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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1514/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. KAOUTAR Parte_1 C.F._1
AN (C.F. ), presso il cui studio in Bassano del Grappa (VI) è C.F._2 elettivamente domiciliata e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. KAOUTAR Parte_2 C.F._3
AN (C.F. ), presso il cui studio in Bassano del Grappa (VI) è C.F._2 elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio civile – procedimento su domanda congiunta
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- dichiarare la propria competenza ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003;
- applicare al presente procedimento la legge marocchina n. 70/2003, in virtù del consenso espresso dalle parti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1259/2010;
- pronunciare la dissoluzione del vincolo matrimoniale contratto in IN EB (Marocco) il 22 agosto 2000, riconoscendo validità all'accordo dei coniugi e agli effetti di legge previsti dall'ordinamento marocchino in materia di divorzio consensuale;
- disporre che il provvedimento di divorzio è stato trascritto;
- confermare che non vi sono domande economiche reciproche tra le parti;
- confermare che i figli minori ed proseguiranno la convivenza principale con la madre, Per_1 Per_2 con diritto del padre di mantenere un rapporto continuativo e costante con entrambi;
- confermare che il padre si impegni a versare un contributo mensile di € 100,00 per ciascun minore, per un totale di € 200,00, al fine di coprire le spese necessarie per l'educazione, la salute e la quotidianità dei figli;
[…]
- che l'Assegno Unico verrà corrisposto ad entrambi i genitori al 50%.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 23.10.2025, Parte_1 Parte_2 premesso di avere sottoscritto una dichiarazione di consenso all'applicazione della legge marocchina sul divorzio, proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IN EB (Marocco), il 22.8.2000, da cui era nati i figli (a Merate, il 9.8.2004) e Persona_3
a Merate, il 28.6.2008). Persona_4
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 2.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, ribadendo di non volersi riconciliare, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prevedendo ulteriormente, rispetto alle conclusioni rassegnate in ricorso, che l'Assegno Unico Universale fosse percepito da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Considerata la presenza di elementi di estraneità nella causa, è necessario esaminare le questioni relative alla giurisdizione e all'individuazione della legge applicabile.
pagina 2 di 5 - In punto di giurisdizione, per quanto riguarda la domanda di scioglimento del matrimonio deve trovare applicazione l'art. 3, paragrafo 1, lett. a), i), del Regolamento UE n. 2019/1111, che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi;
in ordine alla responsabilità genitoriale, invece, vige il principio sancito dall'art. 10, paragrafo 1, lett. a), del medesimo regolamento, secondo cui “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia” se “il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente”; con riguardo alle questioni inerenti il mantenimento dei figli minori, infine, trova applicazione l'art. 3, lett. d) del Reg. CE 4/2009, in forza del quale “sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri […] l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”. Considerato, pertanto, che i coniugi, entrambi titolari della responsabilità genitoriale sui minori, risiedono stabilmente in Italia e che la domanda di mantenimento dei figli è da ritenersi accessoria a quella sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, deve essere affermata la giurisdizione italiana. In ogni caso, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3, L. 218/1995, che, rispetto alle materie diverse da quella civile e commerciale, richiama i criteri stabiliti per la competenza per territorio.
- Quanto all'individuazione della legge, occorre richiamare il Reg. Ce 1259/2010 (art. 5, lett. c.), che riconosce ai coniugi la facoltà di scegliere la legge applicabile al divorzio, “purché si tratti”
“dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, ivi compresa la responsabilità genitoriale e il mantenimento, l'art. 36 della L. 218/1995, prevede, che “i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio”; mentre l'art. 36 bis prevede che si applichino “in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio”.
Pertanto, viste le domande svolte dalle parti, la scelta espressa nel ricorso e quanto previsto dalla legge n. 218/1995, sopra richiamati, deve trovare applicazione la legge marocchina, n. 70/2003, sia per quanto riguarda la domanda sullo status (artt. 114 “I due coniugi possono concordare in linea di principio di porre fine al loro matrimonio, incondizionatamente o condizionatamente, a condizione che tali condizioni non siano incompatibili con le disposizioni del presente Codice e non pregiudichino gli interessi dei figli. In caso di accordo, la domanda di divorzio viene presentata al tribunale da entrambi i coniugi o da uno di essi, corredata da un documento che stabilisca tale accordo, al fine di ottenere l'autorizzazione a perfezionarla. Il tribunale cerca di riconciliare i due coniugi il più possibile e, se la riconciliazione si rivela impossibile, autorizza la trascrizione e la finalizzazione del divorzio”), sia per pagina 3 di 5 quanto riguarda la regolamentazione della responsabilità genitoriale e il mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione di quanto previsto dagli artt. 167 e 168 (Art. 167: “Il compenso dovuto per l'assistenza all'infanzia e le relative spese sono a carico della persona responsabile del suo mantenimento. Tale compenso è distinto dal compenso dovuto per l'allattamento e il mantenimento […]”; art. 168: “Le spese di alloggio per un figlio in affidamento sono distinte dal mantenimento, dal compenso dovuto per l'assistenza all'infanzia e da altre spese. Il padre deve fornire ai figli un alloggio o pagare l'affitto per tale alloggio, come stabilito dal tribunale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 191”), 180 e 181, sul diritto di visita del genitore non collocatario (art. 180: “Il padre o la madre che non hanno la custodia del figlio ha il diritto di visitarlo e riceverlo”; art. 181: “Articolo 181: “Il padre e la madre possono concordare, mediante accordo, l'organizzazione della visita e comunicarlo al tribunale, che ne registra il contenuto nel provvedimento di affidamento”), 169 (“Il padre o il tutore legale e la madre affidataria del minore devono vigilare attentamente sull'educazione e la scolarizzazione del minore affidato. Tuttavia, il minore può trascorrere solo la notte presso l'abitazione della persona affidataria, a meno che il giudice, nell'interesse superiore del minore, non decida diversamente”) e 198 relativo al mantenimento della prole (“Il padre deve provvedere al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della maggiore età o fino al compimento del venticinquesimo anno di età per coloro che proseguono gli studi. In ogni caso, la figlia perde il diritto al mantenimento solo se dispone di risorse proprie o quando il suo mantenimento è a carico del marito. Il padre deve continuare a provvedere ai figli disabili e incapaci di provvedere a se stessi”).
- Ritenuto che ricorrano i presupposti della legge marocchina, sopra riportata, per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi espressamente dichiarato di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori e maggiorenni ma non ancora autosufficienti, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi e in conformità alla normativa scelta dalle parti.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Consegue a tanto che va pronunciata la sentenza di divorzio, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza
Spese compensate in ragione dell'accordo
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 4 di 5 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 Parte_2 celebrato in IN EB (Marocco), il 22.8.2000, trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Sirtori (LC), dell'anno 2016, al n. 9, parte II, serie C;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. compensa tra le parti le spese di procedura;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRTORI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1514/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. KAOUTAR Parte_1 C.F._1
AN (C.F. ), presso il cui studio in Bassano del Grappa (VI) è C.F._2 elettivamente domiciliata e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. KAOUTAR Parte_2 C.F._3
AN (C.F. ), presso il cui studio in Bassano del Grappa (VI) è C.F._2 elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio civile – procedimento su domanda congiunta
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- dichiarare la propria competenza ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003;
- applicare al presente procedimento la legge marocchina n. 70/2003, in virtù del consenso espresso dalle parti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1259/2010;
- pronunciare la dissoluzione del vincolo matrimoniale contratto in IN EB (Marocco) il 22 agosto 2000, riconoscendo validità all'accordo dei coniugi e agli effetti di legge previsti dall'ordinamento marocchino in materia di divorzio consensuale;
- disporre che il provvedimento di divorzio è stato trascritto;
- confermare che non vi sono domande economiche reciproche tra le parti;
- confermare che i figli minori ed proseguiranno la convivenza principale con la madre, Per_1 Per_2 con diritto del padre di mantenere un rapporto continuativo e costante con entrambi;
- confermare che il padre si impegni a versare un contributo mensile di € 100,00 per ciascun minore, per un totale di € 200,00, al fine di coprire le spese necessarie per l'educazione, la salute e la quotidianità dei figli;
[…]
- che l'Assegno Unico verrà corrisposto ad entrambi i genitori al 50%.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 23.10.2025, Parte_1 Parte_2 premesso di avere sottoscritto una dichiarazione di consenso all'applicazione della legge marocchina sul divorzio, proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IN EB (Marocco), il 22.8.2000, da cui era nati i figli (a Merate, il 9.8.2004) e Persona_3
a Merate, il 28.6.2008). Persona_4
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 2.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, ribadendo di non volersi riconciliare, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prevedendo ulteriormente, rispetto alle conclusioni rassegnate in ricorso, che l'Assegno Unico Universale fosse percepito da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Considerata la presenza di elementi di estraneità nella causa, è necessario esaminare le questioni relative alla giurisdizione e all'individuazione della legge applicabile.
pagina 2 di 5 - In punto di giurisdizione, per quanto riguarda la domanda di scioglimento del matrimonio deve trovare applicazione l'art. 3, paragrafo 1, lett. a), i), del Regolamento UE n. 2019/1111, che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi;
in ordine alla responsabilità genitoriale, invece, vige il principio sancito dall'art. 10, paragrafo 1, lett. a), del medesimo regolamento, secondo cui “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia” se “il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente”; con riguardo alle questioni inerenti il mantenimento dei figli minori, infine, trova applicazione l'art. 3, lett. d) del Reg. CE 4/2009, in forza del quale “sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri […] l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”. Considerato, pertanto, che i coniugi, entrambi titolari della responsabilità genitoriale sui minori, risiedono stabilmente in Italia e che la domanda di mantenimento dei figli è da ritenersi accessoria a quella sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, deve essere affermata la giurisdizione italiana. In ogni caso, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3, L. 218/1995, che, rispetto alle materie diverse da quella civile e commerciale, richiama i criteri stabiliti per la competenza per territorio.
- Quanto all'individuazione della legge, occorre richiamare il Reg. Ce 1259/2010 (art. 5, lett. c.), che riconosce ai coniugi la facoltà di scegliere la legge applicabile al divorzio, “purché si tratti”
“dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, ivi compresa la responsabilità genitoriale e il mantenimento, l'art. 36 della L. 218/1995, prevede, che “i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio”; mentre l'art. 36 bis prevede che si applichino “in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio”.
Pertanto, viste le domande svolte dalle parti, la scelta espressa nel ricorso e quanto previsto dalla legge n. 218/1995, sopra richiamati, deve trovare applicazione la legge marocchina, n. 70/2003, sia per quanto riguarda la domanda sullo status (artt. 114 “I due coniugi possono concordare in linea di principio di porre fine al loro matrimonio, incondizionatamente o condizionatamente, a condizione che tali condizioni non siano incompatibili con le disposizioni del presente Codice e non pregiudichino gli interessi dei figli. In caso di accordo, la domanda di divorzio viene presentata al tribunale da entrambi i coniugi o da uno di essi, corredata da un documento che stabilisca tale accordo, al fine di ottenere l'autorizzazione a perfezionarla. Il tribunale cerca di riconciliare i due coniugi il più possibile e, se la riconciliazione si rivela impossibile, autorizza la trascrizione e la finalizzazione del divorzio”), sia per pagina 3 di 5 quanto riguarda la regolamentazione della responsabilità genitoriale e il mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione di quanto previsto dagli artt. 167 e 168 (Art. 167: “Il compenso dovuto per l'assistenza all'infanzia e le relative spese sono a carico della persona responsabile del suo mantenimento. Tale compenso è distinto dal compenso dovuto per l'allattamento e il mantenimento […]”; art. 168: “Le spese di alloggio per un figlio in affidamento sono distinte dal mantenimento, dal compenso dovuto per l'assistenza all'infanzia e da altre spese. Il padre deve fornire ai figli un alloggio o pagare l'affitto per tale alloggio, come stabilito dal tribunale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 191”), 180 e 181, sul diritto di visita del genitore non collocatario (art. 180: “Il padre o la madre che non hanno la custodia del figlio ha il diritto di visitarlo e riceverlo”; art. 181: “Articolo 181: “Il padre e la madre possono concordare, mediante accordo, l'organizzazione della visita e comunicarlo al tribunale, che ne registra il contenuto nel provvedimento di affidamento”), 169 (“Il padre o il tutore legale e la madre affidataria del minore devono vigilare attentamente sull'educazione e la scolarizzazione del minore affidato. Tuttavia, il minore può trascorrere solo la notte presso l'abitazione della persona affidataria, a meno che il giudice, nell'interesse superiore del minore, non decida diversamente”) e 198 relativo al mantenimento della prole (“Il padre deve provvedere al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della maggiore età o fino al compimento del venticinquesimo anno di età per coloro che proseguono gli studi. In ogni caso, la figlia perde il diritto al mantenimento solo se dispone di risorse proprie o quando il suo mantenimento è a carico del marito. Il padre deve continuare a provvedere ai figli disabili e incapaci di provvedere a se stessi”).
- Ritenuto che ricorrano i presupposti della legge marocchina, sopra riportata, per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi espressamente dichiarato di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori e maggiorenni ma non ancora autosufficienti, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi e in conformità alla normativa scelta dalle parti.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Consegue a tanto che va pronunciata la sentenza di divorzio, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza
Spese compensate in ragione dell'accordo
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 4 di 5 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 Parte_2 celebrato in IN EB (Marocco), il 22.8.2000, trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Sirtori (LC), dell'anno 2016, al n. 9, parte II, serie C;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. compensa tra le parti le spese di procedura;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRTORI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 5 di 5