Ordinanza cautelare 7 luglio 2016
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2018
Ordinanza collegiale 26 luglio 2021
Decreto presidenziale 14 dicembre 2021
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2016, proposto da
LO CE, in proprio e quale legale rappresentante della LO TI & C. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso lo studio di AN Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e CE Trane, con domicilio eletto presso lo studio Antonio TU in Lecce, via Umberto I, n. 28;
nei confronti
AN TE, già rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Rizzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Parini, n. 27;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza prot. n. 33034/2016/D, datata 21 aprile 2016, con cui il Dirigente dell'Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi ha ordinato la demolizione e/o rimozione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusive eseguite nello stabilimento balneare “ Lido Sant’Anna ” di cui alle domande di condono edilizio prot. n. 102629 del 31 febbraio 1986 - e prot. 8092 del 2 febbraio 2004 e di cui alla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n° 380/2001, prot. n. 41609 del 3 giugno 2014;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi e del sig. AN TE;
Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 1200/2021;
Visto il decreto presidenziale n. 146/2021, emanato ai sensi dell’art. 80 comma 3 bis c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 7 giugno 2016 e depositato il 10 giugno 2016 il ricorrente - in proprio e in qualità di legale rappresentante della LO TI & C. S.a.s. - ha impugnato, domandandone l’annullamento previa adozione di misure cautelari, l’ordinanza prot. n. 33034/2016/D, datata 21 aprile 2016, con cui il Dirigente dell'Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi ha ordinato la demolizione e/o rimozione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusive eseguite nello stabilimento balneare “Lido Sant’Anna” di cui alle domande di condono edilizio prot. n. 102629 del 31 febbraio 1986 e prot. 8092 del 2 febbraio 2004 e di cui alla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, prot. n. 41609 del 3 giugno 2014, nonché di qualsiasi atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - illegittimità degli atti presupposti, illegittimità derivata;
II - violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento;
III - violazione e falsa applicazione dell’art. 35 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 2001;
IV - difetto di motivazione con riferimento al pubblico interesse, omessa comparazione degli interessi, sviamento.
Il 22 giugno 2016 si è costituito in giudizio il sig. AN TE chiedendo la propria estromissione dal giudizio o, in subordine il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 348/2016, pubblicata il 7 luglio 2016, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente; aa sospeso, quindi, l’efficacia del provvedimento impugnato, e ha fissato, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 marzo 2017.
Il 9 settembre 2016 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi eccependo la irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del ricorso.
Il 3 gennaio 2018, il Comune di Brindisi ha depositato una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 15 gennaio 2018, la parte ricorrente ha depositato una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 281/2018, pubblicata il 14 febbraio 2018, questa Sezione ha disposto la sospensione del presente giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. osservando che “ le parti ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di Brindisi ha disposto la demolizione/rimozione delle opere abusive realizzate nello stabilimento balneare «Lido Sant’Anna» e che “in relazione a tali opere, parte ricorrente ha presentato due domande di condono (del 31.2.1986 e del 2.2.2004) e una di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (del 3.6.2014), tutte respinte dall’Ente resistente, con provvedimenti (adottati nel 2015) impugnati nei giudizi iscritti R.G. n. 695/2016 e n. 1672/2015, ad oggi ancora pendenti davanti a questo Tribunale ”.
Il 03 giugno 2021, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, rappresentando che “ il ricorso n. 695/2016 (avverso i dinieghi di condono) risulta deciso con sentenza di rigetto della Prima sezione di Codesto T.A.R. n. 1612/2019 che la Società ricorrente ha però impugnato con ricorso in appello (n. 3554/2020, in attesa che venga fissata l’udienza di trattazione) mentre il ricorso n. 1672/2015 (avverso il diniego di sanatoria edilizia ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001) è stato trattato all’udienza del 26 maggio u.s. e si è in attesa del deposito della sentenza ”.
Ha, quindi, chiesto, in via principale, di “ dichiarare la improcedibilità del presente ricorso per via della sospensione già disposta con Ordinanza n. 281 del 14.2.2018 ” e, in subordine, di accogliere il ricorso.
Il 15 giugno 2021 il Comune di Brindisi ha depositato delle memorie di replica opponendosi, in via preliminare, all’accoglimento della richiesta di improcedibilità del ricorso formulata da parte ricorrente ed insistendo, nel merito, per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 1200/2021, pubblicata il 26 luglio 2021, questa Sezione ha disposto la sospensione del presente giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. osservando che “ In disparte da ogni considerazione in ordine alla mancata presentazione di un’istanza di parte di prosecuzione del giudizio come prescritto ex art. 80 comma 1 c.p.a., ritiene il Collegio di dover confermare, per le ragioni già illustrate in seno all’ordinanza collegiale n. 281 del 14 febbraio 2018, la sospensione ex artt. 79 del Codice del Processo Amministrativo e 295 del Codice di Procedura Civile del presente giudizio di merito, all’uopo precisando che la detta sospensione è disposta sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, delle cause pregiudiziali n. 3554/2020 - pendente dinanzi al Consiglio di Stato (sull’appello proposto avverso la sentenza della Prima sezione di questo T.A.R. n. 1612/2019) - e n. 1672/2015 (avverso il diniego di sanatoria edilizia ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001), quest’ultima introitata per la decisione dalla Prima Sezione di questo T.A.R. all’udienza pubblica del 26 maggio 2021 e decisa con sentenza di rigetto, non ancora definitiva, n. 1082 del 6 luglio 2021 ”.
Con decreto presidenziale n. 146/2021, pubblicato il 14 dicembre 2021, il Presidente di questa Sezione, ritenuto necessario disporre incombenti istruttori, ex art. 80 comma 3 bis c.p.a., per accertare la eventuale persistenza o la cessazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione del presente giudizio, ha ordinato alla Segreteria di questa Sezione “ di acquisire informazioni, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente decreto istruttorio, dalla Segreteria del Consiglio di Stato in relazione alla eventuale definizione, con sentenza passata in giudicato, delle cause pregiudiziali n. 3554/2020 pendente dinanzi al Consiglio di Stato (sull’appello proposto avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 1612/2019) e n. 1672/2015 del T.A.R. Puglia - Lecce decisa con sentenza di questo T.A.R. n. 1082/2021, redigendo e depositando una breve relazione scritta in proposito ”.
Il 06 dicembre 2023, il difensore del controinteressato sig. AN TE ha depositato in giudizio una dichiarazione di rinuncia al mandato ad litem per cancellazione volontaria dall’Albo degli Avvocati.
Il 07 maggio 2025, il Comune di Brindisi ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali:
- il decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 785/2023, pubblicato il 21 giugno 2023, con il quale il Presidente della Sezione VI del Consiglio di Stato, visto l’atto depositato in data 29 maggio 2023, con il quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso di appello, ha dichiarato il ricorso di appello n.r.g. n. 3554 del 2020, per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia - Sezione staccata di Lecce, (Sezione Prima), n. 01612/2019, resa tra le parti, concernente il diniego del condono edilizio, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- il decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 542/2024, pubblicato il 19 marzo 2024, con il quale il Presidente della Sezione VI del Consiglio di Stato, visto l’atto depositato in data 27 febbraio 2024, con il quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla definizione del ricorso in appello e ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato il ricorso in appello n.r.g. n. 10843 del 2021, per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia - Sezione staccata di Lecce, (Sezione Prima), 01082/2021, resa tra le parti, concernente la demolizione delle opere edilizie abusive, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il 14 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente, con apposita memoria depositata in giudizio, premesso che “ in seguito ad incontri tenutisi nel corso di questi ultimi anni presso il Comune per la definizione dei lughi e molteplici contenziosi in essere tra la Società ricorrente ed il Comune di Brindisi, si convenne che la LO TI & C. S.a.s avrebbe potuto presentare un nuovo progetto per la realizzazione di uno stabilimento balneare presso l’area di ubicazione del “Lido Sant’Anna”, che avrebbe dovuto prevedere la demolizione di tutte le opere oggetto della intimata demolizione e la realizzazione di nuovi interventi sulle aree demaniali in concessione ”, e che “ pertanto, in sintonia con gli impegni assunti, la Società ricorrente predispose il nuovo progetto e presentò al SUAP la Scia, prot. n. 39337 del 7.4.2022, avente appunto ad oggetto la realizzazione del nuovo stabilimento in zona demaniale e la totale rimozione dei manufatti ritenuti abusivi ed oggetto della pregressa ordinanza di demolizione del 2016 oggetto del presente ricorso”, considerato che “allo stato, la Società ricorrente ha quasi ultimato i lavori, autorizzati dal Comune di Brindisi, del nuovo stabilimento balneare, comprensivi - come detto- della totale demolizione delle opere di cui all’ordinanza di demolizione oggetto della presente impugnativa ”, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio.
Nella pubblica udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva, il Collegio, che l’art. 80 c.p.a, come integrato dall’art. 17, comma 7, lett. a) n. 4), D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, dispone che: “ 1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. 2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. 3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. 3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni. ”
Nella specie, il Presidente di questa Sezione, con decreto presidenziale n. 146 del 14 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 80 comma 3 bis c.p.a., ha disposto incombenti istruttori a carico della Segreteria per accertare la persistenza o la cessazione delle predette ragioni che hanno determinato la sospensione del presente giudizio, e ha - poi - fissato d’ufficio l’udienza pubblica del 18 Giugno 2025, al fine precipuo di verificare la persistenza o meno delle ragioni che hanno determinato la sospensione del processo.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato estinto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 comma 1 c.p.a. e 35 comma 2 lett. a) c.p.a..
Invero, l’DU NA del Consiglio di Stato, con la recente decisione n. 4/2024 ha affermato i seguiti principi.
“ L’art. 297 c.p.c. dispone che, se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione, nel termine ivi previsto. L’art. 297 c.p.c., che è collocato sistematicamente sia dopo l’art. 295 che dopo l’art. 296 c.p.c., si riferisce a tutti i casi di sospensione del processo, e a tutte le ordinanze di sospensione, sia quelle che fisiologicamente non fissano l’udienza di prosecuzione (art. 295 c.p.c.), sia quelle per le quali la mancata fissazione della data della nuova udienza costituisca una patologia che non ha trovato rimedio. A sua volta l’art. 80 c.p.a. dispone che, in caso di sospensione del processo, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione, senza fare distinzione tra i diversi casi di sospensione del processo, e tra i casi di ordinanze che fisiologicamente non fissano l’udienza di prosecuzione e i casi di ordinanze che patologicamente non fissano la data della nuova udienza.
Si deve escludere che l’onere di parte di chiedere la fissazione dell’udienza, anche quando l’ordinanza di sospensione sia illegittima, possa essere supplito da un impulso d’ufficio. Occorre a questo punto dare conto della previsione recata dall’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., di ambigua formulazione, che potrebbe prestarsi alla lettura che un impulso d’ufficio sia consentito. Dispone l’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., per quel che qui interessa, che in tutti i casi di sospensione del giudizio (oltre che di interruzione), il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che la hanno determinata e “l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”, ossia dopo che è scaduto il termine per l’impulso di parte (pari a novanta giorni nell’ipotesi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. e a tre mesi nell’ipotesi dell’art. 80, comma 3, c.p.a.). Tale previsione sembra, in base al suo tenore letterale, prevedere un impulso d’ufficio sia nella verifica del perdurare delle cause di sospensione che nella prosecuzione del giudizio, ma una siffatta esegesi contrasterebbe:
(i) con la perdurante regola secondo cui è onere della parte proseguire o riassumere il giudizio sospeso o interrotto, entro un termine imposto a pena di estinzione del processo (art. 80, commi 1, 2, 3, c.p.a.; art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.);
(ii) con la natura dispositiva del processo e con il principio di parità delle parti;
(iii) con l’eccezionalità della rimessione in termini di una parte per un adempimento processuale, che postula il presupposto dell’errore scusabile, interpretato in senso restrittivo dall’DU NA (Cons. St., Ad. Plen., 2.12.2010 n. 3; Id., 10.12.2014 n. 33, ord.; Id., 27.7.2017 n. 22);
(iv) con la stessa natura discrezionale del potere officioso presidenziale.
Il meccanismo officioso di cui all’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., va interpretato nel senso che esso mira a eliminare situazioni di stallo nella verifica del perdurare delle cause di sospensione, in relazione a giudizi sospesi da lungo tempo e in cui le parti non informano l’ufficio dell’esito della vicenda pregiudiziale, attraverso un’istruttoria presidenziale. Una volta accertato che la causa di sospensione è cessata, e acclarato che sono decorsi i tre mesi che costituiscono lo spatium deliberandi per l’impulso di parte, la previsione non consente di sostituire con un’iniziativa d’ufficio l’onere di impulso di parte per la riattivazione del processo a seguito della cessazione di una causa di sospensione del processo. La fissazione di ufficio dell’udienza è finalizzata non già necessariamente alla prosecuzione del processo, ma alla verifica da parte del collegio se la causa di sospensione sia effettivamente cessata e se l’inerzia delle parti sia o meno giustificata; ove ingiustificata, ne consegue l’estinzione del processo per mancata tempestiva prosecuzione. Invero, il citato comma 3-bis dispone che l’udienza è fissata d’ufficio “trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”, ossia “dopo” il decorso del termine per l’iniziativa di parte. Il che implica che l’udienza viene fissata per trarre le conseguenze processuali dell’inerzia delle parti ”.
In definitiva, nel caso di sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ove non sia stata fissata una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, è necessario un impulso di parte ai sensi dell’art.80 comma 1 c.p.a..
Applicando le suindicate coordinate testuali ed ermeneutiche nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, rileva il Tribunale che la causa di sospensione del presente processo (come disposta con la citata ordinanza collegiale della Sezione n. 281/2018 e confermata dalla successiva ordinanza collegiale n. 1200/2021) è cessata a seguito della pubblicazione e comunicazione all’interessato dai sopracitati decreti presidenziali del Consiglio di Stato n. 785/2023 e 542/2024, pubblicati rispettivamente il 21 giugno 2023 e il 19 marzo 2024, con i quali il Presidente della Sezione VI del Consiglio di Stato, visti gli atti con i quali la parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla definizione del ricorso in appello e ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato - rispettivamente - i ricorsi in appello n.r.g. n. 3554 del 2020 e n.r.g. n. 10843 del 2021 improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; e che (ciò nonostante) parte ricorrente, non ha - a tutt’oggi - provveduto a richiedere la fissazione dell’udienza pubblica nel termine (perentorio) di 90 giorni come prescritto dal citato art. 80, comma 1 c.p.a..
Da tanto consegue la necessità di dichiarare immediatamente l’estinzione del presente giudizio in relazione al ricorso indicato in epigrafe.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il relativo giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80 comma 1 c.p.a. e e 35 comma 2 lett. a) c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO