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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 798/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 798/2024 r.g. promossa da
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO C.F._1 GARGANO e dell'avv. GARGANO ANGELO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Galleria Valtiberina, 9 52100 Arezzo Italia presso il difensore avv. ALESSANDRO GARGANO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso ONroparte_1 P.IVA_1 dall'avv. LEONARDO RUGGERI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LEONARDO RUGGERI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, Parte_1
agisce nei confronti
[...] ONroparte_1
esponendo che è stato dipendente della Soc. produttrice di macchine CP_2 per cucire industriali, dall'ottobre 2000 con la qualifica di VII livello, quadro, e vi è rimasto fino al 29.12.2005 allorché si dimise per operare in proprio;
che dal gennaio 2006, con la creazione della propria Ditta individuale, Italian Trading
Agency (ITA) di ha operato in America come rappresentante Parte_1
dapprima della Soc. chiusa per fallimento e, dall'aprile 2008, della CP_2 rinata chiusa anch'essa per fallimento e cancellata dal 14.3.2022; che CP_1
con lettera del 30.9.2011 la nata il [...], dà formalmente ONroparte_1
Part atto che era già distributore esclusivo in America di manufatti prodotti dalla Part stessa che il rapporto tra e ONroparte_1 ONroparte_1
si è ulteriormente rafforzato, in data 18.12.2014, mediante la stipula di un contratto della “durata di 3 anni” da Distributore esclusivo per tutto il continente americano;
che ha stipulato, in data 15.6.2018 , con la ONroparte_3 un contratto di Agenzia con il quale gli è stato conferito l'incarico di Agente
[...]
di Commercio per il ONinente Americano;
che, successivamente, la
[...]
motivandola con l'emergenza COVID, gli propose una riduzione CP_1
delle provvigioni e, con spirito di collaborazione, questi aderì alla richiesta con mail del 25.1.2021; che il rapporto si inclinava e gli fu prospettata la modifica del contratto di Agenzia, con la proposta di riduzione dello spazio territoriale vigente per estrometterlo dai rapporti con i clienti americani;
che con comunicazione datata 16.12.2022, inviata via PEC, la ONroparte_1
ritenendo di poter ormai gestire direttamente la clientela americana, ha dato
“disdetta del contratto di Agenzia” motivato da una presunta “ristrutturazione ON rete di vendita”; che dopo la cessazione del rapporto, la si sarebbe Part appropriata dei clienti della , con i quali tratterebbe direttamente dopo il recesso e continuerebbe a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con ON tali clienti;
che la si sarebbe sottratta dal pagamento di quanto dovuto all'agente.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente, chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
2 Assume, in particolare, che i rapporti contrattuali del ricorrente sarebbero stati dapprima di lavoro subordinato e di distribuzione con la dipoi di CP_2
distribuzione con la infine di distribuzione e di agenzia con la CP_1 [...]
che i clienti della a prescindere da chi li abbia ONroparte_1 CP_1
procurati, sarebbero divenuti clienti della non per ONroparte_1
l'operato del ricorrente bensì in forza dei precitati contratti aventi ad oggetto il ramo d'azienda inclusivo di tali clienti.
Istruita anche mediante l'esperimento di CTU contabile, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni rassegnate dal C.T.U.
Dott. non ravvedendosi motivi per discostarsene, risultando le Persona_1
stesse immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
1. Sulle provvigioni fatturate e non pagate in virtù del contratto di agenzia in essere tra le parti
Part La ditta individuale di inizia la propria attività a Parte_1
decorrere dal 2.1.2006 iscrivendosi alla CCIAA di Arezzo quale azienda esercente l'attività di “agente di commercio per il collocamento di macchinari per industria, meccanica, tessile, elettronica”.
Il rapporto tra le due aziende risulta costituito sin dall'inizio dell'attività Part della anche se si è dispiegato in più forme giuridiche (dipendente, distributore esclusivo, concessionario esclusivo, agente di commercio) formalmente diverse ma aventi modalità pratiche di svolgimento che sono apparse al CTU molto simili tra loro.
Non risulta, difatti, mai messa in discussione l'autorizzazione ad operare Part in regime di esclusività per nell'agire all'interno del perimetro del continente Americano.
3 L'unica pratica differenza riscontrata dal CTU nei due rapporti è che, “nel Par primo, fatturava alla clientela assumendosi in proprio il rischio di credito
ON nascente dalle cessione e, nel secondo, che era a fatturare direttamente ai clienti attraendo a sé il rischio di credito. Nulla però mutava nel rapporto fra le parti atteso che la provvigione/marginalità veniva riconosciuta e liquidata solo
ON ad incasso (da parte di ) avvenuto” (pag. n. 3 CTU). Questa considerazione porta il CTU ad affermare che il rapporto sinallagmatico fra le due parti può essere considerato un unicum e, come tale, a procedere poi nell'elaborazione della relazione tenendo conto di questa indiscutibile particolare continuità.
Parte ricorrente reclama la somma di € 50.643,92 di provvigioni fatturate e non pagate costituito dalla sommatoria di alcune fatture.
Afferma il CTU che sulla sommatoria delle fatture sia il CTP di parte ricorrente che il CTP di parte resistente concordano, anche dopo aver esaminato la propria documentazione, per cui il valore deve essere ritenuto ai fini come riconosciuto e pacifico (pag. n. 4 CTU, vedasi Verbale della riunione n. 2).
Il totale dei crediti maturati da ITA di risulta quindi pari Parte_1
ad un imponibile di € 50.643,92 che ascende poi ad € 61.785,58 con l'addizione dell'iva di legge.
Le fatture risultano tutte corredate di documenti comprovanti la maturazione della provvigione;
tra l'altro, a parere del CTU, “le prime due (e più consistenti) risultano emesse prima della disdetta del contratto di agenzia per cui se vi fosse stata una qualche contestazione quello era il momento più che opportuno per farlo;
se non fu fatto e, come consta dal fascicolo processuale, non viene fatto neppure nei presenti atti di causa non c'è ragione alcuna per escludere la correttezza del credito reclamato nella sua genesi e nella sua natura” (pag. n. 4 CTU). ON Tutte le fatture prodotte contengono copie di fatture emesse da a Part carico di clienti residenti nella zona di competenza di ed il raffronto fra i prezzi esposti nel listino (riportati fra l'altro in appositi documenti di trasporto allegati) con i prezzi delle fatture emesse a carico dei clienti destinatari finali ha consentito al CTU di ricostruire l'ammontare delle provvigioni reclamate.
4 Parte resistente poi ammette il dovuto laddove ricostruisce una possibile modalità di pagamento delle stesse a seguito di compensazione con crediti vantati.
Tuttavia, il CTU ritiene tale circostanza priva di pregio poiché nella ricostruzione non dettagliata esposta dalla resistente non si possono escludere errori di calcolo e, comunque, non vengono forniti elementi di contestazione specifica sui quali il CTU potrebbe apporre la propria attenzione.
Oltre a ciò, il CTU evidenzia che il CTP di parte, con propria mail del 6
Febbraio 2025 (Allegato 5, pag. n. 5 CTU) esplicitamente afferma di riconoscere il debito come computato dal CTU.
Pertanto, deve corrispondere a ONroparte_1 [...]
la somma complessiva di € 61.785,58, costituita dalle Parte_1 provvigioni maturate e non pagate per € 50.643,92 e dalla corrispondente iva di legge. Il pagamento dovrà essere effettuato quanto ad € 55.689,61 direttamente al soggetto istante, quanto ad € 271,91 quale ritenuta previdenziale a carico agente al competente istituto NA, in uno con la quota a carico della preponente, quanto ad € 5.824,06, quale ritenuta fiscale a carico agente, all'Agenzia delle
Entrate competente e della somma dovrà esserne poi rilasciata, nei termini di legge, idonea certificazione del sostituto d'imposta.
Il credito vantato dal ricorrente a titolo di provvigioni deve, però, essere compensato con il credito vantato dalla società resistente. In particolare, il CTU – dopo aver dato ulteriormente conto di come il rapporto risulta di fatto essersi dispiegato nel tempo – sostiene che “la “confusione” contabile tra le due ON posizioni, nonché l'alto numero di note di credito emesse da nel corso del rapporto, unita alla consuetudine contabile di accreditare l'emissione della riba nella scheda cliente salvo poi riaddebitarla in caso di insoluto rendono
ON praticamente impossibile ricostruire la natura dei crediti vantati da ” (pag.
n. 6 CTU).
Riscontra in merito due fatture non pagate e specifica che “il perché solo queste due fatture, e nemmeno per il loro intero, risultino non pagate in compresenza di tante altre puntualmente onorate non è possibile saperlo, ma la
5 natura della scheda con oscillazioni di saldi molto consistenti sia in dare sia, addirittura, in avere lascia presumere una gestione “con motivazioni extracontabili” del rapporto che, gli atti, non è documentata (Allegato 7 pagine della schede cliente). È impressione dello scrivente che il mancato completo pagamento delle due fatture sia stato originato all'epoca da valide circostanze
(condivise) poiché, altrimenti, non si spiegherebbe come tutto il resto del rapporto, che ha originato più di 4 milioni di valore nel tempo, sia stato poi puntualmente onorato o azzerato a mezzo note di credito. Agli atti c'è solo una scrittura di accordo per la compensazione dei crediti nascenti dal rapporto di agenzia con debiti nascenti da rapporto di commercio (Allegato 8) ma tutto lascia credere che la pratica della compensazione non fosse assolutamente inusuale. Per quanto attiene al secondo importo segnalo che €. 9.308,30 risultano fatturati in data 31.3.2023 e che la fattura non risulta allegata per cui lo scrivente non è in grado di accertare la natura e la correttezza dell'addebito.”
(pag. n.
6-7 CTU). ON Pertanto, il CTU riferisce che dalla contabilità scheda cliente della , risultano effettivamente emesse tre fatture che, ad oggi, non risultano dagli atti pagate, ma solo apocrifamente compensate, e che possono costituire, in questa sede, oggetto di compensazione delle rispettive ragioni di dare avere fra le parti.
Conclude il CTU, con riferimento alle spettanze per provvigioni, determinando la somma di € 24.941,03 (derivante dalla compensazione dei reciproci crediti di cui sopra, ovvero € 61.785,58 - €36.844,55) come il totale netto dovuto a in virtù delle provvigioni maturate e fatturate Parte_1
diminuito delle somme fatturate a debito dello stesso da parte di
[...]
in forza di fatture emesse e contabilizzate nei termini. CP_1
2. Sulle indennità di fine rapporto
Il contratto di subagenzia del ricorrente trova la sua disciplina relativa agli emolumenti di fine rapporto nell'art. 1751 c.c. e nell'Accordo Economico
Collettivo.
Nella risoluzione di un rapporto di agenzia, ad iniziativa della concedente, sono dovute diverse spettanze all'agente, stabilite sia dal codice civile che dalla
6 contrattazione collettiva. In particolare: indennità di risoluzione del rapporto
(anche denominata FIRR, riconosciuta all'agente sempre e comunque, anche se non ci sia stato alcun incremento di clientela e/o fatturato), indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica (fondata sull'aumento di fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione dei nuovi clienti).
Orbene, al ricorrente spetta pacificamente l'indennità di risoluzione del rapporto (c.d. f.ir.r.). Tale indennità spetta all'agente in ogni caso di cessazione del mandato: l'unico presupposto, quindi, è il termine del contratto.
La sua maturazione viene calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate anno per anno. Nel caso in questione, per concorde ammissione delle parti, il CTU quantifica la somma spettante a parte ricorrente pari a quanto accantonato e certificato da NA (cfr. Allegato 12, pag. 8 CTU) e corrispondente ad € 4.448,31.
Allo scioglimento del contratto, all'agente spetta pacificamente anche l'indennità suppletiva di clientela, la quale sussiste anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d'affari. Questa, infatti, ai sensi dell'art. 10
AEC, spetta all'agente se il contratto non si scioglie per causa a lui imputabile. È stata calcolata dal CTU su una percentuale delle provvigioni complessive maturate dall'agente ed in relazione alla durata del rapporto stesso e ammonta ad
€ 10.803,57.
Con riferimento all'indennità meritocratica, spetta all'agente, secondo l'AEC, quando l'agente “abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi”. Ai sensi dell'art 1751
c.c., spetta all'agente con le stesse prerogative dell'AEC.
Specifica il CTU che il totale delle spettanze dovute all'agente, difatti, nella sua composizione complessiva non può discostarsi dal dettato dell'art. 1751
c.c., e può eventualmente veder incrementato il totale individuabile con l'applicazione di detto articolo solo qualora, applicando l'AEC, si perviene a risultati di miglior favore per l'Agente.
7 Il dettato dell'art. 1751 c.c. sembrerebbe aprirsi ad una interpretazione contorta. In realtà, il massimale è posto a garanzia dello stesso agente e non della preponente che, in questo caso, è il soggetto presunto debitore. Lo stesso art.
1751 c.c. prevede, all'ultimo comma, l'impossibilità di qualsiasi patto in deroga peggiorativo per l'agente. Correttezza interpretativa vuole, quindi, che l'art.
1751 c.c. si ponga come un contenitore omnia di quanto dovuto a più titoli per l'agente (pag. n.
8-9 CTU).
Dall'analisi del rapporto intercorso tra le parti, come ampiamente ricostruito e rilevato dal CTU, si ritiene che l'attività lavorativa del ricorrente abbia affettivamente comportato un notevole incremento di clientela per la società resistente. Infatti, come sostiene il CTU, il divenuto agente, Pt_1
ON ha sicuramente accresciuto le potenzialità economiche di e come tale, ai sensi dell'art. 1751 e dell'accordo economico collettivo applicabile, merita il riconoscimento delle relative indennità meritocratica. … È di tutta evidenza che
l'agente esclusivo, o il distributore esclusivo, per il continente americano avesse una notevole rilevanza per gli affari della committente” (pag. n. 10 CTU).
Pertanto, il CTU – sulla base di calcoli che si ritengono corretti – determina che il contributo del ricorrente, attestato nella misura del 10%, rispetto al fatturato annuo rispecchi le caratteristiche previste dall'art. 1751 del c.c. co. 1
“l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Analizzato, quindi, il primo comma dell'art. 1751 c.c. l'indennità a cui esso si riferisce appare assolutamente dovuta e ciò anche in virtù del penultimo comma che vieta in maniera assoluta qualsiasi interpretazione o accordo in senso più sfavorevole all'agente.
Non può negarsi che la risoluzione del rapporto di agenzia sia stato un fatto consequenziale all'assunzione diretta di rapporti con la clientela del continente americano da parte di funzionari della preponente. Ciò basta a
8 significare come la stessa fosse ben consapevole di poter avere ulteriori vantaggi commerciali dall'opera svolta da l ricorrente nel periodo precedente.
Dunque, come anche ribadito dal CTU, è evidente dagli atti che il bbia svolto nell'arco di più di un decennio una attività commerciale Pt_1
risultata, nei fatti, particolarmente incisiva percentualmente sui volumi sviluppati
ON dalla stessa : “La concessione in esclusiva di un continente così vasto, e potenzialmente molto forte in qualsiasi settore merceologico, non può non far concludere per l'esistenza di tutti i requisiti previsti dall'art.1751. La stessa ON evoluzione del rapporto ha messo in condizione di stringere sempre più relazioni, anche inter personali, con la clientela fino al momento in cui la stessa ON
ha ritenuto di poter risolvere il contratto di agenzia e, sostanzialmente, condurre “in house” le attività. Questa scelta, legittima, comporta però, come un esempio scolastico, la piena applicazione del disposto dell'art. 1751 del c.c.”
(pag. n. 11 CTU).
L'ammontare di tale indennità dovrà essere calcolata sulla base del disposto di cui all'art. 1751, co. 3, c.c., il quale recita: “L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.
Per calcolare la somma spettante, il CTU specifica: “Il totale delle provvigioni fatturate e computate dall'istante è pari ad €. 374.972,59 quelle dichiarate dal convenuto e certificate dal prospetto NA depositato sono pari ad €. 373.569,06. Attesa la minima differenza si assume la somma maggiore in ossequio al favor nei confronti dell'Agente. La media annuale si ottiene per divisione del totale per il numero 5 ed assomma ad € 74.994,52. Vista
l'incidenza media del fatturato sviluppato a mezzo agente (il 10% circa del complessivo) si ritiene corretto valorizzare l'indennità ex art. 1751 nella misura massima prevista”.
Non si ritengono, invece, spettanti le somme richieste a titolo di mancato preavviso. È pacifico il diritto della resistente a recedere da un contratto
9 d'agenzia a tempo indeterminato, qual è quello ivi dedotto, con l'unico onere di concedere il preavviso all'agente, invero concesso al ricorrente, come affermato da parte resistente, per mero errore in 4 mesi contestualmente al recesso del
16.12.2022, poi incrementato in 5 mesi con la comunicazione del 23.01.2023. il ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova di non aver goduto del preavviso, né tantomeno ha chiesto di provarlo.
Ne consegue che nulla è dovuto da parte resistente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
3. Conclusioni
Dall'analisi dei documenti prodotti e dall'elaborato del CTU, si ritiene dovuta al ricorrente la somma di € 61.785,58 a titolo di provvigioni maturate nell'ultimo periodo di vigenza contrattuale, assunte le stesse al lordo dell'iva applicabile di legge ed al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili. Si ritiene che possa legittimamente vantare € 36.844,55 ONroparte_1
Part di crediti commerciali verso di Parte_1
Pertanto, la somma dovuta al ricorrente, effettuata l'operazione di compensazione tra i due importi, ammonta ad € 24.941,03.
Analizzato il rapporto di agenzia, nonché i pregressi rapporti instaurati dalle parti, verificati i volumi d'affari complessivi della
[...]
nel periodo di osservazione, e quelli sicuramente riferibili CP_1
all'opera del ricorrente, prima come distributore esclusivo e poi come Agente di commercio, si ritiene assolutamente applicabile il dettato di cui all'art. 1751 c.c. che, come tale, assorbe qualsiasi previsione dell'accordo economico collettivo.
ON L'applicazione dell'art. 1751 c.c. comporta un debito a carico di per indennità pari ad € 74.265,61 (FIRR € 4.448,31, indennità suppletiva di clientela
€ 10.703,57, indennità meritocratica nell'ammontare previsto dall'art. 1751 c.c. €
59.842,64 , pag. n. 11 CTU).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto nei limiti appena esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU si liquidano come da separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della Ditta Individuale ITA di alla corresponsione delle provvigioni fatturate e non pagate e Parte_1
delle varie indennità indicate nel ricorso, e per l'effetto
2. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – della somma di € 24.941,03 a titolo di provvigioni maturate (a seguito di compensazione con crediti vantati dalla resistente) e della somma di € 74.265,61
a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE nel resto il ricorso;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite che liquida in € 6.699,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Spese di CTU come da separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 07/05/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 798/2024 r.g. promossa da
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO C.F._1 GARGANO e dell'avv. GARGANO ANGELO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Galleria Valtiberina, 9 52100 Arezzo Italia presso il difensore avv. ALESSANDRO GARGANO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso ONroparte_1 P.IVA_1 dall'avv. LEONARDO RUGGERI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LEONARDO RUGGERI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, Parte_1
agisce nei confronti
[...] ONroparte_1
esponendo che è stato dipendente della Soc. produttrice di macchine CP_2 per cucire industriali, dall'ottobre 2000 con la qualifica di VII livello, quadro, e vi è rimasto fino al 29.12.2005 allorché si dimise per operare in proprio;
che dal gennaio 2006, con la creazione della propria Ditta individuale, Italian Trading
Agency (ITA) di ha operato in America come rappresentante Parte_1
dapprima della Soc. chiusa per fallimento e, dall'aprile 2008, della CP_2 rinata chiusa anch'essa per fallimento e cancellata dal 14.3.2022; che CP_1
con lettera del 30.9.2011 la nata il [...], dà formalmente ONroparte_1
Part atto che era già distributore esclusivo in America di manufatti prodotti dalla Part stessa che il rapporto tra e ONroparte_1 ONroparte_1
si è ulteriormente rafforzato, in data 18.12.2014, mediante la stipula di un contratto della “durata di 3 anni” da Distributore esclusivo per tutto il continente americano;
che ha stipulato, in data 15.6.2018 , con la ONroparte_3 un contratto di Agenzia con il quale gli è stato conferito l'incarico di Agente
[...]
di Commercio per il ONinente Americano;
che, successivamente, la
[...]
motivandola con l'emergenza COVID, gli propose una riduzione CP_1
delle provvigioni e, con spirito di collaborazione, questi aderì alla richiesta con mail del 25.1.2021; che il rapporto si inclinava e gli fu prospettata la modifica del contratto di Agenzia, con la proposta di riduzione dello spazio territoriale vigente per estrometterlo dai rapporti con i clienti americani;
che con comunicazione datata 16.12.2022, inviata via PEC, la ONroparte_1
ritenendo di poter ormai gestire direttamente la clientela americana, ha dato
“disdetta del contratto di Agenzia” motivato da una presunta “ristrutturazione ON rete di vendita”; che dopo la cessazione del rapporto, la si sarebbe Part appropriata dei clienti della , con i quali tratterebbe direttamente dopo il recesso e continuerebbe a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con ON tali clienti;
che la si sarebbe sottratta dal pagamento di quanto dovuto all'agente.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente, chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
2 Assume, in particolare, che i rapporti contrattuali del ricorrente sarebbero stati dapprima di lavoro subordinato e di distribuzione con la dipoi di CP_2
distribuzione con la infine di distribuzione e di agenzia con la CP_1 [...]
che i clienti della a prescindere da chi li abbia ONroparte_1 CP_1
procurati, sarebbero divenuti clienti della non per ONroparte_1
l'operato del ricorrente bensì in forza dei precitati contratti aventi ad oggetto il ramo d'azienda inclusivo di tali clienti.
Istruita anche mediante l'esperimento di CTU contabile, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni rassegnate dal C.T.U.
Dott. non ravvedendosi motivi per discostarsene, risultando le Persona_1
stesse immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
1. Sulle provvigioni fatturate e non pagate in virtù del contratto di agenzia in essere tra le parti
Part La ditta individuale di inizia la propria attività a Parte_1
decorrere dal 2.1.2006 iscrivendosi alla CCIAA di Arezzo quale azienda esercente l'attività di “agente di commercio per il collocamento di macchinari per industria, meccanica, tessile, elettronica”.
Il rapporto tra le due aziende risulta costituito sin dall'inizio dell'attività Part della anche se si è dispiegato in più forme giuridiche (dipendente, distributore esclusivo, concessionario esclusivo, agente di commercio) formalmente diverse ma aventi modalità pratiche di svolgimento che sono apparse al CTU molto simili tra loro.
Non risulta, difatti, mai messa in discussione l'autorizzazione ad operare Part in regime di esclusività per nell'agire all'interno del perimetro del continente Americano.
3 L'unica pratica differenza riscontrata dal CTU nei due rapporti è che, “nel Par primo, fatturava alla clientela assumendosi in proprio il rischio di credito
ON nascente dalle cessione e, nel secondo, che era a fatturare direttamente ai clienti attraendo a sé il rischio di credito. Nulla però mutava nel rapporto fra le parti atteso che la provvigione/marginalità veniva riconosciuta e liquidata solo
ON ad incasso (da parte di ) avvenuto” (pag. n. 3 CTU). Questa considerazione porta il CTU ad affermare che il rapporto sinallagmatico fra le due parti può essere considerato un unicum e, come tale, a procedere poi nell'elaborazione della relazione tenendo conto di questa indiscutibile particolare continuità.
Parte ricorrente reclama la somma di € 50.643,92 di provvigioni fatturate e non pagate costituito dalla sommatoria di alcune fatture.
Afferma il CTU che sulla sommatoria delle fatture sia il CTP di parte ricorrente che il CTP di parte resistente concordano, anche dopo aver esaminato la propria documentazione, per cui il valore deve essere ritenuto ai fini come riconosciuto e pacifico (pag. n. 4 CTU, vedasi Verbale della riunione n. 2).
Il totale dei crediti maturati da ITA di risulta quindi pari Parte_1
ad un imponibile di € 50.643,92 che ascende poi ad € 61.785,58 con l'addizione dell'iva di legge.
Le fatture risultano tutte corredate di documenti comprovanti la maturazione della provvigione;
tra l'altro, a parere del CTU, “le prime due (e più consistenti) risultano emesse prima della disdetta del contratto di agenzia per cui se vi fosse stata una qualche contestazione quello era il momento più che opportuno per farlo;
se non fu fatto e, come consta dal fascicolo processuale, non viene fatto neppure nei presenti atti di causa non c'è ragione alcuna per escludere la correttezza del credito reclamato nella sua genesi e nella sua natura” (pag. n. 4 CTU). ON Tutte le fatture prodotte contengono copie di fatture emesse da a Part carico di clienti residenti nella zona di competenza di ed il raffronto fra i prezzi esposti nel listino (riportati fra l'altro in appositi documenti di trasporto allegati) con i prezzi delle fatture emesse a carico dei clienti destinatari finali ha consentito al CTU di ricostruire l'ammontare delle provvigioni reclamate.
4 Parte resistente poi ammette il dovuto laddove ricostruisce una possibile modalità di pagamento delle stesse a seguito di compensazione con crediti vantati.
Tuttavia, il CTU ritiene tale circostanza priva di pregio poiché nella ricostruzione non dettagliata esposta dalla resistente non si possono escludere errori di calcolo e, comunque, non vengono forniti elementi di contestazione specifica sui quali il CTU potrebbe apporre la propria attenzione.
Oltre a ciò, il CTU evidenzia che il CTP di parte, con propria mail del 6
Febbraio 2025 (Allegato 5, pag. n. 5 CTU) esplicitamente afferma di riconoscere il debito come computato dal CTU.
Pertanto, deve corrispondere a ONroparte_1 [...]
la somma complessiva di € 61.785,58, costituita dalle Parte_1 provvigioni maturate e non pagate per € 50.643,92 e dalla corrispondente iva di legge. Il pagamento dovrà essere effettuato quanto ad € 55.689,61 direttamente al soggetto istante, quanto ad € 271,91 quale ritenuta previdenziale a carico agente al competente istituto NA, in uno con la quota a carico della preponente, quanto ad € 5.824,06, quale ritenuta fiscale a carico agente, all'Agenzia delle
Entrate competente e della somma dovrà esserne poi rilasciata, nei termini di legge, idonea certificazione del sostituto d'imposta.
Il credito vantato dal ricorrente a titolo di provvigioni deve, però, essere compensato con il credito vantato dalla società resistente. In particolare, il CTU – dopo aver dato ulteriormente conto di come il rapporto risulta di fatto essersi dispiegato nel tempo – sostiene che “la “confusione” contabile tra le due ON posizioni, nonché l'alto numero di note di credito emesse da nel corso del rapporto, unita alla consuetudine contabile di accreditare l'emissione della riba nella scheda cliente salvo poi riaddebitarla in caso di insoluto rendono
ON praticamente impossibile ricostruire la natura dei crediti vantati da ” (pag.
n. 6 CTU).
Riscontra in merito due fatture non pagate e specifica che “il perché solo queste due fatture, e nemmeno per il loro intero, risultino non pagate in compresenza di tante altre puntualmente onorate non è possibile saperlo, ma la
5 natura della scheda con oscillazioni di saldi molto consistenti sia in dare sia, addirittura, in avere lascia presumere una gestione “con motivazioni extracontabili” del rapporto che, gli atti, non è documentata (Allegato 7 pagine della schede cliente). È impressione dello scrivente che il mancato completo pagamento delle due fatture sia stato originato all'epoca da valide circostanze
(condivise) poiché, altrimenti, non si spiegherebbe come tutto il resto del rapporto, che ha originato più di 4 milioni di valore nel tempo, sia stato poi puntualmente onorato o azzerato a mezzo note di credito. Agli atti c'è solo una scrittura di accordo per la compensazione dei crediti nascenti dal rapporto di agenzia con debiti nascenti da rapporto di commercio (Allegato 8) ma tutto lascia credere che la pratica della compensazione non fosse assolutamente inusuale. Per quanto attiene al secondo importo segnalo che €. 9.308,30 risultano fatturati in data 31.3.2023 e che la fattura non risulta allegata per cui lo scrivente non è in grado di accertare la natura e la correttezza dell'addebito.”
(pag. n.
6-7 CTU). ON Pertanto, il CTU riferisce che dalla contabilità scheda cliente della , risultano effettivamente emesse tre fatture che, ad oggi, non risultano dagli atti pagate, ma solo apocrifamente compensate, e che possono costituire, in questa sede, oggetto di compensazione delle rispettive ragioni di dare avere fra le parti.
Conclude il CTU, con riferimento alle spettanze per provvigioni, determinando la somma di € 24.941,03 (derivante dalla compensazione dei reciproci crediti di cui sopra, ovvero € 61.785,58 - €36.844,55) come il totale netto dovuto a in virtù delle provvigioni maturate e fatturate Parte_1
diminuito delle somme fatturate a debito dello stesso da parte di
[...]
in forza di fatture emesse e contabilizzate nei termini. CP_1
2. Sulle indennità di fine rapporto
Il contratto di subagenzia del ricorrente trova la sua disciplina relativa agli emolumenti di fine rapporto nell'art. 1751 c.c. e nell'Accordo Economico
Collettivo.
Nella risoluzione di un rapporto di agenzia, ad iniziativa della concedente, sono dovute diverse spettanze all'agente, stabilite sia dal codice civile che dalla
6 contrattazione collettiva. In particolare: indennità di risoluzione del rapporto
(anche denominata FIRR, riconosciuta all'agente sempre e comunque, anche se non ci sia stato alcun incremento di clientela e/o fatturato), indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica (fondata sull'aumento di fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione dei nuovi clienti).
Orbene, al ricorrente spetta pacificamente l'indennità di risoluzione del rapporto (c.d. f.ir.r.). Tale indennità spetta all'agente in ogni caso di cessazione del mandato: l'unico presupposto, quindi, è il termine del contratto.
La sua maturazione viene calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate anno per anno. Nel caso in questione, per concorde ammissione delle parti, il CTU quantifica la somma spettante a parte ricorrente pari a quanto accantonato e certificato da NA (cfr. Allegato 12, pag. 8 CTU) e corrispondente ad € 4.448,31.
Allo scioglimento del contratto, all'agente spetta pacificamente anche l'indennità suppletiva di clientela, la quale sussiste anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d'affari. Questa, infatti, ai sensi dell'art. 10
AEC, spetta all'agente se il contratto non si scioglie per causa a lui imputabile. È stata calcolata dal CTU su una percentuale delle provvigioni complessive maturate dall'agente ed in relazione alla durata del rapporto stesso e ammonta ad
€ 10.803,57.
Con riferimento all'indennità meritocratica, spetta all'agente, secondo l'AEC, quando l'agente “abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi”. Ai sensi dell'art 1751
c.c., spetta all'agente con le stesse prerogative dell'AEC.
Specifica il CTU che il totale delle spettanze dovute all'agente, difatti, nella sua composizione complessiva non può discostarsi dal dettato dell'art. 1751
c.c., e può eventualmente veder incrementato il totale individuabile con l'applicazione di detto articolo solo qualora, applicando l'AEC, si perviene a risultati di miglior favore per l'Agente.
7 Il dettato dell'art. 1751 c.c. sembrerebbe aprirsi ad una interpretazione contorta. In realtà, il massimale è posto a garanzia dello stesso agente e non della preponente che, in questo caso, è il soggetto presunto debitore. Lo stesso art.
1751 c.c. prevede, all'ultimo comma, l'impossibilità di qualsiasi patto in deroga peggiorativo per l'agente. Correttezza interpretativa vuole, quindi, che l'art.
1751 c.c. si ponga come un contenitore omnia di quanto dovuto a più titoli per l'agente (pag. n.
8-9 CTU).
Dall'analisi del rapporto intercorso tra le parti, come ampiamente ricostruito e rilevato dal CTU, si ritiene che l'attività lavorativa del ricorrente abbia affettivamente comportato un notevole incremento di clientela per la società resistente. Infatti, come sostiene il CTU, il divenuto agente, Pt_1
ON ha sicuramente accresciuto le potenzialità economiche di e come tale, ai sensi dell'art. 1751 e dell'accordo economico collettivo applicabile, merita il riconoscimento delle relative indennità meritocratica. … È di tutta evidenza che
l'agente esclusivo, o il distributore esclusivo, per il continente americano avesse una notevole rilevanza per gli affari della committente” (pag. n. 10 CTU).
Pertanto, il CTU – sulla base di calcoli che si ritengono corretti – determina che il contributo del ricorrente, attestato nella misura del 10%, rispetto al fatturato annuo rispecchi le caratteristiche previste dall'art. 1751 del c.c. co. 1
“l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Analizzato, quindi, il primo comma dell'art. 1751 c.c. l'indennità a cui esso si riferisce appare assolutamente dovuta e ciò anche in virtù del penultimo comma che vieta in maniera assoluta qualsiasi interpretazione o accordo in senso più sfavorevole all'agente.
Non può negarsi che la risoluzione del rapporto di agenzia sia stato un fatto consequenziale all'assunzione diretta di rapporti con la clientela del continente americano da parte di funzionari della preponente. Ciò basta a
8 significare come la stessa fosse ben consapevole di poter avere ulteriori vantaggi commerciali dall'opera svolta da l ricorrente nel periodo precedente.
Dunque, come anche ribadito dal CTU, è evidente dagli atti che il bbia svolto nell'arco di più di un decennio una attività commerciale Pt_1
risultata, nei fatti, particolarmente incisiva percentualmente sui volumi sviluppati
ON dalla stessa : “La concessione in esclusiva di un continente così vasto, e potenzialmente molto forte in qualsiasi settore merceologico, non può non far concludere per l'esistenza di tutti i requisiti previsti dall'art.1751. La stessa ON evoluzione del rapporto ha messo in condizione di stringere sempre più relazioni, anche inter personali, con la clientela fino al momento in cui la stessa ON
ha ritenuto di poter risolvere il contratto di agenzia e, sostanzialmente, condurre “in house” le attività. Questa scelta, legittima, comporta però, come un esempio scolastico, la piena applicazione del disposto dell'art. 1751 del c.c.”
(pag. n. 11 CTU).
L'ammontare di tale indennità dovrà essere calcolata sulla base del disposto di cui all'art. 1751, co. 3, c.c., il quale recita: “L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.
Per calcolare la somma spettante, il CTU specifica: “Il totale delle provvigioni fatturate e computate dall'istante è pari ad €. 374.972,59 quelle dichiarate dal convenuto e certificate dal prospetto NA depositato sono pari ad €. 373.569,06. Attesa la minima differenza si assume la somma maggiore in ossequio al favor nei confronti dell'Agente. La media annuale si ottiene per divisione del totale per il numero 5 ed assomma ad € 74.994,52. Vista
l'incidenza media del fatturato sviluppato a mezzo agente (il 10% circa del complessivo) si ritiene corretto valorizzare l'indennità ex art. 1751 nella misura massima prevista”.
Non si ritengono, invece, spettanti le somme richieste a titolo di mancato preavviso. È pacifico il diritto della resistente a recedere da un contratto
9 d'agenzia a tempo indeterminato, qual è quello ivi dedotto, con l'unico onere di concedere il preavviso all'agente, invero concesso al ricorrente, come affermato da parte resistente, per mero errore in 4 mesi contestualmente al recesso del
16.12.2022, poi incrementato in 5 mesi con la comunicazione del 23.01.2023. il ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova di non aver goduto del preavviso, né tantomeno ha chiesto di provarlo.
Ne consegue che nulla è dovuto da parte resistente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
3. Conclusioni
Dall'analisi dei documenti prodotti e dall'elaborato del CTU, si ritiene dovuta al ricorrente la somma di € 61.785,58 a titolo di provvigioni maturate nell'ultimo periodo di vigenza contrattuale, assunte le stesse al lordo dell'iva applicabile di legge ed al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili. Si ritiene che possa legittimamente vantare € 36.844,55 ONroparte_1
Part di crediti commerciali verso di Parte_1
Pertanto, la somma dovuta al ricorrente, effettuata l'operazione di compensazione tra i due importi, ammonta ad € 24.941,03.
Analizzato il rapporto di agenzia, nonché i pregressi rapporti instaurati dalle parti, verificati i volumi d'affari complessivi della
[...]
nel periodo di osservazione, e quelli sicuramente riferibili CP_1
all'opera del ricorrente, prima come distributore esclusivo e poi come Agente di commercio, si ritiene assolutamente applicabile il dettato di cui all'art. 1751 c.c. che, come tale, assorbe qualsiasi previsione dell'accordo economico collettivo.
ON L'applicazione dell'art. 1751 c.c. comporta un debito a carico di per indennità pari ad € 74.265,61 (FIRR € 4.448,31, indennità suppletiva di clientela
€ 10.703,57, indennità meritocratica nell'ammontare previsto dall'art. 1751 c.c. €
59.842,64 , pag. n. 11 CTU).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto nei limiti appena esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU si liquidano come da separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della Ditta Individuale ITA di alla corresponsione delle provvigioni fatturate e non pagate e Parte_1
delle varie indennità indicate nel ricorso, e per l'effetto
2. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – della somma di € 24.941,03 a titolo di provvigioni maturate (a seguito di compensazione con crediti vantati dalla resistente) e della somma di € 74.265,61
a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. RESPINGE nel resto il ricorso;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite che liquida in € 6.699,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Spese di CTU come da separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 07/05/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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