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Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1955, n. 1307
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Legge 9 dicembre 1955, n. 1307
Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1955, n. 1307
Versione
14 gennaio 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1956
Vedi fonte istituzionale
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