e della legittimità della sospensione del pagamento effettuata da ex art. 1460 c.c., la Controparte_1
riduzione del prezzo proporzionalmente ai vizi da cui i software lavorati da erano affetti Controparte_3
e da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU e per l'effetto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale, parte opponente chiedeva la condanna della al Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento di Controparte_3 nell'importo di € 1.555,50 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
L'opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 214\2023 pubblicata il 31.03.23, il Tribunale rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la interponeva appello Controparte_1
avverso tale sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento della domanda respinta dal Tribunale.
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto del proposto atto di appello con conferma della sentenza impugnata.
pagina 3 di 28 Precisate le conclusioni all'udienza del 29.05.25, come da verbale di udienza in atti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
rilevando che parte opposta ha fornito prova documentale del proprio credito e che risulta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opposta. Ciò “sia che si inquadri la fattispecie oggetto di causa nella compravendita (art. 1495 c.c.) sia che la si inquadri nella disciplina dell'appalto (art. 1667 c.c.)”.
Il Tribunale in punto di onere della prova della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo, ha osservato che parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, fornendo prova documentale dell'esistenza del credito.
“Più nel dettaglio:
• con riferimento al credito portato dalla fattura n. 201800750 del 31/3/2018, l'opposta ha prodotto il doc. 19;
• con riferimento dal credito portato dalla fattura n. 201800901 del 11/5/2018, l'opposta ha prodotto i docc. 2, 3, 5 (sottoscritti anche dall'opponente) dai quali risulta l'esecuzione delle prestazioni riportate in fattura;
• con riferimento al credito portato dalla fattura n. 202000425 del 31/1/2020 l'opposta ha prodotto i docc. 12, 13, (sottoscritti anche dall'opponente) dai quali risulta l'accordo tra le parti e l'esecuzione delle prestazioni riportate in fattura;
con riferimento al credito portato dalla fattura n. 202000426 del 31/1/2020 l'opposta ha prodotto i docc. 15, 16, (sottoscritti anche dall'opponente) dai quali risulta l'accordo tra le parti e l'esecuzione delle prestazioni riportate in fattura”;
Il Tribunale ha, poi, ritenuto infondate le doglianze e le domande dell'opponente, osservando che
“risulta pacifico (cfr. capo 3 memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 opponente e ordinanza 19.03.2022) che il
Progetto EL è stato installato presso l'opponente a giugno 2014” e che “le prime doglianze dell'opponente documentate nel presente giudizio (cfr. doc. 2 opponente) risalgono al 2018”. Di conseguenza, ha ritenuto fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opposta, a pagina 4 di 28 prescindere dalla qualificazione della fattispecie oggetto di causa nella compravendita (art. 1495 c.c.) o nella disciplina dell'appalto (art. 1667 c.c.).
In questa prospettiva, il Tribunale ha osservato che “l'opponente nel corso degli anni e sino al 2020 ha continuato ad avvalersi dell'assistenza ed a sottoscrivere accordi con l'opposta (cfr. docc. 4, 8, 12,
15)” e che “tale condotta dell'opponente è evidentemente incompatibile con il preteso lamentato
(dall'opponente) inadempimento dell'opposta asseritamente risalente al 2014”.
Pertanto, richiamato il c.d. “criterio della ragione più liquida” il Tribunale ha rigettato l'opposizione e le domande formulate dall'opponente, confermando il decreto ingiuntivo.
Le ragioni dell'impugnazione proposta da possono così essere sintetizzate. Controparte_1
L'odierna appellante premette in fatto che, quale società che produce e commercia impianti per l'autolavaggio, nel giugno 2014 ha acquistato da il software denominato “Progetto EL” CP_3
che avrebbe dovuto consentire ad la piena integrazione tra le macchine da taglio ed il CP_1
magazzino ed il controllo automatico dei relativi processi.
Contr
in particolare, ha acquistato da , i programmi EL. . , CP_1 CP_3 CP_3 CP_7
. e .STOCKER. CP_3 CP_8 CP_3
Orbene, parte appellante deduce che il progetto avrebbe dovuto essere collaudato ed entrare in opera in sei mesi, sennonché, ancora nella prima metà del 2018, le promesse di erano ben distanti dal CP_3
realizzarsi, atteso che i sofware non riuscivano a rendere automatico il passaggio della lamiera tra il magazzino e la macchina da taglio. Parte appellante espone che, pertanto, a marzo del 2018 CP_3 ha proposto ad un'implementazione dei software che avrebbe risolto tali problematiche. CP_1
Tuttavia, il sistema seguitava a non funzionare.
Reiterate – nei mesi di marzo 2019, luglio 2019, settembre 2019, dicembre 2019, febbraio 2020 e marzo 2020 (docc. da 5 a 13, 17, 18, da 20 a 25 fasc. I grado) – furono, quindi, le segnalazioni di malfunzionamento dei software. Poiché, nonostante i ripetuti interventi dei tecnici di , i CP_3
problemi rimanevano insoluti, segnalava che non avrebbe pagato le fatture nelle more CP_1 emesse da per l'aggiornamento dei software e l'intervento dei suoi tecnici (doc. 15 fasc. I CP_3
grado).
per contro, addebitava a parte delle ore (nel numero di 15) che i propri addetti CP_1 CP_3
avevano dovuto dedicare ai tecnici di , ripetutamente intervenuti, senza esito, negli anni 2018, CP_3
pagina 5 di 28 2019 e 2020, ed emetteva la fattura 752 del 31.03.2020 (doc. 14 fasc. I grado), prima di rivolgersi ad altra software house per i programmi di automazione del taglio.
senza neppure riscontrare la comunicazione di del 26.05.2020 (docc. 15 e 16 Controparte_3 CP_1
fasc. I grado), nel mese di settembre 2020, adiva in via monitoria il Tribunale di Asti, lamentando il mancato pagamento delle 4 fatture che aveva emesso nel 2018 e nel 2020 per l'aggiornamento dei software e l'intervento dei suoi tecnici, per complessivi € 10.371,16; ricorso e decreto erano notificati ad in data 14.01.2021 (all. A fasc. I grado) che, in data 23.02.2021, interponeva opposizione CP_1
Le argomentazioni svolte dal Tribunale, in tesi di parte appellante, non sarebbero condivisibili per le seguenti ragioni.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'inadempimento allegato da risalga al 2014. CP_1
Sul punto, parte appellante osserva di essersi rifiutata di pagare le fatture del 2018 e del 2020, allegando il fatto che gli interventi – del 2018 e del 2020 – non avevano minimamente risolto i problemi che quel progetto continuava a registrare.
rileva che lo stesso Tribunale riconosce, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, che Controparte_1
le fatture azionate da ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto – emesse rispettivamente il CP_3
31.03.2018, il 11.05.2018, il 31.01.2020 e il 31.01.2020 – si riferiscono, tutte, al Progetto che CP_3
era stato acquistato da CP_1
In particolare, parte appellante deduce in relazione alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo che:
“A. la prima (201800750) ha ad oggetto il pacchetto EL Processing Premium, che “consente all'utente di accedere ai servizi di supporto tecnico e di ottenere gli aggiornamenti del software per un anno” (doc. 20 , qui prodotto sub doc. 27); CP_3
B. la seconda (201800901) ha ad oggetto upgrade 4.2.38 a .CUT ultima versione – CP_3 aggiornamento dell'intera suite prodotti EL (RPBRIDGE e VISIO compresi) a ultima versione supportata, oltre ai giorni di interventi tecnico (doc. 01 , qui prodotto sub 28); CP_3
C. la terza (202000425) ha ad oggetto “intervento tecnico 8 ore presso la sede cliente” (doc. 14
, qui prodotto sub 29); CP_3
D. la quarta (202000426) ha ad oggetto (intervento tecnico 8 ore presso la sede cliente” (doc. 17
, qui prodotto sub 30)”. CP_3 pagina 6 di 28 In tesi di parte appellante, il Tribunale sarebbe incorso in errore in quanto non è stato contestato che gli interventi siano stati eseguiti (tanto che i relativi rapporti di intervento sono stati sottoscritti anche da
, ma che quei ripetuti interventi ed aggiornamenti, effettuati nel 2018 e nel 2020, ed oggetto CP_1
di fatturazione prima e di ingiunzione poi, non avevano consentito di risolvere i problemi lamentati, tanto che il Progetto EL installato nel 2014 continuava a non funzionare.
In tesi di parte appellante, i ripetuti interventi di EL costituiscono riconoscimento espresso delle doglianze lamentate da CP_1
Secondo motivo di appello.
Parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2944, 1667 e 1495 c.c. osservando che l'impegno dell'appaltatore (o del venditore) ad eliminare i vizi denunziati dal committente (o dall'acquirente) costituisce riconoscimento degli stessi, ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente (o dell'acquirente) dai termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1667 c.c. (o dall'art. 1495 c.c.) e non deve accompagnarsi alla confessione della responsabilità, essendo sufficiente che sia ammessa la loro esistenza anche se l'appaltatore (o il venditore) neghi di doverne rispondere.
osserva che tanto l'appalto quanto la vendita individuano a carico dell'appaltatore, o CP_1 dell'alienante, obbligazioni di risultato, poiché sia il primo che il secondo devono realizzare l'opera o il servizio, o consegnare la cosa, che sia adatta alla sua destinazione (art. 1668, comma II, c.c.) o comunque idonea all'uso cui è destinata (art. 1490, comma I, c.c.).
I ripetuti interventi di avrebbero dovuto far propendere il Giudice di prime cure per la CP_3 conclusione opposta a quella raggiunta in sentenza, perché costituivano riconoscimento dell'esistenza dei vizi lamentati da nei cui confronti, pertanto, non avrebbe potuto essere dichiarato il CP_1
maturarsi di alcuna prescrizione.
Sul punto, parte appellante rileva che “se davvero il Progetto venduto ad nel 2014 non CP_1
avesse manifestato problemi, non vi sarebbe stata necessità alcuna di intervenire, ripetutamente, nel
2018 e nel 2020 per ovviare ai malfunzionamenti lamentati da ed è evidente che, almeno CP_1
fino al 2020, ha continuato a concedere fiducia a confidando nelle ripetute CP_1 CP_3 assicurazioni che, con questo o con quell'altro aggiornamento, i problemi lamentati sarebbero stati risolti (anche in considerazione dell'investimento iniziale e della difficoltà, pratica e logistica, di variare i programmi di funzionamento dei macchinari, con conseguente necessità di formazione degli addetti); nel 2020, esasperata dall'incapacità di di mettere a punto il prodotto, ha CP_3 CP_1 pagina 7 di 28 scelto altra software house, ma la prescrizione era stata sempre interrotta proprio dal riconoscimento di ”. CP_3
Terzo motivo di appello.
Parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1460, 1667 e
1668 c.c. laddove afferma che “all'esito del presente giudizio l'opposta ha fornito prova documentale del proprio credito”. ribadisce di non aver mai contestato l'effettuazione degli interventi di CP_1
cui ha richiesto il pagamento, bensì la loro efficacia, posto che ancora nel 2020, pur dopo CP_3
quegli interventi, il Progetto EL ancora non funzionava.
In diritto, parte appellante osserva che se il contratto di appalto (o di vendita) importa a carico dell'appaltatore (o del venditore) l'adempimento di un'obbligazione di risultato, il committente (o l'acquirente) può paralizzare la pretesa dell'appaltatore (o del venditore) opponendo le difformità o i vizi dell'opera in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum. Con la conseguenza che l'appaltatore (o il venditore), che agiscono in giudizio per il pagamento del corrispettivo, hanno l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione dell'opera o del servizio (o la consegna della cosa) ma, quando il committente (o l'acquirente) sollevi eccezione di inadempimento – come nel caso in esame – hanno anche l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto alla loro obbligazione, conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. Ciò può avvenire anche quando la domanda di garanzia è prescritta.
In tesi di parte appellante, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da CP_1 CP_3
avrebbe dovuto fornire la prova del proprio esatto adempimento in relazione agli aggiornamenti ed agli interventi di cui aveva chiesto il pagamento, ed il Tribunale ha errato nel ritenere che avesse CP_3
assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione delle fatture e dei rapporti degli interventi sottoscritti da CP_1
Così articolati i motivi di gravame, auspica che, riformata la sentenza in punto di Controparte_1 eccezione di prescrizione, la Corte d'Appello accerti e verifichi l'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti su ed, all'esito, accolga le domande spiegate da Controparte_3 Controparte_1
In questa prospettiva, parte appellante ribadisce che è documentale che ancora a novembre 2018 il progetto che aveva venduto ad nel 2014 non fosse pienamente operativo, tanto che CP_3 CP_1
le problematiche di cui alla corrispondenza in atti (docc. 5 – 13, 17, 18, 20 – 25 fasc. I grado) riguardavano gli stessi macchinari presenti in già nel 2014. In tal senso, l'appellante osserva CP_1
che la sostituzione della macchina da taglio Trumpf – che parte appellata, in primo grado, ha provato ad pagina 8 di 28 individuare quale causa dei problemi lamentati da – era avvenuta solo alla fine dell'anno CP_1
2019, per cui non sarebbe rilevante nel caso di specie.
Parte appellante ribadisce che gli interventi del 2018, di cui ha chiesto il pagamento in via CP_3
monitoria (fatture 201800750 e 201800901), erano stati proposti da per risolvere i problemi di CP_3
interfaccia tra la macchina da taglio ed il magazzino CP_9
Parte appellante deduce che le relative prestazioni non sono state regolarmente eseguite, perché ancora a novembre 2018 lamentava il mancato funzionamento del programma di gestione del CP_1
magazzino.
L'appellante osserva che le quattro fatture, per la complessiva somma di € 10.371,16 ed oggetto del decreto ingiuntivo, si riferiscono, tutte, al c.d. Progetto EL, che avrebbe dovuto consentirle la piena integrazione, in automatico, tra magazzino e macchine da taglio.
Orbene, deduce che, per come documentato, il progetto era iniziato nel giugno 2014 (doc. 1, CP_1
pag. 3) ed avrebbe dovuto essere terminato nei successivi sei mesi (ivi), e che ancora nel 2018 – cioè quattro anni dopo – non era riuscita a concretizzare il progetto. CP_3
In tesi di parte appellante, il negozio concluso tra le parti è da inquadrare nell'ambito dello schema del contratto di appalto avente ad oggetto un servizio appositamente progettato e realizzato per il singolo committente. L'appellante, sul punto, ribadisce che il 03.6.2014 ha acquistato il Progetto CP_1
EL il quale non è mai stato appieno realizzato, tanto da dover essere continuamente implementato ed aggiornato. L'istruttoria svolta in primo grado (in specie gli esiti della prova orale e le comunicazioni intercorse tra e documentate in atti) avrebbero confermato le CP_1 CP_3 doglianze dell'appellante.
L'appellante, pertanto, afferma che non avendo controparte dimostrato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni – che erano quelle di consegnare un prodotto funzionante – deve trovare accoglimento la già sollevata eccezione di inadempimento. Con la conseguenza che non ha CP_3 diritto ad essere pagata per gli interventi e per gli aggiornamenti, che hanno costituito l'oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto riguarda la sostituzione della macchina da taglio Trumpf, ribadisce di aver CP_1
acquistato, nel 2014, un progetto che ancora nel 2018 non funzionava correttamente tanto da costringerla a ripetute sospensioni nelle lavorazioni.
pagina 9 di 28 La macchina da taglio Trumpf è stata introdotta in Aquarama, in sostituzione della precedente, nel mese di dicembre 2019 (doc. 19 fasc. I grado), per cui non può affermarsi che le problematiche pendenti nel
2018 sono imputabili ad un macchinario sostituito solo due anni dopo.
Inoltre, poiché il Progetto EL non ha funzionato neppure con la nuova macchina da taglio
Trumpf, afferma di non essere tenuta a pagare nemmeno le fatture relative agli interventi del CP_1
gennaio 2020.
Parte appellante contesta che, in oltre sei anni, non ha saputo fornire un prodotto funzionante CP_3
e che del tutto legittimamente ha opposto l'eccezione di inadempimento per paralizzare la CP_1
richiesta di pagamento.
L'appellante osserva che se “ nel 2014 si è assunta il compito di far funzionare, con il proprio CP_3 software, una macchina TRUMPF e farla dialogare con il magazzino automatico AS9”, detto compito non è stato mai completamente assolto, per cui la richiesta di pagamento avanzata da CP_3
in via monitoria non può trovare accoglimento.
Stante l'acclarato inadempimento di , parte appellante reitera, anche nella presente sede dì CP_3
appello, previa riforma della sentenza impugnata, la domanda di risoluzione del rapporto, atteso che le difformità e i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, giusta la previsione dell'art. 1668 c.c., comma 2, unitamente alla richiesta di ammissione di C.T.U., per approfondire tecnicamente le ragioni del mancato funzionamento del c.d. Progetto EL.
In via subordinata, qualora la Corte rilevi che l'opera prestata da ha conservato una qualche CP_3 minima utilità per l'appellante reitera la domanda di riduzione del prezzo preteso CP_1 dall'appellata, atteso che gli interventi e gli aggiornamenti per la cui esecuzione è richiesto il pagamento si sono rivelati inefficaci ed inutili.
nella presente sede di appello, insiste anche nell'accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale già spiegata in primo grado, in quanto ogni volta che i tecnici di si sono CP_3
recati in i propri dipendenti (nella specie il signor ) hanno dovuto prestare CP_1 Tes_1
supporto ai tecnici medesimi.
A marzo 2020, ha, perciò, quantificato parte delle ore dedicate dal proprio personale ai CP_1
tecnici e le ha trasfuse nella fattura di cui al documento sub 14 allegato in primo grado. CP_3
L'appellata con la comparsa di costituzione in appello, contesta le domande ed Controparte_3 argomentazioni di parte appellante ed, eccepisce, in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di pagina 10 di 28 citazione in appello in quanto non consentirebbe di individuare in modo chiaro, sintetico e specifico, per come prescritto dal novellato art. 342 c.p.c., quale sia il capo della sentenza di primo grado che viene impugnato. L'atto di appello per come formulato mirerebbe ad una revisione in toto della lite, mediante la riproposizione di tutti gli argomenti trattati dinanzi al Tribunale di Asti.
Nel merito, parte appellata premette, in fatto, che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato presentato da sulla base di quattro fatture la prima delle quali relativa a un contratto di assistenza Controparte_3 risalente al 2014 e tacitamente rinnovatosi di anno in anno, rispetto al quale l'unica difesa opposta da era stata l'asserita mancata ricezione della fattura dell'anno 2017. CP_1
Le rimanenti tre fatture erano riferite a interventi effettuati da personale di presso la sede CP_3 dell'opponente e a un'ulteriore annualità del contratto di assistenza.
Rispetto a queste ultime fatture, la difesa di aveva sostenuto in causa di avere CP_1 legittimamente “sospeso” il pagamento, in ragione di asserita inadempienza di , riferita CP_3
non a quegli specifici rapporti contrattuali bensì alla fornitura iniziale risalente al 2014 che veniva peraltro inquadrata come “appalto”.
In primo grado, la società opposta aveva contestato che il contratto potesse essere così qualificato e che essa fosse inadempiente e che il mancato pagamento delle fatture oggetto del decreto fosse riconducibile a quel risalente rapporto. Parte opposta aveva, inoltre, eccepito la decadenza dell'opponente dall'azione di vizi e che la stessa era incorsa nella relativa prescrizione.
In tesi di parte appellata, la sentenza impugnata è meritevole di conferma.
Con specifico riguardo al primo motivo di appello, osserva che la scelta del Tribunale di Controparte_3
utilizzare come argomento più liquido quello della prescrizione è indenne da censure.
Infatti, con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le doglianze di facessero riferimento a inadempimenti da parte di risalenti al CP_1 CP_3
2014. Tuttavia, questa è l'argomentazione ed allegazione che è stata dedotto dalla difesa dell'opponente in tutti i suoi atti del giudizio di primo grado.
Con la conseguenza che non è possibile censurare il ragionamento effettuato dal Giudice di primo grado, allorchè si è riferito a quel rapporto contrattuale originario per applicare l'istituto della prescrizione. Peraltro, evidenzia che, negli atti di parte appellante, il riferimento alla Controparte_3
fornitura asseritamente inadempiuta del 2014 si accompagna sempre alla richiesta di leggere in modo
“unitario” i rapporti intercorsi tra le due società. pagina 11 di 28 osserva che, avendo riguardo alle deduzioni ed argomentazioni dell'appellante, la Controparte_3 fornitura iniziale farebbe tutt'uno con i plurimi contratti sottoscritti in seguito, addirittura quelli di assistenza e quelli connessi alla sostituzione della macchina operatrice TRUMPF.
L'appellata, avuto riguardo alle difese ed allegazioni di osserva che quest'ultima, con il CP_1 primo motivo di appello, non ha tanto inteso criticare l'applicazione della prescrizione quanto piuttosto la decisione ad essa sottesa, vale a dire il fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto che i contratti successivi, relativi a interventi, installazioni di nuove release, adeguamenti al nuovo macchinario
TRUMPF, ecc. non erano altro che “tentativi” non riusciti di , di porre rimedio CP_3 all'originaria inadempienza.
Parte appellata eccepisce che tutti gli interventi eseguiti da sono stati preceduti da offerte CP_3
contrattuali che risultano documentalmente accettate per iscritto da parte della cliente, e la sottoscrizione di questi documenti, prodotti in causa, non è stata disconosciuta dall'opponente.
osserva che, dopo la fornitura iniziale del 2014, vi furono plurimi contratti relativi a Controparte_3
interventi via via richiesti da e che tutto ciò appartiene alla normalità di un qualsiasi CP_1
rapporto tra fornitore e cliente destinato a protrarsi nel tempo, tanto più quando ha ad oggetto programmi per computer (prodotto che è soggetto a rapidissima evoluzione).
L'appellata eccepisce che, per anni le parti hanno negoziato nuove prestazioni, le quali sono state eseguite da e pagate da fino a quelle oggetto di decreto ingiuntivo, sulle CP_3 CP_1
quali si è consumata la rottura della relazione commerciale tra le due società. Queste ultime prestazioni hanno riguardato l'assistenza (quella telefonica senza limiti, oppure quella in loco a condizioni scontate), alcuni specifici interventi su taluni moduli del programma e l'installazione di una nuova release, frutto della normale e continua evoluzione del prodotto informatico (la fattura precisa che si tratta di “upgrade 4.2.38 a ultima versione”). Persona_1
In particolare, parte appellata eccepisce che l'onere di provare che la volontà delle parti era nel senso di rimediare ad asserite inadempienze iniziali era in capo alla società odierna appellante che, tuttavia, non ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello - mediante il quale si duole che il CP_1
Tribunale non abbia accolto la tesi difensiva secondo cui la denuncia del vizio sarebbe stata superflua e anche la prescrizione sarebbe stata interrotta - parte appellata osserva che il presupposto logico- giuridico della difesa di controparte è che i contratti oggetto di procedura monitoria siano da considerare in uno con la fornitura originaria (argomentazione ut supra contestata dalla Controparte_3 pagina 12 di 28 e che gli interventi da parte di sui programmi informatici abbiano integrato CP_3
riconoscimento del diritto di CP_1
Parte appellata eccepisce che l'affermazione effettuata dall'appellante secondo cui vi erano dei vizi, difetti o che i programmi non erano idonei all'uso cui erano destinati, è rimasta del tutto indimostrata.
Parimenti, è rimasta del tutto indimostrata l'affermazione di parte appellante secondo cui gli interventi da parte di corrispondessero ad altrettanti tentativi di far funzionare i programmi forniti CP_3
(e che, in tesi di parte appellante non avevano funzionato correttamente sin dall'inizio).
osserva che nel corso del giudizio, semmai, è emerso il contrario, e cioè che la fornitrice Controparte_3
è intervenuta ogni volta in forza di contratti stipulati ad hoc con la propria cliente, che tali interventi sono stati efficaci, e che sono stati regolarmente pagati, quantomeno fino a quelli ultimi oggetto di causa.
osserva che l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c. discende dall'impegno del Controparte_3 venditore di eliminare i vizi (e lo stesso è a dirsi a proposito dell'appaltatore) e questo impegno va rigorosamente dimostrato, perché solo a questa condizione la parte che ha ricevuto il bene asseritamente viziato si sottrae alle condizioni per l'esercizio dell'azione di garanzia. Inoltre, osserva l'odierna appellata che l'effetto interruttivo in esame non va confuso con la novazione dell'obbligazione del fornitore, tale da trasformare l'azione di garanzia in altra soggetta al termine di prescrizione ordinaria.
Per quanto riguarda il terzo motivo di appello anch'esso, osserva parte appellata, non è meritevole di accoglimento. Sul punto, osserva che non ci sono contestazioni da parte di Controparte_3 riguardo l'esecuzione delle prestazioni, ma solo riguardo alla loro efficacia. CP_1
Sennonchè, osserva che le prestazioni dalla medesima effettuate sono state provate Controparte_3
anche riguardo alla loro efficacia. Ciò in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, si è chiarito che: (i.) la contestazione di è sostanzialmente riferita al mancato funzionamento del CP_1
programma SYNC (cfr. prima memoria opponente); (ii.) tale programma inerisce allo scambio di dati tra la macchina per taglio lamiera TRUMPF e il magazzino automatico AS (ibidem) e (iii.) la ragione di fondo di tutto il contenzioso va ricercata nella pretesa dell'opponente di ricevere gratuitamente le personalizzazioni del programma SYNC tali da renderlo funzionante con una nuova macchina TRUMPF che aveva sostituito quella originaria.
Parte appellata eccepisce che la problematica relativa al programma SYNC nulla ha a che vedere con i rapporti azionati in via monitoria da . Infatti, la fattura n. 201800750 del 31/3/2018 (di CP_3 pagina 13 di 28 euro 3.660,00) si riferisce al contratto di assistenza, tacitamente rinnovabile, sottoscritto da in data 8 giugno 2014, che è stato prodotto con la comparsa di costituzione e risposta da CP_1
come documento n. 19. La (doppia) firma del sig. in calce al contratto CP_3 CP_2
non è stata disconosciuta. Dal documento risulta che si impegna a fornire assistenza da CP_3
remoto, via telefono e internet, alla cliente nonché a praticare uno sconto del 10% rispetto al prezzo di listino degli interventi tecnici in loco. Il corrispettivo pattuito è pari ad euro 3.500,00/anno ed è stato consensualmente ridotto, per l'anno 2017, ad euro 3.000,00/anno. Conseguentemente, il 31 marzo 2018
è stata emessa la fattura che compare come documento 1) nelle produzioni allegate al ricorso monitorio e che è stata annotata nel registro IVA vendite, parimenti prodotto per estratto come documento 7).
Entrambi i documenti sono stati prodotti anche nel giudizio di opposizione ai numeri 20) e 21).
A seguito del mancato pagamento, la fattura in questione è stata oggetto - unitamente ad altre -della diffida che è stata inviata il 13 maggio 2020 ad (doc. 5 delle produzioni del fascicolo CP_1 monitorio, ora doc. 22). L'unica difesa di su questa fattura ha riguardato la mancata CP_1
ricezione del documento fiscale: circostanza che non è stata provata da controparte e che, in ogni caso, non sarebbe tale da paralizzare la pretesa di pagamento da parte di , la quale si fonda su CP_3
un contratto la cui esistenza è pacifica.
Inoltre, parte appellata osserva che la fattura n. 201800901 (doc. 1 delle produzioni del giudizio di opposizione), di poco successiva, fa anch'essa riferimento al contratto di assistenza (in questo caso, anzi, si evince dal documento che, per ragioni commerciali di tutto favore nei confronti di CP_10
aveva procrastinato la durata del contratto al 4 maggio 2019). Dalla fattura in questione, CP_3
si ha conferma che aveva goduto degli sconti previsti nel caso di interventi tecnici CP_1 presso l'azienda e, soprattutto, aveva ottenuto che “l'aggiornamento dell'intera suite dei prodotti
LIBELLULA (RPBRIDGE e VISIO 9 compresi) a ultima versione supportata” avvenisse senza valorizzazione alcuna (a fronte di un prezzo di listino di euro 4.800,00).
Orbene, parte appellata riguardo a questa fattura, rileva che non ha dimostrato CP_1
l'esistenza di problemi di efficacia delle prestazioni cui era tenuta in virtù del contratto Controparte_3
di assistenza. Ne consegue, osserva parte appellata, che il credito di cui alla suddetta fattura è da ritenersi pacifico.
Per quanto riguarda la fattura n. 201800901 del 11/5/2018 (di euro 9.996,56 di cui ancora da saldare euro 4.998,28), parte appellata osserva che essa è stata prodotta con il numero 2) nel fascicolo monitorio e, nel giudizio di opposizione, con il numero 1) e che il suddetto documento fiscale evidenzia pagina 14 di 28 quattro distinte prestazioni: (a) la fornitura del modulo SQL la cui utilizzazione avrebbe consentito la migrazione degli archivi dal database ACCESS;
(b) l'aggiornamento gratuito della suite di prodotti
LIBELLULA, in forza del contratto di assistenza in essere;
(c) gli interventi tecnici per installare il modulo SQL e per aggiornare i prodotti LIBELLULA;
(d) il contratto di assistenza dell'anno 2018, prolungato sino al 4 maggio 2019.
Parte appellata osserva, inoltre, che sono stati prodotti in causa (doc. 2 e 3) i rapporti tecnici, rispettivamente aventi data 12-13 aprile 2018 e 2-3-4 maggio 2018. Dal primo dei quali risulta che era stata “effettuata la migrazione da database ACCESS a SQL sulla postazione di NL ], Tes_1 sul PC muletto e sul PC a bordo macchina” e che le prove di funzionamento erano state effettuate “con esito positivo”. Dal secondo risulta che ulteriori attività di configurazione del modulo erano CP_8 state ostacolate dal fatto che “il 10 server2665 non ha i permessi per accedere al PC03943”. Il problema dipendeva, pertanto, dalla configurazione della rete (non di competenza di ). In CP_3 ogni caso, osserva l'appellata, che il problema risultava risolto il 19 ottobre 2019, come da rapporto di intervento in pari data prodotto come documento n. 5.
evidenzia, pertanto, che tutte le prestazioni elencate in fattura risultano eseguite, e che la Controparte_3 fattura non riguarda la problematica del modulo SYNC che l'opponente aveva riconosciuto essere il casus belli del presente contenzioso. Parte appellata evidenzia che di questa fattura ha CP_1 pagato solo il 50% del relativo importo “subordinando il versamento del saldo alla verifica dell'effettivo funzionamento degli applicativi e della risoluzione dei problemi” (pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione). Questi asseriti problemi – tutti diversi da quelli legati al modulo SYNC e provocati da un errato utilizzo del software – erano stati elencati dall'opponente in primo grado nell'atto di opposizione e su ciascuno di essi ha preso posizione, provandone Controparte_3
documentalmente la risoluzione (cfr. paragrafi da 11 a 16 della comparsa di risposta in primo grado).
Anche in questo caso, risulta documentalmente che non ci sono stati problemi di efficacia degli interventi effettuati tempo per tempo dalla società appellata: né quelli che hanno preceduto l'emissione della fattura (e usati come pretesto per non saldarne l'importo), né quelli indicati nella fattura, stante la sottoscrizione dei cd. rapportini d'intervento che attestano l'efficacia degli interventi.
Per quanto riguarda la fattura n. 202000425 del 31/1/2020 (di euro 1.007,11) parte appellata osserva che tale fattura è stata prodotta con il numero 3) nel fascicolo monitorio e nel giudizio di opposizione con il numero 14) e che in causa è stato anche prodotto il contratto sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente (doc. 12) e il rapporto di intervento sottoscritto dai due tecnici ( Persona_2 di e di – doc. 13). CP_3 Persona_3 CP_1
pagina 15 di 28 Da quest'ultimo documento si evince che: (a) l'intervento era stato sollecitato da con CP_1
riferimento a problematiche di funzionamento del modulo STOCKER in fase di schedulazione;
(b) nel corso dell'intervento erano state individuate le cause del malfunzionamento;
(c) era stata testata la schedulazione “con esito positivo”; (d) era rimasto “da esaminare” un problema inerente al protocollo
RCI della macchina;
(e) non era stato possibile concludere l'intervento nelle otto ore programmate per il giorno 28 gennaio 2020, “in quanto in alcuni momenti la macchina non è stata a nostra disposizione per necessità produttive del cliente”.
eccepisce, pertanto, che l'intervento era stato efficace su tutto, tranne riguardo al Controparte_3
protocollo RCI della macchina, ma per ragioni che non dipendevano da chi aveva effettuato la prestazione.
Per quanto riguarda la fattura n. 202000426 del 31/1/2020 (di euro 705,77) essa è stata prodotta con il numero 4) nel fascicolo monitorio e nel giudizio di opposizione con il numero 17). In causa è stato anche prodotto il contratto sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente (doc. 15) e il rapporto di intervento 30 gennaio 2020 sottoscritto dai due tecnici ( di e Persona_2 CP_3
di –doc. 16). Il complesso di questi documenti si riferiva alla Persona_3 CP_1 prosecuzione dell'intervento avvenuto due giorni prima, finalizzato alla risoluzione anche dell'ultimo problema di schedulazione che era rimasto aperto. Dal rapporto (sottoscritto anche dal tecnico di risulta: “È stata testata più volte la schedulazione anche utilizzando lavori di effettiva CP_1
produzione, tutti i test sono conclusi con esito positivo. È stata verificata anche la situazione in cui la macchina interrompe il taglio andando in allarme. In questo caso la ripresa della schedulazione è avvenuta in maniera corretta e la coda di lavorazioni è stata portata a termine.” Anche in tal caso si è trattato di un intervento pienamente efficace, comprovato dal rapportino sottoscritto dal personale di
CP_1
Parte appellata, pertanto, dopo aver ripercorso in dettaglio gli elementi di prova documentale prodotti in primo grado, osserva come del tutto correttamente il Tribunale di Asti abbia affermato che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è stato provato documentalmente, anche con riferimento all'efficacia degli interventi eseguiti da . CP_3
Parte appellata, in ogni caso, ribadisce che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo non hanno riguardato in alcun modo il programma SYNC.
Nel passare ad esaminare l'argomento in punto di diritto che l'appellante ha proposto con il secondo motivo di appello, parte appellata, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta da pagina 16 di 28 eccepisce di aver ampiamente provato di avere adempiuto. Le prestazioni, infatti, sono CP_1
state eseguite – per come riconosciuto anche dall'appellante – e sono state efficaci.
Parte appellata osserva che, nel caso di specie, ove si dovesse ritenere che la concessione di una licenza d'uso del software prodotto da si inquadri nell'ambito del contratto di appalto (come CP_3 sostenuto dall'appellante), è incontestabile che l'opera è stata accettata da non CP_1 foss'altro perché la fornitura del 2014 è stata integralmente pagata. In ogni caso – sia che si tratti di compravendita o di appalto – l'azione di rientra nell'ambito delle azioni edilizie per le CP_1
quali vale il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2019 n. 11748 secondo cui in tema di garanzia per i vizi della cosa vendita grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. l'onere di provare l'esistenza dei vizi, non trovando applicazione la regola del riparto degli oneri probatori stabilita per il caso di inesatto adempimento dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001.
Ne deriva, in tesi di parte appellata, che neppure il terzo motivo di appello può essere accolto e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Parte appellata ripropone in ogni caso tutte le difese non accolte o assorbite nella sentenza a norma ì dell'art. 346 c.p.c.
In particolare, viene riproposta l'eccezione di decadenza per non avere denunciato gli CP_1 asseriti vizi del programma. A tal fine, parte appellata richiama quanto disposto dall'art. 7 comma 2 delle Condizioni generali: “Il Cliente è tenuto a denunciare a per iscritto e in modo CP_3
specifico, entro otto giorni dalla scoperta, eventuali vizi e/o mancanza di qualità del software. Il requisito di specificità della denuncia si intenderà soddisfatto solo se e in quanto il Cliente metta in condizione LIBELLULA di identificare quantomeno la funzionalità del software che si assume difettosa
o manchevole” (doc. 23 delle produzioni della convenuta/appellata).
Parte appellata eccepisce che non ha fatto corretta applicazione del principio CP_1
inadimplenti non est adimplendum per una pluralità di motivi che di seguito si riportano: (1) difetta il requisito della corrispettività richiesta dal codice, il quale postula che l'eccezione di inadempimento si riferisca allo stesso contratto o, nel caso di più contratti, che la comune volontà delle parti faccia emergere l'esistenza di un'interdipendenza “atta a rendere sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio“ (Cass. n. 19556 del 2003); anzi, la volontà espressa da è nel senso che CP_3
ciascun singolo intervento presso il cliente è preceduto dalla sottoscrizione di un contratto ad hoc, a riprova che la volontà della fornitrice è nel senso di evitare alla radice che si possa equivocare sulla pagina 17 di 28 natura distinta di ciascuna obbligazione. Sul punto, parte appellata richiama quanto stabilito nelle
Condizioni generali all'art. 3, comma 4, secondo cui: “Il Cliente non potrà, per nessun motivo, sospendere i pagamenti e/o compensare il proprio debito allegando qualsivoglia inadempienza da parte di ”; (2) difetta l'ulteriore requisito della buona fede, essendo emerso in causa che il CP_3
mancato pagamento delle quattro fatture serviva a costringere a cedere alle richieste di CP_3
e ad eseguire gratuitamente una prestazione cui non era affatto tenuta, ossia adeguare il CP_1
software fornito nel 2014 alle diverse specifiche della nuova macchina TRUMPF acquistata nel frattempo dalla cliente.
contesta che l'obbligazione assunta da non è mai di risultato. Infatti, le CP_3 CP_3
Condizioni generali all'art. 2 comma 1 prevedono che “Il software viene scelto dal Cliente sulla base delle proprie esigenze produttive e delle caratteristiche dell'hardware e delle macchine che egli utilizza
e/o prevede di utilizzare. non assume alcuna responsabilità in merito all'adeguatezza di CP_3 tale scelta (…)”. Ad ogni buon conto, parte appellata richiama la pronuncia delle Sezioni Unite del 28 luglio 2005, n. 15781, che ha sostanzialmente depotenziato la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Il mancato raggiungimento del risultato non determinerebbe inadempimento, ma, tutt'al più, potrebbe costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione. Danno che non è stato neppure allegato da CP_1
Nel caso in cui si ponga un problema di interpretazione del contratto, parte appellata osserva che occorre avere riguardo al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla sua conclusione
(art. 1362, secondo comma, c.c.), alla luce del quale risulta del tutto inverosimile che la società appellante che aspirava al risultato di integrare magazzino e taglio lamiera entro sei mesi dall'acquisto del software, obiettivo che quattro anni dopo a suo dire non sarebbe stato raggiunto, non abbia inviato alcuna diffida ad adempiere o anche solo una comunicazione di messa in mora. Parte appellata eccepisce che in corso di causa è emerso che aveva preteso di ottenere gratuitamente CP_1
dalla software house le modifiche del programma SYNC imposte dal cambio della macchina TRUMPF avvenuta nel corso del 2020 e che questo è stato il vero argomento del contendere tra le parti.
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di Controparte_1
seguito si espongono.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del presente atto di appello formulata da parte appellata secondo cui l'atto introduttivo del presente giudizio non permetterebbe di pagina 18 di 28 identificare, nel “modo chiaro, sintetico e specifico” che ora prescrive il novellato art. 342 c.p.c. quale sia il capo della decisione di primo grado che viene impugnato.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Sul punto, è sufficiente osservare che la disposizione di cui all'art. 342 c.p.c., per come successivamente modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 149/2022 e dal D.Lgs. n. 164/2024, ha la finalità di agevolare l'identificazione dei capi della sentenza che si vogliono veder riformati, le modifiche alla ricostruzione del fatto operata in primo grado, le circostanze cui è addebitabile la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisone.
Ne deriva che l'onere della specificazione dei motivi di appello - posto dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità - assolve alla funzione di delimitare l'ambito dell'esame concesso al Giudice di secondo grado e di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. Civ.
Sez. 2 Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020).
Nel caso di specie, non si ravvisa una violazione di quanto disposto dall'art. 342, co. 1, c.p.c., atteso che l'appellante ha individuato, in modo sufficientemente chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito del presente atto di appello, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, lamenta che il Giudice di primo grado ha errato nel Controparte_1 ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da sulla base dell'assunto che il Controparte_3
Progetto EL era stato installato nel 2014 e le doglianze di risalivano soltanto all'anno CP_1
2018.
Parte appellante deduce che gli interventi fatturati e contestati sono quelli del 2018 e del 2020 (oggetto del decreto ingiuntivo) e su quelli avrebbe dovuto concentrarsi l'attenzione del Giudicante. Sennonchè nel corpo dello stesso atto di appello parte appellante espressamente afferma che il 03.06.2014 ha acquistato il Progetto EL che avrebbe dovuto garantire la pianificazione CP_1
pagina 19 di 28 automatizzata ed il monitoraggio dei processi di taglio e che questo progetto che avrebbe dovuto essere realizzato in 6 mesi, non è stato mai appieno realizzato, tanto che ha dovuto continuamente essere modificato, implementato ed aggiornato, a fronte dei ripetuti blocchi e delle continue interruzioni nelle comunicazioni tra il magazzino (che prelevava fogli diversi rispetto a quelli inseriti dall'operatore) e la macchina da taglio.
Più nel dettaglio, l'odierna appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha dedotto che nel mese di giugno 2014 la società , ideatrice e sviluppatrice di una serie di applicativi software integrati CP_3 per il “mondo della lamiera”, ha proposto ad l'acquisto del Progetto EL (doc. 1). Il CP_1
software acquistato avrebbe consentito ad la piena integrazione tra magazzino e macchine da CP_1
taglio ed il controllo in automatico dei relativi processi. nel giugno 2014 accettava la Controparte_1
Contr proposta e acquistava i programmi EL. . , . e CP_3 CP_7 CP_3 CP_8
.STOCKER. CP_3
Sennonchè, parte appellante deduce che il progetto che avrebbe dovuto realizzarsi in circa 6 mesi, ancora nella prima metà del 2018 era ben lungi dal realizzarsi, in quanto gli applicativi non riuscivano, nonostante gli sforzi dei tecnici di , ad automatizzare il passaggio tra il magazzino e le CP_3
macchine da taglio.
espressamente lamenta che i “ripetuti interventi ed aggiornamenti, effettuati nel 2018 e nel CP_1
2020, ed oggetto di fatturazione prime e di ingiunzione poi, non avevano consentito di risolvere i problemi lamentati, tanto che il Progetto EL continuava a non funzionare”.
Le allegazioni e deduzioni di parte appellante mirano, quindi, a rappresentare l'esistenza di un vizio e/o difetto di funzionamento ab origine del software installato nel 2014, tanto che, per come rappresentato dalla stessa parte appellante, i successivi interventi ed aggiornamenti sarebbero stati posti in essere al fine di superare tale difetto di funzionamento senza, tuttavia, riuscirvi.
Il mancato o meglio difettoso funzionamento del software era, per come rappresentato dall'appellante in tutti gli atti di causa, pressochè coevo alla stipula del contratto del 2014 in quanto, in tesi della il software non aveva mai funzionato regolarmente. Controparte_1
A fronte di tale prospettazione, per come documentato in atti, le prime doglianze di in merito CP_1
al profilo ut supra rappresentato risalgono al 2018. Infatti, nessun difetto di funzionamento risulta mai stato denunciato prima di tale data.
pagina 20 di 28 Il Collegio rileva, pertanto, che non può ritenersi erronea l'affermazione del Giudice di primo grado che ha rilevato che “risulta pacifico che il Progetto EL è stato installato presso l'opponente a giugno 2014” e che “le prime doglianze dell'opponente documentate nel presente giudizio (cfr. doc. 2 opponente) risalgono al 2018”.
Ciò posto occorre verificare se l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi e prescrizione sollevata da parte opposta in primo grado (odierna appellata) ed accolta dal Tribunale di Asti sia fondata.
Ciò impone previamente, alla luce della documentazione versata in atti al fine di attestare l'esistenza del credito sotteso alle fatture azionate, di qualificare l'operazione contrattuale intercorsa tra le parti.
Parte appellata ha allegato le condizioni generali che disciplinano la licenza d'uso del software fornito alla (vds. doc. 20 allegato in primo grado da . Controparte_1 Controparte_3
Risulta poi versato in atti (vds. doc. 1 fascicolo di parte appellante) il Progetto EL del 03.06.2014
(in cui sono compendiate le condizioni per l'installazione del software fornito dall'odierna appellata e l'abbinamento alle macchine in uso presso ed il contratto stipulato tra le parti in data CP_1
08.06.2014, di cui all'allegato n. 19 del fascicolo di parte opposta in primo grado, espressamente qualificato come “Contratto di Assistenza PREMIUN-FORMULA 3 per il prodotto EL
PROCESSING”.
Sono stati, inoltre, depositati gli ulteriori preventivi accettati e sottoscritti dalla con Controparte_1
allegati i relativi rapporti di intervento.
In particolare, occorre richiamare il preventivo, accettato da n. SO IT 2018/02009 a data CP_1
01.10.2018 (doc. 4 allegato in primo grado da parte opposta) ed il relativo rapporto di intervento del
19.10.2018 da cui risulta che “il Software RpBridge è stato installato sul nuovo server virtuale SRC-
Suppliers con sistema operativo Windows Servere 2012 R2 ed è stato spento dal Servere02666 in dismissione utilizzato fino a prima di questo intervento. RpBridge è stato riconfigurato come da impostazione della precedente installazione ….Le interazioni tra i software funzionano regolarmente con la nuova configurazione …”.
Altresì, occorre richiamare i preventivi di cui ai docc. 12 e 15 in cui è espressamente indicato il seguente intervento da parte della “Intervento tecnico di un nostro programmatore Controparte_3 specializzato per analisi interfaccia con magazzino lamiere. L'intervento è necessario a seguito del cambiamento della macchina Laser Trumpf, dopo il quale il protocollo di comunicazione tra sistema software-macchina laser-magazzino lamiere non è più sincronizzato”.
pagina 21 di 28 Ad essi sono allegati i rapporti di intervento sottoscritti da Nello specifico, dal rapporto di CP_1 intervento del 30.01.20 di cui al doc. 16 risulta che “Durante l'intervento è stato modificato il funzionamento di EL. secondo le specifiche del protocollo RCI Trumpf versione 2.4 CP_11
(versione attualmente installata sulla macchina laser). È stata testata più volte la schedulazione anche utilizzando lavori di effettiva produzione, tutti i test si sono conclusi con esito positivo. È stata verificata anche la situazione in cui la macchina interrompe il taglio andando in allarme. In questo caso la ripresa della schedulazione è avvenuta in maniera corretta e la coda di lavorazioni è stata portata a termine”.
Orbene, la complessiva documentazione in atti, unitamente alle deduzioni ed allegazioni svolte dalle parti, inducono a ritenere che quello concluso tra le parti possa essere qualificato come un contratto atipico, ex art. 1322, comma 2 c.c., dal carattere misto, che presenta elementi propri di più contratti tipici, quali innanzitutto l'appalto e la vendita.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, "in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza)" (Cass., sez. un., n. 11656/2008). In tal senso, anche di recente (vds. Cass. n. 17855 del 22/06/2023 ) è stato ribadito che “In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto)”.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, si ritiene che avendo riguardo alla complessiva operazione contrattuale posta in essere dalle parti ed alla funzione economico-sociale in concreto perseguita, possa ritenersi applicabile nella fattispecie in esame la disciplina giuridica del contratto di compravendita, al cui schema causale appaiono in prevalenza riconducibili gli elementi del contratto concluso tra le parti.
pagina 22 di 28 L'elemento che consente di distinguere il contratto di appalto dal contratto di compravendita, nel caso in cui alla prestazione di dare, che caratterizza la vendita, si affianchi quella di facere, che caratterizza l'appalto, viene concordemente individuato dalla giurisprudenza, ai fini della identificazione della disciplina applicabile in concreto, nella prevalenza della materia sul lavoro, tenendo conto della volontà dei contraenti per come risultante dalle clausole contrattuali e del rapporto tra valore della materia
(prestazione di dare) e valore della prestazione d'opera (prestazione di facere).
In particolare, il contratto misto avente ad oggetto la cessione di diritto d'uso di software informatico e le attività di installazione e personalizzazione necessarie all'utilizzazione del medesimo software, deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione del software costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio, nel senso che l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal fornitore del software è la realizzazione di un opus unicum, a cura dell'appaltatore, mediante autonoma organizzazione dei mezzi ed assunzione dei rischi, mentre la fornitura del software è un mero elemento concorrente.
Il contratto, invece, deve essere qualificato come contratto di compravendita se il lavoro è il mezzo per la trasformazione del software ed il conseguimento della res rappresenta l'effettiva finalità del contratto, nel senso che la consegna del software costituisce oggetto dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore.
Nel caso di specie, si ritiene che l'elemento causale prevalente coincide con il trasferimento del software destinato, peraltro, ad un numero indefinito di acquirenti e, pertanto, idoneo a soddisfare le esigenze dell'acquirente, salve le indispensabili attività di adeguamento del software alle precipue necessità produttive del medesimo acquirente.
Si tratta di attività strumentali e prodromiche ad un utilizzo del software e dei programmi informatici conforme alle esigenze produttive di che tengono inevitabilmente conto della necessità Controparte_1 di adeguamento all'evoluzione tecnologica.
Ne deriva che il contratto misto, nella fattispecie in esame, deve essere qualificato come contratto di vendita, con ciò applicando la relativa disciplina tipica di cui agli artt. 1470 c.c. s.s., nonché onerando l'acquirente della prova del vizio della cosa venduta, secondo il riparto degli oneri probatori enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (vds. sul punto Cass. Civ. S.U., n. 11748/2019).
Si ritiene, infatti, che il contratto di scambio di bene contro prezzo sia da qualificare come vendita anche quando il venditore si obblighi a prestazioni che concorrono a completare il bene o ad agevolarne l'uso, come l'obbligo di istruire il personale all'uso del bene, l'obbligo di procedere alla manutenzione pagina 23 di 28 (correttiva o migliorativa) dei programmi, o al loro aggiornamento (c.d. release), trattandosi di attività finalizzate all'utilizzo del bene venduto e consegnato all'acquirente.
Ne consegue che ai fini dell'accertamento della tempestività della denuncia dei vizi, essendo pacificamente intervenute le prime doglianze soltanto nel 2018 e posto che parte appellante deduce che il software fornito nel 2014 non ha mai funzionato correttamente sin dal momento della sua installazione e consegna, è evidente che tale denunzia è avvenuta quando i termini di cui all'art.1495
c.c. erano ampiamente decorsi.
Il codice civile, infatti, all'art. 1495 c.c. prevede che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge” e che “ l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna” .
In ogni caso, occorre osservare che non vi è prova in atti che gli interventi effettuati a partire dal 2018 siano stati correlati ad un malfunzionamento del software e dei programmi informatici forniti da nel 2014, per come prospettato da parte appellante e nei termini dalla medesima addotti. CP_3
A tal riguardo, è sufficiente osservare che dai docc. n. 2 (rapporto di intervento del 13.04.2018), n. 3
(rapporto di intervento del 04.05.2018) e n. 5 (rapporto di intervento del 19.10.2018), sottoscritti da risulta l'effettuazione di interventi di implementazione ed aggiornamento non correlati ad CP_1
alcun asserito malfunzionamento del Progetto EL. Tali rapporti di intervento, peraltro, concludono con attestazione di esito positivo delle prove di funzionamento e/o delle interazioni tra i software.
Analogamente, sono stati allegati i rapporti di intervento sottoscritti da anche per quanto CP_1
riguarda i preventivi approvati da di cui ai docc. 12 e 15 (allegati da parte opposta in primo CP_1 grado) ed espressamente riferiti all'intervento tecnico di un programmatore specializzato per analisi interfaccia con magazzino lamiere, reso necessario a seguito del cambiamento della macchina Laser
Trumpf, “dopo il quale il protocollo di comunicazione tra sistema software-macchina laser-magazzino lamiere non è più sincronizzato”.
Dal rapporto di intervento del 30.01.20 (doc. 16) risulta che “Durante l'intervento è stato modificato il funzionamento di EL. secondo le specifiche del protocollo RCI Trumpf versione 2.4 CP_11
(versione attualmente installata sulla macchina laser). È stata testata più volte la schedulazione anche utilizzando lavori di effettiva produzione, tutti i test si sono conclusi con esito positivo. È stata verificata anche la situazione in cui la macchina interrompe il taglio andando in allarme. In questo caso la ripresa della schedulazione è avvenuta in maniera corretta e la coda di lavorazioni è stata pagina 24 di 28 portata a termine”. Si tratta, in questo caso, di interventi del gennaio 2020 correlati ad un cambiamento della macchina Laser Trumpf impiegata da e non correlati ad asseriti vizi e/o difetti di CP_1
funzionamento del software.
Né può ritenersi che nel caso in esame sia intervenuto da parte di un riconoscimento dei Controparte_3
vizi, per come prospettato con il secondo motivo di appello. In tesi di parte appellante, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza/prescrizione perché proprio i ripetuti interventi di cui ha chiesto il pagamento costituiscono riconoscimento dei CP_3
vizi lamentati. Tale motivo di censura è parimenti infondato.
Infatti, ai sensi dell'art. 1495, commi 2 e 3, c.c. “La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna ”.
Orbene, dal carteggio intercorso tra le due società (vds. mail e comunicazioni allegate in atti) non emerge che vi sia stato da parte della un riconoscimento dei vizi, anche tacito. Ne Controparte_3
consegue che non essendo intervenuto un riconoscimento, nemmeno implicito, da parte di CP_3 degli asseriti vizi, per come lamentati dall'appellante, il diritto alla garanzia dell'acquirente non
[...]
può ritenersi svincolato dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Da ciò deriva ulteriormente che la garanzia per vizi di cui all'art. 1495 c.c., non essendo stata fatta una denuncia tempestiva non può essere fatta valere nemmeno in via di eccezione dall'acquirente per paralizzare la pretesa al pagamento da parte di Controparte_3
Giova comunque evidenziare che anche ad accedere alla diversa ricostruzione effettuata da parte appellante secondo cui si sarebbe in presenza di un contratto di appalto, nella specie di servizi, anche in questa ipotesi la denunzia per vizi, alla luce delle suesposte circostanze, sarebbe avvenuta quando i termini di cui all'art.1667 c.c. erano ampiamente decorsi.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di appello secondo cui a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da avrebbe dovuto fornire la prova del proprio CP_1 Controparte_3
esatto adempimento in relazione agli aggiornamenti ed agli interventi di cui aveva chiesto il pagamento si osserva quanto segue.
pagina 25 di 28 La tesi di parte appellante per cui, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da CP_1
avrebbe dovuto fornire la prova del proprio esatto adempimento in relazione agli interventi ed CP_3
aggiornamenti eseguiti ed oggetto di fatturazione è destituita di fondamento.
Le risultanze istruttorie comprovano che il software EL oggetto dell'obbligazione di dare è stato effettivamente installato dall'appellata, né vi è prova, per come sopra detto, del malfunzionamento del medesimo software.
All'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, non vi è prova del malfunzionamento del software fornito da ad La copiosa documentazione versata in atti e le Controparte_3 Controparte_1
allegazioni effettuate da parte attrice non sono idonee a fornire prova che le difficoltà tecniche lamentate da parte siano effettivamente derivate da un malfunzionamento del software fornito dalla
Controparte_3
Per converso, la documentazione e le allegazioni effettuate da parte appellata sconfessano l'assunto attoreo e riconducono gli interventi ed aggiornamenti effettuati da a causali e motivi Controparte_3 diversi dall'asserito e non dimostrato malfunzionamento del software e dei programmi informatici.
Peraltro, le contestazioni svolte sul punto da parte appellante si rivelano generiche in rapporto alla documentazione allegata da parte appellata, in relazione ad ogni fattura oggetto del decreto ingiuntivo, ed in rapporto alle specifiche deduzioni dalla medesima effettuate. In questa prospettiva anche le ulteriori richieste istruttorie, in specie, CTU reiterate da parte appellante non sono rilevanti ed influenti ai fini del decidere e sono da ritenersi meramente esplorative.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, le domande di di accertamento della Controparte_1
legittimità della sospensione del pagamento e di accertamento del preteso lamentato inadempimento da parte di con le conseguenti richieste di risoluzione del contratto o in subordine di Controparte_3
riduzione del prezzo (proporzionalmente ai vizi da cui i software forniti da sarebbero stati CP_3
asseritamente affetti) e di risarcimento del danno, avanzate da parte attrice nel primo grado di giudizio ed ivi reiterate non possono, dunque, trovare accoglimento.
L'appello proposto deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
- Spese processuali pagina 26 di 28 Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (da parametrarsi alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
- Fase di trattazione, valore minimo: € 922,00
- Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale: €4.888,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 214/2023, nei confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa, Controparte_3
- Rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore e, per Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 214/2023 emessa dal Tribunale di Asti in data 28.03.23 e pubblicata in data 31.03.23;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate nella Controparte_3
pagina 27 di 28 complessiva somma di € 4.888,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e
I.V.A. nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di che ha presentato Controparte_1
appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 03.06.25
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Cecilia MARINO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela GIUNTA CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1317\2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Pettiti, PEC CP_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Email_1
via Principe Tommaso n. 20, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(CF e P.Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Mario Giolito (fax: - PEC: Controparte_4 P.IVA_3
) ed Emanuele Di Caro (fax: 0172.422582 - PEC: Email_2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bra Email_3
-Via Serra 1 A, giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI PRECISATE IL 29.05.25
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“ - riformare integralmente la impugnata sentenza, per i motivi indicati;
- in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento in cui è incorsa, dato Controparte_3 atto della legittimità della sospensione del pagamento effettuata dalla ai sensi dell'art. Controparte_1
1460 Cod. Civ., dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra e Controparte_1 Controparte_3
per fatto e colpa esclusivi di essa e pertanto dichiarare che nulla è dovuto a favore Controparte_3 della per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto, e mandare assolta la da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda avanzata in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento in cui la è incorsa, dato atto Controparte_3 della legittimità della sospensione del pagamento effettuata dalla ai sensi dell'art. Controparte_1
1460 Cod. Civ., ridurre il prezzo proporzionalmente ai vizi da cui i software lavorati da Controparte_3 sono risultati affetti, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di idonea C.T.U.; per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali patiti da quale conseguenza immediata e diretta dell'acclarato Controparte_1 inadempimento di nell'importo di € 1.555,50, o in quella diversa somma dovuta, Controparte_3 all'esito della espletata istruttoria;
- ordinare a la restituzione delle somme percepite in forza della provvisoria esecutorietà Controparte_3
della sentenza di I grado, come da conteggio allegato sub 32 e già onorato da (all. 33); CP_1
CP_
- con il favore delle spese di entrambi i gradi, 15% e C.P.A.
- in via istruttoria, licenziare C.T.U. che, sulla base degli atti e dei documenti, accerti se i programmi venduti da abbiano consentito ad la piena automatizzazione dei processi di CP_3 CP_1
lavorazione lamiera;
accerti, nel caso negativo, le cause dei lamentati malfunzionamenti e indichi, ove possibile, quali accorgimenti o soluzioni avrebbero potuto essere effettuati per ovviare alle problematiche denunciate”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
pagina 2 di 28 “Piaccia all'Ecc.ma Corte;
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Respingere l'appello proposto da e, conseguentemente, confermare integralmente la CP_1
sentenza del Tribunale di Asti n. 214/2023 del 31.3.2023.
Con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 62/2021 ritualmente notificato la conveniva dinanzi al Tribunale di Asti la al fine di ottenere la revoca del Controparte_1 Controparte_3
decreto ingiuntivo, previo accertamento del grave inadempimento in cui era incorsa la e Controparte_3 della legittimità della sospensione del pagamento effettuata dalla ai sensi dell'art. 1460 Controparte_1
c.c. e previa declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra e per Controparte_1 Controparte_3
fatto e colpa esclusivi di Controparte_3
In subordine, l'opponente chiedeva, previo accertamento del grave inadempimento della Controparte_3
e della legittimità della sospensione del pagamento effettuata da ex art. 1460 c.c., la Controparte_1
riduzione del prezzo proporzionalmente ai vizi da cui i software lavorati da erano affetti Controparte_3
e da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU e per l'effetto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale, parte opponente chiedeva la condanna della al Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento di Controparte_3 nell'importo di € 1.555,50 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
L'opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 214\2023 pubblicata il 31.03.23, il Tribunale rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la interponeva appello Controparte_1
avverso tale sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento della domanda respinta dal Tribunale.
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto del proposto atto di appello con conferma della sentenza impugnata.
pagina 3 di 28 Precisate le conclusioni all'udienza del 29.05.25, come da verbale di udienza in atti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
rilevando che parte opposta ha fornito prova documentale del proprio credito e che risulta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opposta. Ciò “sia che si inquadri la fattispecie oggetto di causa nella compravendita (art. 1495 c.c.) sia che la si inquadri nella disciplina dell'appalto (art. 1667 c.c.)”.
Il Tribunale in punto di onere della prova della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo, ha osservato che parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, fornendo prova documentale dell'esistenza del credito.
“Più nel dettaglio:
• con riferimento al credito portato dalla fattura n. 201800750 del 31/3/2018, l'opposta ha prodotto il doc. 19;
• con riferimento dal credito portato dalla fattura n. 201800901 del 11/5/2018, l'opposta ha prodotto i docc. 2, 3, 5 (sottoscritti anche dall'opponente) dai quali risulta l'esecuzione delle prestazioni riportate in fattura;
• con riferimento al credito portato dalla fattura n. 202000425 del 31/1/2020 l'opposta ha prodotto i docc. 12, 13, (sottoscritti anche dall'opponente) dai quali risulta l'accordo tra le parti e l'esecuzione delle prestazioni riportate in fattura;
con riferimento al credito portato dalla fattura n. 202000426 del 31/1/2020 l'opposta ha prodotto i docc. 15, 16, (sottoscritti anche dall'opponente) dai quali risulta l'accordo tra le parti e l'esecuzione delle prestazioni riportate in fattura”;
Il Tribunale ha, poi, ritenuto infondate le doglianze e le domande dell'opponente, osservando che
“risulta pacifico (cfr. capo 3 memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 opponente e ordinanza 19.03.2022) che il
Progetto EL è stato installato presso l'opponente a giugno 2014” e che “le prime doglianze dell'opponente documentate nel presente giudizio (cfr. doc. 2 opponente) risalgono al 2018”. Di conseguenza, ha ritenuto fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opposta, a pagina 4 di 28 prescindere dalla qualificazione della fattispecie oggetto di causa nella compravendita (art. 1495 c.c.) o nella disciplina dell'appalto (art. 1667 c.c.).
In questa prospettiva, il Tribunale ha osservato che “l'opponente nel corso degli anni e sino al 2020 ha continuato ad avvalersi dell'assistenza ed a sottoscrivere accordi con l'opposta (cfr. docc. 4, 8, 12,
15)” e che “tale condotta dell'opponente è evidentemente incompatibile con il preteso lamentato
(dall'opponente) inadempimento dell'opposta asseritamente risalente al 2014”.
Pertanto, richiamato il c.d. “criterio della ragione più liquida” il Tribunale ha rigettato l'opposizione e le domande formulate dall'opponente, confermando il decreto ingiuntivo.
Le ragioni dell'impugnazione proposta da possono così essere sintetizzate. Controparte_1
L'odierna appellante premette in fatto che, quale società che produce e commercia impianti per l'autolavaggio, nel giugno 2014 ha acquistato da il software denominato “Progetto EL” CP_3
che avrebbe dovuto consentire ad la piena integrazione tra le macchine da taglio ed il CP_1
magazzino ed il controllo automatico dei relativi processi.
Contr
in particolare, ha acquistato da , i programmi EL. . , CP_1 CP_3 CP_3 CP_7
. e .STOCKER. CP_3 CP_8 CP_3
Orbene, parte appellante deduce che il progetto avrebbe dovuto essere collaudato ed entrare in opera in sei mesi, sennonché, ancora nella prima metà del 2018, le promesse di erano ben distanti dal CP_3
realizzarsi, atteso che i sofware non riuscivano a rendere automatico il passaggio della lamiera tra il magazzino e la macchina da taglio. Parte appellante espone che, pertanto, a marzo del 2018 CP_3 ha proposto ad un'implementazione dei software che avrebbe risolto tali problematiche. CP_1
Tuttavia, il sistema seguitava a non funzionare.
Reiterate – nei mesi di marzo 2019, luglio 2019, settembre 2019, dicembre 2019, febbraio 2020 e marzo 2020 (docc. da 5 a 13, 17, 18, da 20 a 25 fasc. I grado) – furono, quindi, le segnalazioni di malfunzionamento dei software. Poiché, nonostante i ripetuti interventi dei tecnici di , i CP_3
problemi rimanevano insoluti, segnalava che non avrebbe pagato le fatture nelle more CP_1 emesse da per l'aggiornamento dei software e l'intervento dei suoi tecnici (doc. 15 fasc. I CP_3
grado).
per contro, addebitava a parte delle ore (nel numero di 15) che i propri addetti CP_1 CP_3
avevano dovuto dedicare ai tecnici di , ripetutamente intervenuti, senza esito, negli anni 2018, CP_3
pagina 5 di 28 2019 e 2020, ed emetteva la fattura 752 del 31.03.2020 (doc. 14 fasc. I grado), prima di rivolgersi ad altra software house per i programmi di automazione del taglio.
senza neppure riscontrare la comunicazione di del 26.05.2020 (docc. 15 e 16 Controparte_3 CP_1
fasc. I grado), nel mese di settembre 2020, adiva in via monitoria il Tribunale di Asti, lamentando il mancato pagamento delle 4 fatture che aveva emesso nel 2018 e nel 2020 per l'aggiornamento dei software e l'intervento dei suoi tecnici, per complessivi € 10.371,16; ricorso e decreto erano notificati ad in data 14.01.2021 (all. A fasc. I grado) che, in data 23.02.2021, interponeva opposizione CP_1
Le argomentazioni svolte dal Tribunale, in tesi di parte appellante, non sarebbero condivisibili per le seguenti ragioni.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'inadempimento allegato da risalga al 2014. CP_1
Sul punto, parte appellante osserva di essersi rifiutata di pagare le fatture del 2018 e del 2020, allegando il fatto che gli interventi – del 2018 e del 2020 – non avevano minimamente risolto i problemi che quel progetto continuava a registrare.
rileva che lo stesso Tribunale riconosce, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, che Controparte_1
le fatture azionate da ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto – emesse rispettivamente il CP_3
31.03.2018, il 11.05.2018, il 31.01.2020 e il 31.01.2020 – si riferiscono, tutte, al Progetto che CP_3
era stato acquistato da CP_1
In particolare, parte appellante deduce in relazione alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo che:
“A. la prima (201800750) ha ad oggetto il pacchetto EL Processing Premium, che “consente all'utente di accedere ai servizi di supporto tecnico e di ottenere gli aggiornamenti del software per un anno” (doc. 20 , qui prodotto sub doc. 27); CP_3
B. la seconda (201800901) ha ad oggetto upgrade 4.2.38 a .CUT ultima versione – CP_3 aggiornamento dell'intera suite prodotti EL (RPBRIDGE e VISIO compresi) a ultima versione supportata, oltre ai giorni di interventi tecnico (doc. 01 , qui prodotto sub 28); CP_3
C. la terza (202000425) ha ad oggetto “intervento tecnico 8 ore presso la sede cliente” (doc. 14
, qui prodotto sub 29); CP_3
D. la quarta (202000426) ha ad oggetto (intervento tecnico 8 ore presso la sede cliente” (doc. 17
, qui prodotto sub 30)”. CP_3 pagina 6 di 28 In tesi di parte appellante, il Tribunale sarebbe incorso in errore in quanto non è stato contestato che gli interventi siano stati eseguiti (tanto che i relativi rapporti di intervento sono stati sottoscritti anche da
, ma che quei ripetuti interventi ed aggiornamenti, effettuati nel 2018 e nel 2020, ed oggetto CP_1
di fatturazione prima e di ingiunzione poi, non avevano consentito di risolvere i problemi lamentati, tanto che il Progetto EL installato nel 2014 continuava a non funzionare.
In tesi di parte appellante, i ripetuti interventi di EL costituiscono riconoscimento espresso delle doglianze lamentate da CP_1
Secondo motivo di appello.
Parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2944, 1667 e 1495 c.c. osservando che l'impegno dell'appaltatore (o del venditore) ad eliminare i vizi denunziati dal committente (o dall'acquirente) costituisce riconoscimento degli stessi, ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente (o dell'acquirente) dai termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1667 c.c. (o dall'art. 1495 c.c.) e non deve accompagnarsi alla confessione della responsabilità, essendo sufficiente che sia ammessa la loro esistenza anche se l'appaltatore (o il venditore) neghi di doverne rispondere.
osserva che tanto l'appalto quanto la vendita individuano a carico dell'appaltatore, o CP_1 dell'alienante, obbligazioni di risultato, poiché sia il primo che il secondo devono realizzare l'opera o il servizio, o consegnare la cosa, che sia adatta alla sua destinazione (art. 1668, comma II, c.c.) o comunque idonea all'uso cui è destinata (art. 1490, comma I, c.c.).
I ripetuti interventi di avrebbero dovuto far propendere il Giudice di prime cure per la CP_3 conclusione opposta a quella raggiunta in sentenza, perché costituivano riconoscimento dell'esistenza dei vizi lamentati da nei cui confronti, pertanto, non avrebbe potuto essere dichiarato il CP_1
maturarsi di alcuna prescrizione.
Sul punto, parte appellante rileva che “se davvero il Progetto venduto ad nel 2014 non CP_1
avesse manifestato problemi, non vi sarebbe stata necessità alcuna di intervenire, ripetutamente, nel
2018 e nel 2020 per ovviare ai malfunzionamenti lamentati da ed è evidente che, almeno CP_1
fino al 2020, ha continuato a concedere fiducia a confidando nelle ripetute CP_1 CP_3 assicurazioni che, con questo o con quell'altro aggiornamento, i problemi lamentati sarebbero stati risolti (anche in considerazione dell'investimento iniziale e della difficoltà, pratica e logistica, di variare i programmi di funzionamento dei macchinari, con conseguente necessità di formazione degli addetti); nel 2020, esasperata dall'incapacità di di mettere a punto il prodotto, ha CP_3 CP_1 pagina 7 di 28 scelto altra software house, ma la prescrizione era stata sempre interrotta proprio dal riconoscimento di ”. CP_3
Terzo motivo di appello.
Parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1460, 1667 e
1668 c.c. laddove afferma che “all'esito del presente giudizio l'opposta ha fornito prova documentale del proprio credito”. ribadisce di non aver mai contestato l'effettuazione degli interventi di CP_1
cui ha richiesto il pagamento, bensì la loro efficacia, posto che ancora nel 2020, pur dopo CP_3
quegli interventi, il Progetto EL ancora non funzionava.
In diritto, parte appellante osserva che se il contratto di appalto (o di vendita) importa a carico dell'appaltatore (o del venditore) l'adempimento di un'obbligazione di risultato, il committente (o l'acquirente) può paralizzare la pretesa dell'appaltatore (o del venditore) opponendo le difformità o i vizi dell'opera in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum. Con la conseguenza che l'appaltatore (o il venditore), che agiscono in giudizio per il pagamento del corrispettivo, hanno l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione dell'opera o del servizio (o la consegna della cosa) ma, quando il committente (o l'acquirente) sollevi eccezione di inadempimento – come nel caso in esame – hanno anche l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto alla loro obbligazione, conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. Ciò può avvenire anche quando la domanda di garanzia è prescritta.
In tesi di parte appellante, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da CP_1 CP_3
avrebbe dovuto fornire la prova del proprio esatto adempimento in relazione agli aggiornamenti ed agli interventi di cui aveva chiesto il pagamento, ed il Tribunale ha errato nel ritenere che avesse CP_3
assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione delle fatture e dei rapporti degli interventi sottoscritti da CP_1
Così articolati i motivi di gravame, auspica che, riformata la sentenza in punto di Controparte_1 eccezione di prescrizione, la Corte d'Appello accerti e verifichi l'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti su ed, all'esito, accolga le domande spiegate da Controparte_3 Controparte_1
In questa prospettiva, parte appellante ribadisce che è documentale che ancora a novembre 2018 il progetto che aveva venduto ad nel 2014 non fosse pienamente operativo, tanto che CP_3 CP_1
le problematiche di cui alla corrispondenza in atti (docc. 5 – 13, 17, 18, 20 – 25 fasc. I grado) riguardavano gli stessi macchinari presenti in già nel 2014. In tal senso, l'appellante osserva CP_1
che la sostituzione della macchina da taglio Trumpf – che parte appellata, in primo grado, ha provato ad pagina 8 di 28 individuare quale causa dei problemi lamentati da – era avvenuta solo alla fine dell'anno CP_1
2019, per cui non sarebbe rilevante nel caso di specie.
Parte appellante ribadisce che gli interventi del 2018, di cui ha chiesto il pagamento in via CP_3
monitoria (fatture 201800750 e 201800901), erano stati proposti da per risolvere i problemi di CP_3
interfaccia tra la macchina da taglio ed il magazzino CP_9
Parte appellante deduce che le relative prestazioni non sono state regolarmente eseguite, perché ancora a novembre 2018 lamentava il mancato funzionamento del programma di gestione del CP_1
magazzino.
L'appellante osserva che le quattro fatture, per la complessiva somma di € 10.371,16 ed oggetto del decreto ingiuntivo, si riferiscono, tutte, al c.d. Progetto EL, che avrebbe dovuto consentirle la piena integrazione, in automatico, tra magazzino e macchine da taglio.
Orbene, deduce che, per come documentato, il progetto era iniziato nel giugno 2014 (doc. 1, CP_1
pag. 3) ed avrebbe dovuto essere terminato nei successivi sei mesi (ivi), e che ancora nel 2018 – cioè quattro anni dopo – non era riuscita a concretizzare il progetto. CP_3
In tesi di parte appellante, il negozio concluso tra le parti è da inquadrare nell'ambito dello schema del contratto di appalto avente ad oggetto un servizio appositamente progettato e realizzato per il singolo committente. L'appellante, sul punto, ribadisce che il 03.6.2014 ha acquistato il Progetto CP_1
EL il quale non è mai stato appieno realizzato, tanto da dover essere continuamente implementato ed aggiornato. L'istruttoria svolta in primo grado (in specie gli esiti della prova orale e le comunicazioni intercorse tra e documentate in atti) avrebbero confermato le CP_1 CP_3 doglianze dell'appellante.
L'appellante, pertanto, afferma che non avendo controparte dimostrato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni – che erano quelle di consegnare un prodotto funzionante – deve trovare accoglimento la già sollevata eccezione di inadempimento. Con la conseguenza che non ha CP_3 diritto ad essere pagata per gli interventi e per gli aggiornamenti, che hanno costituito l'oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto riguarda la sostituzione della macchina da taglio Trumpf, ribadisce di aver CP_1
acquistato, nel 2014, un progetto che ancora nel 2018 non funzionava correttamente tanto da costringerla a ripetute sospensioni nelle lavorazioni.
pagina 9 di 28 La macchina da taglio Trumpf è stata introdotta in Aquarama, in sostituzione della precedente, nel mese di dicembre 2019 (doc. 19 fasc. I grado), per cui non può affermarsi che le problematiche pendenti nel
2018 sono imputabili ad un macchinario sostituito solo due anni dopo.
Inoltre, poiché il Progetto EL non ha funzionato neppure con la nuova macchina da taglio
Trumpf, afferma di non essere tenuta a pagare nemmeno le fatture relative agli interventi del CP_1
gennaio 2020.
Parte appellante contesta che, in oltre sei anni, non ha saputo fornire un prodotto funzionante CP_3
e che del tutto legittimamente ha opposto l'eccezione di inadempimento per paralizzare la CP_1
richiesta di pagamento.
L'appellante osserva che se “ nel 2014 si è assunta il compito di far funzionare, con il proprio CP_3 software, una macchina TRUMPF e farla dialogare con il magazzino automatico AS9”, detto compito non è stato mai completamente assolto, per cui la richiesta di pagamento avanzata da CP_3
in via monitoria non può trovare accoglimento.
Stante l'acclarato inadempimento di , parte appellante reitera, anche nella presente sede dì CP_3
appello, previa riforma della sentenza impugnata, la domanda di risoluzione del rapporto, atteso che le difformità e i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, giusta la previsione dell'art. 1668 c.c., comma 2, unitamente alla richiesta di ammissione di C.T.U., per approfondire tecnicamente le ragioni del mancato funzionamento del c.d. Progetto EL.
In via subordinata, qualora la Corte rilevi che l'opera prestata da ha conservato una qualche CP_3 minima utilità per l'appellante reitera la domanda di riduzione del prezzo preteso CP_1 dall'appellata, atteso che gli interventi e gli aggiornamenti per la cui esecuzione è richiesto il pagamento si sono rivelati inefficaci ed inutili.
nella presente sede di appello, insiste anche nell'accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale già spiegata in primo grado, in quanto ogni volta che i tecnici di si sono CP_3
recati in i propri dipendenti (nella specie il signor ) hanno dovuto prestare CP_1 Tes_1
supporto ai tecnici medesimi.
A marzo 2020, ha, perciò, quantificato parte delle ore dedicate dal proprio personale ai CP_1
tecnici e le ha trasfuse nella fattura di cui al documento sub 14 allegato in primo grado. CP_3
L'appellata con la comparsa di costituzione in appello, contesta le domande ed Controparte_3 argomentazioni di parte appellante ed, eccepisce, in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di pagina 10 di 28 citazione in appello in quanto non consentirebbe di individuare in modo chiaro, sintetico e specifico, per come prescritto dal novellato art. 342 c.p.c., quale sia il capo della sentenza di primo grado che viene impugnato. L'atto di appello per come formulato mirerebbe ad una revisione in toto della lite, mediante la riproposizione di tutti gli argomenti trattati dinanzi al Tribunale di Asti.
Nel merito, parte appellata premette, in fatto, che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato presentato da sulla base di quattro fatture la prima delle quali relativa a un contratto di assistenza Controparte_3 risalente al 2014 e tacitamente rinnovatosi di anno in anno, rispetto al quale l'unica difesa opposta da era stata l'asserita mancata ricezione della fattura dell'anno 2017. CP_1
Le rimanenti tre fatture erano riferite a interventi effettuati da personale di presso la sede CP_3 dell'opponente e a un'ulteriore annualità del contratto di assistenza.
Rispetto a queste ultime fatture, la difesa di aveva sostenuto in causa di avere CP_1 legittimamente “sospeso” il pagamento, in ragione di asserita inadempienza di , riferita CP_3
non a quegli specifici rapporti contrattuali bensì alla fornitura iniziale risalente al 2014 che veniva peraltro inquadrata come “appalto”.
In primo grado, la società opposta aveva contestato che il contratto potesse essere così qualificato e che essa fosse inadempiente e che il mancato pagamento delle fatture oggetto del decreto fosse riconducibile a quel risalente rapporto. Parte opposta aveva, inoltre, eccepito la decadenza dell'opponente dall'azione di vizi e che la stessa era incorsa nella relativa prescrizione.
In tesi di parte appellata, la sentenza impugnata è meritevole di conferma.
Con specifico riguardo al primo motivo di appello, osserva che la scelta del Tribunale di Controparte_3
utilizzare come argomento più liquido quello della prescrizione è indenne da censure.
Infatti, con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le doglianze di facessero riferimento a inadempimenti da parte di risalenti al CP_1 CP_3
2014. Tuttavia, questa è l'argomentazione ed allegazione che è stata dedotto dalla difesa dell'opponente in tutti i suoi atti del giudizio di primo grado.
Con la conseguenza che non è possibile censurare il ragionamento effettuato dal Giudice di primo grado, allorchè si è riferito a quel rapporto contrattuale originario per applicare l'istituto della prescrizione. Peraltro, evidenzia che, negli atti di parte appellante, il riferimento alla Controparte_3
fornitura asseritamente inadempiuta del 2014 si accompagna sempre alla richiesta di leggere in modo
“unitario” i rapporti intercorsi tra le due società. pagina 11 di 28 osserva che, avendo riguardo alle deduzioni ed argomentazioni dell'appellante, la Controparte_3 fornitura iniziale farebbe tutt'uno con i plurimi contratti sottoscritti in seguito, addirittura quelli di assistenza e quelli connessi alla sostituzione della macchina operatrice TRUMPF.
L'appellata, avuto riguardo alle difese ed allegazioni di osserva che quest'ultima, con il CP_1 primo motivo di appello, non ha tanto inteso criticare l'applicazione della prescrizione quanto piuttosto la decisione ad essa sottesa, vale a dire il fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto che i contratti successivi, relativi a interventi, installazioni di nuove release, adeguamenti al nuovo macchinario
TRUMPF, ecc. non erano altro che “tentativi” non riusciti di , di porre rimedio CP_3 all'originaria inadempienza.
Parte appellata eccepisce che tutti gli interventi eseguiti da sono stati preceduti da offerte CP_3
contrattuali che risultano documentalmente accettate per iscritto da parte della cliente, e la sottoscrizione di questi documenti, prodotti in causa, non è stata disconosciuta dall'opponente.
osserva che, dopo la fornitura iniziale del 2014, vi furono plurimi contratti relativi a Controparte_3
interventi via via richiesti da e che tutto ciò appartiene alla normalità di un qualsiasi CP_1
rapporto tra fornitore e cliente destinato a protrarsi nel tempo, tanto più quando ha ad oggetto programmi per computer (prodotto che è soggetto a rapidissima evoluzione).
L'appellata eccepisce che, per anni le parti hanno negoziato nuove prestazioni, le quali sono state eseguite da e pagate da fino a quelle oggetto di decreto ingiuntivo, sulle CP_3 CP_1
quali si è consumata la rottura della relazione commerciale tra le due società. Queste ultime prestazioni hanno riguardato l'assistenza (quella telefonica senza limiti, oppure quella in loco a condizioni scontate), alcuni specifici interventi su taluni moduli del programma e l'installazione di una nuova release, frutto della normale e continua evoluzione del prodotto informatico (la fattura precisa che si tratta di “upgrade 4.2.38 a ultima versione”). Persona_1
In particolare, parte appellata eccepisce che l'onere di provare che la volontà delle parti era nel senso di rimediare ad asserite inadempienze iniziali era in capo alla società odierna appellante che, tuttavia, non ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello - mediante il quale si duole che il CP_1
Tribunale non abbia accolto la tesi difensiva secondo cui la denuncia del vizio sarebbe stata superflua e anche la prescrizione sarebbe stata interrotta - parte appellata osserva che il presupposto logico- giuridico della difesa di controparte è che i contratti oggetto di procedura monitoria siano da considerare in uno con la fornitura originaria (argomentazione ut supra contestata dalla Controparte_3 pagina 12 di 28 e che gli interventi da parte di sui programmi informatici abbiano integrato CP_3
riconoscimento del diritto di CP_1
Parte appellata eccepisce che l'affermazione effettuata dall'appellante secondo cui vi erano dei vizi, difetti o che i programmi non erano idonei all'uso cui erano destinati, è rimasta del tutto indimostrata.
Parimenti, è rimasta del tutto indimostrata l'affermazione di parte appellante secondo cui gli interventi da parte di corrispondessero ad altrettanti tentativi di far funzionare i programmi forniti CP_3
(e che, in tesi di parte appellante non avevano funzionato correttamente sin dall'inizio).
osserva che nel corso del giudizio, semmai, è emerso il contrario, e cioè che la fornitrice Controparte_3
è intervenuta ogni volta in forza di contratti stipulati ad hoc con la propria cliente, che tali interventi sono stati efficaci, e che sono stati regolarmente pagati, quantomeno fino a quelli ultimi oggetto di causa.
osserva che l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c. discende dall'impegno del Controparte_3 venditore di eliminare i vizi (e lo stesso è a dirsi a proposito dell'appaltatore) e questo impegno va rigorosamente dimostrato, perché solo a questa condizione la parte che ha ricevuto il bene asseritamente viziato si sottrae alle condizioni per l'esercizio dell'azione di garanzia. Inoltre, osserva l'odierna appellata che l'effetto interruttivo in esame non va confuso con la novazione dell'obbligazione del fornitore, tale da trasformare l'azione di garanzia in altra soggetta al termine di prescrizione ordinaria.
Per quanto riguarda il terzo motivo di appello anch'esso, osserva parte appellata, non è meritevole di accoglimento. Sul punto, osserva che non ci sono contestazioni da parte di Controparte_3 riguardo l'esecuzione delle prestazioni, ma solo riguardo alla loro efficacia. CP_1
Sennonchè, osserva che le prestazioni dalla medesima effettuate sono state provate Controparte_3
anche riguardo alla loro efficacia. Ciò in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, si è chiarito che: (i.) la contestazione di è sostanzialmente riferita al mancato funzionamento del CP_1
programma SYNC (cfr. prima memoria opponente); (ii.) tale programma inerisce allo scambio di dati tra la macchina per taglio lamiera TRUMPF e il magazzino automatico AS (ibidem) e (iii.) la ragione di fondo di tutto il contenzioso va ricercata nella pretesa dell'opponente di ricevere gratuitamente le personalizzazioni del programma SYNC tali da renderlo funzionante con una nuova macchina TRUMPF che aveva sostituito quella originaria.
Parte appellata eccepisce che la problematica relativa al programma SYNC nulla ha a che vedere con i rapporti azionati in via monitoria da . Infatti, la fattura n. 201800750 del 31/3/2018 (di CP_3 pagina 13 di 28 euro 3.660,00) si riferisce al contratto di assistenza, tacitamente rinnovabile, sottoscritto da in data 8 giugno 2014, che è stato prodotto con la comparsa di costituzione e risposta da CP_1
come documento n. 19. La (doppia) firma del sig. in calce al contratto CP_3 CP_2
non è stata disconosciuta. Dal documento risulta che si impegna a fornire assistenza da CP_3
remoto, via telefono e internet, alla cliente nonché a praticare uno sconto del 10% rispetto al prezzo di listino degli interventi tecnici in loco. Il corrispettivo pattuito è pari ad euro 3.500,00/anno ed è stato consensualmente ridotto, per l'anno 2017, ad euro 3.000,00/anno. Conseguentemente, il 31 marzo 2018
è stata emessa la fattura che compare come documento 1) nelle produzioni allegate al ricorso monitorio e che è stata annotata nel registro IVA vendite, parimenti prodotto per estratto come documento 7).
Entrambi i documenti sono stati prodotti anche nel giudizio di opposizione ai numeri 20) e 21).
A seguito del mancato pagamento, la fattura in questione è stata oggetto - unitamente ad altre -della diffida che è stata inviata il 13 maggio 2020 ad (doc. 5 delle produzioni del fascicolo CP_1 monitorio, ora doc. 22). L'unica difesa di su questa fattura ha riguardato la mancata CP_1
ricezione del documento fiscale: circostanza che non è stata provata da controparte e che, in ogni caso, non sarebbe tale da paralizzare la pretesa di pagamento da parte di , la quale si fonda su CP_3
un contratto la cui esistenza è pacifica.
Inoltre, parte appellata osserva che la fattura n. 201800901 (doc. 1 delle produzioni del giudizio di opposizione), di poco successiva, fa anch'essa riferimento al contratto di assistenza (in questo caso, anzi, si evince dal documento che, per ragioni commerciali di tutto favore nei confronti di CP_10
aveva procrastinato la durata del contratto al 4 maggio 2019). Dalla fattura in questione, CP_3
si ha conferma che aveva goduto degli sconti previsti nel caso di interventi tecnici CP_1 presso l'azienda e, soprattutto, aveva ottenuto che “l'aggiornamento dell'intera suite dei prodotti
LIBELLULA (RPBRIDGE e VISIO 9 compresi) a ultima versione supportata” avvenisse senza valorizzazione alcuna (a fronte di un prezzo di listino di euro 4.800,00).
Orbene, parte appellata riguardo a questa fattura, rileva che non ha dimostrato CP_1
l'esistenza di problemi di efficacia delle prestazioni cui era tenuta in virtù del contratto Controparte_3
di assistenza. Ne consegue, osserva parte appellata, che il credito di cui alla suddetta fattura è da ritenersi pacifico.
Per quanto riguarda la fattura n. 201800901 del 11/5/2018 (di euro 9.996,56 di cui ancora da saldare euro 4.998,28), parte appellata osserva che essa è stata prodotta con il numero 2) nel fascicolo monitorio e, nel giudizio di opposizione, con il numero 1) e che il suddetto documento fiscale evidenzia pagina 14 di 28 quattro distinte prestazioni: (a) la fornitura del modulo SQL la cui utilizzazione avrebbe consentito la migrazione degli archivi dal database ACCESS;
(b) l'aggiornamento gratuito della suite di prodotti
LIBELLULA, in forza del contratto di assistenza in essere;
(c) gli interventi tecnici per installare il modulo SQL e per aggiornare i prodotti LIBELLULA;
(d) il contratto di assistenza dell'anno 2018, prolungato sino al 4 maggio 2019.
Parte appellata osserva, inoltre, che sono stati prodotti in causa (doc. 2 e 3) i rapporti tecnici, rispettivamente aventi data 12-13 aprile 2018 e 2-3-4 maggio 2018. Dal primo dei quali risulta che era stata “effettuata la migrazione da database ACCESS a SQL sulla postazione di NL ], Tes_1 sul PC muletto e sul PC a bordo macchina” e che le prove di funzionamento erano state effettuate “con esito positivo”. Dal secondo risulta che ulteriori attività di configurazione del modulo erano CP_8 state ostacolate dal fatto che “il 10 server2665 non ha i permessi per accedere al PC03943”. Il problema dipendeva, pertanto, dalla configurazione della rete (non di competenza di ). In CP_3 ogni caso, osserva l'appellata, che il problema risultava risolto il 19 ottobre 2019, come da rapporto di intervento in pari data prodotto come documento n. 5.
evidenzia, pertanto, che tutte le prestazioni elencate in fattura risultano eseguite, e che la Controparte_3 fattura non riguarda la problematica del modulo SYNC che l'opponente aveva riconosciuto essere il casus belli del presente contenzioso. Parte appellata evidenzia che di questa fattura ha CP_1 pagato solo il 50% del relativo importo “subordinando il versamento del saldo alla verifica dell'effettivo funzionamento degli applicativi e della risoluzione dei problemi” (pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione). Questi asseriti problemi – tutti diversi da quelli legati al modulo SYNC e provocati da un errato utilizzo del software – erano stati elencati dall'opponente in primo grado nell'atto di opposizione e su ciascuno di essi ha preso posizione, provandone Controparte_3
documentalmente la risoluzione (cfr. paragrafi da 11 a 16 della comparsa di risposta in primo grado).
Anche in questo caso, risulta documentalmente che non ci sono stati problemi di efficacia degli interventi effettuati tempo per tempo dalla società appellata: né quelli che hanno preceduto l'emissione della fattura (e usati come pretesto per non saldarne l'importo), né quelli indicati nella fattura, stante la sottoscrizione dei cd. rapportini d'intervento che attestano l'efficacia degli interventi.
Per quanto riguarda la fattura n. 202000425 del 31/1/2020 (di euro 1.007,11) parte appellata osserva che tale fattura è stata prodotta con il numero 3) nel fascicolo monitorio e nel giudizio di opposizione con il numero 14) e che in causa è stato anche prodotto il contratto sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente (doc. 12) e il rapporto di intervento sottoscritto dai due tecnici ( Persona_2 di e di – doc. 13). CP_3 Persona_3 CP_1
pagina 15 di 28 Da quest'ultimo documento si evince che: (a) l'intervento era stato sollecitato da con CP_1
riferimento a problematiche di funzionamento del modulo STOCKER in fase di schedulazione;
(b) nel corso dell'intervento erano state individuate le cause del malfunzionamento;
(c) era stata testata la schedulazione “con esito positivo”; (d) era rimasto “da esaminare” un problema inerente al protocollo
RCI della macchina;
(e) non era stato possibile concludere l'intervento nelle otto ore programmate per il giorno 28 gennaio 2020, “in quanto in alcuni momenti la macchina non è stata a nostra disposizione per necessità produttive del cliente”.
eccepisce, pertanto, che l'intervento era stato efficace su tutto, tranne riguardo al Controparte_3
protocollo RCI della macchina, ma per ragioni che non dipendevano da chi aveva effettuato la prestazione.
Per quanto riguarda la fattura n. 202000426 del 31/1/2020 (di euro 705,77) essa è stata prodotta con il numero 4) nel fascicolo monitorio e nel giudizio di opposizione con il numero 17). In causa è stato anche prodotto il contratto sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente (doc. 15) e il rapporto di intervento 30 gennaio 2020 sottoscritto dai due tecnici ( di e Persona_2 CP_3
di –doc. 16). Il complesso di questi documenti si riferiva alla Persona_3 CP_1 prosecuzione dell'intervento avvenuto due giorni prima, finalizzato alla risoluzione anche dell'ultimo problema di schedulazione che era rimasto aperto. Dal rapporto (sottoscritto anche dal tecnico di risulta: “È stata testata più volte la schedulazione anche utilizzando lavori di effettiva CP_1
produzione, tutti i test sono conclusi con esito positivo. È stata verificata anche la situazione in cui la macchina interrompe il taglio andando in allarme. In questo caso la ripresa della schedulazione è avvenuta in maniera corretta e la coda di lavorazioni è stata portata a termine.” Anche in tal caso si è trattato di un intervento pienamente efficace, comprovato dal rapportino sottoscritto dal personale di
CP_1
Parte appellata, pertanto, dopo aver ripercorso in dettaglio gli elementi di prova documentale prodotti in primo grado, osserva come del tutto correttamente il Tribunale di Asti abbia affermato che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è stato provato documentalmente, anche con riferimento all'efficacia degli interventi eseguiti da . CP_3
Parte appellata, in ogni caso, ribadisce che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo non hanno riguardato in alcun modo il programma SYNC.
Nel passare ad esaminare l'argomento in punto di diritto che l'appellante ha proposto con il secondo motivo di appello, parte appellata, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta da pagina 16 di 28 eccepisce di aver ampiamente provato di avere adempiuto. Le prestazioni, infatti, sono CP_1
state eseguite – per come riconosciuto anche dall'appellante – e sono state efficaci.
Parte appellata osserva che, nel caso di specie, ove si dovesse ritenere che la concessione di una licenza d'uso del software prodotto da si inquadri nell'ambito del contratto di appalto (come CP_3 sostenuto dall'appellante), è incontestabile che l'opera è stata accettata da non CP_1 foss'altro perché la fornitura del 2014 è stata integralmente pagata. In ogni caso – sia che si tratti di compravendita o di appalto – l'azione di rientra nell'ambito delle azioni edilizie per le CP_1
quali vale il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2019 n. 11748 secondo cui in tema di garanzia per i vizi della cosa vendita grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. l'onere di provare l'esistenza dei vizi, non trovando applicazione la regola del riparto degli oneri probatori stabilita per il caso di inesatto adempimento dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001.
Ne deriva, in tesi di parte appellata, che neppure il terzo motivo di appello può essere accolto e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Parte appellata ripropone in ogni caso tutte le difese non accolte o assorbite nella sentenza a norma ì dell'art. 346 c.p.c.
In particolare, viene riproposta l'eccezione di decadenza per non avere denunciato gli CP_1 asseriti vizi del programma. A tal fine, parte appellata richiama quanto disposto dall'art. 7 comma 2 delle Condizioni generali: “Il Cliente è tenuto a denunciare a per iscritto e in modo CP_3
specifico, entro otto giorni dalla scoperta, eventuali vizi e/o mancanza di qualità del software. Il requisito di specificità della denuncia si intenderà soddisfatto solo se e in quanto il Cliente metta in condizione LIBELLULA di identificare quantomeno la funzionalità del software che si assume difettosa
o manchevole” (doc. 23 delle produzioni della convenuta/appellata).
Parte appellata eccepisce che non ha fatto corretta applicazione del principio CP_1
inadimplenti non est adimplendum per una pluralità di motivi che di seguito si riportano: (1) difetta il requisito della corrispettività richiesta dal codice, il quale postula che l'eccezione di inadempimento si riferisca allo stesso contratto o, nel caso di più contratti, che la comune volontà delle parti faccia emergere l'esistenza di un'interdipendenza “atta a rendere sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio“ (Cass. n. 19556 del 2003); anzi, la volontà espressa da è nel senso che CP_3
ciascun singolo intervento presso il cliente è preceduto dalla sottoscrizione di un contratto ad hoc, a riprova che la volontà della fornitrice è nel senso di evitare alla radice che si possa equivocare sulla pagina 17 di 28 natura distinta di ciascuna obbligazione. Sul punto, parte appellata richiama quanto stabilito nelle
Condizioni generali all'art. 3, comma 4, secondo cui: “Il Cliente non potrà, per nessun motivo, sospendere i pagamenti e/o compensare il proprio debito allegando qualsivoglia inadempienza da parte di ”; (2) difetta l'ulteriore requisito della buona fede, essendo emerso in causa che il CP_3
mancato pagamento delle quattro fatture serviva a costringere a cedere alle richieste di CP_3
e ad eseguire gratuitamente una prestazione cui non era affatto tenuta, ossia adeguare il CP_1
software fornito nel 2014 alle diverse specifiche della nuova macchina TRUMPF acquistata nel frattempo dalla cliente.
contesta che l'obbligazione assunta da non è mai di risultato. Infatti, le CP_3 CP_3
Condizioni generali all'art. 2 comma 1 prevedono che “Il software viene scelto dal Cliente sulla base delle proprie esigenze produttive e delle caratteristiche dell'hardware e delle macchine che egli utilizza
e/o prevede di utilizzare. non assume alcuna responsabilità in merito all'adeguatezza di CP_3 tale scelta (…)”. Ad ogni buon conto, parte appellata richiama la pronuncia delle Sezioni Unite del 28 luglio 2005, n. 15781, che ha sostanzialmente depotenziato la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Il mancato raggiungimento del risultato non determinerebbe inadempimento, ma, tutt'al più, potrebbe costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione. Danno che non è stato neppure allegato da CP_1
Nel caso in cui si ponga un problema di interpretazione del contratto, parte appellata osserva che occorre avere riguardo al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla sua conclusione
(art. 1362, secondo comma, c.c.), alla luce del quale risulta del tutto inverosimile che la società appellante che aspirava al risultato di integrare magazzino e taglio lamiera entro sei mesi dall'acquisto del software, obiettivo che quattro anni dopo a suo dire non sarebbe stato raggiunto, non abbia inviato alcuna diffida ad adempiere o anche solo una comunicazione di messa in mora. Parte appellata eccepisce che in corso di causa è emerso che aveva preteso di ottenere gratuitamente CP_1
dalla software house le modifiche del programma SYNC imposte dal cambio della macchina TRUMPF avvenuta nel corso del 2020 e che questo è stato il vero argomento del contendere tra le parti.
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di Controparte_1
seguito si espongono.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del presente atto di appello formulata da parte appellata secondo cui l'atto introduttivo del presente giudizio non permetterebbe di pagina 18 di 28 identificare, nel “modo chiaro, sintetico e specifico” che ora prescrive il novellato art. 342 c.p.c. quale sia il capo della decisione di primo grado che viene impugnato.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Sul punto, è sufficiente osservare che la disposizione di cui all'art. 342 c.p.c., per come successivamente modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 149/2022 e dal D.Lgs. n. 164/2024, ha la finalità di agevolare l'identificazione dei capi della sentenza che si vogliono veder riformati, le modifiche alla ricostruzione del fatto operata in primo grado, le circostanze cui è addebitabile la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisone.
Ne deriva che l'onere della specificazione dei motivi di appello - posto dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità - assolve alla funzione di delimitare l'ambito dell'esame concesso al Giudice di secondo grado e di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. Civ.
Sez. 2 Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020).
Nel caso di specie, non si ravvisa una violazione di quanto disposto dall'art. 342, co. 1, c.p.c., atteso che l'appellante ha individuato, in modo sufficientemente chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito del presente atto di appello, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, lamenta che il Giudice di primo grado ha errato nel Controparte_1 ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da sulla base dell'assunto che il Controparte_3
Progetto EL era stato installato nel 2014 e le doglianze di risalivano soltanto all'anno CP_1
2018.
Parte appellante deduce che gli interventi fatturati e contestati sono quelli del 2018 e del 2020 (oggetto del decreto ingiuntivo) e su quelli avrebbe dovuto concentrarsi l'attenzione del Giudicante. Sennonchè nel corpo dello stesso atto di appello parte appellante espressamente afferma che il 03.06.2014 ha acquistato il Progetto EL che avrebbe dovuto garantire la pianificazione CP_1
pagina 19 di 28 automatizzata ed il monitoraggio dei processi di taglio e che questo progetto che avrebbe dovuto essere realizzato in 6 mesi, non è stato mai appieno realizzato, tanto che ha dovuto continuamente essere modificato, implementato ed aggiornato, a fronte dei ripetuti blocchi e delle continue interruzioni nelle comunicazioni tra il magazzino (che prelevava fogli diversi rispetto a quelli inseriti dall'operatore) e la macchina da taglio.
Più nel dettaglio, l'odierna appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha dedotto che nel mese di giugno 2014 la società , ideatrice e sviluppatrice di una serie di applicativi software integrati CP_3 per il “mondo della lamiera”, ha proposto ad l'acquisto del Progetto EL (doc. 1). Il CP_1
software acquistato avrebbe consentito ad la piena integrazione tra magazzino e macchine da CP_1
taglio ed il controllo in automatico dei relativi processi. nel giugno 2014 accettava la Controparte_1
Contr proposta e acquistava i programmi EL. . , . e CP_3 CP_7 CP_3 CP_8
.STOCKER. CP_3
Sennonchè, parte appellante deduce che il progetto che avrebbe dovuto realizzarsi in circa 6 mesi, ancora nella prima metà del 2018 era ben lungi dal realizzarsi, in quanto gli applicativi non riuscivano, nonostante gli sforzi dei tecnici di , ad automatizzare il passaggio tra il magazzino e le CP_3
macchine da taglio.
espressamente lamenta che i “ripetuti interventi ed aggiornamenti, effettuati nel 2018 e nel CP_1
2020, ed oggetto di fatturazione prime e di ingiunzione poi, non avevano consentito di risolvere i problemi lamentati, tanto che il Progetto EL continuava a non funzionare”.
Le allegazioni e deduzioni di parte appellante mirano, quindi, a rappresentare l'esistenza di un vizio e/o difetto di funzionamento ab origine del software installato nel 2014, tanto che, per come rappresentato dalla stessa parte appellante, i successivi interventi ed aggiornamenti sarebbero stati posti in essere al fine di superare tale difetto di funzionamento senza, tuttavia, riuscirvi.
Il mancato o meglio difettoso funzionamento del software era, per come rappresentato dall'appellante in tutti gli atti di causa, pressochè coevo alla stipula del contratto del 2014 in quanto, in tesi della il software non aveva mai funzionato regolarmente. Controparte_1
A fronte di tale prospettazione, per come documentato in atti, le prime doglianze di in merito CP_1
al profilo ut supra rappresentato risalgono al 2018. Infatti, nessun difetto di funzionamento risulta mai stato denunciato prima di tale data.
pagina 20 di 28 Il Collegio rileva, pertanto, che non può ritenersi erronea l'affermazione del Giudice di primo grado che ha rilevato che “risulta pacifico che il Progetto EL è stato installato presso l'opponente a giugno 2014” e che “le prime doglianze dell'opponente documentate nel presente giudizio (cfr. doc. 2 opponente) risalgono al 2018”.
Ciò posto occorre verificare se l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi e prescrizione sollevata da parte opposta in primo grado (odierna appellata) ed accolta dal Tribunale di Asti sia fondata.
Ciò impone previamente, alla luce della documentazione versata in atti al fine di attestare l'esistenza del credito sotteso alle fatture azionate, di qualificare l'operazione contrattuale intercorsa tra le parti.
Parte appellata ha allegato le condizioni generali che disciplinano la licenza d'uso del software fornito alla (vds. doc. 20 allegato in primo grado da . Controparte_1 Controparte_3
Risulta poi versato in atti (vds. doc. 1 fascicolo di parte appellante) il Progetto EL del 03.06.2014
(in cui sono compendiate le condizioni per l'installazione del software fornito dall'odierna appellata e l'abbinamento alle macchine in uso presso ed il contratto stipulato tra le parti in data CP_1
08.06.2014, di cui all'allegato n. 19 del fascicolo di parte opposta in primo grado, espressamente qualificato come “Contratto di Assistenza PREMIUN-FORMULA 3 per il prodotto EL
PROCESSING”.
Sono stati, inoltre, depositati gli ulteriori preventivi accettati e sottoscritti dalla con Controparte_1
allegati i relativi rapporti di intervento.
In particolare, occorre richiamare il preventivo, accettato da n. SO IT 2018/02009 a data CP_1
01.10.2018 (doc. 4 allegato in primo grado da parte opposta) ed il relativo rapporto di intervento del
19.10.2018 da cui risulta che “il Software RpBridge è stato installato sul nuovo server virtuale SRC-
Suppliers con sistema operativo Windows Servere 2012 R2 ed è stato spento dal Servere02666 in dismissione utilizzato fino a prima di questo intervento. RpBridge è stato riconfigurato come da impostazione della precedente installazione ….Le interazioni tra i software funzionano regolarmente con la nuova configurazione …”.
Altresì, occorre richiamare i preventivi di cui ai docc. 12 e 15 in cui è espressamente indicato il seguente intervento da parte della “Intervento tecnico di un nostro programmatore Controparte_3 specializzato per analisi interfaccia con magazzino lamiere. L'intervento è necessario a seguito del cambiamento della macchina Laser Trumpf, dopo il quale il protocollo di comunicazione tra sistema software-macchina laser-magazzino lamiere non è più sincronizzato”.
pagina 21 di 28 Ad essi sono allegati i rapporti di intervento sottoscritti da Nello specifico, dal rapporto di CP_1 intervento del 30.01.20 di cui al doc. 16 risulta che “Durante l'intervento è stato modificato il funzionamento di EL. secondo le specifiche del protocollo RCI Trumpf versione 2.4 CP_11
(versione attualmente installata sulla macchina laser). È stata testata più volte la schedulazione anche utilizzando lavori di effettiva produzione, tutti i test si sono conclusi con esito positivo. È stata verificata anche la situazione in cui la macchina interrompe il taglio andando in allarme. In questo caso la ripresa della schedulazione è avvenuta in maniera corretta e la coda di lavorazioni è stata portata a termine”.
Orbene, la complessiva documentazione in atti, unitamente alle deduzioni ed allegazioni svolte dalle parti, inducono a ritenere che quello concluso tra le parti possa essere qualificato come un contratto atipico, ex art. 1322, comma 2 c.c., dal carattere misto, che presenta elementi propri di più contratti tipici, quali innanzitutto l'appalto e la vendita.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, "in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza)" (Cass., sez. un., n. 11656/2008). In tal senso, anche di recente (vds. Cass. n. 17855 del 22/06/2023 ) è stato ribadito che “In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto)”.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, si ritiene che avendo riguardo alla complessiva operazione contrattuale posta in essere dalle parti ed alla funzione economico-sociale in concreto perseguita, possa ritenersi applicabile nella fattispecie in esame la disciplina giuridica del contratto di compravendita, al cui schema causale appaiono in prevalenza riconducibili gli elementi del contratto concluso tra le parti.
pagina 22 di 28 L'elemento che consente di distinguere il contratto di appalto dal contratto di compravendita, nel caso in cui alla prestazione di dare, che caratterizza la vendita, si affianchi quella di facere, che caratterizza l'appalto, viene concordemente individuato dalla giurisprudenza, ai fini della identificazione della disciplina applicabile in concreto, nella prevalenza della materia sul lavoro, tenendo conto della volontà dei contraenti per come risultante dalle clausole contrattuali e del rapporto tra valore della materia
(prestazione di dare) e valore della prestazione d'opera (prestazione di facere).
In particolare, il contratto misto avente ad oggetto la cessione di diritto d'uso di software informatico e le attività di installazione e personalizzazione necessarie all'utilizzazione del medesimo software, deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione del software costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio, nel senso che l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal fornitore del software è la realizzazione di un opus unicum, a cura dell'appaltatore, mediante autonoma organizzazione dei mezzi ed assunzione dei rischi, mentre la fornitura del software è un mero elemento concorrente.
Il contratto, invece, deve essere qualificato come contratto di compravendita se il lavoro è il mezzo per la trasformazione del software ed il conseguimento della res rappresenta l'effettiva finalità del contratto, nel senso che la consegna del software costituisce oggetto dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore.
Nel caso di specie, si ritiene che l'elemento causale prevalente coincide con il trasferimento del software destinato, peraltro, ad un numero indefinito di acquirenti e, pertanto, idoneo a soddisfare le esigenze dell'acquirente, salve le indispensabili attività di adeguamento del software alle precipue necessità produttive del medesimo acquirente.
Si tratta di attività strumentali e prodromiche ad un utilizzo del software e dei programmi informatici conforme alle esigenze produttive di che tengono inevitabilmente conto della necessità Controparte_1 di adeguamento all'evoluzione tecnologica.
Ne deriva che il contratto misto, nella fattispecie in esame, deve essere qualificato come contratto di vendita, con ciò applicando la relativa disciplina tipica di cui agli artt. 1470 c.c. s.s., nonché onerando l'acquirente della prova del vizio della cosa venduta, secondo il riparto degli oneri probatori enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (vds. sul punto Cass. Civ. S.U., n. 11748/2019).
Si ritiene, infatti, che il contratto di scambio di bene contro prezzo sia da qualificare come vendita anche quando il venditore si obblighi a prestazioni che concorrono a completare il bene o ad agevolarne l'uso, come l'obbligo di istruire il personale all'uso del bene, l'obbligo di procedere alla manutenzione pagina 23 di 28 (correttiva o migliorativa) dei programmi, o al loro aggiornamento (c.d. release), trattandosi di attività finalizzate all'utilizzo del bene venduto e consegnato all'acquirente.
Ne consegue che ai fini dell'accertamento della tempestività della denuncia dei vizi, essendo pacificamente intervenute le prime doglianze soltanto nel 2018 e posto che parte appellante deduce che il software fornito nel 2014 non ha mai funzionato correttamente sin dal momento della sua installazione e consegna, è evidente che tale denunzia è avvenuta quando i termini di cui all'art.1495
c.c. erano ampiamente decorsi.
Il codice civile, infatti, all'art. 1495 c.c. prevede che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge” e che “ l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna” .
In ogni caso, occorre osservare che non vi è prova in atti che gli interventi effettuati a partire dal 2018 siano stati correlati ad un malfunzionamento del software e dei programmi informatici forniti da nel 2014, per come prospettato da parte appellante e nei termini dalla medesima addotti. CP_3
A tal riguardo, è sufficiente osservare che dai docc. n. 2 (rapporto di intervento del 13.04.2018), n. 3
(rapporto di intervento del 04.05.2018) e n. 5 (rapporto di intervento del 19.10.2018), sottoscritti da risulta l'effettuazione di interventi di implementazione ed aggiornamento non correlati ad CP_1
alcun asserito malfunzionamento del Progetto EL. Tali rapporti di intervento, peraltro, concludono con attestazione di esito positivo delle prove di funzionamento e/o delle interazioni tra i software.
Analogamente, sono stati allegati i rapporti di intervento sottoscritti da anche per quanto CP_1
riguarda i preventivi approvati da di cui ai docc. 12 e 15 (allegati da parte opposta in primo CP_1 grado) ed espressamente riferiti all'intervento tecnico di un programmatore specializzato per analisi interfaccia con magazzino lamiere, reso necessario a seguito del cambiamento della macchina Laser
Trumpf, “dopo il quale il protocollo di comunicazione tra sistema software-macchina laser-magazzino lamiere non è più sincronizzato”.
Dal rapporto di intervento del 30.01.20 (doc. 16) risulta che “Durante l'intervento è stato modificato il funzionamento di EL. secondo le specifiche del protocollo RCI Trumpf versione 2.4 CP_11
(versione attualmente installata sulla macchina laser). È stata testata più volte la schedulazione anche utilizzando lavori di effettiva produzione, tutti i test si sono conclusi con esito positivo. È stata verificata anche la situazione in cui la macchina interrompe il taglio andando in allarme. In questo caso la ripresa della schedulazione è avvenuta in maniera corretta e la coda di lavorazioni è stata pagina 24 di 28 portata a termine”. Si tratta, in questo caso, di interventi del gennaio 2020 correlati ad un cambiamento della macchina Laser Trumpf impiegata da e non correlati ad asseriti vizi e/o difetti di CP_1
funzionamento del software.
Né può ritenersi che nel caso in esame sia intervenuto da parte di un riconoscimento dei Controparte_3
vizi, per come prospettato con il secondo motivo di appello. In tesi di parte appellante, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza/prescrizione perché proprio i ripetuti interventi di cui ha chiesto il pagamento costituiscono riconoscimento dei CP_3
vizi lamentati. Tale motivo di censura è parimenti infondato.
Infatti, ai sensi dell'art. 1495, commi 2 e 3, c.c. “La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna ”.
Orbene, dal carteggio intercorso tra le due società (vds. mail e comunicazioni allegate in atti) non emerge che vi sia stato da parte della un riconoscimento dei vizi, anche tacito. Ne Controparte_3
consegue che non essendo intervenuto un riconoscimento, nemmeno implicito, da parte di CP_3 degli asseriti vizi, per come lamentati dall'appellante, il diritto alla garanzia dell'acquirente non
[...]
può ritenersi svincolato dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Da ciò deriva ulteriormente che la garanzia per vizi di cui all'art. 1495 c.c., non essendo stata fatta una denuncia tempestiva non può essere fatta valere nemmeno in via di eccezione dall'acquirente per paralizzare la pretesa al pagamento da parte di Controparte_3
Giova comunque evidenziare che anche ad accedere alla diversa ricostruzione effettuata da parte appellante secondo cui si sarebbe in presenza di un contratto di appalto, nella specie di servizi, anche in questa ipotesi la denunzia per vizi, alla luce delle suesposte circostanze, sarebbe avvenuta quando i termini di cui all'art.1667 c.c. erano ampiamente decorsi.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di appello secondo cui a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da avrebbe dovuto fornire la prova del proprio CP_1 Controparte_3
esatto adempimento in relazione agli aggiornamenti ed agli interventi di cui aveva chiesto il pagamento si osserva quanto segue.
pagina 25 di 28 La tesi di parte appellante per cui, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da CP_1
avrebbe dovuto fornire la prova del proprio esatto adempimento in relazione agli interventi ed CP_3
aggiornamenti eseguiti ed oggetto di fatturazione è destituita di fondamento.
Le risultanze istruttorie comprovano che il software EL oggetto dell'obbligazione di dare è stato effettivamente installato dall'appellata, né vi è prova, per come sopra detto, del malfunzionamento del medesimo software.
All'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, non vi è prova del malfunzionamento del software fornito da ad La copiosa documentazione versata in atti e le Controparte_3 Controparte_1
allegazioni effettuate da parte attrice non sono idonee a fornire prova che le difficoltà tecniche lamentate da parte siano effettivamente derivate da un malfunzionamento del software fornito dalla
Controparte_3
Per converso, la documentazione e le allegazioni effettuate da parte appellata sconfessano l'assunto attoreo e riconducono gli interventi ed aggiornamenti effettuati da a causali e motivi Controparte_3 diversi dall'asserito e non dimostrato malfunzionamento del software e dei programmi informatici.
Peraltro, le contestazioni svolte sul punto da parte appellante si rivelano generiche in rapporto alla documentazione allegata da parte appellata, in relazione ad ogni fattura oggetto del decreto ingiuntivo, ed in rapporto alle specifiche deduzioni dalla medesima effettuate. In questa prospettiva anche le ulteriori richieste istruttorie, in specie, CTU reiterate da parte appellante non sono rilevanti ed influenti ai fini del decidere e sono da ritenersi meramente esplorative.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, le domande di di accertamento della Controparte_1
legittimità della sospensione del pagamento e di accertamento del preteso lamentato inadempimento da parte di con le conseguenti richieste di risoluzione del contratto o in subordine di Controparte_3
riduzione del prezzo (proporzionalmente ai vizi da cui i software forniti da sarebbero stati CP_3
asseritamente affetti) e di risarcimento del danno, avanzate da parte attrice nel primo grado di giudizio ed ivi reiterate non possono, dunque, trovare accoglimento.
L'appello proposto deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
- Spese processuali pagina 26 di 28 Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (da parametrarsi alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
- Fase di trattazione, valore minimo: € 922,00
- Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale: €4.888,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 214/2023, nei confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa, Controparte_3
- Rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore e, per Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 214/2023 emessa dal Tribunale di Asti in data 28.03.23 e pubblicata in data 31.03.23;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate nella Controparte_3
pagina 27 di 28 complessiva somma di € 4.888,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e
I.V.A. nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di che ha presentato Controparte_1
appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 03.06.25
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino
pagina 28 di 28