Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, il giorno 14 novembre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3049/2022 RGL vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Secondigliano n° 554 presso lo studio dell' Avv.
Antonio Silvestro, che, ai fini della presente procedura, ha dichiarato che le comunicazioni e le notificazioni di cui agli artt. 136 e 137 c.p.c. potranno essere eseguite al n° di fax 081/5434029 o all'indirizzo di posta elettronica certificata e che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Emanuela
Capannolo (c.f. ; p.e.c. ), C.F._2 Email_2
Vincenzo Di Maio e ( t) giusta procura Controparte_2 Email_4 generale alle liti per atto del dott. Notaio in Fiumicino, rep. N. 37875 del 22 marzo Persona_1
2024 – racc. 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55 CP_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4991/2022 pubblicata il
giorno 14.10.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 5.12.2022 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda con la quale lo stesso istante aveva chiesto accogliersi l'istanza diretta al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/92 ed al riconoscimento del diritto a percepire le somme indebitamente trattenute dall a far data CP_1 dal mese di aprile 202, sulla scorta di un inesistente cumulo di redditi, con riserva di quantificare le somme in separato giudizio.
L'appellante, in particolare, con il primo motivo di gravame censurava la sentenza lamentando come il primo giudice avesse erroneamente ritenuto insussistente il requisito sanitario sulla scorta della presunta prova di un'invalidità pari al 67% (desunta dal riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità) senza tener conto dell'entità delle patologie da cui il richiedente risultava afflitto;
con il secondo motivo di appello, poi, lamentava come il primo giudice avesse omesso ogni pronuncia sulla domanda diretta all'accertamento del diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall . CP_1
Chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma della sentenza gravata, accogliesse integralmente la domanda proposta nel primo grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l che CP_3 resisteva al gravame, di cui chiedeva disporsi il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione scritta del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 14.11.2024.
Acquisite le note di trattazione, infine, la causa era riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio era definita nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Appare opportuno evidenziare, in via del tutto preliminare, che Controparte_4 domandare in giudizio il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata- aveva l'onere di allegare e provare di essere affetto da patologie tali da determinare un'invalidità pari all'80%.
La domanda era infatti tesa al riconoscimento di una invalidità utile a conseguire il beneficio della pensione di vecchiaia prima del raggiungimento della soglia di età pensionabile come innalzata dall'art.1 del d.lgs.n. 503/92 (c.d. pensione anticipata). A tal fine l'ottavo comma della norma citata richiede la ricorrenza di uno stato di invalidità in misura non inferiore all'80% . 3
La Suprema Corte sul punto ha chiarito che il comma 8 dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 esclude qualsiasi differenziazione dei soggetti invalidi in relazione alla prestazione e comprende ovviamente, essendo fissato un limite minimo di invalidità, anche quella situazione di invalidità totale che consente, in concorso con gli altri requisiti di legge, la concessione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984, da calcolarsi a norma dello stesso articolo ( cfr.
Cass. 14465 del 2004).
Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non gode della pensione di inabilità, ma dell'assegno di invalidità che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 222/1984 compete all'assicurato “la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Da ciò discende che , nel proporre la domanda giudiziale, non poteva Parte_1 limitarsi ad allegare di essere beneficiario della prestazione previdenziale ex lege n. 222/1984 ma doveva allegare e provare di essere affetto da patologie tali da determinare uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
Ebbene, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio del primo grado emerge che l'istante non ha fornito alcuna indicazione circa l'entità del compendio patologico, limitandosi a richiamare il contenuto del certificato medico allegato alla domanda di corresponsione della prestazione di cui all'art. 1 legge n. 22/1984, accolta in sede amministrativa.
Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, non è presente alcuna indicazione circa l'entità delle singole patologie né si riscontrano richiami a certificazioni o referti che consentano di effettuare una valutazione utile ai fini del riconoscimento del diritto. Il richiamo alla relazione medica effettuata dalla Commissione dell -poi- non è certo utile a precisare l'entità e la permanenza CP_3 delle patologie (si deve rammentare, infatti, che la prestazione riconosciuta è soggetta a revisione, di cui nel caso in esame non sono stati forniti nemmeno gli esiti).
Per tali ragioni, la statuizione del primo giudice- che ha respinto la domanda per difetto di prova- deve essere confermata.
Quanto al secondo motivo di gravame - con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto alla restituzione degli importi trattenuti dall sulla CP_1 prestazione in pagamento a causa del cumulo di redditi- la Corte osserva che lo stesso è fondato sussistendo la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tuttavia, la domanda non può essere accolta.
Nella specie l' ha precisato che – “contrariamente all'importo dichiarato in domanda ( CP_1
€ 15.278), nel 2021 il ricorrente risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente di importo 4
nettamente superiore (€ 60.914,72) e tali da confermare il sussistere della trattenuta ai sensi della suddetta normativa.” ( cioè ai sensi della l. 335/95, art. 1, comma 42)”.
L ha quindi rivendicato la correttezza del proprio operato, affermando il proprio diritto CP_3 alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso sulla prestazione in godimento (cfr. cedolino in atti).
A fronte di tale deduzione era onere dell'odierno appellante allegare e provare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per mantenere il diritto alla prestazione assistenziale (assegno ordinario di invalidità).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 18046 del 4.8.2010 hanno statuito che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (cfr, nello stesso senso anche
Cass. n. 2739/2016; n. 26231/2016; n. 5059/2018; Cass. n. 19561/2024).
In base ai principi di cui sopra, quindi, spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta, contestati dall' in sede di richiesta Controparte_5 di ripetizione della maggior somma erogata.
Alla luce delle considerazioni che precedono in assenza di prova da parte del della Pt_1 sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta deve trovare CP_ applicazione l'art, 2033 c.c. ed il diritto dell di ripetere quanto erogato in misura superiore.
Pertanto, pur con le precisazioni di cui in motivazione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado sono compensate, tenuto conto dell'omessa pronuncia censurata in questa sede in cui è stata per la prima volta valutata l'intera domanda del . Pt_1
In considerazione dell'esito del gravame deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa le spese del grado;
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- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 14.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano