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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Elena Gelato consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito della udienza in forma scritta ex art.127 ter cpc del 19 febbraio 2025 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e pendente
TRA (c.f. Parte_1
P.IVA_1
appellante
E
(c.f. ), CP_1 P.IVA_2 zzi a Capitolina, ing. (c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_1 con gli avv.ti Piero Sandulli e Luca Roiate,
appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7169/22 del Tribunale LE di Roma, II Sezione LE, CONCLUSIONI DELLE PARTI
-appellante: “I. accertare e dichiarare l'inefficacia della risoluzione del contratto di appalto del 4 settembre 2018 tra Parte_2
Parte_1 Parte_3
ordinare a l'adempimento del contratto del 4 settembre 2018 tra
[...] CP_1 [...]
Controparte_3
e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di
[...] CP_1 [...] della somma pari ad euro 10.250,09, oltre Parte_1
III. in ogni caso, condannare al risarcimento dei danni, anche all'immagine, CP_1 in favore di nella somma che sarà accertata Parte_1 nel corso denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda di adempimento del contratto dovrà comunque comprendere la somma pari ad euro 18.307,99, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo;
IV. accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'ing. e, per CP_2
l'effetto, condannarlo in solido con al risarciment ore di CP_1 la somma che sarà accertata nel corso Parte_1
V. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e refusione del contributo unificato per entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione alla prova testimoniale dell'ing. Stefano e dell'arch. sui capi di prova indicati nella memoria Tes_1 Testimone_2
comma 6, n. 2 c.p.
-appellato “rigettare integralmente il gravame proposto perché la domanda CP_1 giudiziale avanzata nel contenzioso in oggetto si appalesa, complessivamente e in tutte le sue articolazioni, inammissibile, assolutamente infondata e, comunque, non comprovata. Con vittoria di spese ed onorari.”
-appellato IO ing. “nel merito, rigettare i motivi di appello formulati dalla CP_2 [...]
perché manifestamente inammissibili nonché infondati;
Parte_1 ell'art. 96 c.p.c., condannare l'appellante al risarcimento dei danni subiti dall'ing. , da liquidarsi in via equitativa;
CP_2
3) con vittoria e, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei difensori antistatari“,
I. FATTO II.1 – La procedura di gara e la stipula del contratto 1. In data 8 giugno 2018, il ha indetto una procedura Controparte_4 negoziata, senza previa pub a di un professionista per l'affidamento dell'incarico di progettazione per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di edifici da destinarsi ad immobili per il training abitativo siti nel Municipio Roma Aurelio in via Torrevecchia. Pt_2
r l'espletamento dell'incarico, ha stimato un importo a base di gara CP_1 pari ad euro 37.429,60 inclusi IVA, ri accessori;
e una durata massima pari a 60 giorni. 3. La procedura di gara prevedeva l'estrazione, tramite sistema informatico, di 3 nominativi di professionisti esterni, successivamente invitati a presentare offerta. 3TI, estratta tra gli operatori economici invitati, ha presentato offerta con un ribasso pari al 45,23% sull'importo a base di gara e, all'esito delle operazioni di gara, è risultata prima in graduatoria e, dunque, aggiudicataria in forza della Determinazione di n. CP_1 CS/78286/2018 del 27 luglio 2018, a firma del Direttore Tecnico dell'
[...]
, l'ing. , odierno appellato. Parte_4 CP_2
e o alla stipula del contratto, CP_1 il quale individuava l'oggett ni nella “1) Redazione progettazione definitiva ed esecutiva;
2) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
3) Relazione geologica e geotecnica;
4) Verifica sismica delle strutture;
5) Supporto al RUP;
6) Collaudo statico delle strutture” nell'ambito del più generale “Studio di fattibilità tecnica economica, progettazione preliminare e progettazione esecutiva per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici”. Con determinazione dirigenziale l'Amministrazione determinava di risolvere il contratto per grave inadempimento, comunicata a con PEC del 21 marzo 2019; SVOLGIMENTO DEL PROCESO Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2019 ha convenuto in giudizio e l'ing. al fine di sentire: CP_1 CP_2
(i) accertare e dichiarare l'inefficacia della risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra e il 4 settembre 2018; CP_1
c all'adempimento del predetto contratto ovvero al CP_1 pagamento in fav lla somma di euro 10.250.09; (iii) condannare al risarcimento dei danni, anche all'immagine, da CP_1 quantificarsi nel c (iv) accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'ing. e condannarlo in CP_2 solido con al risarcimento dei danni in f CP_1
(v) con vittoria di spese e onorari. Nei suoi scritti difensivi, ha dato evidenza del fatto che nessun comportamento inadempiente potesse esse putato, dato che le indagini dei materiali non erano incluse nell'ambito delle prestazioni del contratto e che, soprattutto, i termini di consegna del progetto esecutivo erano stati rispettati, in quanto consegnato in data 28 dicembre 2018. Con comparsa di risposta del 17 ottobre 2019 si costituiva che, a sua volta CP_1 eccepiva il grave inadempimento contrattuale di per il tto dei tempi di consegna del progetto esecutivo, completo di t la documentazione idonea alla sua concreta validazione ed approvazione e concludeva per il rigetto delle domande attoree, ritenendola inammissibili e infondate;
Con comparsa del 4 novembre si costituiva l'ing. , il quale chiedeva al CP_2 giudice: a) nel merito, rigettare le domande for perché Parte_1 manifestamente infondate;
b) ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare l'attrice al risarcimento dei danni subiti dall'ing. , da liquidarsi in via equitativa;
con vittoria di spese. CP_2
Con la sentenza oggi il Tribunale di Roma ha rigettato le domande attoree, compensando le spese tra parte attrice e e condannando 3TI al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore dell'ing. , liquidate nella misura di euro 3.000,00 oltre CP_2 accessori.
Viene gravata di appello la sentenza stessa, con le sopra riportate conclusioni, laddove si evidenzia un inadempimento imputabile del contraente privato, e la volontà della amministrazione di volersi avvalere della clausola, come prevista ed interpretata dalla amministrazione stessa, e si esclude un danno risarcibile per la causato dalla p.a. appaltante ovvero dal funzionario che presiedeva alla esecuzione d carico. E segnatamente l'accertamento del Tribunale, per il quale: 1) la risoluzione contrattuale deve ritenersi legittima sia per la sussistenza dei presupposti disposti dalla clausola contenuta nell'art. 13 del Contratto (inottemperanza delle tempistiche contrattuali), sia per la sussistenza di una previa diffida ad adempiere indirizzata dall'Amministrazione alla società, nella quale, stante l'imminente scadenza dei termini contrattuali, sollecitava la società a depositare il progetto Parte_1 esecutivo nel rispetto dei termini perentori indicati nell'art. 4 del disciplinare, specificando che il progetto esecutivo doveva essere approvato entro il 31 dicembre 2018, comprensivo di tutta la documentazione e di tutte le approvazioni necessarie per la sua validazione;
2) la Società non si è dimostrata tempestiva né diligente nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali su di essa gravanti, poiché: a) la scadenza di presentazione del progetto definitivo era fissata al 24 settembre 2018 ed in quella data il progetto definitivo non solo non era stato consegnato, ma non venivano neppure formulate richieste per l'accesso ai luoghi o per ricevere la relazione preliminare (la relazione geologica doveva essere consegnata, secondo le previsioni contrattuali, entro il 24 settembre 2018, invece l'affidatario ha richiesto la relazione preliminare il 4 ottobre 2018 ed effettuato il sopralluogo solo il 25 ottobre 2018, quando ormai era decorso il termine per la presentazione del progetto definitivo); b) inoltre, il progetto definitivo non conteneva, oltre alla relazione geologica, l'inquadramento urbanistico e l'inquadramento vincolistico, pure previsti dal DPR 207/2010; c) alla scadenza del termine di presentazione del progetto esecutivo non seguiva alcuna consegna dello stesso;
solo entro il 31 dicembre 2018 (termine per la validazione del progetto) esso veniva consegnato, tuttavia, incompleto delle approvazioni richieste per legge;
d) inoltre, il progetto non poteva comunque essere approvato poiché mancava, oltre al parere del GE civile, anche il parere obbligatorio della Sovrintendenza Capitolina come previsto dall'art. 16 delle NTA del Nuovo PRG di CP_1
3) appaiono infondate le allegazioni di parte attrice relative ad una pretesa responsabilità extracontrattuale del Dirigente ing. , il quale, invece, risulta aver CP_2 agito, correttamente, nel rispetto dei doveri del proprio ufficio, con una condotta che appare contraddistinta da buona fede nell'adempimento delle proprie funzioni.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, instando per il rigetto dell'appello. Alla udienza del 19 febbraio 2025, celebrata in trattazione scritta, il procedimento veniva trattenuto in decisione ex art.352 cpc con concessione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Va condivisa la citata decisione oggetto di gravame che accerta: a) in punto di normativa applicabile e della clausola risolutiva. -la vicenda in esame riguarda la stipula di un contratto di appalto pubblico c.d. “sotto- soglia” disciplinato dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016. La disciplina sulla risoluzione contrattuale prevista dal Codice è delineata al suo art. 108; tale norma può essere integrata da clausole appositamente inserite nel contratto per attribuire alla Stazione appaltante la facoltà o l'obbligo di risolvere il contratto dinnanzi a ulteriori e specifiche circostanze. L'operatività di dette clausole può dipendere da espressa iniziativa della parte che rilevi l'inadempimento, oppure, può essere automatica, ovvero scaturire da un evento ivi stabilito. Nella materia degli appalti pubblici, l'inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa costituisce espressione dell'autonomia negoziale della P.A. ed assume funzione di autotutela. La Corte di Cassazione specifica che, in caso di clausola risolutiva espressa, occorrerà verificare esclusivamente che la fattispecie descritta nella clausola sia quella propriamente eccepita dalla parte che ha chiesto la risoluzione, dunque si presume la buona fede del creditore che intenda avvalersi di essa. In pratica: 1) affinché una clausola contrattuale sia riconducibile al paradigma normativo della risolutiva espressa, occorre che la stessa individui l'obbligazione il cui inadempimento può determinare la risoluzione di diritto e che lo faccia espressamente;
2) la clausola va sì interpretata secondo buona fede, al pari del contratto (art. 1366 c.c.), nel senso che le parole in essa impiegate non devono essere intese in un significato tale da violare il ragionevole affidamento;
3) accertato l'inadempimento e la volontà della parte legittimata di avvalersi della clausola, non c'è spazio per una distinta valutazione finalizzata a giustificare l'effetto risolutorio (Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 2016, n. 21740). Nel caso di specie, si è verificato l'evento descritto nella clausola risolutiva (l'inadempimento ovvero la mancata validazione del progetto esecutivo presentato, entro l'ultimo termine di scadenza, 31 dicembre 2018) e vi è stata una espressa manifestazione di volontà da parte della Stazione appaltante di risolvere il contratto, con dichiarazione indirizzata all'appaltatrice, ribadita anche in varie note. Infatti, con nota prot. 4515 del 15 gennaio 2019 il di Capitale, Parte_2 CP_1 nel richiamare la pregressa corrispondenza e le vicende correlate all'esecuzione del Parte contratto, evidenziando i comportamenti della non conformi alle previsioni contrattuali, eccepiva “il grave inadempimento contrattuale della società incaricata per il mancato rispetto dei tempi di consegna dell'elaborato esecutivo, completo di tutta la documentazione idonea alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo”. L'Amministrazione, correttamente, richiamava l'art. 5 del Regolamento Regione Lazio n. 14 del 13.07.2016, rubricato “Progetti sottoposti a controllo”, il quale prevedeva
“un controllo obbligatorio su progetti di opere pubbliche, in assenza del quale, il progetto esecutivo non può essere approvato né, tantomeno, la mancanza dell'autorizzazione del GE LE può consentire la validazione del progetto esecutivo e, ancor più, dell'indizione della procedura di gara d'appalto”. Dunque, concludeva “Giusta quanto sopra, stante il disposto di cui all'art. 4 del predetto disciplinare, la scrivente Amministrazione con la presente intende risolvere, come in effetti risolve, il contratto sottoscritto con la in data Parte_1
4.09.2018 per grave inadempimento contrattuale della stessa, riservandosi la richiesta di risarcimento del danno subito”. Chiaro ed evidente risulta, invero, il dettato di cui all'art. 4 della specifica “Disciplina contratto d'incarico” nella parte in cui individua i termini perentori di consegna degli elaborati, stabiliti in 45 gg. naturali e consecutivi “di cui 20 giorni a partire dalla stipula del contratto per la progettazione definitiva e 25 giorni a partire dalla data di ottenimento di tutti i pareri e nulla osta favorevoli previsti per la progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'accertamento di conformità antincendio e degli impianti....il progetto esecutivo dovrà comunque essere approvato entro il 31.12.2018”. A conferma della legittimità della risoluzione contrattuale azionata da parte convenuta, occorre far riferimento all'art. 13 del Contratto, il quale contempla una clausola risolutiva espressa la cui operatività non può essere negata al caso di specie. La disposizione individua, infatti, fra le varie ipotesi di inadempimento, espressamente la fattispecie di cui al n. 3) “superamento dei termini massimi indicati nel precedente art. 4”. B) risoluzione contrattuale La risoluzione contrattuale è pienamente valida ed efficace in quanto correttamente Parte disposta in relazione ad un preciso inadempimento della espressamente previsto nel contratto e, pertanto, ritenuto determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale. A nulla rileva che l'attrice abbia consegnato nei termini il progetto esecutivo, essendo lo stesso non conforme a quanto pattuito, nonché privo delle necessarie autorizzazioni di legge. Ciò, quindi, ha impedito concretamente l'approvazione del progetto esecutivo entro i termini stabiliti ovvero il raggiungimento del risultato cui il contratto ambiva. Inoltre, sono imputabili all'appaltatrice ulteriori inadempienze che hanno contribuito a determinare il ritardo nella consegna dei progetti (la richiesta dei pareri necessari per la esecutività del progetto, la cui necessità deve essere nota e considerata da un tecnico esperto, e non richiede indicazioni o solleciti da parte della stazione appaltante, ed i cui tempi di rilascio devono pure essere previsti e conosciuti da un tecnico esperto adeguando quindi la attività da compiersi con la tempistica contrattuale e la prevedibile durata degli “iter” autorizzativi). La società non aveva infatti tenuto conto del “Nuovo Piano Regolatore di
[...]
”, per il quale l'immobile “de quo” risultava inserito in “Carta per la Qualità”, CP_1 né dell'aspetto relativo alle Preesistenze archeologico-monumentale (Preesistenza visibile di dimensione superiori a due metri-casale), e all'appartenenza dell'edificio a tipologia “edilizia speciale” (Residenziale Speciale-CL ). Pt_5
Come previsto, infatti, dalle NTA del PRG all'art. 16, relativo alla Carta per la Qualità e dal Protocollo di Intesa tra il Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici per il Comune di Roma) ed il Comune di Roma, siglato con prot. QI/57701 del 08.09.2009, per i progetti relativi ad immobili non vincolati ai sensi del D.L. n. 42/04, ma individuati dalla Carta per la Qualità, “deve essere acquisito il parere preventivo della Soprintendenza Comunale”. Dunque, parte appellante non solo attraverso il primo ritardo (consegna del progetto definitivo entro 25 giorni dalla stipula del contratto, non rispettata) ha reso impossibile l'ottenimento dell'autorizzazione del GE LE (nonostante fosse consapevole delle tempistiche necessarie per l'ottenimento della stessa) ma dimenticava ed ometteva di instaurare la procedura necessaria ad acquisire il parere preventivo della Soprintendenza comunale. In ultima analisi nessun corretto adempimento è sostenibile;
neppure se ci si limitasse ad aver riguardo esclusivo alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2018 – prescindendo totalmente dalla qualità del progetto esecutivo – la Società attrice potrebbe dirsi adempiente, atteso che il termine contrattuale del 31 dicembre 2018 era previsto quale termine ultimo per l'approvazione e non per la mera presentazione del progetto. L'approvazione è stata integralmente preclusa da gravi carenze progettuali del precedente livello definitivo. Infatti, le relazioni specialistiche, geologica e sismica, sono previste dall'art. 37 comma 1 del Regolamento sui Lavori pubblici DPR 207/2010. Non solo, la preventiva autorizzazione sismica è un obbligo previsto dalle NTC (Norme Tecniche delle Costruzioni) del 2008 e dall'art. 94 del DPR 380/2001 (T.U. dell'edilizia). Parte A nulla rileva, quindi, il fatto che la società abbia consegnato il progetto esecutivo il 31 dicembre 2018 in quanto, da contratto, il progetto esecutivo doveva essere approvato entro la suddetta data e, non avendo ricevuto il parere del GE LE e non avendo acquisito il parere preventivo della Sovrintendenza Comunale, tale approvazione non è stata possibile;
né i ritardi nel considerare la necessità di tali pareri, ovvero di richiedere gli stessi ai vari enti interessati può essere ascritta al comportamento della stazione appaltante, ovvero al suo funzionario che seguiva la pratica. Quanto alla contestazione, formulata da parte attrice, circa la violazione dell'art.1454 c.c., causa l'assenza di una previa e formale diffida ad adempiere, occorre evidenziare che con nota del 27 dicembre 2018 l'Amministrazione comunicava alla società che per la validazione del progetto esecutivo era indispensabile acquisire il parere previsto dal GE LE, sollecitando l'adempimento di ogni formalità tecnica al fine di poter provvedere all'approvazione del progetto nei termini stabiliti. Inoltre, con nota del 15 gennaio 2019, l'Amministrazione comunicava formalmente per iscritto la volontà di procedere alla risoluzione del contratto. Invero, la diffida ad adempiere è un atto di tipo ricettizio, ovvero produce i suoi effetti una volta che il destinatario ne venga a conoscenza. Se il contraente, gravemente inadempiente, nonostante la diffida ad adempiere all'obbligazione in un tempo stabilito dall'intimante (nel caso di specie, come da contratto, entro il 31 dicembre 2018), rimane inerte, le conseguenze della diffida e, quindi, la risoluzione del contratto da questa prevista, risulterà automatica ed immediata. Se la prestazione intimata è tuttavia non più eseguibile per ragioni che abbiano determinato l'impossibilità dell'attuazione del rapporto contrattuale, l'assegnazione di un termine per l'adempimento (presente e contrattualmente sancito, come visto, il 31 dicembre 2018), diviene di fatto privo di effetto in quanto verrebbe meno l'interesse del creditore alla prestazione. Il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 877 ha ribadito che
“nell'ambito dei contratti pubblici, trova applicazione il meccanismo della diffida ad adempiere, disciplinato dall'art.1454 c.c.; tuttavia, all'inutile decorso del termine sancito per l'adempimento, la risoluzione del contratto opera di diritto. Ne discende che, la parte diffidata potrà al più adire l'autorità giurisdizionale al solo fine di accertare l'inesistenza dei presupposti che hanno portato alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, senza che tal domanda possa, tuttavia, influire sulla cessazione del rapporto”. Appare, dunque, evidente il grave inadempimento posto in essere dall'odierna attrice, che ha determinato la decisione – legittima – dell'Amministrazione municipale di addivenire alla risoluzione del contratto, essendo presenti tutti i presupposti sanciti dall'art. 13 del Contratto. C) risarcimento dei danni. Nei propri scritti difensivi, con riferimento al preteso diritto ad ottenere dal Municipio di il risarcimento dei danni presumibilmente subiti, parte attrice rammenta che CP_1
“a causa del comportamento illegittimo dell'odierna convenuta, l'affidabilità sulla Parte quale la ha fondato e fonda la propria attività rischia di essere messa in discussione (per non dire gravemente incrinata), con un impatto ingentissimo sulla possibilità di partecipare alle future gara pubbliche in condizione di 'integrità professionale' e inevitabile danno derivante dalla mancata aggiudicazione degli appalti (ovvero dall'esclusione dagli stessi) e per l'effetto delle commesse da essi derivanti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, oltre in ogni caso agli ingenti danni all'immagine e alla reputazione in capo alla società attrice, tenuto conto del settore in cui opera, che saranno anch'essi quantificati nel corso del giudizio, anche secondo equità”. Alla luce di quanto emerso nel presente giudizio, considerate le prove documentali prodotte, occorre concludere nel senso della non imputabilità all'Amministrazione di alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c. in ordine ad un asserito danno all'immagine nei confronti della società. Alcun intento lesivo sembra potersi ricondurre all'Amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto alla risoluzione del contratto, non ha prodotto alcun danno ingiusto alla società. Invero, nella vicenda in esame, l'unico danno evincibile risulta essere quello scaturente Parte dall'inadempimento imputabile alla per non aver presentato un idoneo e completo progetto esecutivo entro le predeterminate e perentorie scadenze contrattuali, impedendone l'approvazione e la validazione e, dunque, il risultato cui il contratto ambiva. d) responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'ing. CP_2 Parte attrice ritiene indubbia la responsabilità extracontrattuale dell'ing. per
CP_2 aver “ingiustificatamente, e, comunque, quanto meno negligentemente, omesso e/o ritardato atti dovuti e/o opportuni alla luce del pubblico interesse”. Anche in questo caso, l'argomentazione dedotta dalla società non risulta sufficiente a fornire una valida dimostrazione della consapevolezza dell'ing. di recare,
CP_2 nell'esercizio delle sue funzioni, un danno alla società. Analizzando il contenuto degli scritti difensivi del funzionario, confrontandoli con le prove documentali prodotte, si ritiene, al contrario, che l'Ing. abbia agito
CP_2 secondo lo spirito di leale collaborazione e buona fede nella realizzazione del proprio operato, in qualità di RUP (responsabile del progetto), nonché Dirigente della Direzione Tecnica Manutenzione Patrimonio e Ambiente-Appalti. Si fa presente che l'ing. , prima della risoluzione del contratto, risultava avesse
CP_2 informato, scrupolosamente e dettagliatamente, l'Amministrazione e la società con varie riunioni e varie note (di cui dava atto anche l'appellante) e che la suddetta risoluzione contrattuale sia stata, in più occasioni, avallata dall'organo politico dell'Amministrazione capitolina (nota 4515 del 15 gennaio 2019). Dunque, avendo l'odierna attrice determinato, con il proprio comportamento palesemente inadempiente, la decisione dell'Amministrazione di risolvere il contratto in essere tra le parti, si rileva come le richieste formulate nei confronti dell'ing.
CP_2
risultino non condivisibili.
[...]
Di conseguenza, appaiono infondate le allegazioni di parte attrice relative ad una pretesa responsabilità extracontrattuale del Dirigente ing. per aver adottato atti CP_2 ritenuti lesivi dei diritti di parte attrice e per aver omesso di compiere atti del proprio ufficio. Per cui il proposto appello appare infondato in relazione a tutti i punti della sentenza oggetto di gravame;
le spese di lite seguono quindi la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
la Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
e dell'ing. che liquida nella misura di euro 6.000,00 ciascuno, oltre CP_2 spese generali ed accessori come per legge.
-dà atto dell'obbligo di parte appellante ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Roma, 8 aprile 2025
-il g. rel./est. (dr.E.Colognesi)
-il Presidente (dr.Diego R.A. Pinto)