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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 1699/2024 promossa da e , assistiti dall'avv. Parte_1 Parte_2
SABBATINA MOGAVERO
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
1. La società ricorrente ed il suo legale rappresentante hanno congiuntamente proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione 01-001218447 notificata il 31 gennaio 2024 con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 13.492,86 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel periodo da giugno a novembre 2016.
2. Le parti ricorrenti chiedo di dichiarare nulla, annullabile, illegittima o inammissibile l'ordinanza per varie ragioni: a) eccepiscono innanzitutto di non aver ricevuto la notifica dell'atto di accertamento 8103.24/07/2018.0108284 del 24 luglio 2018 che costituisce atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione, in essa richiamato;
b) eccepiscono in secondo luogo che, anche ove l'accertamento risultasse notificato, ciò sarebbe avvenuto tardivamente rispetto al termine di decadenza di cui all'articolo 14 legge n. 689/1981; c) eccepiscono, in terzo luogo, la prescrizione quinquennale delle sanzioni. In subordine, chiedono l'applicazione del minimo edittale.
3. L'istituto convenuto chiede il rigetto di tutte le domande a) affermando di aver notificato l'avviso di accertamento in data 21 agosto 2018; b) sostenendo che la decadenza non si è verificata in quanto l'articolo 14 legge n. 689/1981 non è applicabile nel caso di specie, non essendo stato richiamato dalla normativa, e
1 comunque il dies a quo del termine secondo la giurisprudenza non è identificabile nella data in cui doveva avvenire il pagamento, essendo necessario il previo completamento di tutte le indagini che consentano di accertare l'illecito; c) eccependo infine che l'accertamento ha interrotto regolarmente in termini di prescrizione.
4. La domanda è fondata e va pertanto accolta in relazione al secondo motivo di cui al punto 2.
5. L'art. 14 della L. 689/1981 – la cui applicabilità al caso di specie non è in discussione, trattandosi di omissioni contributive successive al d.lvo 8/2016 - prevede che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente;
che, in mancanza, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”; che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
6. In relazione alla contestazione della violazione all'interessato di cui a tale norma, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il termine per la stessa decorre dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo, e non da quello in cui il fatto è acquisito nella sua materialità e che spetta al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per completare l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso ( si vedano, ad esempio, Cass. n. 29068/2023 e n. 24401/2024).
7. Nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi relativi all'ultima mensilità in discussione (il 16 dicembre 2016) e la data di notifica dell'avviso di accertamento (21 agosto 2018) è di oltre 20 mesi.
8. L' giustifica il ritardo - di ben 17 mesi rispetto al termine di 90 giorni CP_2 previsto dall'art. 14 - con cui ha contestato la violazione alla ricorrente valorizzando l'elevatissimo numero di evasioni contributive che si verificano ed il fatto che il controllo incrociato tra le inadempienze contributive e i versamenti non viene effettuato dall' ma dall'agente della riscossione che li riversa CP_1 all' con molto ritardo e in modo aggregato, per cui sono poi necessarie CP_2 complesse operazioni per l'imputazione corretta ai singoli debiti contributivi, e sostenendo che il tempo per procedere a tutte tali operazioni è assai elevato e, tenuto anche conto della gravissima carenza di personale determinata anche dal mancato turnover a seguito del blocco decennale delle assunzioni, non può certo essere contenuto in 90 giorni dalla violazione.
9. L'ente non fornisce tuttavia alcun elemento specifico che consenta di apprezzare l'entità concreta delle difficoltà in questione e tradurla in termini di durata dei controlli, al fine di valutare se il grave ritardo accumulato nel caso di specie possa ritenersi giustificato.
2 10. In tale contesto, un ritardo pari ad oltre cinque volte il termine di legge non può ritenersi giustificato dalla mera consapevolezza che l' deve CP_2 effettuare dei controlli e delle dimensioni del fenomeno omissivo da controllare, né dal fatto che i controlli stessi siano affidati a terzi: al riguardo, infatti, si deve anche tenere conto che il sistema è ormai completamente informatizzato ed un controllo adeguatamente impostato su algoritmi che verifichino i dati rilevanti per l'accertamento dell'omissione richiederebbe tempi minimi.
11. Avendo ad oggetto una sanzione che risulta estinta ai sensi dell'art. 14 ultimo comma legge n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione risulta illegittima e, come tale, va annullata con assorbimento di ogni altra questione.
12. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione, e la liquidazione avviene in misura prossima ai minimi per la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• annulla l'ordinanza ingiunzione n. 01-001218447;
• condanna l' in persona del suo legale rappresentante a CP_1 rimborsare a parte ricorrente le spese Parte_1 di causa liquidate in € 4.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Torino, 19 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
3
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 1699/2024 promossa da e , assistiti dall'avv. Parte_1 Parte_2
SABBATINA MOGAVERO
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
1. La società ricorrente ed il suo legale rappresentante hanno congiuntamente proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione 01-001218447 notificata il 31 gennaio 2024 con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 13.492,86 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel periodo da giugno a novembre 2016.
2. Le parti ricorrenti chiedo di dichiarare nulla, annullabile, illegittima o inammissibile l'ordinanza per varie ragioni: a) eccepiscono innanzitutto di non aver ricevuto la notifica dell'atto di accertamento 8103.24/07/2018.0108284 del 24 luglio 2018 che costituisce atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione, in essa richiamato;
b) eccepiscono in secondo luogo che, anche ove l'accertamento risultasse notificato, ciò sarebbe avvenuto tardivamente rispetto al termine di decadenza di cui all'articolo 14 legge n. 689/1981; c) eccepiscono, in terzo luogo, la prescrizione quinquennale delle sanzioni. In subordine, chiedono l'applicazione del minimo edittale.
3. L'istituto convenuto chiede il rigetto di tutte le domande a) affermando di aver notificato l'avviso di accertamento in data 21 agosto 2018; b) sostenendo che la decadenza non si è verificata in quanto l'articolo 14 legge n. 689/1981 non è applicabile nel caso di specie, non essendo stato richiamato dalla normativa, e
1 comunque il dies a quo del termine secondo la giurisprudenza non è identificabile nella data in cui doveva avvenire il pagamento, essendo necessario il previo completamento di tutte le indagini che consentano di accertare l'illecito; c) eccependo infine che l'accertamento ha interrotto regolarmente in termini di prescrizione.
4. La domanda è fondata e va pertanto accolta in relazione al secondo motivo di cui al punto 2.
5. L'art. 14 della L. 689/1981 – la cui applicabilità al caso di specie non è in discussione, trattandosi di omissioni contributive successive al d.lvo 8/2016 - prevede che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente;
che, in mancanza, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”; che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
6. In relazione alla contestazione della violazione all'interessato di cui a tale norma, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il termine per la stessa decorre dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo, e non da quello in cui il fatto è acquisito nella sua materialità e che spetta al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per completare l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso ( si vedano, ad esempio, Cass. n. 29068/2023 e n. 24401/2024).
7. Nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi relativi all'ultima mensilità in discussione (il 16 dicembre 2016) e la data di notifica dell'avviso di accertamento (21 agosto 2018) è di oltre 20 mesi.
8. L' giustifica il ritardo - di ben 17 mesi rispetto al termine di 90 giorni CP_2 previsto dall'art. 14 - con cui ha contestato la violazione alla ricorrente valorizzando l'elevatissimo numero di evasioni contributive che si verificano ed il fatto che il controllo incrociato tra le inadempienze contributive e i versamenti non viene effettuato dall' ma dall'agente della riscossione che li riversa CP_1 all' con molto ritardo e in modo aggregato, per cui sono poi necessarie CP_2 complesse operazioni per l'imputazione corretta ai singoli debiti contributivi, e sostenendo che il tempo per procedere a tutte tali operazioni è assai elevato e, tenuto anche conto della gravissima carenza di personale determinata anche dal mancato turnover a seguito del blocco decennale delle assunzioni, non può certo essere contenuto in 90 giorni dalla violazione.
9. L'ente non fornisce tuttavia alcun elemento specifico che consenta di apprezzare l'entità concreta delle difficoltà in questione e tradurla in termini di durata dei controlli, al fine di valutare se il grave ritardo accumulato nel caso di specie possa ritenersi giustificato.
2 10. In tale contesto, un ritardo pari ad oltre cinque volte il termine di legge non può ritenersi giustificato dalla mera consapevolezza che l' deve CP_2 effettuare dei controlli e delle dimensioni del fenomeno omissivo da controllare, né dal fatto che i controlli stessi siano affidati a terzi: al riguardo, infatti, si deve anche tenere conto che il sistema è ormai completamente informatizzato ed un controllo adeguatamente impostato su algoritmi che verifichino i dati rilevanti per l'accertamento dell'omissione richiederebbe tempi minimi.
11. Avendo ad oggetto una sanzione che risulta estinta ai sensi dell'art. 14 ultimo comma legge n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione risulta illegittima e, come tale, va annullata con assorbimento di ogni altra questione.
12. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione, e la liquidazione avviene in misura prossima ai minimi per la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• annulla l'ordinanza ingiunzione n. 01-001218447;
• condanna l' in persona del suo legale rappresentante a CP_1 rimborsare a parte ricorrente le spese Parte_1 di causa liquidate in € 4.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Torino, 19 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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