Parere definitivo 21 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 21/09/2022, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 01495/2022 e data 21/09/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2022
NUMERO AFFARE 00655/2022
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro Ministero della Difesa, avverso decreto dirigenziale n. m_d gmil 137098 del 23/03/2021 di rigetto ricorso gerarchico avverso scheda valutativa n. 16 - periodo 14 agosto 2019-13 agosto 2020;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 448746 dell’ 11/10/2021 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;
Premesso
Nei confronti del Capitano (già Tenente) dei Carabinieri in -OMISSIS-è stata redatta la scheda valutativa n. 16, relativa al periodo dal 14 agosto 2019 al 13 agosto 2020;
Con il gravame presentato in data 31 luglio 2021, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto n. M_D GMIL REG2021 137098 del 23 marzo 2021, notificato il successivo 3 aprile 2021, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato in data 23 dicembre 2020, proposto avverso la citata scheda valutativa n. 16, nonché l’annullamento della scheda medesima, deducendo censure riconducibili ai vizi di eccesso di potere e violazione di legge.
L’amministrazione esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
Considerato
Il Collegio intende riaffermare i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui, nell’ambito del sistema di valutazione del personale militare i giudizi formulati dalle autorità valutatrici sono connotati da un’ampia discrezionalità tecnica, in quanto scaturiscono dalla conoscenza personale del valutato e dall’apprezzamento di tutte le attività condotte dallo stesso, dal modo di proporsi e interfacciarsi con i superiori e colleghi, dalla valutazione delle capacità professionali, dalla motivazione al lavoro, nonché dallo spirito di abnegazione e di sacrificio dimostrati. Per questo afferiscono al merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che, con riguardo alle ben note figure sintomatiche dell’eccesso di potere, non siano palesemente arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 3799/2021, Id., Sez. II, 664/2022).
Tanto premesso sul piano dell’ambito del sindacato, giova richiamare la disciplina concernente il procedimento di valutazione. L’art. 689 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 ( Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ) individua i soggetti competenti alla compilazione e alla revisione della documentazione caratteristica:
“1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.
3. I documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate che presta servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al citato Corpo.
Lamenta il ricorrente difetto di motivazione.
Si duole il ricorrente della violazione di legge. Risulterebbero violate le disposizioni di cui all'art. 689, co. 6°, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, all'art. 2, co. 6°, del d.p.r. n. 213/2002, novellato dal d.p.r. n. 255/2006 e dal d.p.r. n. 164/2008, nonché le disposizioni di cui alla Circolare n. M _D GMIL V SS 0610740 di prot. datata 23.12.2008 del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare.
Il motivo è infondato.
L'art. 689, comma 6, del D.P.R. 90/2010 prevede che l'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico debba motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore.
In linea generale, la compilazione dei documenti caratteristici non comporta articolate relazioni o ricostruzioni delle attività svolte dal valutando, ammettendosi, generalmente, indicazioni sintetiche sulle singole qualità e capacità personali del militare (C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4763), purché siano prive di evidenti disarmonie nel loro svolgimento essenziale, trovando una puntale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle varie qualità (Cons. Stato Sez. II, 28 settembre 2020, n. 5689; Id. Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4763).
Ha precisato la giurisprudenza che le schede valutative e i rapporti informativi dei militari non debbono, dunque, contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato né si richiede l'indicazione di particolari fatti commessi dallo stesso per sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (Cons. Stato, sez. I, parere 551/2020).
Nel caso di discordanza tra le valutazioni del compilatore e quelle del revisore l’obbligo motivazionale deve essere adempiuto con maggior rigore rispetto alle ipotesi di concordanza (Cons. Stato, sez. I, parere 796/2021).
Sul piano procedimentale, la prevalenza del superiore gerarchico non lo esonera solo dall’obbligo di indicare le ragioni del suo “dissenso”; anzi, si tratta di un onere rafforzato, che risulta tanto più stringente ove si consideri che si tratta di dirimere il contrasto con i giudizi del compilatore (e del primo revisore), che ha l'onere maggiore di compilazione della quasi totalità del documento, in quanto come Superiore diretto “ha contatti continui, personali, diretti ed immediati con il valutando e, pertanto, meglio di altri ne conosce doti e difetti”; mentre il revisore ha un potere di integrazione e controllo, che non è di tipo meramente formale, visto che ha il potere di dissentire, purchè motivi adeguatamente l'eventuale dissenso dal giudizio già espresso dall'autorità inferiore .
Nel caso di specie ritiene il collegio che tale obbligo sia stato adeguatamente adempiuto, considerando le motivazioni relative alla discordanza espresse dal revisore, che non dovevano essere necessariamente richiamate estesamente ed analiticamente nel provvedimento finale.
Lamenta il ricorrente eccesso di potere per la non concordanza tra le valutazioni espresse dal compilatore e quelle dei due revisori.
Il motivo è infondato.
La previsione normativa che disciplina la valutazione caratteristica coinvolge una pluralità di soggetti in posizione gerarchicamente non equiordinata per assicurare obiettività di giudizio.
La discordanza tra le opinioni espresse appartiene alla fisiologia del processo valutativo e non ne riflette invece una patologia se non quando essa si traduca in proposizioni tra loro logicamente incompatibili. La giurisprudenza, anche molto risalente, ha sempre attribuito una fondamentale funzione di garanzia per il valutando all’Ufficiale Revisore, chiarendo che questi può anche introdurre nuovi elementi di giudizio, qualora rilevi lacune od omissioni nella valutazione del compilatore (Cons. Stato, Sez. IV, 1.3.1974, n. 210), per cui «la revisione, da parte di non più di due Autorità superiori nella stessa linea di servizio, dei documenti caratteristici del personale militare di rango superiore (ufficiali) stilati dall'Autorità dalla quale esso dipende è sempre necessaria, in quanto altrimenti resterebbe eluso il disposto di legge che ha ritenuto indefettibile tale controllo non ammettendosi alcuna ipotesi di compilazione di note non asseverate da un giudizio di grado superiore» (Cons. Stato, Sez. III, parere n. 740/96).
Pertanto, ha affermato la giurisprudenza, la contraddittorietà dei due (o tre) giudizi – che restano autonomi e non si fondono – è “risolta” dalla normativa in materia, sul piano organizzativo, attribuendo prevalenza al giudizio del Secondo Revisore, chiamato ad esprimere il giudizio finale.
Nel secondo motivo di ricorso, si lamenta la mancata applicazione della Circolare n. M _D GMIL V SS 0610740 di prot. datata 23.12.2008 del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare. Ai sensi di quanto disposto al punto 12, lettera f), alle pagg. 18 e 19 della suddetta "Circolare", le autorità giudicatrici, nel formulare i propri giudizi (compresi quelli espressi in difformità, nel caso di discordanza), devono assicurarsi che la qualifica assegnata ed il giudizio complessivo finale siano suffragati da un adeguato livello delle valutazioni analitiche. In sostanza deve sussistere l'indispensabile rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti del documento.
A giudizio della parte ricorrente, dalla lettura della scheda valutativa n. 16, per cui si ricorre, emergerebbero ictu oculi la contraddittorietà e la mancanza di conseguenzialità tra il giudizio e la qualifica finale "NELLA MEDIA", espressi dal Colonnello Palma, rispetto ai precedenti giudizi nelle voci interne della parte I, II e III del documento (tutti uniformemente attestati sulla qualifica finale Superiore alla Media/Eccellente, con 11 giudizi di Eccellente, 13 superiore alla media e nessun giudizio nella media).
A tale proposito la Circolare citata precisa ed evidenzia che nei documenti caratteristici (quali la scheda valutativa) la qualifica assegnata ed il giudizio complessivo finale devono essere suffragati da un adeguato, corrispondente livello delle valutazioni analitiche interne del documento medesimo e che la mancanza del requisito dell'armonia e della consequenzialità configura profili di illegittimità che determinano l'annullamento del documento. In definitiva, la sussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità del documento valutativo richiesto dalla normativa vigente è parametro ritenuto imprescindibile anche da una univoca e consolidata giurisprudenza ed è da ritenersi essenziale presupposto di legittimità.
Alla luce di tali premesse non appare contraddittoria ed illogica la valutazione di “nella media” espressa dal secondo revisore. Essa riflette una diversa prospettiva rispetto a quella adottata dal compilatore e dal primo revisore che deve ritenersi non solo appartenente alla fisiologia della procedura valutativa ma coerente con l’idea che le stesse possano condurre a valutazioni divergenti. Questa è infatti la ragione del disegno di una procedura alla quale concorrano due revisori con valutazioni indipendenti e potenzialmente divergenti.
Infine, lamenta il ricorrente che il secondo revisore avrebbe avuto obbligo di astenersi in quanto aveva irrogato un provvedimento disciplinare nei confronti del valutato.
La tesi non merita accoglimento ed il motivo di gravame deve ritenersi infondato.
Giova richiamare in proposito l’orientamento di questo Consiglio, concernente l’art. 689 d.P.R. n. 90/2010, secondo il quale “presupposto necessario per il legittimo intervento del valutatore è la possibilità di esprimere un giudizio obiettivo” che sussiste quando esso sia espresso “tenendo esclusivamente conto del servizio prestato, dell’effettivo rendimento e delle attitudini del militare”, senza che sull’obiettività della valutazione “possano incidere elementi estranei in grado di condizionare il giudizio” (Cons. Stato, sez. I, 30 ottobre 2020, n. 1681). La circostanza che il valutatore abbia preso parte ad un precedente procedimento sanzionatorio nei confronti del valutando non costituisce di per sé un presupposto idoneo e sufficiente a impedire tale condizione di obiettiva imparzialità in sede di redazione della scheda valutativa.
Va, peraltro, sottolineato che, nella concreta individuazione delle suddette fattispecie, occorre tenere in particolare considerazione l’esigenza - reiteratamente richiamata dalla giurisprudenza - di evitare che dell’istituto dell’astensione possa farsi un uso strumentale, al fine di impedire al militare di sottrarsi al giudizio di un superiore non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti. Tanto comporta che non ogni situazione di conflittualità è idonea a generare l’obbligo di astensione, potendo questo configurarsi solo in presenza di fatti oggettivamente gravi, i quali debordino dalla normale e fisiologica divergenza di opinioni e di metodi in ordine alla conduzione degli uffici ed alla gestione delle attività amministrative. Deve, in buona sostanza, trattarsi di conflitti che superino l’ordinaria contrapposizione di opinioni o di sensibilità e metodi di lavoro, fisiologicamente presenti all’interno degli uffici in relazione all’attività di servizio (cfr. TAR Lombardia, Milano, III, 25-1-2010, n. 153)”. (Cons. Stato, sez. I, 30 ottobre 2020, n. 1681).
Nel caso di specie non emerge dagli atti versati in causa la sussistenza di un conflitto tra il secondo revisore ed il valutato che pregiudichi l’imparzialità del valutatore e, dunque, richieda un obbligo di astensione. Pertanto, va ritenuta legittima l'attività di valutazione del secondo revisore e, immune da vizi logici e da arbitrarietà la valutazione compiuta seppure discordante da quelle del compilatore e del primo revisore.
In conclusione, il Collegio esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
L’espressione del parere definitivo determina l’assorbimento dell’esame della domanda cautelare proposta.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con assorbimento dell’istanza cautelare.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Fabrizio Cafaggi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.