CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4424/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente 1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2625/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210062963852 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1,,nata a [...] il [...], residente in [...],
Indirizzo 1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore 1, impugna la sentenza n.2625 depositata il
27/09/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione n.6 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina sezione n.6, ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato, ma ha ingiustamente ed immotivatamente compensato le spese del giudizio.
Rappresenta che la ricorrente ha fatto valere un diritto a tutela di un interesse legittimo nei confronti dell'Agente della Riscossione che in violazione del termine di prescrizione triennale statuito ex lege ha preteso un pagamento non dovuto. Pertanto palese dunque che la ricorrente risulta a tutti gli effetti vittoriosa e dunque ha diritto alla liquidazione delle spese di giudizio.
E' ormai principio consolidato che la parte soccombente deve condannata alle spese di giudizio che vengono liquidate con sentenza. L'art. 92 del c.p.c. prevede la possibilità della compensazione delle spese qualora ricorrano "eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.". Nella sentenza non sono esplicitate le ragioni che abbiano indotto il primo Giudice a disporre la compensazione delle spese processuali. Nel caso de quo infatti non è dato comprendere quali mai potrebbero essere le motivazioni per compensare le spese nei confronti di una parte totalmente soccombente. Infatti, l'immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (si vedano, tra le molte, Cass. sez. 6-2, ord. 24 aprile 2013, n. 10026; Cass. sez. 2, 10 aprile 2012, n. 5696).
Mette in rilievo anche che la condanna alle spese processuali debba essere disposta a prescindere che la parte soccombente si sia o meno costituita. Ragion per cui "la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volte convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondala la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessaria l'accertamento giudiziale". Cass.
Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015 (cfr. all. n.2).
Ader, contumace in primo grado, non si è costtuita neanche in secondo grado (v. avviso di consegna PEC del 28.11.22).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va riformata la sentenza di primo grado limitatamente al motivo di appello che riguarda la compensazione delle spese del giudizo.
Effettivamente quanto sancito dal giudice di primo grado "... Per quanto concerne le spese di giudizio, stante il bilanciamento tra la sostanziale dovutezza del tributo e l'inerzia dell'Ente, possono essere compensate".
è in contrasto con il principio della soccombenza.
Pur rilevando l'esiguità del valore della controversia (€ 252,36), la parte soccombente, per il principio di causalità va condannata alle spese del giudizio che si quantificano per entrambi i gradi di giudizio in € 800,00 oltre accessori di legge. Infatti le spese anche in assenza di costituzione della parte appellata - c.d.
-
principio di causalità - Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza. ""
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna ADER alle spese del giudizio che si quantificano in € 400,00 oltre accessori con riferimento al giudizio di primo grado ed € 400,00 oltre accessori per il grado di appello.
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4424/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente 1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2625/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210062963852 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1,,nata a [...] il [...], residente in [...],
Indirizzo 1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore 1, impugna la sentenza n.2625 depositata il
27/09/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione n.6 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina sezione n.6, ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato, ma ha ingiustamente ed immotivatamente compensato le spese del giudizio.
Rappresenta che la ricorrente ha fatto valere un diritto a tutela di un interesse legittimo nei confronti dell'Agente della Riscossione che in violazione del termine di prescrizione triennale statuito ex lege ha preteso un pagamento non dovuto. Pertanto palese dunque che la ricorrente risulta a tutti gli effetti vittoriosa e dunque ha diritto alla liquidazione delle spese di giudizio.
E' ormai principio consolidato che la parte soccombente deve condannata alle spese di giudizio che vengono liquidate con sentenza. L'art. 92 del c.p.c. prevede la possibilità della compensazione delle spese qualora ricorrano "eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.". Nella sentenza non sono esplicitate le ragioni che abbiano indotto il primo Giudice a disporre la compensazione delle spese processuali. Nel caso de quo infatti non è dato comprendere quali mai potrebbero essere le motivazioni per compensare le spese nei confronti di una parte totalmente soccombente. Infatti, l'immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (si vedano, tra le molte, Cass. sez. 6-2, ord. 24 aprile 2013, n. 10026; Cass. sez. 2, 10 aprile 2012, n. 5696).
Mette in rilievo anche che la condanna alle spese processuali debba essere disposta a prescindere che la parte soccombente si sia o meno costituita. Ragion per cui "la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volte convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondala la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessaria l'accertamento giudiziale". Cass.
Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015 (cfr. all. n.2).
Ader, contumace in primo grado, non si è costtuita neanche in secondo grado (v. avviso di consegna PEC del 28.11.22).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va riformata la sentenza di primo grado limitatamente al motivo di appello che riguarda la compensazione delle spese del giudizo.
Effettivamente quanto sancito dal giudice di primo grado "... Per quanto concerne le spese di giudizio, stante il bilanciamento tra la sostanziale dovutezza del tributo e l'inerzia dell'Ente, possono essere compensate".
è in contrasto con il principio della soccombenza.
Pur rilevando l'esiguità del valore della controversia (€ 252,36), la parte soccombente, per il principio di causalità va condannata alle spese del giudizio che si quantificano per entrambi i gradi di giudizio in € 800,00 oltre accessori di legge. Infatti le spese anche in assenza di costituzione della parte appellata - c.d.
-
principio di causalità - Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza. ""
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna ADER alle spese del giudizio che si quantificano in € 400,00 oltre accessori con riferimento al giudizio di primo grado ed € 400,00 oltre accessori per il grado di appello.
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE