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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/12/2024, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1455/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dott.ssa Laura Di Bernardi giudice dott.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1455/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso depositato in data 14/6/2024 TRA
con l'a.d.s. avv. Barbara Balsamo, rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. Michaela Grazia Biasion;
ricorrente E
, rappr. e dif. dall'avv. Antonio Caimi CP_1 resistente avente ad oggetto: divorzio Con l'intervento del Pubblico Ministero conclusioni: le parti concludono congiuntamente come da nota depositata l'11/12/2024 il PM nulla oppone tacitamente, come da punto 2 del protocollo Procura-Tribunale del 14/3/2023 per i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
in a.d.s., ha adito il tribunale con ricorso del 14/6/2024 Parte_1 per chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con a LA il 24/11/2007, esponendo che si sono separati CP_1 consensualmente con decreto del 20/2/2019 e di non aver mai più ripreso la convivenza con la coniuge separata;
ha esposto di essersi gravemente ammalato, con invalidità civile dell'80% e deficit motori e cognitivi, da cui l'apertura di amministrazione di sostegno;
ha chiesto
1 ridursi l'assegno a suo carico per il mantenimento del figlio Per_1 nato il [...], già stabilito in € 300,00 mensili, per aver perso la possibilità di svolgere attività lavorative che gli consentivano una pur minima entrata accanto alle provvidenze per l'invalidità. La convenuta , aderendo alla domanda di divorzio, si è CP_1 opposta alla richiesta di riduzione dell'assegno, significando di occuparsi in via esclusiva del figlio, stante la condizione di invalidità grave del padre, che in alcun modo provvede al mantenimento diretto. La domanda di divorzio è fondata e va accolta, ricorrendone i presupposti, atteso che al momento della presentazione della domanda di divorzio era ampiamente decorso il termine semestrale, previsto dall'art. 1 co. 3 l. 898/1970 e succ. modd., dalla comparizione in sede presidenziale nel procedimento di separazione, omologata nel febbraio 2019 ed è del tutto pacifico che non è mai più ripresa convivenza né riconciliazione tra i coniugi separati. Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Quanto alle condizioni, all'esito della comparizione personale, altresì in presenza dell'a.d.s. del ricorrente, le parti hanno deciso di accettare la proposta conciliativa loro sottoposta dal giudice delegato secondo cui il ricorrente ridurrà ad € 200,00 il contributo al mantenimento del figlio fintanto che non sarà estinto il debito per arretrati che gli comporta un prelievo di€ 300,00 ogni mese, ad esaurimento nel mese di agosto 2025, restando di spettanza unicamente di le provvidenze tutte a sostegno della famiglia. CP_1
Le parti hanno quindi così concordemente concluso: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori ed CP_1 disponendo contestualmente la trascrizione di legge;
Parte_1 disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre, Persona_2 stante la condizione di salute del padre, con collocamento del minore presso la madre;
il padre pagherà a titolo di mantenimento del minore l'importo di € 300 per rientrare del debito pregresso oltre ad € 200,00 fino all'estinzione del debito pregresso;
dal momento dell'avvenuta estinzione del debito pregresso il sig. pagherà l'assegno Pt_1 nell'importo mensile di € 300,00 da corrispondere mediante bonifico bancario con valuta 5 di ogni mee rivalutato annualmente secondo gli indici ISTA con prima decorrenza settembre 2025; oltre al 50% delle spese straordinarie previa giustificazione delle stesse e condivisione allorquando superino l'importo di € 150,00. Tutte le spese
2 straordinarie dovranno essere concordate se superiori ad € 150,00per singolo esborso, fatta eccezione per quelle mediche necessarie e quelle rientranti nel percorso scolastico dell'obbligo e quelle sportive già in essere;
il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta inoltrata direttamente all'amministratore di sostegno supportata alle relative giustificazioni e la deduzione fiscale avverrà al 50%. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato. La madre incamererà tutte le provvidenze pubbliche a sostegno del nucleo, anche a quota di AU di competenza dell' Spese legali tra le parti Pt_1 compensate con rinuncia alla solidarietà”. Le condizioni in oggetto vanno recepite;
si osserva che ricorre la necessità di disporre l'affido super-esclusivo del minore alla madre, perché purtroppo il padre non è assolutamente in condizione di esercitare la responsabilità genitoriale a cagione del suo compromesso stato di salute, che riguarda anche la sfera cognitiva. Conseguentemente la responsabilità genitoriale è demandata esclusivamente a , CP_1 anche per le questioni di maggior interesse, e la stessa è quindi l'unico genitore abilitato a interloquire con terzi e P.A. per ogni pratica che riguardi il minore e ad assumere qualsiasi decisione che Persona_2 lo concerna. Sotto il profilo patrimoniale il regolamento in oggetto è realistico e adeguato alle risorse paterne.
Le spese si compensano per la concordata definizione della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 14/6/2024 da Parte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a LA (TN) il 24/11/2007 da nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], alle condizioni concordate tra le parti come riportate in parte motiva;
dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti Trento, 12/12/2024 il presidente Adriana De Tommaso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dott.ssa Laura Di Bernardi giudice dott.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1455/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso depositato in data 14/6/2024 TRA
con l'a.d.s. avv. Barbara Balsamo, rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. Michaela Grazia Biasion;
ricorrente E
, rappr. e dif. dall'avv. Antonio Caimi CP_1 resistente avente ad oggetto: divorzio Con l'intervento del Pubblico Ministero conclusioni: le parti concludono congiuntamente come da nota depositata l'11/12/2024 il PM nulla oppone tacitamente, come da punto 2 del protocollo Procura-Tribunale del 14/3/2023 per i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
in a.d.s., ha adito il tribunale con ricorso del 14/6/2024 Parte_1 per chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con a LA il 24/11/2007, esponendo che si sono separati CP_1 consensualmente con decreto del 20/2/2019 e di non aver mai più ripreso la convivenza con la coniuge separata;
ha esposto di essersi gravemente ammalato, con invalidità civile dell'80% e deficit motori e cognitivi, da cui l'apertura di amministrazione di sostegno;
ha chiesto
1 ridursi l'assegno a suo carico per il mantenimento del figlio Per_1 nato il [...], già stabilito in € 300,00 mensili, per aver perso la possibilità di svolgere attività lavorative che gli consentivano una pur minima entrata accanto alle provvidenze per l'invalidità. La convenuta , aderendo alla domanda di divorzio, si è CP_1 opposta alla richiesta di riduzione dell'assegno, significando di occuparsi in via esclusiva del figlio, stante la condizione di invalidità grave del padre, che in alcun modo provvede al mantenimento diretto. La domanda di divorzio è fondata e va accolta, ricorrendone i presupposti, atteso che al momento della presentazione della domanda di divorzio era ampiamente decorso il termine semestrale, previsto dall'art. 1 co. 3 l. 898/1970 e succ. modd., dalla comparizione in sede presidenziale nel procedimento di separazione, omologata nel febbraio 2019 ed è del tutto pacifico che non è mai più ripresa convivenza né riconciliazione tra i coniugi separati. Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Quanto alle condizioni, all'esito della comparizione personale, altresì in presenza dell'a.d.s. del ricorrente, le parti hanno deciso di accettare la proposta conciliativa loro sottoposta dal giudice delegato secondo cui il ricorrente ridurrà ad € 200,00 il contributo al mantenimento del figlio fintanto che non sarà estinto il debito per arretrati che gli comporta un prelievo di€ 300,00 ogni mese, ad esaurimento nel mese di agosto 2025, restando di spettanza unicamente di le provvidenze tutte a sostegno della famiglia. CP_1
Le parti hanno quindi così concordemente concluso: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori ed CP_1 disponendo contestualmente la trascrizione di legge;
Parte_1 disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre, Persona_2 stante la condizione di salute del padre, con collocamento del minore presso la madre;
il padre pagherà a titolo di mantenimento del minore l'importo di € 300 per rientrare del debito pregresso oltre ad € 200,00 fino all'estinzione del debito pregresso;
dal momento dell'avvenuta estinzione del debito pregresso il sig. pagherà l'assegno Pt_1 nell'importo mensile di € 300,00 da corrispondere mediante bonifico bancario con valuta 5 di ogni mee rivalutato annualmente secondo gli indici ISTA con prima decorrenza settembre 2025; oltre al 50% delle spese straordinarie previa giustificazione delle stesse e condivisione allorquando superino l'importo di € 150,00. Tutte le spese
2 straordinarie dovranno essere concordate se superiori ad € 150,00per singolo esborso, fatta eccezione per quelle mediche necessarie e quelle rientranti nel percorso scolastico dell'obbligo e quelle sportive già in essere;
il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta inoltrata direttamente all'amministratore di sostegno supportata alle relative giustificazioni e la deduzione fiscale avverrà al 50%. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato. La madre incamererà tutte le provvidenze pubbliche a sostegno del nucleo, anche a quota di AU di competenza dell' Spese legali tra le parti Pt_1 compensate con rinuncia alla solidarietà”. Le condizioni in oggetto vanno recepite;
si osserva che ricorre la necessità di disporre l'affido super-esclusivo del minore alla madre, perché purtroppo il padre non è assolutamente in condizione di esercitare la responsabilità genitoriale a cagione del suo compromesso stato di salute, che riguarda anche la sfera cognitiva. Conseguentemente la responsabilità genitoriale è demandata esclusivamente a , CP_1 anche per le questioni di maggior interesse, e la stessa è quindi l'unico genitore abilitato a interloquire con terzi e P.A. per ogni pratica che riguardi il minore e ad assumere qualsiasi decisione che Persona_2 lo concerna. Sotto il profilo patrimoniale il regolamento in oggetto è realistico e adeguato alle risorse paterne.
Le spese si compensano per la concordata definizione della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 14/6/2024 da Parte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a LA (TN) il 24/11/2007 da nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], alle condizioni concordate tra le parti come riportate in parte motiva;
dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti Trento, 12/12/2024 il presidente Adriana De Tommaso
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