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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
I Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 581 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: citazione ex art. 392 c.p.c., passata in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per mandato su foglio separato Parte_1
allegato alla citazione, dall'Avv. Enrico Francesca, presso lo studio del quale in Benevento elegge domicilio digitale
Attrice
E
Controparte_1
Convenuto contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 ottobre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo impugnava, dinanzi al Giudice di Pace di Benevento, Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1901576 del 25.2.2019 emessa dal il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione ed Controparte_1 pagina 1 di 4 annullava l'atto impugnato, compensando le spese sul presupposto che parte convenuta era rimasta contumace ed il valore della causa era esiguo;
il Tribunale di Benevento, adito in sede di gravame, rigettava l'appello e compensava le spese del secondo grado con la medesima motivazione: la ricorreva in cassazione censurando la disposta Pt_1
compensazione delle spese e la Suprema Corte accoglieva il ricorso, con rinvio al Tribunale di Benevento in persona di diverso Magistrato.
La riassumeva la controversia chiedendo la liquidazione, in suo Pt_1
favore, delle competenze maturate per i giudizi di primo e secondo grado.
Non si costituiva il CP_1
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta.
Dall'esame degli atti emerge che la S.C., adita in sede di legittimità per la disposta compensazione delle spese, ha cassato la sentenza di appello, rinviando al medesimo tribunale per la liquidazione dei compensi spettanti.
Con la citata decisione la Suprema Corte ha evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 92 CPC, nel prevedere la facoltà del Giudice di compensare le spese, consente che essa possa essere esercitata legittimamente solo in presenza di determinate ragioni, tra cui “non rientra l'esiguità del valore della causa e la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace”, sulle quali si fondano le censurate statuizioni.
I compensi maturati per le due fasi di giudizio vanno quindi liquidati alla parte vittoriosa e devono essere calcolati sulla base dei valori medi pagina 2 di 4 del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa.
Pertanto, all'attrice spettano i seguenti compensi:
A) per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Benevento € 373,00
(studio della controversia € 65,00; fase introduttiva del giudizio € 65,00; fase istruttoria e di trattazione € 65,00; fase decisionale € 135,00; spese per C.U. + bollo € 43,00)
B) per il giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, € 721,50
(studio della controversia € 125,00; fase introduttiva del giudizio €
125,00; fase istruttoria e di trattazione € 190,00; fase decisionale €
190,00; spese per C.U. + bollo € 91,50).
Per entrambi i gradi spettano il rimborso forfettario, Iva e c.p.a.
È necessario provvedere, come da sentenza della Suprema Corte, alla liquidazione delle spese e delle competenze del giudizio innanzi alla stessa, che vanno liquidate complessivamente in € 400,00
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da nei confronti del Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_1
persona del e legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_2
dell'attrice, della somma di € 1.094,50 (oltre 15% di rimborso forfettario e CPA), quali competenze relative sia al giudizio di primo grado, tra ed il svoltosi innanzi al Giudice di Parte_1 Controparte_1
Pace di Benevento, sia a quello di secondo grado tra le stesse parti, svoltosi dinanzi al Tribunale di Benevento;
pagina 3 di 4 2) condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1
delle competenze del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in complessivi € 400,00
3)Condanna il al pagamento delle spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 460,00, oltre C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
I Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 581 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: citazione ex art. 392 c.p.c., passata in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per mandato su foglio separato Parte_1
allegato alla citazione, dall'Avv. Enrico Francesca, presso lo studio del quale in Benevento elegge domicilio digitale
Attrice
E
Controparte_1
Convenuto contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 ottobre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo impugnava, dinanzi al Giudice di Pace di Benevento, Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1901576 del 25.2.2019 emessa dal il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione ed Controparte_1 pagina 1 di 4 annullava l'atto impugnato, compensando le spese sul presupposto che parte convenuta era rimasta contumace ed il valore della causa era esiguo;
il Tribunale di Benevento, adito in sede di gravame, rigettava l'appello e compensava le spese del secondo grado con la medesima motivazione: la ricorreva in cassazione censurando la disposta Pt_1
compensazione delle spese e la Suprema Corte accoglieva il ricorso, con rinvio al Tribunale di Benevento in persona di diverso Magistrato.
La riassumeva la controversia chiedendo la liquidazione, in suo Pt_1
favore, delle competenze maturate per i giudizi di primo e secondo grado.
Non si costituiva il CP_1
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta.
Dall'esame degli atti emerge che la S.C., adita in sede di legittimità per la disposta compensazione delle spese, ha cassato la sentenza di appello, rinviando al medesimo tribunale per la liquidazione dei compensi spettanti.
Con la citata decisione la Suprema Corte ha evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 92 CPC, nel prevedere la facoltà del Giudice di compensare le spese, consente che essa possa essere esercitata legittimamente solo in presenza di determinate ragioni, tra cui “non rientra l'esiguità del valore della causa e la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace”, sulle quali si fondano le censurate statuizioni.
I compensi maturati per le due fasi di giudizio vanno quindi liquidati alla parte vittoriosa e devono essere calcolati sulla base dei valori medi pagina 2 di 4 del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa.
Pertanto, all'attrice spettano i seguenti compensi:
A) per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Benevento € 373,00
(studio della controversia € 65,00; fase introduttiva del giudizio € 65,00; fase istruttoria e di trattazione € 65,00; fase decisionale € 135,00; spese per C.U. + bollo € 43,00)
B) per il giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, € 721,50
(studio della controversia € 125,00; fase introduttiva del giudizio €
125,00; fase istruttoria e di trattazione € 190,00; fase decisionale €
190,00; spese per C.U. + bollo € 91,50).
Per entrambi i gradi spettano il rimborso forfettario, Iva e c.p.a.
È necessario provvedere, come da sentenza della Suprema Corte, alla liquidazione delle spese e delle competenze del giudizio innanzi alla stessa, che vanno liquidate complessivamente in € 400,00
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da nei confronti del Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_1
persona del e legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_2
dell'attrice, della somma di € 1.094,50 (oltre 15% di rimborso forfettario e CPA), quali competenze relative sia al giudizio di primo grado, tra ed il svoltosi innanzi al Giudice di Parte_1 Controparte_1
Pace di Benevento, sia a quello di secondo grado tra le stesse parti, svoltosi dinanzi al Tribunale di Benevento;
pagina 3 di 4 2) condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1
delle competenze del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in complessivi € 400,00
3)Condanna il al pagamento delle spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 460,00, oltre C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
pagina 4 di 4