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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna GABBIANI ed Parte_1
Alessandro CRESCIOLI
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Controparte_1
ZANOVELLO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
a)affidare la minore ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
dell'affido condiviso con collocamento e residenza presso il padre;
b)disporre che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
-il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30; quando la madre avrà
conseguito la patente di guida, la bambina pernotterà presso di lei e verrà
accompagnata a scuola dalla madre la mattina del mercoledì e del venerdì;
-un week end ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore
20,30;
-sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive (con pari diritto del padre) durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
2 c)ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia quando l'avrà presso di sé; le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno divise al 50%;
d)disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali
territorialmente competenti per la durata di 18 mesi, affinché monitorino la condizione della minore ed offrano alle parti un sostegno alla genitorialità;
e)spese compensate e spese di CTU al 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.5.2024 adiva l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento della figlia minore Per_1
nata il [...] dalla relazione con . Controparte_1
Con comparsa in data 27.5.2024 si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 6.6.2024, fissata per la discussione sulla richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti avanzata da le parti comparivano Parte_1
personalmente avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale e concordando un regime provvisorio di affidamento / collocamento / visite che veniva recepito dal Tribunale con ordinanza in data 6.6.2024.
Con la medesima ordinanza il Giudice disponeva una CTU psicologica, affidata alla dott.ssa , al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti ed indicare il Persona_2
regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse della minore Per_1
[...]
3 All'esito del deposito della CTU, all'udienza del 18.2.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., le parti raggiungevano un accordo e precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore, al collocamento della stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Tali previsioni sono infatti in linea con le indicazioni della CTU e rispondenti all'interesse della minore.
Neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti secondo il quale ciascun genitore si farà carico in via diretta del mantenimento ordinario della figlia quando l'avrà presso di sé.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Come suggerito dalla CTU, vista l'elevata conflittualità, si dispone la presa in carico del nucleo familiare, per la durata di 18 mesi, da parte dei Servizi Sociali
territorialmente competenti, affinché monitorino la condizione della minore ed offrano alle parti un sostegno alla genitorialità.
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti al
50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni
4 del Pubblico Ministero, così provvede:
a)affida la minore d entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Persona_1
condiviso con collocamento e residenza della stessa presso il padre;
b)dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
-il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30; quando la madre avrà
conseguito la patente di guida, la bambina pernotterà presso di lei e verrà
accompagnata a scuola dalla madre la mattina del mercoledì e del venerdì;
-un week end ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore
20,30;
-sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive (con pari diritto del padre) durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
c)fa obbligo a ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia quando l'avrà presso di sé; le spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno divise al 50%;
d)dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali
territorialmente competenti per la durata di 18 mesi, affinché monitorino la condizione della minore ed offrano alle parti un sostegno alla genitorialità;
5 e)compensa le spese;
f)pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto 4.4.2025, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Vicenza, 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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