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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/10/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 698/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
De SQ TR, contro , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
RR ED, contro il , contumace, e contro la Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si dà atto
[...] che solo l'opponente e l' hanno depositato, Parte_1 Controparte_4 nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 698/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 698/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Polistena (RC), Via Giuseppe Di Vittorio n. 10, presso lo studio dell'Avv. De SQ TR, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Banchi di Sotto n. 81, Siena, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. RR ED, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_3
e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Controparte_3
, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
Controparte_3
OPPOSTA
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 7.06.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09420249002758961000 con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 45.147,17 per diverse cartelle esattoriali. Con l'opposizione proposta innanzi all'intestato Tribunale, contestava, in Parte_1 particolare, le cartelle esattoriali n. 09420110032606144000 (la quale sarebbe stata notificata in data
25/08/2012) di € 11.698,84, n. 09420120014055354000 (la quale sarebbe stata notificata in data
13/04/2015) di € 1.615,33, e la n. 09420160021043424000 (la quale sarebbe stata notificata in data
08/11/2016) di € 302,85, le quali attenevano a sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/81.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione delle citate cartelle, evidenziando che: la cartella n.
09420110032606144000 si riferirebbe a sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/81 riferite all'anno 2009 e quindi, il relativo diritto ad esigere il pagamento si era estinto per il decorso dei termini prescrizionali alla data del 31/12/2014; la cartella n. 09420120014055354000 si riferirebbe all'anno 2007 pertanto il diritto a riscuotere il credito si era estinto alla data del 31/12/2012; il credito portato dalla cartella n. 09420120014055354000 anno di riferimento 2016 risultava estinto alla data del 31/12/2021.
Evidenziava, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n.
09420190020624562000 relativamente al ruolo inerente al canone acqua per gli anni 2011-2012-
2013-2014, poiché per ciò che atteneva ai canoni acqua, per i consumi anteriori al 02.01.2020 operava la prescrizione quinquennale, mentre per quelli successivi a tale data operava la prescrizione biennale.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la nullità delle cartelle n. 09420110032606144000, 09420120014055354000,
09420160021043424000 e 09420170001379058000 per quanto sopra esposto;
-Accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria di cui alle cartelle n.
09420110032606144000, 09420120014055354000, 09420160021043424000 e
09420170001379058000;
-Dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 14,944,38 richiesta da Controparte_1
con le cartella n. 09420110032606144000, 09420120014055354000,
[...]
09420160021043424000 e 09420170001379058000. contenute nell'intimazione di pagamento n.
09420249002758961000 e conseguentemente ordinare agli Enti impositore la cancellazione dei relativi ruoli esattoriali;
”
In data 21.07.2024 si è costituita l' , la quale chiedeva il rigetto Controparte_4 dell'opposizione proposta.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. emesso il 14.10.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto
; inoltre veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei Controparte_2 confronti del presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Controparte_5 Dichiarata la contumacia del presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_5
, solo tardivamente si costituiva la , la quale, con Controparte_3 Controparte_3 comparsa depositata il 3.03.2025, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
La causa, pertanto, veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente va revocata la contumacia della (pronunciata con Controparte_3 decreto ex art. 171bis. c.p.c in data 10.02.2025), essendosi costituita tardivamente in data 3.03.2025.
Nel merito, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata.
Va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d.
“ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
È sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie l'opposizione debba essere accolta.
La domanda articolata da è finalizzata all'accertamento negativo delle Parte_1 sopraindicate cartelle di pagamento per l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale maturata (trattandosi di sanzioni amministrative e di canoni idrici); l'attore, inoltre, ha dedotto la mancata notifica della cartella e l'assenza di atti interruttivi successivi.
Tanto chiarito, da un punto di vista generale, si evidenzia che nel caso che ci occupa l'opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249002758961000, notificata il 10.05.2024, lamentando, in questa sede l'omessa notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento n.
09420110032606144000, n. 09420120014055354000, n. 09420160021043424000 relative a sanzioni amministrative e la cartella n. 09420190020624562000 relativamente ai canoni idrici per gli anni
2011-2012-2013-2014) anche al fine di far valere l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di maturazione dei crediti e comunque a decorrere dalla data di presunta notifica.
Ora, rispetto a tale quadro, nella vicenda in esame, l'agente per la riscossione ha prodotto prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento n. 09420110032606144000 (notificata il 25.08.2012), n.
09420120014055354000 (notificata il 13.04.2015) e n. 09420160021043424000 (notificata l'8.11.2016) e n. 09420190020624562000 (notificata il 28.01.2020), sottese all'intimazione di pagamento n. n. 09420249002758961000, notificata in data 10/05/2024.
Ne consegue che tra le notifiche delle cartelle di pagamento (cartelle di pagamento n.
09420110032606144000 -notificata il 25.08.2012 - , n. 09420120014055354000 - notificata il
13.04.2015 -, n. 09420160021043424000 - notificata l'8.11.2016 -, n. 09420190020624562000 - notificata il 28.01.2020-) e la notifica dell'avviso di intimazione n. 09420249002758961000
(notificato in data 10.05.2024) risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale (anche aggiungendo il periodo di 85 giorni della sospensione COVID), senza che sia stata data prova del compimento di altri atti interruttivi, il cui onere incombeva in capo all'agente per la riscossione.
Ne consegue che in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, vada accolta l'opposizione, dichiarando l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 09420249002758961000
(notificato in data 10.05.2024) relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420110032606144000,
n. 09420120014055354000, n. 09420160021043424000 e n. 09420190020624562000 relativamente ai canoni idrici per gli anni 2011-2012-2013-2014.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , Controparte_6 quale agente per la riscossione, in quanto l'accoglimento dell'opposizione è riconducibile a vizio di notifica della fase successiva alla formazione del ruolo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022,
n.7716). Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (fino ad
€ 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di complessità nelle questioni trattate, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Vengono compensate le spese con la ed il . Controparte_3 Controparte_2
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Parte_1
nei confronti dell' , la ed
[...] Controparte_4 Controparte_3 il , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Controparte_2
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara la nullità delle cartelle di Parte_1 pagamento n. 09420110032606144000, n. 09420120014055354000, n. 09420160021043424000 e n.
09420190020624562000, limitatamente ai canoni idrici per gli anni 2011-2012-2013-2014;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_6
che si liquidano in Euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva Parte_1
e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. TR De SQ, difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite con la ed il;
Controparte_3 Controparte_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 20.10.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
De SQ TR, contro , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
RR ED, contro il , contumace, e contro la Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si dà atto
[...] che solo l'opponente e l' hanno depositato, Parte_1 Controparte_4 nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 698/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 698/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Polistena (RC), Via Giuseppe Di Vittorio n. 10, presso lo studio dell'Avv. De SQ TR, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Banchi di Sotto n. 81, Siena, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. RR ED, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_3
e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Controparte_3
, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
Controparte_3
OPPOSTA
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 7.06.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09420249002758961000 con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 45.147,17 per diverse cartelle esattoriali. Con l'opposizione proposta innanzi all'intestato Tribunale, contestava, in Parte_1 particolare, le cartelle esattoriali n. 09420110032606144000 (la quale sarebbe stata notificata in data
25/08/2012) di € 11.698,84, n. 09420120014055354000 (la quale sarebbe stata notificata in data
13/04/2015) di € 1.615,33, e la n. 09420160021043424000 (la quale sarebbe stata notificata in data
08/11/2016) di € 302,85, le quali attenevano a sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/81.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione delle citate cartelle, evidenziando che: la cartella n.
09420110032606144000 si riferirebbe a sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/81 riferite all'anno 2009 e quindi, il relativo diritto ad esigere il pagamento si era estinto per il decorso dei termini prescrizionali alla data del 31/12/2014; la cartella n. 09420120014055354000 si riferirebbe all'anno 2007 pertanto il diritto a riscuotere il credito si era estinto alla data del 31/12/2012; il credito portato dalla cartella n. 09420120014055354000 anno di riferimento 2016 risultava estinto alla data del 31/12/2021.
Evidenziava, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n.
09420190020624562000 relativamente al ruolo inerente al canone acqua per gli anni 2011-2012-
2013-2014, poiché per ciò che atteneva ai canoni acqua, per i consumi anteriori al 02.01.2020 operava la prescrizione quinquennale, mentre per quelli successivi a tale data operava la prescrizione biennale.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la nullità delle cartelle n. 09420110032606144000, 09420120014055354000,
09420160021043424000 e 09420170001379058000 per quanto sopra esposto;
-Accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria di cui alle cartelle n.
09420110032606144000, 09420120014055354000, 09420160021043424000 e
09420170001379058000;
-Dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 14,944,38 richiesta da Controparte_1
con le cartella n. 09420110032606144000, 09420120014055354000,
[...]
09420160021043424000 e 09420170001379058000. contenute nell'intimazione di pagamento n.
09420249002758961000 e conseguentemente ordinare agli Enti impositore la cancellazione dei relativi ruoli esattoriali;
”
In data 21.07.2024 si è costituita l' , la quale chiedeva il rigetto Controparte_4 dell'opposizione proposta.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. emesso il 14.10.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto
; inoltre veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei Controparte_2 confronti del presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Controparte_5 Dichiarata la contumacia del presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_5
, solo tardivamente si costituiva la , la quale, con Controparte_3 Controparte_3 comparsa depositata il 3.03.2025, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
La causa, pertanto, veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente va revocata la contumacia della (pronunciata con Controparte_3 decreto ex art. 171bis. c.p.c in data 10.02.2025), essendosi costituita tardivamente in data 3.03.2025.
Nel merito, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata.
Va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d.
“ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
È sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie l'opposizione debba essere accolta.
La domanda articolata da è finalizzata all'accertamento negativo delle Parte_1 sopraindicate cartelle di pagamento per l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale maturata (trattandosi di sanzioni amministrative e di canoni idrici); l'attore, inoltre, ha dedotto la mancata notifica della cartella e l'assenza di atti interruttivi successivi.
Tanto chiarito, da un punto di vista generale, si evidenzia che nel caso che ci occupa l'opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249002758961000, notificata il 10.05.2024, lamentando, in questa sede l'omessa notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento n.
09420110032606144000, n. 09420120014055354000, n. 09420160021043424000 relative a sanzioni amministrative e la cartella n. 09420190020624562000 relativamente ai canoni idrici per gli anni
2011-2012-2013-2014) anche al fine di far valere l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di maturazione dei crediti e comunque a decorrere dalla data di presunta notifica.
Ora, rispetto a tale quadro, nella vicenda in esame, l'agente per la riscossione ha prodotto prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento n. 09420110032606144000 (notificata il 25.08.2012), n.
09420120014055354000 (notificata il 13.04.2015) e n. 09420160021043424000 (notificata l'8.11.2016) e n. 09420190020624562000 (notificata il 28.01.2020), sottese all'intimazione di pagamento n. n. 09420249002758961000, notificata in data 10/05/2024.
Ne consegue che tra le notifiche delle cartelle di pagamento (cartelle di pagamento n.
09420110032606144000 -notificata il 25.08.2012 - , n. 09420120014055354000 - notificata il
13.04.2015 -, n. 09420160021043424000 - notificata l'8.11.2016 -, n. 09420190020624562000 - notificata il 28.01.2020-) e la notifica dell'avviso di intimazione n. 09420249002758961000
(notificato in data 10.05.2024) risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale (anche aggiungendo il periodo di 85 giorni della sospensione COVID), senza che sia stata data prova del compimento di altri atti interruttivi, il cui onere incombeva in capo all'agente per la riscossione.
Ne consegue che in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, vada accolta l'opposizione, dichiarando l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 09420249002758961000
(notificato in data 10.05.2024) relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420110032606144000,
n. 09420120014055354000, n. 09420160021043424000 e n. 09420190020624562000 relativamente ai canoni idrici per gli anni 2011-2012-2013-2014.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , Controparte_6 quale agente per la riscossione, in quanto l'accoglimento dell'opposizione è riconducibile a vizio di notifica della fase successiva alla formazione del ruolo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022,
n.7716). Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (fino ad
€ 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di complessità nelle questioni trattate, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Vengono compensate le spese con la ed il . Controparte_3 Controparte_2
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Parte_1
nei confronti dell' , la ed
[...] Controparte_4 Controparte_3 il , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Controparte_2
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara la nullità delle cartelle di Parte_1 pagamento n. 09420110032606144000, n. 09420120014055354000, n. 09420160021043424000 e n.
09420190020624562000, limitatamente ai canoni idrici per gli anni 2011-2012-2013-2014;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_6
che si liquidano in Euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva Parte_1
e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. TR De SQ, difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite con la ed il;
Controparte_3 Controparte_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 20.10.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella