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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4754/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4754/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso, Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 31/07/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Abbiategrasso alla Parte II, Serie A, n. 35, dell'anno 1999; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“Dichiarare e omologare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto il 02.08.1999 in Abbiategrasso tra i signori e e trascritto CP_1 Parte_1
nei registri di stato civile del Comune di Abbiategrasso (Anno 1999 - atto n. 35 – P. II –
Serie A), ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile le annotazioni di legge, alle seguenti condizioni: CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
pag. 1 di 3 2) La casa rimarrà assegnata alla moglie che la abiterà con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3) Il marito ha già lasciato la casa familiare e dichiara di aver già portato con sé i propri effetti personali;
4) I coniugi continueranno a pagare la quota della rata di mutuo pro quota al 50%.
FIGLIA E IL SUO MANTENIMENTO
5) La figlia, considerata la maggiore età, potrà frequentare il padre come e quando vorrà;
6) Il padre provvederà a contribuire al mantenimento di fino alla sua Persona_1 indipendenza economica mediante la corresponsione mensile dell'importo pari a €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo delle spese di Pavia che le parti dichiarano di conoscere. MANTENIMENTO DEL CONIUGE E
RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
7) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”;
8) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Abbiategrasso, in data 31/07/1999, il cui atto
[...]
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso alla
Parte II, Serie A, n. 35, dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/02/2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4754/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4754/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso, Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 31/07/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Abbiategrasso alla Parte II, Serie A, n. 35, dell'anno 1999; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“Dichiarare e omologare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto il 02.08.1999 in Abbiategrasso tra i signori e e trascritto CP_1 Parte_1
nei registri di stato civile del Comune di Abbiategrasso (Anno 1999 - atto n. 35 – P. II –
Serie A), ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile le annotazioni di legge, alle seguenti condizioni: CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
pag. 1 di 3 2) La casa rimarrà assegnata alla moglie che la abiterà con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3) Il marito ha già lasciato la casa familiare e dichiara di aver già portato con sé i propri effetti personali;
4) I coniugi continueranno a pagare la quota della rata di mutuo pro quota al 50%.
FIGLIA E IL SUO MANTENIMENTO
5) La figlia, considerata la maggiore età, potrà frequentare il padre come e quando vorrà;
6) Il padre provvederà a contribuire al mantenimento di fino alla sua Persona_1 indipendenza economica mediante la corresponsione mensile dell'importo pari a €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo delle spese di Pavia che le parti dichiarano di conoscere. MANTENIMENTO DEL CONIUGE E
RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
7) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”;
8) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Abbiategrasso, in data 31/07/1999, il cui atto
[...]
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso alla
Parte II, Serie A, n. 35, dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/02/2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3