Ordinanza cautelare 20 giugno 2013
Sentenza 11 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/01/2021, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2021
N. 00026/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2013, proposto da
LE AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zuccolo e Stefano Sacchetto, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;
contro
Provincia di Venezia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Roberto Chiaia, Roberta Brusegan e Katia Maretto, domiciliata in Venezia, San Marco, 2662;
per l'annullamento
in parte qua, della determinazione, con la quale la Provincia di Venezia ha approvato gli esiti dell'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica nella città di Venezia;
di ogni atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ivi compresi:
i verbali di valutazione dell’esame della ricorrente nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha espresso il giudizio “ non abilitato ”;
del bando d’esame, nella parte in cui stabilisce che “ l’abilitazione è conseguita dal candidato che, superate tutte le prove, raggiunga un punteggio finale pari o superiore a 42 punti, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle sei prove, con non meno di 6 punti in ciascuna prova ”;
della determinazione dirigenziale n. 58081 di approvazione del bando medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia;
Visti gli artt. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con ricorso notificato in data 17 maggio 2013 e depositato in data 23 maggio 2013, parte ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica nella città di Venezia, nella parte in cui, in relazione alle sue prove, è stato espresso il giudizio “ non abilitato ”;
- che con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta che ai fini dell’abilitazione, il bando richiedeva, oltre al conseguimento del punteggio complessivo di 42 punti, come somma dei punteggi ottenuti nelle 6 prove, anche il conseguimento del punteggio minimo di 6 punti in ciascuna prova. E che tale ultimo requisito non era previsto né dalla legge regionale n. 33 del 2002 né dal regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 20 del 6 marzo 2008;
- che costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha dedotto di avere introdotto la prescrizione contestata del bando con l’intento di uniformarsi agli auspici espressi da questo Tribunale nella sentenza n. 2736 del 4 novembre 2009 ove, dopo avere dato atto che la disciplina vigente non prevede tale ulteriore prescrizione – il punteggio minimino nelle singole prove - si è affermato che: “ Il Collegio formula comunque l’auspicio che per il futuro l’Amministrazione Provinciale rimuova ogni possibile antinomia tra fonte legislativa, regolamentare e bandi concorsuali assicurando in particolare all’esclusiva competenza di questi ultimi l’attuazione dell’anzidetto disposto legislativo per cui “l’abilitazione è conseguita dai candidati che abbiano conseguito almeno i sette decimi del punteggio complessivamente previsto nel bando di esame ”;
- che con ordinanza n. 309 del 20 giugno 2013, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente;
- che l’Amministrazione resistente, in tempestiva attuazione di tale ordinanza cautelare, ha annullato in parte qua il bando e con determinazione dirigenziale n. 2029/2013 del 4 luglio 2013 ha disposto la rideterminazione degli esiti della procedura, abilitando tutti i candidati, tra cui parte ricorrente, che avevano superato l’esame con punteggio complessivo di 42 punti, indipendentemente dal conseguimento della necessaria sufficienza in tutte le prove orali;
- che la ricorrente ha successivamente dato atto di avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività di Guida turistica nella città di Venezia e quindi di “ avere conseguito il bene della vita al quale aspirava con il promovimento dell'azione ”, insistendo tuttavia per le spese;
- che ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
Ritenuto di dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto di compensare le spese tra le parti in ragione del precedente di questo Tribunale sopra richiamato e altresì della tempestiva conformazione dell’Amministrazione resistente all’ordinanza cautelare del 20 giugno 2013;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 18 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO