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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 853/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9014/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Seconda Retta Ponente 183 95032 Belpasso CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130036360534 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25.11.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania,
US RM proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 24.07.2024, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 9314, in relazione alle somme richieste nella cartella di pagamento con numeri finali 0534, per Irpef anno 2009, per la somma totale di
€ 1.222,00.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tale cartella, atto presupposto, la prescrizione, la decadenza, il difetto di motivazione e il difetto di sottoscrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella in oggetto;
invocava l'applicazione della normativa sulla sospensione dei termini decretata in occasione del Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'Agenzia ha dimostrato, mediante la produzione in atti della relata di notifica, che la cartella di pagamento in oggetto è già stata regolarmente notificata in data 3.12.2013, a mani della moglie dell'interessato, Nominativo_1, con il successivo invio della prescritta raccomandata di avviso.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto prodromico, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di tale atto.
Il ricorso deve ritenersi infondato, per quanto riguarda la sorte capitale, avente ad oggetto i crediti erariali, anche sotto il profilo della prescrizione, successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 24.07.2024, oltre che della sospensione dei termini decretata nell'anno 2014 e di quella decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Per i crediti erariali infatti la Suprema Corte, con giurisprudenza oramai pacifica, ha sancito il termine decennale di prescrizione: nel caso in oggetto l'atto impugnato nel presente procedimento è stato notificato in data 24.07.2024, dunque prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, tenuto anche conto della sopra citata legislazione di sospensione dei termini.
Deve altresì osservarsi che la intimazione di pagamento impugnata è stata congruamente motivata e deve conseguentemente rigettarsi il motivo concernente il difetto di motivazione. Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che il ricorrente è stato in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
L'atto è stato contestato anche per la mancanza di valida sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile.
Tale motivo di opposizione è infondato.
L'Ente ha operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n. 549, che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informatici automatizzati.
La vigente normativa rende legittima la sostituzione della firma autografa sugli atti di natura fiscale, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora, come nel caso di specie, gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati e derivino da attività aventi carattere seriale in ordine alle quali sussistano ragioni di economia di scala ed esigenze di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse: vedi la sentenza n. 15448/2003 della Corte di Cassazione che esclude la nullità della sottoscrizione stampata su atto meccanografico.
Per quanto riguarda l'allegazione del provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione da parte del funzionario, la Suprema Corte ha statuito che ”la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa”; sul presupposto che l'esistenza e la validità della cartella non dipende tanto dalla apposizione di una firma, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto ed in modo inequivocabile riferibile all'Ente impositivo che ha il potere di emetterla (Cass.78000/2020; Cass. 8081/2020)
La prescrizione successiva deve invece considerarsi verificata, e sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita parziale accoglimento, relativamente alle somme richieste nella cartella con numeri finali 0534, a titolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che il relativo termine di prescrizione è quinquennale e dunque esso è trascorso successivamente alla data di notifica della cartella.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n.
4. c.
c.” (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
“Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che , una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una vera e propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4 c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”. (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 2095 del 24.01.2023). Il termine quinquennale è pertanto decorso, per i crediti di interessi e sanzioni richiesti nella cartella di pagamento sopra menzionata, al momento della notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 24.07.2024; restano dovuti, in quanto non colpiti dalla prescrizione solamente gli interessi maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme richieste, per la cartella con numeri finali 0534, a titolo di sanzioni e, per gli interessi li dichiara non dovuti, ad eccezione di quelli maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
29.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9014/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Seconda Retta Ponente 183 95032 Belpasso CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130036360534 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25.11.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania,
US RM proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 24.07.2024, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 9314, in relazione alle somme richieste nella cartella di pagamento con numeri finali 0534, per Irpef anno 2009, per la somma totale di
€ 1.222,00.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tale cartella, atto presupposto, la prescrizione, la decadenza, il difetto di motivazione e il difetto di sottoscrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella in oggetto;
invocava l'applicazione della normativa sulla sospensione dei termini decretata in occasione del Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'Agenzia ha dimostrato, mediante la produzione in atti della relata di notifica, che la cartella di pagamento in oggetto è già stata regolarmente notificata in data 3.12.2013, a mani della moglie dell'interessato, Nominativo_1, con il successivo invio della prescritta raccomandata di avviso.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto prodromico, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di tale atto.
Il ricorso deve ritenersi infondato, per quanto riguarda la sorte capitale, avente ad oggetto i crediti erariali, anche sotto il profilo della prescrizione, successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 24.07.2024, oltre che della sospensione dei termini decretata nell'anno 2014 e di quella decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Per i crediti erariali infatti la Suprema Corte, con giurisprudenza oramai pacifica, ha sancito il termine decennale di prescrizione: nel caso in oggetto l'atto impugnato nel presente procedimento è stato notificato in data 24.07.2024, dunque prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, tenuto anche conto della sopra citata legislazione di sospensione dei termini.
Deve altresì osservarsi che la intimazione di pagamento impugnata è stata congruamente motivata e deve conseguentemente rigettarsi il motivo concernente il difetto di motivazione. Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che il ricorrente è stato in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
L'atto è stato contestato anche per la mancanza di valida sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile.
Tale motivo di opposizione è infondato.
L'Ente ha operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n. 549, che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informatici automatizzati.
La vigente normativa rende legittima la sostituzione della firma autografa sugli atti di natura fiscale, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora, come nel caso di specie, gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati e derivino da attività aventi carattere seriale in ordine alle quali sussistano ragioni di economia di scala ed esigenze di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse: vedi la sentenza n. 15448/2003 della Corte di Cassazione che esclude la nullità della sottoscrizione stampata su atto meccanografico.
Per quanto riguarda l'allegazione del provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione da parte del funzionario, la Suprema Corte ha statuito che ”la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa”; sul presupposto che l'esistenza e la validità della cartella non dipende tanto dalla apposizione di una firma, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto ed in modo inequivocabile riferibile all'Ente impositivo che ha il potere di emetterla (Cass.78000/2020; Cass. 8081/2020)
La prescrizione successiva deve invece considerarsi verificata, e sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita parziale accoglimento, relativamente alle somme richieste nella cartella con numeri finali 0534, a titolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che il relativo termine di prescrizione è quinquennale e dunque esso è trascorso successivamente alla data di notifica della cartella.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n.
4. c.
c.” (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
“Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che , una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una vera e propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4 c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”. (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 2095 del 24.01.2023). Il termine quinquennale è pertanto decorso, per i crediti di interessi e sanzioni richiesti nella cartella di pagamento sopra menzionata, al momento della notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 24.07.2024; restano dovuti, in quanto non colpiti dalla prescrizione solamente gli interessi maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme richieste, per la cartella con numeri finali 0534, a titolo di sanzioni e, per gli interessi li dichiara non dovuti, ad eccezione di quelli maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
29.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro