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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1045 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1045 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PADALINO CHRISTIAN ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. SEMPRINI SILLA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/06/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5.10.2002, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a IN (RN), il figlio , maggiorenne, ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente e, in data 25.07.2011, la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 12.06.2025 e 13.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I figli minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra nella casa familiare;
Parte_1
2) i genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e più in generale, a curare il benessere di entrambi i figli minori, seguendone le naturali inclinazioni. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi, precisando che le decisioni di maggiore interesse per i minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle rispettive capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno;
i coniugi provvederanno all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) i genitori intendono regolamentare il diritto di visita ed ogni altro aspetto afferente all'istruzione, all'educazione della prole mediante il piano genitoriale che viene allegato al presente ricorso e di cui forma parte integrante (doc. 18);
Nello specifico:
Non sussistendo alcuna conflittualità tra i genitori i medesimi convengono che il padre potrà vedere i figli minori ogni volta che egli lo vorrà, nel rispetto degli impegni curriculari ed extra curricolari degli stessi.
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé - al di fuori della casa familiare- i figli minori il fine settimana con orari stabiliti e concordati dalle parti, rispettando in ogni caso la volontà, il benessere psicofisico nonché i bisogni degli stessi.
I minori possono stare presso e con il padre per due fine settimana alternati al mese stabilendo gli orari di rientro presso la casa familiare. E' concesso, tramite accordo che i minori possono trascorrere la notte presso l'abitazione del padre qualora essi lo vogliano.
Il padre è tenuto a riaccompagnare i minori presso l'abitazione del genitore collocatario entro gli orari stabiliti.
Nei giorni di esercizio di visita i genitori devono essere informati su: medicine e relativi dosaggi, attività sociali e relativo equipaggiamento, appuntamenti, orari e pasti del riposo, il genitore fornirà all'altro gli effetti personali dei figli.
Ogni genitore deve garantire che i figli minori abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. se un genitore ha più di 30 minuti di ritardo, senza alcun preavviso il genitore che ha con sé i figli è libero di fare altri piani con loro.
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se i minori non vanno a scuola o seguono un programma scolastico a casa, si deve sempre e comunque seguire il calendario della scuola pubblica frequentata dagli stessi;
per ciò che attiene alle vacanze natalizie i minori ad anni alterni restano presso il padre;
Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo;
-nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo tra i genitori;
nelle occasioni il compleanno del padre e/o della madre, i minori trascorrono l'intera giornata con il genitore festeggiato;
in occasione del compleanno di uno dei minori, saranno invece gli stessi a stabilire con chi trascorrerlo, rispettando i criteri delle modalità ad anni alterni.
4) la casa coniugale ubicata in IN (RN) alla via Primo Ghinelli n.9 e in comproprietà in ragione del 50% ai coniugi, resterà assegnata con ogni bene ivi esistente alla sig.ra che la Parte_1 abiterà unitamente ai figli minori, fino alla piena indipendenza economica degli stessi;
5) Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma Parte_2 di euro €. 600,00 (€. 300,00 per ciascuno di essi), che sarà versata su c/c bancario, intestato alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese corrente e sarà Parte_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
spese straordinarie al 50% da intendersi elencate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, protocollo in uso al Tribunale di IN;
6) per espresso accordo tra le parti, l'Assegno Unico Universale, comunque quantificato, attualmente pari ad €. 496,00 verrà percepito in ragione del 100% dalla sig.ra a vantaggio esclusivo dei Pt_1 figli presso di Ella collocati e residenti;
7) i costi di imposta IMU e della ristrutturazione della casa familiare di IN (RN) alla Via Ghinelli
n.9 interno 1, come da preventivo di spesa che dovrà essere condiviso, saranno sostenute in ragione del 50% dalle parti, mentre ogni altra spese relativa alla gestione dell'immobile a titolo di esempio non esaustivo, Tari, Utenze ecc..costi ordinari in genere, dovranno intendersi integralmente a carico della signora;
Parte_1
8) le parti dichiarano di aver effettuato e trascritto il passaggio di proprietà da a Parte_2 Pt_1 della autovettura Marca FIAT Modello PANDA targata GB248GN, nonché contestualmente
[...]
e altresì, il passaggio di proprietà dell'auto FIAT QUBO targata FX751FC da a Parte_1
. Parte_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 42 Parte II Serie A Anno 2002 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in IN, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1045 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PADALINO CHRISTIAN ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. SEMPRINI SILLA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/06/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5.10.2002, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a IN (RN), il figlio , maggiorenne, ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente e, in data 25.07.2011, la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 12.06.2025 e 13.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I figli minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra nella casa familiare;
Parte_1
2) i genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e più in generale, a curare il benessere di entrambi i figli minori, seguendone le naturali inclinazioni. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi, precisando che le decisioni di maggiore interesse per i minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle rispettive capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno;
i coniugi provvederanno all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) i genitori intendono regolamentare il diritto di visita ed ogni altro aspetto afferente all'istruzione, all'educazione della prole mediante il piano genitoriale che viene allegato al presente ricorso e di cui forma parte integrante (doc. 18);
Nello specifico:
Non sussistendo alcuna conflittualità tra i genitori i medesimi convengono che il padre potrà vedere i figli minori ogni volta che egli lo vorrà, nel rispetto degli impegni curriculari ed extra curricolari degli stessi.
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé - al di fuori della casa familiare- i figli minori il fine settimana con orari stabiliti e concordati dalle parti, rispettando in ogni caso la volontà, il benessere psicofisico nonché i bisogni degli stessi.
I minori possono stare presso e con il padre per due fine settimana alternati al mese stabilendo gli orari di rientro presso la casa familiare. E' concesso, tramite accordo che i minori possono trascorrere la notte presso l'abitazione del padre qualora essi lo vogliano.
Il padre è tenuto a riaccompagnare i minori presso l'abitazione del genitore collocatario entro gli orari stabiliti.
Nei giorni di esercizio di visita i genitori devono essere informati su: medicine e relativi dosaggi, attività sociali e relativo equipaggiamento, appuntamenti, orari e pasti del riposo, il genitore fornirà all'altro gli effetti personali dei figli.
Ogni genitore deve garantire che i figli minori abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. se un genitore ha più di 30 minuti di ritardo, senza alcun preavviso il genitore che ha con sé i figli è libero di fare altri piani con loro.
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se i minori non vanno a scuola o seguono un programma scolastico a casa, si deve sempre e comunque seguire il calendario della scuola pubblica frequentata dagli stessi;
per ciò che attiene alle vacanze natalizie i minori ad anni alterni restano presso il padre;
Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo;
-nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo tra i genitori;
nelle occasioni il compleanno del padre e/o della madre, i minori trascorrono l'intera giornata con il genitore festeggiato;
in occasione del compleanno di uno dei minori, saranno invece gli stessi a stabilire con chi trascorrerlo, rispettando i criteri delle modalità ad anni alterni.
4) la casa coniugale ubicata in IN (RN) alla via Primo Ghinelli n.9 e in comproprietà in ragione del 50% ai coniugi, resterà assegnata con ogni bene ivi esistente alla sig.ra che la Parte_1 abiterà unitamente ai figli minori, fino alla piena indipendenza economica degli stessi;
5) Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma Parte_2 di euro €. 600,00 (€. 300,00 per ciascuno di essi), che sarà versata su c/c bancario, intestato alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese corrente e sarà Parte_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
spese straordinarie al 50% da intendersi elencate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, protocollo in uso al Tribunale di IN;
6) per espresso accordo tra le parti, l'Assegno Unico Universale, comunque quantificato, attualmente pari ad €. 496,00 verrà percepito in ragione del 100% dalla sig.ra a vantaggio esclusivo dei Pt_1 figli presso di Ella collocati e residenti;
7) i costi di imposta IMU e della ristrutturazione della casa familiare di IN (RN) alla Via Ghinelli
n.9 interno 1, come da preventivo di spesa che dovrà essere condiviso, saranno sostenute in ragione del 50% dalle parti, mentre ogni altra spese relativa alla gestione dell'immobile a titolo di esempio non esaustivo, Tari, Utenze ecc..costi ordinari in genere, dovranno intendersi integralmente a carico della signora;
Parte_1
8) le parti dichiarano di aver effettuato e trascritto il passaggio di proprietà da a Parte_2 Pt_1 della autovettura Marca FIAT Modello PANDA targata GB248GN, nonché contestualmente
[...]
e altresì, il passaggio di proprietà dell'auto FIAT QUBO targata FX751FC da a Parte_1
. Parte_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 42 Parte II Serie A Anno 2002 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in IN, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi