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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1059/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1059/2022, rimessa al Collegio all'udienza del 27.11.2024, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F: ), nata il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
Mesoraca (KR), Via Reazio, n. 15/A, domiciliata ai fini della presente procedura in Petilia Policastro
(KR), Via Tommaso Campanella, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesca Lavigna, giusta procura in atti;
-Ricorrente- nei confronti di
(C.F: ) CP_1 C.F._2
-Resistente contumace-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti, rassegnate all'udienza del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Mesoraca (KR) in data Parte_1 CP_1
22.02.2003, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al numero 3, anno 2003, parte
II, serie A, ufficio 1.
Dalla loro unione sono nati tre figli: , il 5.5.2003 a Catanzaro (CZ); il Persona_1 Persona_2
30.6.2005 a Catanzaro (CZ) e , il 12.1.2016 a Catanzaro (CZ). CP_2
1 Con ricorso ex art. 706 c.p.c., depositato in data 01.06.2022, la ricorrente chiedeva:
- la pronuncia della separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al a causa CP_1 di gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, quali violenze e tradimenti;
- l'affido esclusivo e il collocamento delle figlie minori e presso Persona_2 CP_2 la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Mesoraca (KR), Via Reazio n 15/A, con tutti gli arredi e corredi;
- disporre a carico del l'obbligo di versare l'importo mensile di euro 750,00 CP_1 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli;
- disporre a carico del l'obbligo di pagare a favore della , la somma mensile di CP_1 Pt_1
€ 100,00;
- la condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della . CP_1 Pt_1
All'udienza presidenziale del 22.11.2022, il non compariva ed il Presidente pronunciava i CP_1 seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affidamento congiunto delle figlie minori con collocazione delle stesse presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare;
obbligo, a carico del sig. , di corrispondere a favore della sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 750,00 da rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento dei tre figli oltre al
50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, da concordarsi preventivamente salvo i casi di urgenza, nonché un assegno mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente, a titolo di mantenimento nei confronti della moglie.
All'udienza del 8.03.2023 il giudice istruttore disponeva la rinnovazione della notifica. Alla successiva udienza del 15.11.2023 il giudice istruttore assegnava alla parte ricorrente i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza del 21.02.2024 il difensore di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la contumacia del resistente;
con successiva ordinanza del 22.02.2024, veniva dichiarata la contumacia di ed ammessi i mezzi istruttori. CP_1
All'udienza del 22.05.2024 venivano escussi i testimoni di parte ricorrente. Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 27.11.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rimessa al Collegio con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
*****
Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente in ricorso e la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Sull'addebito della separazione al marito
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Il presupposto di una dichiarazione di addebito si riscontra secondo la giurisprudenza nel
“comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che sia causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 12383 del
11/06/2005).
Ebbene, ritiene il Collegio che il resistente abbia attuato un comportamento evidentemente violativo degli obblighi coniugali, essendo stato provato a mezzo di prova orale che le condotte violente del
2 marito hanno minato l'armonia familiare e condotto la coppia ad una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Gli elementi per fondare la dichiarazione di addebito possono essere riscontrati attraverso l'esame dell'esito delle prove testimoniali.
La teste , figlia della coppia, ha confermato che nel corso di un litigio avvenuto tra i Persona_2 suoi genitori in data 16.08.2021, il padre afferrava la madre per il collo, strattonandola ed alzandola da terra (v. verbale di udienza del 22.05.2024).
La teste , madre della ricorrente, ha confermato di aver sentito in più occasioni Testimone_1 delle urla tra i due coniugi (abitando nello stesso palazzo della figlia) e di essere altresì intervenuta per sedare gli animi;
la teste ha confermato anche di aver sentito spesso il che Tes_1 CP_1 proferiva le seguenti frasi ingiuriose verso la figlia “pazza, non ho nessuna amante. ti inventi tutto”;
“sei brutta”; “psicopatica” (cfr., sempre, verbale di udienza del 22.05.2024).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. n. 27324/2022; Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017
e Cass. n. 433/2016). Del tutto irrilevante è, dunque, una eventuale posteriorità delle condotte violente rispetto al momento di insorgenza della crisi matrimoniale: un comportamento violento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Applicando i suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie, la separazione deve essere addebitata al marito . CP_1
Sulla domanda di affido esclusivo
Deve preliminarmente essere precisato che nelle more del procedimento di separazione la figlia Per_2
ha raggiunto la maggiore età, ragion per cui la ricorrente ha modificato la richiesta originaria
[...] di affidamento esclusivo limitandola alla sola figlia minore . CP_2
Deve premettersi che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
È altresì ritenuta ostativa all'affido condiviso l'elevata conflittualità tra i genitori tale da tradursi nell'impossibilità di qualsivoglia collaborazione nell'interesse dei figli tale da sfociare in forme idonee ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse (Cass. civ. 1777/ 2012; in senso conforme Cass. civ.5108/2012, Cass. civ. 27/2017, Cass. civ. 5604/2020).
3 Ebbene, dall'istruttoria svolta è risultato provato sia il disinteresse del padre nei confronti dei figli – in particolare all'udienza del 22.05.2024 ha dichiarato di aver tentato, invano, di recuperare il Per_2 rapporto con il padre – sia che le condotte violente del hanno minato l'armonia familiare CP_1 mettendo a rischio il sano sviluppo psicofisico dei figli.
Nel caso di specie, anche la condotta processuale del dimostra un completo disinteresse per CP_1 il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater
c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Devono quindi ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano l'adozione del regime dell'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., della figlia minore in favore della madre. Per quest'ultima va formulata una prognosi favorevole in ordine alla CP_2 idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata con continuità e responsabilità dei figli.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, stante l'attuale assenza di rapporti con la figlia minore, deve disporsi che, a fronte di un serio interesse manifestato dal padre nel riprendere il rapporto con la stessa, la madre potrà adottare tutte le opportune determinazioni in ordine alla graduale ripresa dei rapporti, compatibilmente con le esigenze e volontà della minore.
Essendo , unitamente agli altri figli ormai maggiorenni, collocata presso la madre, la casa CP_2 coniugale deve essere assegnata alla affinché continui ad abitarla con i figli. Pt_1
Sulle domande di mantenimento
La situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti va valutata in concreto e nell'attualità alla luce del principio di autoresponsabilità, tenendo dell'età e del percorso formativo della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini, aspirazioni e attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età. Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, come le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione (Cass.
Civ. 24391/2024).
Nel caso di specie, si rileva che al momento in cui è stato instaurato il giudizio di merito Persona_2 era ancora minorenne, mentre frequentava l'ultimo anno di scuola superiore, ragion Persona_1 per cui data la loro giovane età, è presumibile che non abbiano ancora concluso gli studi ovvero che si siano introdotti da poco nel mondo del lavoro e non abbiano ancora maturato un'autosufficienza economica.
Per tali ragioni, il Tribunale reputa opportuno disporre che il versi la somma di € 250,00 per CP_1 ciascun figlio, per un totale di € 750,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Deve essere altresì accolta la domanda della ricorrente al mantenimento per sé, valorizzando i seguenti elementi: - il matrimonio è durato 18 anni, nel corso dei quali la signora si è dedicata prevalentemente ai bisogni della famiglia;
- dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente percepisce redditi modesti e inidonei a mantenere un tenore di vita adeguato, mentre il risulta proprietario di numerosi terreni agricoli con conseguenti maggiori potenzialità CP_1 economiche;
- la mancata produzione, da parte del coniuge onerato, delle dichiarazioni dei redditi
4 aggiornate (essendo il risultato inottemperante all'ordine di esibizione disposto con ordinanza CP_1 del 22.02.2024) consente di trarre argomenti di convincimento ex art. 116 c.p.c.
Deve quindi essere disposto che corrisponda a , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile di euro 100,00, da rivalutarsi annualmente, a titolo di mantenimento.
Sulla domanda di risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla dev'essere Pt_1 dichiarata inammissibile: le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990,
n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36,
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale (v. Cass. 8.9.2014, n. 18870).
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
Spese di lite.
L'esito del giudizio e la soccombenza di portano la sua condanna a rifondere le spese CP_1 di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, secondo il valore indeterminabile, a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale effettivamente svolta e la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Come ha di recente ricordato la S.C. (Cass. 18223/20, Cass. 777/21), tale importo non deve essere dimidiato (art. 130 d.P.R. 115/02), essendo precluso, al soccombente non ammesso al beneficio, contestare la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, in quanto i due rapporti – il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato – sono tra loro autonomi e indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1059/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Mesoraca (KR) in data 22.02.2003, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al numero 3, anno 2003, parte II, serie A, ufficio 1;
2) Accoglie la domanda di addebito della separazione al marito;
CP_1
3) Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) Dispone l'affido esclusivo della minore con collocamento presso la madre;
CP_2
5) Dispone che le frequentazioni padre-figlia avvengano, previa manifestazione di un serio interesse manifestato dal padre nel riprendere il rapporto con la figlia, con l'ausilio e l'intermediazione della madre, compatibilmente con le esigenze e volontà della minore;
6) Dispone che versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 750,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT,
5 mentre le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone, previamente concordate tra i genitori salvi i casi di urgenza, saranno sostenute da entrambi in misura del 50%;
7) Dispone che versi in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di assegno mensile per il mantenimento, la somma di € 100,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
8) Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
9) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida CP_1 in € 3.809,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. se e per quanto dovuti, a favore dello Stato;
10) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesoraca, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1059/2022, rimessa al Collegio all'udienza del 27.11.2024, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F: ), nata il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
Mesoraca (KR), Via Reazio, n. 15/A, domiciliata ai fini della presente procedura in Petilia Policastro
(KR), Via Tommaso Campanella, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesca Lavigna, giusta procura in atti;
-Ricorrente- nei confronti di
(C.F: ) CP_1 C.F._2
-Resistente contumace-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti, rassegnate all'udienza del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Mesoraca (KR) in data Parte_1 CP_1
22.02.2003, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al numero 3, anno 2003, parte
II, serie A, ufficio 1.
Dalla loro unione sono nati tre figli: , il 5.5.2003 a Catanzaro (CZ); il Persona_1 Persona_2
30.6.2005 a Catanzaro (CZ) e , il 12.1.2016 a Catanzaro (CZ). CP_2
1 Con ricorso ex art. 706 c.p.c., depositato in data 01.06.2022, la ricorrente chiedeva:
- la pronuncia della separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al a causa CP_1 di gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, quali violenze e tradimenti;
- l'affido esclusivo e il collocamento delle figlie minori e presso Persona_2 CP_2 la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Mesoraca (KR), Via Reazio n 15/A, con tutti gli arredi e corredi;
- disporre a carico del l'obbligo di versare l'importo mensile di euro 750,00 CP_1 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli;
- disporre a carico del l'obbligo di pagare a favore della , la somma mensile di CP_1 Pt_1
€ 100,00;
- la condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della . CP_1 Pt_1
All'udienza presidenziale del 22.11.2022, il non compariva ed il Presidente pronunciava i CP_1 seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affidamento congiunto delle figlie minori con collocazione delle stesse presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare;
obbligo, a carico del sig. , di corrispondere a favore della sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 750,00 da rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento dei tre figli oltre al
50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, da concordarsi preventivamente salvo i casi di urgenza, nonché un assegno mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente, a titolo di mantenimento nei confronti della moglie.
All'udienza del 8.03.2023 il giudice istruttore disponeva la rinnovazione della notifica. Alla successiva udienza del 15.11.2023 il giudice istruttore assegnava alla parte ricorrente i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza del 21.02.2024 il difensore di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la contumacia del resistente;
con successiva ordinanza del 22.02.2024, veniva dichiarata la contumacia di ed ammessi i mezzi istruttori. CP_1
All'udienza del 22.05.2024 venivano escussi i testimoni di parte ricorrente. Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 27.11.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rimessa al Collegio con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
*****
Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente in ricorso e la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Sull'addebito della separazione al marito
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Il presupposto di una dichiarazione di addebito si riscontra secondo la giurisprudenza nel
“comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che sia causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 12383 del
11/06/2005).
Ebbene, ritiene il Collegio che il resistente abbia attuato un comportamento evidentemente violativo degli obblighi coniugali, essendo stato provato a mezzo di prova orale che le condotte violente del
2 marito hanno minato l'armonia familiare e condotto la coppia ad una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Gli elementi per fondare la dichiarazione di addebito possono essere riscontrati attraverso l'esame dell'esito delle prove testimoniali.
La teste , figlia della coppia, ha confermato che nel corso di un litigio avvenuto tra i Persona_2 suoi genitori in data 16.08.2021, il padre afferrava la madre per il collo, strattonandola ed alzandola da terra (v. verbale di udienza del 22.05.2024).
La teste , madre della ricorrente, ha confermato di aver sentito in più occasioni Testimone_1 delle urla tra i due coniugi (abitando nello stesso palazzo della figlia) e di essere altresì intervenuta per sedare gli animi;
la teste ha confermato anche di aver sentito spesso il che Tes_1 CP_1 proferiva le seguenti frasi ingiuriose verso la figlia “pazza, non ho nessuna amante. ti inventi tutto”;
“sei brutta”; “psicopatica” (cfr., sempre, verbale di udienza del 22.05.2024).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. n. 27324/2022; Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017
e Cass. n. 433/2016). Del tutto irrilevante è, dunque, una eventuale posteriorità delle condotte violente rispetto al momento di insorgenza della crisi matrimoniale: un comportamento violento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Applicando i suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie, la separazione deve essere addebitata al marito . CP_1
Sulla domanda di affido esclusivo
Deve preliminarmente essere precisato che nelle more del procedimento di separazione la figlia Per_2
ha raggiunto la maggiore età, ragion per cui la ricorrente ha modificato la richiesta originaria
[...] di affidamento esclusivo limitandola alla sola figlia minore . CP_2
Deve premettersi che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
È altresì ritenuta ostativa all'affido condiviso l'elevata conflittualità tra i genitori tale da tradursi nell'impossibilità di qualsivoglia collaborazione nell'interesse dei figli tale da sfociare in forme idonee ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse (Cass. civ. 1777/ 2012; in senso conforme Cass. civ.5108/2012, Cass. civ. 27/2017, Cass. civ. 5604/2020).
3 Ebbene, dall'istruttoria svolta è risultato provato sia il disinteresse del padre nei confronti dei figli – in particolare all'udienza del 22.05.2024 ha dichiarato di aver tentato, invano, di recuperare il Per_2 rapporto con il padre – sia che le condotte violente del hanno minato l'armonia familiare CP_1 mettendo a rischio il sano sviluppo psicofisico dei figli.
Nel caso di specie, anche la condotta processuale del dimostra un completo disinteresse per CP_1 il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater
c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Devono quindi ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano l'adozione del regime dell'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., della figlia minore in favore della madre. Per quest'ultima va formulata una prognosi favorevole in ordine alla CP_2 idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata con continuità e responsabilità dei figli.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, stante l'attuale assenza di rapporti con la figlia minore, deve disporsi che, a fronte di un serio interesse manifestato dal padre nel riprendere il rapporto con la stessa, la madre potrà adottare tutte le opportune determinazioni in ordine alla graduale ripresa dei rapporti, compatibilmente con le esigenze e volontà della minore.
Essendo , unitamente agli altri figli ormai maggiorenni, collocata presso la madre, la casa CP_2 coniugale deve essere assegnata alla affinché continui ad abitarla con i figli. Pt_1
Sulle domande di mantenimento
La situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti va valutata in concreto e nell'attualità alla luce del principio di autoresponsabilità, tenendo dell'età e del percorso formativo della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini, aspirazioni e attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età. Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, come le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione (Cass.
Civ. 24391/2024).
Nel caso di specie, si rileva che al momento in cui è stato instaurato il giudizio di merito Persona_2 era ancora minorenne, mentre frequentava l'ultimo anno di scuola superiore, ragion Persona_1 per cui data la loro giovane età, è presumibile che non abbiano ancora concluso gli studi ovvero che si siano introdotti da poco nel mondo del lavoro e non abbiano ancora maturato un'autosufficienza economica.
Per tali ragioni, il Tribunale reputa opportuno disporre che il versi la somma di € 250,00 per CP_1 ciascun figlio, per un totale di € 750,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Deve essere altresì accolta la domanda della ricorrente al mantenimento per sé, valorizzando i seguenti elementi: - il matrimonio è durato 18 anni, nel corso dei quali la signora si è dedicata prevalentemente ai bisogni della famiglia;
- dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente percepisce redditi modesti e inidonei a mantenere un tenore di vita adeguato, mentre il risulta proprietario di numerosi terreni agricoli con conseguenti maggiori potenzialità CP_1 economiche;
- la mancata produzione, da parte del coniuge onerato, delle dichiarazioni dei redditi
4 aggiornate (essendo il risultato inottemperante all'ordine di esibizione disposto con ordinanza CP_1 del 22.02.2024) consente di trarre argomenti di convincimento ex art. 116 c.p.c.
Deve quindi essere disposto che corrisponda a , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile di euro 100,00, da rivalutarsi annualmente, a titolo di mantenimento.
Sulla domanda di risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla dev'essere Pt_1 dichiarata inammissibile: le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990,
n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36,
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale (v. Cass. 8.9.2014, n. 18870).
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
Spese di lite.
L'esito del giudizio e la soccombenza di portano la sua condanna a rifondere le spese CP_1 di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, secondo il valore indeterminabile, a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale effettivamente svolta e la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Come ha di recente ricordato la S.C. (Cass. 18223/20, Cass. 777/21), tale importo non deve essere dimidiato (art. 130 d.P.R. 115/02), essendo precluso, al soccombente non ammesso al beneficio, contestare la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, in quanto i due rapporti – il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato – sono tra loro autonomi e indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1059/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Mesoraca (KR) in data 22.02.2003, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al numero 3, anno 2003, parte II, serie A, ufficio 1;
2) Accoglie la domanda di addebito della separazione al marito;
CP_1
3) Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) Dispone l'affido esclusivo della minore con collocamento presso la madre;
CP_2
5) Dispone che le frequentazioni padre-figlia avvengano, previa manifestazione di un serio interesse manifestato dal padre nel riprendere il rapporto con la figlia, con l'ausilio e l'intermediazione della madre, compatibilmente con le esigenze e volontà della minore;
6) Dispone che versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 750,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT,
5 mentre le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone, previamente concordate tra i genitori salvi i casi di urgenza, saranno sostenute da entrambi in misura del 50%;
7) Dispone che versi in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di assegno mensile per il mantenimento, la somma di € 100,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
8) Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
9) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida CP_1 in € 3.809,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. se e per quanto dovuti, a favore dello Stato;
10) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesoraca, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
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