Articolo 2 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Articolo 1Articolo 3
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20 settembre 2025
Art. 2. Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o piu' comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificita' e finalita' delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o piu' elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed e' successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.
3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell' articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.
4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 e' adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Lo schema del decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e' corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , che dia conto della neutralita' finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo e' emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Note all'art. 2:
- Si riporta l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante; «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
«758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 , indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 ;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1993, n. 141.».
- Si riporta il testo dell' articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). - Omissis
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.
Omissis.».
Entrata in vigore il 20 settembre 2025
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