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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2100/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
-composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2717/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 31.01.2019, proposto con atto di appello notificato in data
06.03.2019, da: (c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bernardo Mucci (C.F. ), e dall'avv. Emanuela De Nicolis C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato come da mandato in calce all'atto C.F._3 di appello.
Appellante
Contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Salvatore Ciccopiedi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata, come da C.F._4 procura in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato
All'udienza cartolare del 10.10.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi al Tribunale di Roma l Parte_1 [...]
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_2 conclusioni: “-Dichiararsi, previo accertamento, per le causali di cui in narrativa, la 1 responsabilità esclusiva dell'istituto convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa;
-Condannarsi, di conseguenza, il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella misura determinata nel presente atto per euro 75.103,75 o in altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-Condannarsi l' convenuto, in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore, al pagamento degli interessi nelle misura legale e del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria sulla somma richiesta, entrambe dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. A tali richieste l'attore ha premesso: -di essersi rivolto al dott. , nel giugno 2011, per risolvere Persona_1 problemi di alopecia al capo;
-di essersi sottoposto, in data 05.10.2011, ad intervento chirurgico di autotrapianto, secondo la tecnica FUT (Follicolar Unit Transplantation), presso l' , con sede in Grottaferrata;
-di aver subito, a causa Controparte_1 dell'intervento, un peggioramento del proprio aspetto esteriore, essendogli rimasta una cicatrice ipertrofica del cuoio capelluto in sede occipitale;
-di essersi sottoposto, presso la medesima struttura, ad altri due interventi (di exeresi della cicatrice), in data 07.11.2012 e in data 29.01.2014, senza tuttavia ottenere alcun miglioramento e con recidiva della ipertrofia cicatriziale;
-di essere stato costretto ad assumere alcuni farmaci che gli hanno provocato altre patologie ed in particolare un'accentuata “ipertrofia prostatica”; -di aver inviato a mezzo raccomandata A/R del 25.08.2018 richiesta di risarcimento danni all' di Grottaferrata, CP_1 alla quale seguiva comunicazione di apertura del sinistro da parte della CP_3 compagnia assicuratrice dell'ente, senza tuttavia che gli pervenisse alcuna proposta risarcitoria;
-di aver inviato all'INI invito alla mediazione, in data 29.12.2015, e il relativo procedimento si era concluso con esito negativo.
§1-Si è costituito l' e ha contestato la domanda di Controparte_1 risarcimento proposta dal in quanto infondata e non suffragata da nessuna evidenza Pt_1 scientifica. Ha poi contestato la quantificazione del danno prospettata nell'atto introduttivo della lite, poiché generica e indecifrabile nei presupposti nonché per l'indebita duplicazione delle poste risarcitorie pretese.
Infine, la struttura sanitaria convenuta ha precisato che l'assunzione di farmaci da parte dell'attore, nel periodo post-operatorio, era stata determinata non da una prescrizione medica, ma da una decisione autonoma del paziente stesso. L' ha pertanto chiesto il rigetto della CP_1
2 domanda attorea e, in via subordinata, che fosse disattesa la quantificazione delle poste risarcitorie nella misura richiesta.
§1.2-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, mentre sono state rigettate le altre istanze istruttorie ed in particolare la prova testimoniale e la CTU medico-legale chieste dall'attore.
Il primo giudice ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non andata a buon fine in quanto accettata solo dall'ente convenuto;
quindi, ha rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., e ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda attorea, sulla scorta della considerazione che: “Gli argomenti esposti dalla difesa di sono privi di specificità, e ictu oculi meramente assertivi Parte_1 secondo l'erronea e semplicistica equazione mancato risultato sperato = colpa medica;
tali da non poter attingere all'introduzione di una consulenza tecnica di ufficio che non sia meramente esplorativa”.
§2-La sentenza è stata qui impugnata dall'originario attore, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta di motivi rubricati e, in sintesi, individuabili come segue: “
1. Illegittimità e/o iniquità della sentenza per violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 1218 c.c. in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie”. Il primo giudice ha erroneamente ritenuto non provato il grave inadempimento contrattuale da parte dell Controparte_4
, omettendo di considerare e valutare le risultanze processuali e l'esaustivo
[...] carteggio medico depositato dall'istante, sicuramente idoneo a sconfessare la conclusione cui
è pervenuto il detto giudice. In particolare, la circostanza che il è stato sottoposto a Pt_1
più interventi di revisione è prova del nesso di causalità tra la malattia ovvero il suo aggravamento per la nuova patologia sofferta e la condotta imperita e negligente dei medici.
Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale è stata quindi dimostrata la cattiva riuscita dell'intervento e il conseguente danno subito dall'attore/appellante.
“
2. Illegittimità e/o iniquità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2697 c.c. – omessa e/o illogica motivazione in ordine alla mancata ammissione della c.t.u. medico-legale”. Il primo giudice ha erroneamente rigettato l'istanza di ammissione CTU medico-legale sul presupposto della mancanza di prova dei fatti dedotti dall'attore. Il mancato espletamento di una CTU medico legale, nel caso di specie percipiente, costituisce grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito;
il che si traduce in vizio della motivazione e della sentenza.
3 L'appellante ha perciò chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ritenuto fondato il gravame, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi posti a suo fondamento: IN VIA PRINCIPALE - In riforma della Sentenza n. 2717/2019, pubblicata il 31.01.2019 nel procedimento n. 37690/2016 R.G., Rep. N. 2826/2019, del
06.02.2019, resa dal Tribunale di Roma, sezione XIII, in persona del Giudice Dott. Massimo
Moriconi, in data 31.01.2019, notificata in data 16.02.2019, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare: -Dichiararsi, previo accertamento, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità esclusiva dell'istituto in persona del legale rapp.te CP_1 pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa;
- Condannarsi, di conseguenza, il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella misura determinata nel presente atto per euro 75.103,75 o in altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Condannarsi l'istituto appellato, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento degli interessi nelle misura legale e del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria sulla somma richiesta, entrambe dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
- Per l'effetto, condannare l' al rimborso CP_1 delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
§2.1-Si è costituito l' eccependo innanzitutto la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione – ex artt. 163 n. 4 c.p.c. e 164 c.p.c. –, la cui genericità ha reso impossibile per la società convenuta controdedurre in modo adeguato.
Ha poi contestato l'ammissibilità della richiesta di espletamento di CTU medico-legale e ha chiesto il rigetto dell'appello. In subordine, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
§2.2-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.02.2020; all'esito della quale ha rimesso la causa sul ruolo, ritenendo necessario disporsi CTU medico-legale al fine di accertare la riconducibilità causale degli esiti residuati all'appellante alla censurata attività medico chirurgica. Quindi, acquisito l'elaborato peritale, precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza del 10.10.2024, ha posto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
§3-Alla luce di quanto allegato in atti dai contendenti, come illustrato nei rispettivi scritti difensivi e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria, svolta precipuamente solo in questo secondo grado del giudizio di merito, va precisato e circoscritto il thema decidendum che ci
4 occupa;
siccome, in ossequio al principio cardine di cui all'art. 112 c.p.c., di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, il giudice adito ha il potere-dovere di decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa.
Tale puntualizzazione si rende necessaria considerando due fondamentali dati: il primo attiene, per l'appunto, all'oggetto e causa petendi della domanda proposta da , Parte_1 innanzi illustrata nelle sue parti essenziali e testualmente trascritta quanto alle richieste formulate, essendo la stessa con tutta evidenza volta a contestare la negligenza e imperizia dei sanitari che hanno avuto in cura l'istante presso l'ente convenuto, allorché, in data
05.10.2011, gli hanno praticato l'intervento chirurgico di autotrapianto, secondo la tecnica
FUT (Follicolar Unit Transplantation).
L'appellante ha lamentato in ogni suo scritto difensivo che l'errata esecuzione del predetto intervento chirurgico, con finalità estetica, gli ha provocato il danno grave per cui è chiesto ristoro, in quanto, non solo a seguito della sua esecuzione non ha ottenuto il risultato estetico sperato, ma addirittura il suo aspetto è peggiorato, nonostante i successivi altri due interventi volti a porvi riparo, essendogli rimasta una cicatrice oltremodo evidente e deturpante nella regione occipitale del capo.
Il secondo dato che ha indotto la precisazione di cui sopra dipende dalle risultanze delle indagini medico-legali disposte in appello, le quali, pur senza che vi fosse specifico quesito sul punto, siccome non controverso in ragione della domanda in esame, ha evidenziato la carenza delle informazioni contenute nel modulo per l'acquisizione del consenso informato, sottoposto e fatto firmare all'appellante-istante, in occasione dei censurati interventi.
Ora, questo collegio non trascura e conosce la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che riguardo agli interventi di chirurgia con finalità estetica è particolarmente rigorosa nella valutazione della somministrazione delle informazioni necessarie alla consapevole autodeterminazione del paziente (cfr. Cassazione civile sez. III,
06/06/2014, n.12830: “Quando ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivatone è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito. Infatti, con la chirurgia estetica, il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza
5 della dovuta informazione”), proprio perché trattasi di intervento non qualificabile come
“salva vita”, cui si ricorre per migliorare il proprio aspetto. Tuttavia, deve sottolineare, richiamando i principi normativi di cui in premessa, che la specifica questione non può essere oggetto di indagine, poiché mai introdotta in lite dalla parte che all'intervento censurato si è sottoposta ovvero dall'appellante. Quest'ultimo, per altro, evidentemente di ciò consapevole, non ha mutato la sua linea difensiva, neppure dopo il deposito dell'elaborato peritale in cui, per la prima volta, è stata illustrata la carenza in argomento;
per cui, tutte le argomentazioni spese dalla parte appellata nella comparsa conclusionale per contestare l'ammissibilità di eventuali nuove domande sono da stimarsi del tutto irrilevanti. E, anzi, come accennato, la parte appellante nemmeno ha depositato comparsa conclusionale entro il termine a tale scopo concesso, essendosi limitata solo a richiamare le conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, nelle note sostitutive dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni in premessa indicata.
Venendo, quindi, alla disamina della domanda effettivamente proposta e insistita dall'appellante anche in questa fase della lite, va subito detto che la consulenza tecnica espletata ha confermato la mancanza di responsabilità del medico che ha effettuato il censurato intervento chirurgico e conseguentemente anche dell' nella causazione dei CP_1 danni estetici descritti nell'atto di appello.
Infatti, i CCTTUU, nel rispondere al primo quesito, hanno affermato che “L'intervento di autotrapianto è stato eseguito secondo la tecnica correntemente in uso e non si rilevano errori nell'indicazione all'intervento ed all'esecuzione dello stesso. Dalla descrizione degli atti operatori, infatti, non emergono errori di esecuzione o complicanze intraoperatorie cui ascrivere la mancata correzione della patologia”. Ed hanno proseguito chiarendo che gli esiti cicatriziali residuati non sono derivati da errori imputabili ai sanitari, “trattandosi di complicanze specifiche del trapianto di capelli e della risposta individuale al meccanismo di cicatrizzazione”.
Allo stesso modo, gli ausiliari con ragionamento sempre improntato a rigore logico e tecnico, per altro nemmeno sottoposto a confutazione, hanno riferito che risultano eseguiti correttamente anche i due interventi di revisione chirurgica, effettuati per correggere l'ipertrofia cicatriziale derivante dal primo, poiché “non emergono errori di esecuzione o complicanze intraoperatorie cui ascrivere la mancata correzione della patologia e
l'antiestetico risultato, peggiorativo dello stato anteriore”.
6 Ne deriva che non può che constatarsi la condivisibilità delle innanzi riportate valutazioni medico-legali, non contraddette da nessun dato oggettivo o letteratura medico-scientifica di segno contrario e, soprattutto, da specifica contestazione di alcuna delle parti in lite;
rimanendo solo da richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione
o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”(ex multis Cassazione civile sez. III, 05/04/2024,
n.9182).
In definitiva, alla luce delle risultanze della CTU, dalla quale è emerso che non è imputabile al dott. e all' alcuna responsabilità per gli esiti Per_1 Controparte_1 degli interventi cui è stato sottoposto il l'appello non può trovare accoglimento. Pt_1
§3.1-Quanto alle spese del grado, appare il caso di considerare che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18, è corretto affermare, pur dopo la novella del
2014, che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi, tra l'altro, per
“gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato ex
L.162/2014 e di poi riformulato con sent. Corte Cost. n. 77/18, citata), le quali non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione delle spese di lite fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità” ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad es. l'ipotesi di complessità di processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese legali da parte del soccombente comporterebbe a carico dello stesso esorbitanti oneri economici nonché quella in cui, come nell'ipotesi in esame, la soccombenza non sia dipesa dalla parte, ma dall'errore nella scelta della strategia difensiva del suo difensore. Ne deriva che le ridette spese vanno compensate, sussistendo i citati presupposti e le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in lite.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia
7 di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese di lite del grado e quelle di CTU rimangono a carico solidale di entrambe le parti.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
-composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2717/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 31.01.2019, proposto con atto di appello notificato in data
06.03.2019, da: (c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bernardo Mucci (C.F. ), e dall'avv. Emanuela De Nicolis C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato come da mandato in calce all'atto C.F._3 di appello.
Appellante
Contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Salvatore Ciccopiedi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata, come da C.F._4 procura in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato
All'udienza cartolare del 10.10.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi al Tribunale di Roma l Parte_1 [...]
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_2 conclusioni: “-Dichiararsi, previo accertamento, per le causali di cui in narrativa, la 1 responsabilità esclusiva dell'istituto convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa;
-Condannarsi, di conseguenza, il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella misura determinata nel presente atto per euro 75.103,75 o in altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-Condannarsi l' convenuto, in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore, al pagamento degli interessi nelle misura legale e del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria sulla somma richiesta, entrambe dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. A tali richieste l'attore ha premesso: -di essersi rivolto al dott. , nel giugno 2011, per risolvere Persona_1 problemi di alopecia al capo;
-di essersi sottoposto, in data 05.10.2011, ad intervento chirurgico di autotrapianto, secondo la tecnica FUT (Follicolar Unit Transplantation), presso l' , con sede in Grottaferrata;
-di aver subito, a causa Controparte_1 dell'intervento, un peggioramento del proprio aspetto esteriore, essendogli rimasta una cicatrice ipertrofica del cuoio capelluto in sede occipitale;
-di essersi sottoposto, presso la medesima struttura, ad altri due interventi (di exeresi della cicatrice), in data 07.11.2012 e in data 29.01.2014, senza tuttavia ottenere alcun miglioramento e con recidiva della ipertrofia cicatriziale;
-di essere stato costretto ad assumere alcuni farmaci che gli hanno provocato altre patologie ed in particolare un'accentuata “ipertrofia prostatica”; -di aver inviato a mezzo raccomandata A/R del 25.08.2018 richiesta di risarcimento danni all' di Grottaferrata, CP_1 alla quale seguiva comunicazione di apertura del sinistro da parte della CP_3 compagnia assicuratrice dell'ente, senza tuttavia che gli pervenisse alcuna proposta risarcitoria;
-di aver inviato all'INI invito alla mediazione, in data 29.12.2015, e il relativo procedimento si era concluso con esito negativo.
§1-Si è costituito l' e ha contestato la domanda di Controparte_1 risarcimento proposta dal in quanto infondata e non suffragata da nessuna evidenza Pt_1 scientifica. Ha poi contestato la quantificazione del danno prospettata nell'atto introduttivo della lite, poiché generica e indecifrabile nei presupposti nonché per l'indebita duplicazione delle poste risarcitorie pretese.
Infine, la struttura sanitaria convenuta ha precisato che l'assunzione di farmaci da parte dell'attore, nel periodo post-operatorio, era stata determinata non da una prescrizione medica, ma da una decisione autonoma del paziente stesso. L' ha pertanto chiesto il rigetto della CP_1
2 domanda attorea e, in via subordinata, che fosse disattesa la quantificazione delle poste risarcitorie nella misura richiesta.
§1.2-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, mentre sono state rigettate le altre istanze istruttorie ed in particolare la prova testimoniale e la CTU medico-legale chieste dall'attore.
Il primo giudice ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non andata a buon fine in quanto accettata solo dall'ente convenuto;
quindi, ha rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., e ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda attorea, sulla scorta della considerazione che: “Gli argomenti esposti dalla difesa di sono privi di specificità, e ictu oculi meramente assertivi Parte_1 secondo l'erronea e semplicistica equazione mancato risultato sperato = colpa medica;
tali da non poter attingere all'introduzione di una consulenza tecnica di ufficio che non sia meramente esplorativa”.
§2-La sentenza è stata qui impugnata dall'originario attore, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta di motivi rubricati e, in sintesi, individuabili come segue: “
1. Illegittimità e/o iniquità della sentenza per violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 1218 c.c. in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie”. Il primo giudice ha erroneamente ritenuto non provato il grave inadempimento contrattuale da parte dell Controparte_4
, omettendo di considerare e valutare le risultanze processuali e l'esaustivo
[...] carteggio medico depositato dall'istante, sicuramente idoneo a sconfessare la conclusione cui
è pervenuto il detto giudice. In particolare, la circostanza che il è stato sottoposto a Pt_1
più interventi di revisione è prova del nesso di causalità tra la malattia ovvero il suo aggravamento per la nuova patologia sofferta e la condotta imperita e negligente dei medici.
Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale è stata quindi dimostrata la cattiva riuscita dell'intervento e il conseguente danno subito dall'attore/appellante.
“
2. Illegittimità e/o iniquità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2697 c.c. – omessa e/o illogica motivazione in ordine alla mancata ammissione della c.t.u. medico-legale”. Il primo giudice ha erroneamente rigettato l'istanza di ammissione CTU medico-legale sul presupposto della mancanza di prova dei fatti dedotti dall'attore. Il mancato espletamento di una CTU medico legale, nel caso di specie percipiente, costituisce grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito;
il che si traduce in vizio della motivazione e della sentenza.
3 L'appellante ha perciò chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ritenuto fondato il gravame, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi posti a suo fondamento: IN VIA PRINCIPALE - In riforma della Sentenza n. 2717/2019, pubblicata il 31.01.2019 nel procedimento n. 37690/2016 R.G., Rep. N. 2826/2019, del
06.02.2019, resa dal Tribunale di Roma, sezione XIII, in persona del Giudice Dott. Massimo
Moriconi, in data 31.01.2019, notificata in data 16.02.2019, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare: -Dichiararsi, previo accertamento, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità esclusiva dell'istituto in persona del legale rapp.te CP_1 pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa;
- Condannarsi, di conseguenza, il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella misura determinata nel presente atto per euro 75.103,75 o in altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Condannarsi l'istituto appellato, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento degli interessi nelle misura legale e del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria sulla somma richiesta, entrambe dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
- Per l'effetto, condannare l' al rimborso CP_1 delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
§2.1-Si è costituito l' eccependo innanzitutto la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione – ex artt. 163 n. 4 c.p.c. e 164 c.p.c. –, la cui genericità ha reso impossibile per la società convenuta controdedurre in modo adeguato.
Ha poi contestato l'ammissibilità della richiesta di espletamento di CTU medico-legale e ha chiesto il rigetto dell'appello. In subordine, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
§2.2-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.02.2020; all'esito della quale ha rimesso la causa sul ruolo, ritenendo necessario disporsi CTU medico-legale al fine di accertare la riconducibilità causale degli esiti residuati all'appellante alla censurata attività medico chirurgica. Quindi, acquisito l'elaborato peritale, precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza del 10.10.2024, ha posto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
§3-Alla luce di quanto allegato in atti dai contendenti, come illustrato nei rispettivi scritti difensivi e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria, svolta precipuamente solo in questo secondo grado del giudizio di merito, va precisato e circoscritto il thema decidendum che ci
4 occupa;
siccome, in ossequio al principio cardine di cui all'art. 112 c.p.c., di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, il giudice adito ha il potere-dovere di decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa.
Tale puntualizzazione si rende necessaria considerando due fondamentali dati: il primo attiene, per l'appunto, all'oggetto e causa petendi della domanda proposta da , Parte_1 innanzi illustrata nelle sue parti essenziali e testualmente trascritta quanto alle richieste formulate, essendo la stessa con tutta evidenza volta a contestare la negligenza e imperizia dei sanitari che hanno avuto in cura l'istante presso l'ente convenuto, allorché, in data
05.10.2011, gli hanno praticato l'intervento chirurgico di autotrapianto, secondo la tecnica
FUT (Follicolar Unit Transplantation).
L'appellante ha lamentato in ogni suo scritto difensivo che l'errata esecuzione del predetto intervento chirurgico, con finalità estetica, gli ha provocato il danno grave per cui è chiesto ristoro, in quanto, non solo a seguito della sua esecuzione non ha ottenuto il risultato estetico sperato, ma addirittura il suo aspetto è peggiorato, nonostante i successivi altri due interventi volti a porvi riparo, essendogli rimasta una cicatrice oltremodo evidente e deturpante nella regione occipitale del capo.
Il secondo dato che ha indotto la precisazione di cui sopra dipende dalle risultanze delle indagini medico-legali disposte in appello, le quali, pur senza che vi fosse specifico quesito sul punto, siccome non controverso in ragione della domanda in esame, ha evidenziato la carenza delle informazioni contenute nel modulo per l'acquisizione del consenso informato, sottoposto e fatto firmare all'appellante-istante, in occasione dei censurati interventi.
Ora, questo collegio non trascura e conosce la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che riguardo agli interventi di chirurgia con finalità estetica è particolarmente rigorosa nella valutazione della somministrazione delle informazioni necessarie alla consapevole autodeterminazione del paziente (cfr. Cassazione civile sez. III,
06/06/2014, n.12830: “Quando ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivatone è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito. Infatti, con la chirurgia estetica, il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza
5 della dovuta informazione”), proprio perché trattasi di intervento non qualificabile come
“salva vita”, cui si ricorre per migliorare il proprio aspetto. Tuttavia, deve sottolineare, richiamando i principi normativi di cui in premessa, che la specifica questione non può essere oggetto di indagine, poiché mai introdotta in lite dalla parte che all'intervento censurato si è sottoposta ovvero dall'appellante. Quest'ultimo, per altro, evidentemente di ciò consapevole, non ha mutato la sua linea difensiva, neppure dopo il deposito dell'elaborato peritale in cui, per la prima volta, è stata illustrata la carenza in argomento;
per cui, tutte le argomentazioni spese dalla parte appellata nella comparsa conclusionale per contestare l'ammissibilità di eventuali nuove domande sono da stimarsi del tutto irrilevanti. E, anzi, come accennato, la parte appellante nemmeno ha depositato comparsa conclusionale entro il termine a tale scopo concesso, essendosi limitata solo a richiamare le conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, nelle note sostitutive dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni in premessa indicata.
Venendo, quindi, alla disamina della domanda effettivamente proposta e insistita dall'appellante anche in questa fase della lite, va subito detto che la consulenza tecnica espletata ha confermato la mancanza di responsabilità del medico che ha effettuato il censurato intervento chirurgico e conseguentemente anche dell' nella causazione dei CP_1 danni estetici descritti nell'atto di appello.
Infatti, i CCTTUU, nel rispondere al primo quesito, hanno affermato che “L'intervento di autotrapianto è stato eseguito secondo la tecnica correntemente in uso e non si rilevano errori nell'indicazione all'intervento ed all'esecuzione dello stesso. Dalla descrizione degli atti operatori, infatti, non emergono errori di esecuzione o complicanze intraoperatorie cui ascrivere la mancata correzione della patologia”. Ed hanno proseguito chiarendo che gli esiti cicatriziali residuati non sono derivati da errori imputabili ai sanitari, “trattandosi di complicanze specifiche del trapianto di capelli e della risposta individuale al meccanismo di cicatrizzazione”.
Allo stesso modo, gli ausiliari con ragionamento sempre improntato a rigore logico e tecnico, per altro nemmeno sottoposto a confutazione, hanno riferito che risultano eseguiti correttamente anche i due interventi di revisione chirurgica, effettuati per correggere l'ipertrofia cicatriziale derivante dal primo, poiché “non emergono errori di esecuzione o complicanze intraoperatorie cui ascrivere la mancata correzione della patologia e
l'antiestetico risultato, peggiorativo dello stato anteriore”.
6 Ne deriva che non può che constatarsi la condivisibilità delle innanzi riportate valutazioni medico-legali, non contraddette da nessun dato oggettivo o letteratura medico-scientifica di segno contrario e, soprattutto, da specifica contestazione di alcuna delle parti in lite;
rimanendo solo da richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione
o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”(ex multis Cassazione civile sez. III, 05/04/2024,
n.9182).
In definitiva, alla luce delle risultanze della CTU, dalla quale è emerso che non è imputabile al dott. e all' alcuna responsabilità per gli esiti Per_1 Controparte_1 degli interventi cui è stato sottoposto il l'appello non può trovare accoglimento. Pt_1
§3.1-Quanto alle spese del grado, appare il caso di considerare che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18, è corretto affermare, pur dopo la novella del
2014, che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi, tra l'altro, per
“gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato ex
L.162/2014 e di poi riformulato con sent. Corte Cost. n. 77/18, citata), le quali non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione delle spese di lite fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità” ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad es. l'ipotesi di complessità di processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese legali da parte del soccombente comporterebbe a carico dello stesso esorbitanti oneri economici nonché quella in cui, come nell'ipotesi in esame, la soccombenza non sia dipesa dalla parte, ma dall'errore nella scelta della strategia difensiva del suo difensore. Ne deriva che le ridette spese vanno compensate, sussistendo i citati presupposti e le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in lite.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia
7 di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese di lite del grado e quelle di CTU rimangono a carico solidale di entrambe le parti.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
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