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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1843 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 2024, trattenuta in decisione in data 14.04.2025, a seguito ELle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente
t r a
, con l'avv. Renzo Pecorella Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. Federica Zambon Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento EL rappresentante ELla Procura ELla Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
Oggetto: regolamentazione ELl'esercizio ELla responsabilità genitoriale
(contenzioso).
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(rassegnate dalle parti all'udienza dd. 14.04.2025)
“1) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
2) disporre l'assegnazione ELla casa familiare sita in LL EL Fiuli via Nassiriya
n. 11 ai figli, e disporre che allorquando la madre avrà trovato Per_1 Per_2
1 un'abitazione stabile in locazione la residenza anagrafica dei minori verrà trasferita presso l'abitazione ELla mamma a condizione che tale abitazione si trovi nei dintorni di LL EL UL (massimo 15 km) al fine di mantenere continuità didattica e sportiva nonché affettiva ai minori;
3) la SI.ra si impegna a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il Pt_1
termine EL 31 agosto 2025;
4) il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , dal momento CP_1 Pt_1
in cui la ricorrente rilascerà la casa familiare, un contributo alle spese di alloggio pari ad euro 230,00 mensili;
il contributo avrà una durata massima di 6 mesi e decadrà automaticamente allorquando, anche prima ELla scadenza EL semestre, la ricorrente dovesse risultare assegnataria di un immobile ATER;
5) le parti concordano che allorquando decadrà, alle condizioni sopra indicate, il diritto ELla SI.ra a percepire il contributo alle spese di alloggio da parte Pt_1 EL SI. alla ricorrente sarà riconosciuto l'assegno unico universale per CP_1
l'intero; prima di tale momento l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 50% tra le parti;
6) mantenimento ordinario diretto a carico di entrambi i genitori per i figli per i periodi di rispettiva competenza;
7) spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine suddivise al 50% tra le parti;
8) disporre che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé i figli, alternandosi nella casa familiare fino a quando verrà rilasciata dalla SI.ra
, come segue: a fine settimana alternati, pernotti compresi, dal venerdì Pt_1
pomeriggio (in particolare dalle ore 15.30 per la SI.ra e dalle ore 13.00 Pt_1
per il SI. fino al lunedì mattina, con onere di riaccompagnamento a CP_1
scuola; 2 pomeriggi infrasettimanali, con relativi pernotti, in favore EL padre (il lunedì ed il giovedì dal termine ELl'orario scolastico fino al termine ELl'orario lavorativo ELla SI.ra come specificato a verbale dd.
3.2.2025 e 2 Pt_1
pomeriggi infrasettimanali con relativi pernotti, in favore ELla madre (il martedì, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo;
il mercoledì dal termine ELl'orario scolastico fino al giorno successivo, con onere di riaccompagnamento a scuola dei bambini nella mattinata EL giovedì). Nel caso non vi sia scuola, lo scambio tra genitori dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 ELla giornata;
2 9) vacanze natalizie: salvo diversi migliori accordi tra le parti, i genitori staranno con i figli ciascuno per n. 7 giorni consecutivi, ma comunque garantendo
l'alternanza tra loro nei giorni 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio;
vacanze pasquali: suddivisione EL periodo scolastico di vacanze a metà tra genitori;
vacanze estive: almeno 3 settimane anche non consecutive per ciascun genitore da concordarsi entro il giorno 30 maggio, salvo sempre diversi accordi tra le parti;
10) spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) Con ricorso depositato in data 11.07.2024 e regolarmente notificato, la SI.ra
, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1
con il SI. e che dalla loro convivenza sono nati (il Controparte_1 Persona_3
17.04.2014) e (il 01.12.2016), ha adito l'intestato Tribunale al fine di Per_2
ottenere la regolamentazione ELle condizioni di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli minori, nonché, con decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi ELl'art. 473-bis.15 c.p.c., l'assegnazione a sé ELla casa familiare sita in
LL EL UL.
Il SI. si è costituito regolarmente in giudizio, contestando integralmente CP_1
la ricostruzione dei fatti così come esposta da controparte, in particolare imputando la fine ELla relazione alla nuova frequentazione ELla SI.ra con un altro Pt_1
uomo. Pertanto, fermo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, il SI. ha concluso domandando: il rigetto ELla richiesta di assegnazione CP_1 ELla casa familiare alla SI.ra , posto che l'immobile di cui trattasi è di Pt_1
proprietà esclusiva EL resistente e nello stesso egli svolge attività lavorativa;
il collocamento principale ed esclusivo dei minori presso la casa familiare;
che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto dei minori, oltre al 50% ELle spese straordinarie.
II) Alla prima udienza di comparizione personale ELle parti dd. 29.10.2024, i procuratori hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste, anche istruttorie, di cui al ricorso e alle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Con ordinanza dd. 30.10.2024, il giudice, in via temporanea ed urgente ai sensi e per gli effetti ELl'art. 473-bis.22 c.p.c., ha disposto: l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
la presa in carico di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, anche Specialistici, competenti per l'Ambito Territoriale EL
Comune di Aielli EL UL (UD); l'assegnazione ELla casa familiare ai figli, Per_1
3 e l'alternanza dei genitori nella suddetta abitazione nei giorni di loro Per_2
competenza, ferma restando la possibilità EL SI. di continuare ad CP_1 usufruire EL locale adibito a studio all'interno ELla casa familiare, anche nei giorni in cui era stato previsto il diritto ELla madre di vedere e tenere con sé i figli all'interno ELl'immobile; il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di entrambi i genitori.
All'udienza EL 14.04.2025, le parti, dopo ampio confronto, hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe e i procuratori hanno domandato concordemente la rimessione ELla causa al Collegio, con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito, il giudice ha dunque rimesso immediatamente la causa in decisione al Collegio.
III) Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento ELle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti ed indicate in epigrafe, preso atto ELla loro conformità agli interessi superiori, morali e materiali, dei minori anche alla luce Per_1 Per_2
ELle relazioni dei Servizi Sociali, i quali, all'esito EL monitoraggio e ELl'attuazione EL servizio educativo domiciliare (14 accessi familiari), hanno ravvisato tra genitori capacità di interazione e competenze genitoriali adeguate.
IV) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio ELle parti e con l'intervento EL Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
2) dispone l'assegnazione ELla casa familiare, sita in LL EL UL, via
Nassiriya n. 11, ai figli, dispone che, allorquando la madre avrà Per_1 Per_2 trovato un'abitazione stabile in locazione, la residenza anagrafica dei minori verrà trasferita presso l'abitazione ELla mamma, a condizione che tale abitazione si trovi nei dintorni di LL EL UL (massimo 15 km) al fine di mantenere continuità didattica e sportiva nonché affettiva ai minori;
3) dà atto che la SI.ra si impegna a rilasciare la casa familiare entro e Pt_1
non oltre il termine EL 31 agosto 2025;
4) dà atto che il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , dal CP_1 Pt_1
momento in cui la ricorrente rilascerà la casa familiare, un contributo alle spese di alloggio pari ad euro 230,00 mensili;
il contributo avrà una durata massima di 6 4 mesi e decadrà automaticamente allorquando, anche prima ELla scadenza EL semestre, la ricorrente dovesse risultare assegnataria di un immobile ATER;
5) dà atto che le parti concordano che, allorquando decadrà, alle condizioni sopra indicate, il diritto ELla SI.ra a percepire il contributo alle spese di Pt_1 alloggio da parte EL SI. alla ricorrente sarà riconosciuto l'assegno unico CP_1 universale per l'intero; prima di tale momento, l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 50% tra le parti;
6) dispone il mantenimento ordinario diretto a carico di entrambi i genitori per i figli per i periodi di rispettiva competenza;
7) dispone che le spese straordinarie siano disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e siano suddivise al 50% tra le parti;
8) dispone che entrambi i genitori possano vedere e tenere con sé i figli, alternandosi nella casa familiare fino a quando verrà rilasciata dalla SI.ra , Pt_1
come segue: a fine settimana alternati, pernotti compresi, dal venerdì pomeriggio
(in particolare dalle ore 15.30 per la SI.ra e dalle ore 13.00 per il SI. Pt_1
fino al lunedì mattina, con onere di riaccompagnamento a scuola;
2 CP_1
pomeriggi infrasettimanali, con relativi pernotti, in favore EL padre (il lunedì ed il giovedì dal termine ELl'orario scolastico fino al termine ELl'orario lavorativo ELla SI.ra come specificato a verbale dd. 3.2.2025) e 2 pomeriggi Pt_1 infrasettimanali con relativi pernotti, in favore ELla madre (il martedì, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo;
il mercoledì dal termine ELl'orario scolastico fino al giorno successivo, con onere di riaccompagnamento a scuola dei bambini nella mattinata EL giovedì). Nel caso non vi sia scuola, lo scambio tra genitori dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 ELla giornata;
9) dispone che le vacanze natalizie siano disciplinate come segue: salvo diversi migliori accordi tra le parti, i genitori staranno con i figli ciascuno per n. 7 giorni consecutivi, ma comunque garantendo l'alternanza tra loro nei giorni 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio;
i periodi di vacanze pasquali scolastiche verranno suddivisi equamente tra genitori;
per le vacanze estive, i minori staranno almeno 3 settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il giorno 30 maggio, salvo sempre diversi accordi tra le parti;
10) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di conSIlio EL 15.04.2025.
5 Si comunichi per conoscenza ai Servizi Sociali e al Consultorio Familiare competenti per l'Ambito Territoriale EL Comune di LL EL UL (UD).
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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