Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1969/2022 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“sospensione dal servizio senza retribuzione per mancato assolvimento obbligo vaccinale.”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_3
C.F. tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Mauro Sandri C.F._2
e Olav Gianmaria Taraldsen giusta procura in atti;
- Ricorrenti –
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_4
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Formica, C.F._3
Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen giusta procura in atti
- Interveniente -
CONTRO
, C.F. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania;
- Resistente –
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marco Luzi, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar di Persona_1
Fiumicino ( Roma) del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313).
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11/03/2022 le ricorrenti, docenti alle dipendenze del con sede di servizio presso Istituti siti Controparte_1 nella provincia di Catania meglio specificati in ricorso, hanno adito questo
Tribunale in funzione di giudice del lavoro impugnando i provvedimenti di sospensione dal lavoro senza retribuzione, aventi efficacia di sei mesi, emessi dai
Dirigenti scolastici delle scuole in cui prestavano servizio al momento della notificazione per inosservanza dell'obbligo vaccinale.
1
la violazione della Direttiva n. 2000/54/CE e della norma di recepimento, rappresentata dal Decreto Legislativo n. 81/2008; la violazione dell'art. 3 co. 3 TUE, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della
Risoluzione 2361/21 del Consiglio D'Europa; la violazione delle Direttive n.
2000/78/CE e 2000/43/CE; la violazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; il primato del diritto dell'unione Europea sul diritto interno e la legittima disapplicazione di quest'ultimo in caso di contrasto;
nonché l'illegittimità del provvedimento di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti prima di procedere con la loro sospensione e l'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare ex art. 82 del
D.P.R. N.3/1957.
Tanto premesso, con istanza ex art. 700 cpc, rilevando il carattere grave ed irreparabile del danno connesso alla “lesione dei diritti al lavoro, alla personalità e all'immagine personale e professionale” nonché all'integrale perdita della retribuzione, riconducibile alla sospensione le ricorrenti hanno chiesto “in via cautelare, anche inaudita altera parte,
1) sospendere i provvedimenti impugnati di sospensione non retribuita dal servizio dei ricorrenti per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei medesimi previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido
e/o molecolare ogni 48- 72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) in ogni caso ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art.
82 DEL DPR N.3/1957 l'immediata riammissione in servizio o comunque, in via subordinata, la statuizione del diritto all'assegno alimentare nella misura del 50% della retribuzione contrattuale oltre assegno familiare” Nel merito hanno pertanto chiesto all'adito Tribunale, “2. In via principale di merito
Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da e la corresponsione a loro favore di CP_3 tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto.
3. In via principale di merito ulteriore
1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal
2 virus SARS-CoV-2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2;
3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 Decreto Legislativo n. 81/2008;
4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus SARSCoV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati;
6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo;
10) disapplicare l'art.2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.
4. In tutte le ipotesi
1) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta
3 misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-
CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
2) ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
3) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
4) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per
l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
5. In via subordinata
Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n.
55/2014 e s.m.i…”.
Con atto di intervento volontario nel presente procedimento depositato in data
30/09/2022 si costituiva in giudizio , parimenti destinatario in data Parte_4
13/01/2022, di provvedimento di sospensione dal lavoro, senza retribuzione, spiegando analoghe difese e formulando le seguenti conclusioni: “voglia il
Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, in via principale:
1) previa eventuale disapplicazione dell'art.
4-ter D.L. 44/2021 per contrarietà al diritto europeo, ovvero declaratoria di incostituzionalità della medesima normativa;
2) previo accertamento della violazione, da parte del resistente, del suo CP_1 obbligo di garantire la sicurezza del luogo di lavoro;
3) previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione del provvedimento di sospensione impugnato, per i motivi analiticamente esposti in narrativa;
4) condannare la parte resistente, alla corresponsione di tutti gli emolumenti a favore di parte ricorrente, dalla rispettiva data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre agli oneri previdenziali, scatti d'anzianità ed ogni accessorio dovuto in forza del contratto di lavoro;
5) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale sia per l'ingiusta discriminazione, sia per lesione ex art. 2043 c.c. attuata nei confronti della
4 parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000, o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
6) condannare parte resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione del maggior numero di ore lavorate, rispetto a quelle contrattuali, per effetto del ricollocamento ai sensi del D.L. 24/2022; in via subordinata: condannare controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, che le sarebbe stato dovuto nel periodo di sospensione, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n. 55/2014 e s.m.i…”.
Con memoria depositata in data 23 maggio 2022 si è costituito il CP_1 convenuto, che ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente e in particolare, quanto alla domanda ex art. 700 c.p.c., la sussistenza del fumus e del periculum in mora, tale da sorreggere un giudizio cautelare, nulla avendo dimostrato parte ricorrente circa il dedotto danno grave e irreparabile subito, paventando un danno di carattere esclusivamente economico e venendo in considerazione piuttosto un comportamento volontario e contrario alle leggi dello Stato che l'Amministrazione si era limitata ad osservare.
Inoltre rilevava come il recente il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, recante
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, aveva introdotto, tra l'altro, delle modifiche in materia di obblighi vaccinali e, per quanto di interesse, aveva inserito l'art.
4- ter.2, in base al quale
l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita' di supporto alla istituzione scolastica.
Ancora, che “ I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma
1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico
2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica”. Aggiungeva che in data 30.3.22, per la docente ai sensi dell'art. 8 D.L. Pt_1
n.24/2022, era stata trasmessa all'interessata comunicazione di reintegro in servizio prot. n. 2992 (allegata in atti). Deduceva, dunque che, sulla scorta delle modifiche normative sopra richiamate, il ricorso doveva ritenersi improcedibile.
Ha chiesto pertanto “rigettare il ricorso per carenza del periculum in mora e del fumus boni iuris;
- in via preliminare di merito, dichiarare il ricorso improcedibile
e/o inammissibile, o comunque rigettarlo perché totalmente infondato in fatto e in diritto, sulla base delle motivazioni spiegate;
- dichiarare corretto e legittimo il provvedimento di sospensione adottato dall'Amministrazione resistente, per le ragioni evidenziate. Con vittoria di spese e Sulla scorta della normativa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso (D.L. n. 24 del 24 marzo 2022), che aveva consentito la riammissione in servizio dei ricorrenti con corresponsione
5 della retribuzione, stante altresì la richiesta del procuratore della parte ricorrente, con ordinanza del 14 giugno 2022, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda cautelare (eminentemente volta all'immediata riammissione in servizio).
Con memoria depositata il 18/01/2025 si costituiva /Non si costituiva in giudizio l' , nei cui riguardi era stato ordinato integrarsi il contraddittorio con CP_2 provvedimento del 19/09/2024, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale, Giudice del Lavoro, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande dei ricorrenti e, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, emettere i consequenziali provvedimenti relativi al versamento in favore dell' dei CP_2 contributi previdenziali spettanti per i periodi accertati;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico della parte che risulterà soccombente, come per legge”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 15 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*******
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito si evidenziano.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità dei provvedimenti prot. nn. 341 del 11/01/2022, 214 del 17/01/2022 e 72 del
07/01/2022 – nonché prot. n. 383 del 14/01/2022 emessi rispettivamente nei confronti delle docenti Parte_3 Parte_2 Parte_1 nonché dai Dirigenti scolastici degli istituti in cui prestavano Parte_4 servizio al momento della notificazione aventi ad oggetto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale.
E' pacifico e non contestato e documentato che i decreti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione de quibus sono stati emessi dal D.S. in conformità al disposto normativo dell'art. 4 ter del DL 44/2021 (cfr il richiamo ad esso in seno i provvedimenti in questione – in atti doc 2 produzione ricorrenti e interveniente).
La sospensione deriva dall'applicazione della norma e consegue all'assenza ingiustificata del lavoratore che si è concretizzata nel momento in cui quest'ultimo ha rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione rendendo irricevibile per il datore di lavoro la prestazione lavorativa offerta dal dipendente. In tale circostanza, il datore di lavoro non può accettare la prestazione offerta dal lavoratore se non violando la legge atteso che, per il comparto scuola oggetto di interesse, per espressa previsione legislativa, la vaccinazione è "requisito essenziale" per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ne consegue che la sospensione dal servizio costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto e imposto dalla legge.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sentenza n. 4657/2023 emessa il
6 21.11.2023 nel proc. n. 1762/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda e sentenza n.
1954/2023 emessa il 10.05.2023 nel proc. n. 1216/2022 R.G. – est. F. Porcelli).
Innanzitutto si rileva che i docenti hanno ripreso servizio, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 4, d.l. m. 24/2022– pubblicato in data 24 marzo 2022 – che ha modificato l'art. 4 ter.2 d.l. 44/2021 “Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola” ed ha previsto “L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. In proposito, richiamando il citato precedente dell'Ufficio (sentenza n. 1954/2023), va considerato che il testo della richiamata norma è chiaro nel senso di prevedere l'obbligo del dirigente scolastico che abbia accertato il persistente inadempimento del docente all'obbligo di assoggettamento al vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
A partire dall'entrata in vigore dell'art. 8, comma 4, d.l. m. 24/2022 mutano pertanto le conseguenze derivanti dall'accertamento, da parte del soggetto a ciò deputato, dell'inadempimento all'obbligo vaccinale. Viene invero fissato in prima battura l'obbligo del dirigente scolastico di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il d.P.C.M. di cui all'art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/21, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/21 e in seconda battuta, ove non risulti – mediante tale verifica – l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o l'avvenuta presentazione della richiesta di vaccinazione,
l'obbligo del dirigente scolastico di invitare il docente interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o infine l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. L'esito negativo di tale ultima verifica non comporta più l'immediata sospensione dall'attività lavorativa, con privazione della retribuzione, bensì l'obbligo per il dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica, diversa dalle attività didattiche compiute a contatto con gli alunni.
Siffatto obbligo di adibire il docente non vaccinato in attività di supporto all'istituzione scolastica determina dunque la riammissione in servizio dei docenti in precedenza sospesi, perché inadempienti all'obbligo vaccinale. Nel mutato quadro normativo, l'obbligo vaccinale non costituisce quindi più requisito essenziale obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa sic et simpliciter, da parte del docente, bensì requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
La riammissione in servizio del docente non vaccinato comporta pertanto non solo la caducazione della sospensione dall'attività lavorativa, ma anche il ripristino del versamento, da parte del Ministero-datore di lavoro, della retribuzione. Il legislatore
7 non ha infatti né reiterato né introdotto una previsione analoga a quella che stabiliva che «per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso
o emolumento comunque denominati».
Ne deriva pertanto che i docenti sospesi dall'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4 ter d.l. n. 44/2021, terminati gli effetti della sospensione, sono stati successivamente assoggettati al regime previsto dall'art. 4 ter.2, commi 1 e 3, d.l. n. 44/2021, con conseguente riammissione in servizio e adibizione, ove comunque inadempienti all'obbligo vaccinale, ad attività di supporto all'istituzione scolastica e percezione della retribuzione.
Non vi è dubbio che lo ius superveniens esaminato è stato applicato anche nei confronti dei ricorrenti/interveniente, che hanno ripreso a percepire la retribuzione.
Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi che la sopravvenuta situazione di diritto e di fatto, ossia la riammissione dei lavoratori ricorrenti/interveniente in servizio (pacifica e documentata in atti) elimini l'interesse alla decisione in ordine alla reintegrazione nel posto di lavoro, con modalità tali che non residua allo stato alcuna utilità della pronuncia di merito (in tal senso peraltro si registrano le conclusioni della Difesa dei ricorrenti/interveniente – cfr note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18/09/2024).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle mensilità per il periodo ricompreso tra la data di sospensione e la riammissione in servizio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente/interveniente invoca il suo preteso diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere attività lavorativa, quale docente, senza sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, nella prospettiva che il decreto di sospensione sia stato emesso in esecuzione ed applicazione di normativa di legge che si porrebbe in contrasto con la normativa europea sovraordinata, con i principi costituzionali e comunque fondata su un presupposto scientifico errato.
La legittimità dell'obbligo vaccinale ex art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 è stata affermata in primo luogo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, con riferimento al personale sanitario ma con valutazioni che si ritiene possano essere estese anche all'obbligo vaccinale previsto per il personale scolastico.
Con riferimento alla all'invocata preminenza del diritto di autodeterminazione, il
Consiglio di Stato, con condivise argomentazioni che qui possono richiamarsi anche ex art. 118 disp att. c.p.c. ha affermato: "La logica dei cc.dd. diritti tiranni e, cioè, di diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con eguali diritti, spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla Costituzione, e pretendono di essere soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite, è del resto estranea ad un ordinamento democratico, perché "il concetto di limite è insito nel concetto di diritto" (Corte cost., 14 giugno 1954, n. 1) ed è stata espressamente sempre ripudiata anche dalla Corte costituzionale che, come noto, ha chiarito che tutti i diritti tutelati dalla Costituzione – anche quello all'autodeterminazione – si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la
8 prevalenza assoluta sugli altri perché, se così non fosse, si verificherebbe "la illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette" (Corte cost.,
9 maggio 2013, n. 85)".
Occorre invero richiamare il fondamentale valore della solidarietà, cardine, come pure si è detto, del nostro ordinamento costituzionale e, insieme con esso, quei fondamentali obblighi di reciproca assistenza e protezione, per sé e per gli altri, anche essi parimenti posti a fondamento della nostra Costituzione (art. 2 Cost.), obblighi che legano ciascun individuo all'altro, che, secondo la stessa Corte costituzionale, sta alla base di ogni vaccinazione, obbligatoria o raccomandata che sia (Corte cost., 23 giugno 2020, n. 118)"
I principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato
n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario devono ritenersi applicabili anche al personale scolastico, tanto sia in ordine alle censure ivi riproposte sulla presunta mancanza di efficacia e di sicurezza nei vaccini, sia in ordine alla necessità di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione del servizio scolastico, al pari di quanto ritenuto per il servizio sanitario (cfr in tal senso, T.A.R. Lazio n. 133 del 12.1.2022).
La normativa che ha imposto l'obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2 per il personale scolastico persegue la realizzazione del primario interesse alla tutela della salute pubblica e dell'intera comunità scolastica e del diritto degli studenti a svolgere l'attività didattica in presenza.
Deve, pertanto, ritenersi che l'impedimento all'accesso al luogo di lavoro per il personale scolastico non vaccinato non sia volto ad una censurabile discriminazione di tale personale, ma alla tutela di un luogo di lavoro frequentato prevalentemente dall'utenza scolastica rappresentata da minori.
A favore della piena legittimità dell'obbligo vaccinale si è espressa anche la Corte
Costituzionale con le sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, intervenute nel corso del presente giudizio, le cui motivazioni evidenziano chiaramente come la normativa che ha imposto l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 in occasione dell'emergenza pandemica non possa essere ritenuta in contrasto con i princìpi costituzionali.
La Corte costituzionale con sentenza n. 15/2023 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, nonché dell'art. 4-ter, comma 2,
e dell'art. 4, comma 5, nonché dell'art. 4-ter, comma 3, e degli artt. 4-bis, comma
1, e 4, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 44/2021, come convertito, ritenendo ragionevoli e proporzionate le previsioni sulla sospensione del personale sanitario che non intenda vaccinarsi e sulla conseguente negazione di qualsiasi emolumento, ivi compreso l'assegno alimentare, e così la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone).
Le norme censurate relative alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione trovavano applicazione anche nei confronti del personale docente ed erano sorrette
9 da ratio analoga a quella sottesa alle disposizioni legislative poste all'attenzione della Corte costituzionale.
A fronte della dichiarata legittimità costituzionale delle norme emergenziali prescriventi la sospensione dal lavoro e della retribuzione non residua pertanto spazio per censurare la legittimità dei provvedimenti meglio descritti in atti, con cui l'amministrazione scolastica resistente ha sospeso i docenti ricorrenti dall'attività di insegnamento, con privazione della retribuzione.
Trattasi invero di provvedimenti vincolati e adottati dall'Amministrazione scolastica in applicazione delle suddette norme.
Invero, sì come evidenziato nel richiamato precedente (sentenza n. 4657/2023), con riguardo alla dedotta illegittimità della disciplina impositiva dell'obbligo vaccinale, occorre richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 14
e n. 15 del 2023, ben potendosi fare piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori del comparto scuola dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze su indicate allorché hanno avuto riguardo al personale sanitario. È evidente, infatti, che anche per i lavoratori del settore scolastico l'obbligo vaccinale ha consentito di perseguire il duplice scopo di proteggere sia gli insegnanti e in generale il personale scolastico che quanti con loro sono entrati in contatto e di evitare così l'interruzione di un servizio essenziale per la collettività come quello dell'istruzione.
La Corte, dopo aver messo in risalto la peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale, ha preso in considerazione la doppia dimensione del diritto alla salute così come enunciato nell'art. 32 della Costituzione, anche valorizzata alla luce del fondamento solidaristico che la ispira.
L'art. 32 della Costituzione, infatti, si muove tra le due dimensioni del fondamentale diritto dell'individuo e dell'interesse della collettività, imponendo espressamente il loro contemperamento. Se le due dimensioni del diritto alla salute e, dunque, salute del singolo e salute nella sua dimensione collettiva, entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può legittimamente trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, in nome di quella solidarietà orizzontale che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati.
In sintesi, in tali sentenze (alle cui ampie motivazioni si rimanda nella loro integralità) sono stati enunciati i seguenti principi:
1) la scelta assunta dal legislatore di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
2) di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali,
10 istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata;
3) “L'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività. Pertanto, una legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l'art. 32 Cost. se: a) il trattamento sia diretto non solo
a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
b) vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili;
c) nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato” (Corte Costituzionale sentenza n. 14/2023).
Dunque, il rischio che si possano verificare eventi avversi, anche gravi, sulla salute del singolo individuo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, semmai può costituire titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
4) quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la
Corte ha rilevato, anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE (Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea), che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino” (Corte
Costituzionale sentenza n. 14/2023);
5) la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
6) il sacrificio imposto agli operatori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è
11 stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini.
“Infine, la misura neppure lede il diritto al lavoro. All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, infatti, si attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero il rischio di diffusione del contagio, in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008. Il diritto fondamentale al lavoro, avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.” (Corte Costituzionale sentenza n. 15/2023); 7) la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica.
Connotandosi, infatti, la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, la mancata sottoposizione ad essa dà luogo ad una sopravvenuta provvisoria impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative comportanti il rischio di diffusione del contagio e il datore di lavoro, venuto a conoscenza dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del dipendente, è stato vincolato dal legislatore ad adottare il provvedimento di sospensione dal servizio, previsto quale automatica conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale;
8) anche la circostanza che al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento, ha giustificato la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, poiché risulta non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente
12 inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
“Il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile” (Corte Costituzionale sentenza n. 15/2023)
Dunque, la scelta adottata dal legislatore di escludere qualsiasi remunerazione, compenso o pagamento anche dell'assegno alimentare, del resto, non è irragionevole in quanto “l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo”, per cui è ragionevole che tale costo sia addossato al datore di lavoro solo quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa ha carattere oggettivo, come nell'ipotesi disciplinata dal T.U. del 1994 e non anche quando l'evento stesso sia il risultato di una determinazione, pur legittima, assunta in via autonoma da parte del lavoratore.
Giova, inoltre richiamare quanto altresì affermato in altra pronuncia resa dall'intestato Ufficio (cfr sentenza n. 951/2024 – Est. Dott.ssa Per_2 richiamata nella Sentenza n. 2207/2024 del 22/04/2024 nel giudizio n. 1717/2022
R.g.- Est Dott. ). Persona_3
Ciò posto, le doglianze mosse dalla parte ricorrente alla disciplina degli obblighi vaccinali, e alle conseguenti ricadute sul rapporto di lavoro in caso di inosservanza dell'obbligo hanno contenuto del tutto sovrapponibile a quelle già affrontate dalle
Corti Superiori senza che siano stati forniti nel presente giudizio elementi per assumere posizioni divergenti.
Non si ravvisano margini per rimettere nuovamente il tema della legittimità dell'obbligo vaccinale a carico del personale sanitario al vaglio della Corte
Costituzionale. Infatti, con la sentenza 09.02.2023 n. 14, la Corte Costituzionale ha già affrontato i profili di costituzionalità concernenti l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario, affermando che la scelta del legislatore finalizzata al contenimento della diffusione del virus non presenta irragionevolezza né può ritenersi sproporzionata alla luce della emergenza epidemiologica e delle risultanze scientifiche all'epoca disponibili.
In particolare, in applicazione dei principi espressi nella richiamata pronuncia, la
Corte Costituzionale ha preso in considerazione il costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, che investe l'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e della sicurezza, e ravvisata la coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, ha ritenuto non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente, atteso che “la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a]
13 fronte di "un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque" (sentenza n. 127 del 2022)»
(sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.,,”.
La Corte Costituzionale, al riguardo, ha sottolineato la tendenziale omogeneità della soluzione, adottata in altri Paesi, nel senso della obbligatorietà della vaccinazione legata a certe professioni, tra le quali spiccano, per tutte - pur nell'ambito di una certa variabilità delle altre categorie soggettive coinvolte e pur nella diversità degli approcci che emerge dal confronto tra i vari ordinamenti -, quelle sanitarie.
Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, la vaccinazione deve ritenersi misura non sproporzionata “in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da
SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati”. In considerazione di quanto precede, la Corte Costituzionale ha condiviso le conclusioni a cui è pervenuto il Conseil d'État, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n. 457879 che al paragrafo 12, ha sottolineato che, in caso di accertato inadempimento degli obblighi vaccinali, la sospensione del rapporto rappresenta “una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto al lavoro e al diritto alla tutela della salute”, in quanto si tratta di “scelta – che non riveste natura sanzionatoria – (ma) si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus” e comunque destinata a cessare al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, in ogni caso, dello stato di crisi epidemiologica.
Peraltro, “L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”. In aderenza a tali principi e alle conclusioni
14 tratte da essi dal Giudice delle leggi nella sent. n.14/2023, quindi, va ribadito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, sollevata dal ricorrente, in riferimento all'art. 32 Cost e agli artt.
3 e 21 Cost,
Parimenti infondata è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale della norma in questione con riferimento alla presunta violazione degli artt. 4 e 35 della
Costituzione. A tal proposito la Corte Costituzionale ha evidenziato che “la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n.
81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività…(omissis)”. In questa prospettiva, nell'ottica del bilanciamento dei valori coinvolti, alla luce di una positiva valutazione della proporzionalità e ragionevolezza della scelta effettuata dal legislatore di imporre l'obbligo vaccinale (entro i limiti soggettivi e temporali vagliati criticamente dal Giudice delle Leggi) in rapporto al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus proprio attraverso la somministrazione dei vaccini, tenuto conto del contesto epidemiologico e dei dati scientifici acquisiti (ed attestanti, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale),
l'incostituzionalità della norma sotto il profilo del denunciato contrasto con il diritto al lavoro resta esclusa, posto che “l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico….”( ancora, in motivazione, sent. n.15/2023, cit.).
In linea di continuità con quanto precede, poi, è stato precisato che la scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie “si è fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali. Il legislatore ha, inoltre, considerato che l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate - grazie al suo carattere semplificato e automatico - consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di
15 lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 172 del
2021, come convertito”) (Corte Cost. 05.10.2023 n. 185). Quanto infine alla dedotta violazione degli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, alla luce delle considerazioni già esposte se ne rileva la manifesta infondatezza, in quanto lo strumento vaccinale rappresenta natura di misura sufficientemente validata sul piano scientifico per quanto di ragione già detto dalla Corte costituzionale nelle richiamate decisioni.
(cfr. sentenza n. 951/2024 del tribunale di Catania, citata).
La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "Il principale dato medico- scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza." Analizzando attentamente i dati posti a disposizione dalle autorità di settore allorché la decisione di imporre la vaccinazione è stata presa, la
Corte ha rilevato come "deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici
– forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso" (Corte costituzionale n. 14 del 2023).
E ciò, secondo la Corte, vale a maggior ragione con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – ai quali possono essere assimilati gli insegnanti – atteso che "l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, "il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività" (sentenza n. 268 del 2017).".
In considerazione della ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore, rilevate dalla giurisprudenza costituzionale, deve escludersi nella disciplina censurata la sussistenza di profili di disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori. Con evidenti riflessi in termini di infondatezza della domanda risarcitoria in questa sede azionata.
Quanto alla pretesa illegittimità della misura imposta dalla norma oggetto di contestazione, per la asserita insussistenza di evidenze sulla capacità dei vaccini di
16 proteggere la salute pubblica e la salute individuale prevenendo la malattia Covid-
19, appare preclusa al giudice ogni valutazione circa il merito delle scelte legislative, apparendo del tutto irrilevanti le argomentazioni di parte ricorrente sulla idoneità, o meno, della vaccinazione a prevenire il contagio del virus Sars-Cov-2 e a impedire le forme più gravi, ovvero sulla sua dannosità, a meno di non ritenere le norme citate in contrasto con la Costituzione o con la normativa europea, ipotesi che per le ragioni sin qui dette è da escludersi.
In proposito altresì possono richiamarsi ex art. 118 disp att. le condivisibili considerazioni rese in caso analogo come di seguito riportate “In ogni caso, i vaccini in commercio per la vaccinazione da parte del SSN per la prevenzione della malattia Covid–19 non sono farmaci sperimentali, bensì autorizzati sulla base dei Regolamenti europei n. 726/04 e n. 507/06 dalle autorità competenti, EMA e
, le quali - nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica esclusiva - ne hanno Pt_5 valutato l'adeguatezza e l'efficacia ai fini della prevenzione e riduzione del rischio di infezione da Covid-19, virus inserito dalla direttiva 2020/739/UE tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive…..[…]… Né, a fondare le contestazioni di parte ricorrente in merito alla asserita insicurezza, inefficacia e inadeguatezza dei vaccini, assume rilievo il fatto che trattasi di vaccini autorizzati attraverso lo strumento della "autorizzazione condizionata", essendo tale procedura prevista e regolata dai citati regolamenti per le "situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità", e rilasciata sulla base di dati certificati e validati.
Sul punto possono richiamarsi in quanto condivisibili le valutazioni espresse dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7045/2021, secondo cui "in applicazione del principio costituzionale di solidarietà, in fase emergenziale, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all'ordinario. Esso, infatti, richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l'utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l'utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore al reale nocumento per una intera società, senza l'utilizzo di quel farmaco.". Lo stesso G.A. con la successiva sentenza n. 1381/2022, ha sottolineato come i monitoraggi Pa dell' e dell' abbiano evidenziato l'elevata efficacia vaccinale nel prevenire Pt_5
l'ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva e il decesso;
è proprio la minore pressione sulle strutture sanitarie che comporta un vantaggio per la tutela della collettività, le cui necessità di assistenza sanitaria non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte in situazioni di costante emergenza, sia per esigenze legate all'infezione da SARS-CoV-2, che per quelle legate ad altre patologie.
Parimenti infondata e pretestuosa appare poi la tesi attorea relativa alla falsa applicazione di legge in relazione all'art. 4 ter del D.L. 44/2021 in quanto detto articolo prevederebbe l'obbligo vaccinale per la prevenzione della infezione da
SARS- CoV- 2 mentre i vaccini in commercio per la vaccinazione da parte del SSN sono finalizzati per la prevenzione della malattia Covid–19, patologia creata dal
17 Virus SARS- CoV- 2. , sicchè non esisterebbe un farmaco in grado di prevenire
l'infezione da SARS- CoV- 2. Sul punto basti evidenziare che i bollettini prodotti Pa dall' , organo istituzionalmente deputato alle funzioni di ricerca e controllo in materia di salute pubblica, attestano, con l'evidenza dei dati statistici, che la profilassi vaccinale ha efficacia preventiva sia nel contenere i sintomi della malattia Covid-19, riducendo drasticamente il rischio di incorrere in sindromi gravi, sia nella trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, incidendo sul livello di contagiosità del singolo in caso di contrazione del virus… (cfr Tribunale di Cuneo, sez. lav., 13/09/2023, n.188; cfr Cons di Stato n. 7041/2021 richiamata da
Cons Stato n. 1574/2023; cfr altresì Cons Stato sentenza n. 1381/2022 ).
Le interlocuzioni in via amministrativa allegate dalla parte ricorrente e di cui dà conto la stessa (con la copiosa offerta documentale) non appaiono idonee a superare le considerazioni giuridiche già operate. A fronte delle compiute valutazioni già esposte dalla Corte Costituzionale nei plurimi interventi sul punto come sopra richiamati, non v'è luogo per disporre ulteriore rinvio alla Corte, neanche sulla base dell'ulteriore documentazione prodotta dalla parte ricorrente (in disparte ogni valutazione sulla ammissibilità della stessa).
Sulla base delle anzidette e condivise argomentazioni, pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, va quindi confermata la legittimità degli impugnati provvedimenti di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione adottati dall'Amministrazione, con conseguente rigetto della domanda volta alla condanna dell'Amministrazione scolastica resistente al versamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione dall'attività lavorativa nonché delle ulteriori domande di cui al ricorso.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti, laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati vanno ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, ovvero assorbiti.
La complessità delle questioni trattate, l'esistenza di orientamenti non omogenei della giurisprudenza di merito nonché l'intervento decisivo delle pronunce della
Corte Costituzionale in pendenza del presente giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese sia per la fase cautelare che di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, in data 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luisa Maria Cutrona
18